Articolo 289 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
Art. 289. Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione 1. ((La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza)) presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le societa' e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell' articolo 2497-bis del codice civile . L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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