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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7330 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 23953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23953 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dei rapporti con i figli minori
[...]
[...]
(nata a [...] il [...] - ) Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Graziuso, presso il cui studio in Casoria (NA) al
Corso Umberto I, n. 48 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C. F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Raiola, Bruno Mele e C.F._2
Raffaella Di Donato ed elettivamente domiciliato in Casavatore (NA) al Viale Michelangelo n.
54 presso lo studio del primo
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per il recepimento delle statuizioni provvisorie.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 1/07/2025
Per il PM conferma della disciplina provvisoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 11.11.2024, , premesso di aver intrattenuto una Persona_1 relazione sentimentale con , dalla quale erano nati due figli: EL Controparte_1
(20.2.2009) e (4.9.2011), riconosciuti da entrambi i genitori, e che la famiglia aveva Per_2 sempre vissuto e continuava a vivere nella abitazione sita in Napoli, alla via Stadera n. 86, int.
14/A – is. A, rappresentava che la relazione affettiva con il resistente era cessata a partire dal gennaio 2024 e che la convivenza era divenuta insostenibile, motivo per cui si era reso necessario presentare istanza per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni:
1. assegnare la casa sita in Napoli alla via Stadera n.86, int.14°, isol.A, alla madre che ivi continuerà ad abitare con i figli minori;
2. disporre l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, in Napoli alla via Stadera n.86, int.14°, isol.A, con diritto del padre di vedere i figli minori 2 pomeriggio alla settimana, scelti di comune accordo tra i coniugi, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e, comunque, il sabato e la domenica, a weekend alterni, dalle ore 10,00 del sa-bato alle ore 20,00 della domenica, anche con pernottamento. Con riferimento al periodo natalizio (giorni 24,
25 e 26 dicembre primo periodo e giorni 31, di-cembre, 1 e 2 gennaio secondo periodo) i genitori terranno con sé alternativa-mente i figli minori in ragione di anno, quindi se il primo anno i minori restano per il primo periodo col padre, per l'anno successivo avverrà il contrario. Con riferimento al periodo pasquale (sabato santo, domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) i minori rimarranno con ciascuno dei genitori alternativamente in ragione di anno. Nel periodo estivo, il sig. potrà CP_1 tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche consecutivi, scelti di comune accordo con la ricorrente;
3) disporre a carico del sig. la corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, di un Controparte_1 assegno di euro 600,00 quale mantenimento per i figli (euro 300,00 ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno, a partire dal secondo anno, nella misura risultante dall'adeguamento secondo l'indice
ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
la sig.ra percepirà per intero, al 100%, l'assegno Per_1 unico per i figli;
4) porre tutte le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione (co-prese le gite scolastiche),
l'educazione e lo svago (anche sportivo) dei minori, a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50% ciascuno:
5) è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti ai figli;
ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
ambedue i genitori si impegnano a
2 tutelare la fi-gura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente, aderendo alle richieste della ricorrente con riferimento all'affidamento dei minori, alla loro collocazione prevalente e alla determinazione dell'assegno di mantenimento in € 600,00 mensili, ma opponendosi alla richiesta di assegnazione della casa familiare sita in Napoli alla via Stadera n. 86.
Esponeva il resistente che detta abitazione, in cui le parti ancora vivevano al momento, era di sua proprietà esclusiva;
che egli percepiva uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili, somma che non gli avrebbe consentito di pagare il canone di locazione per una nuova abitazione e al contempo versare il contributo di mantenimento per i figli minori;
che anche la ricorrente era titolare esclusiva di un'abitazione sita in Napoli, presso la quale avrebbe potuto abitare con i figli minori.
All'udienza dell'1.7.2025 il Giudice delegato ascoltava le parti.
La ricorrente esponeva che i rapporti tra i minori e il padre erano buoni ma discontinui;
che il padre stava versando dal mese di aprile la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli;
che ella lavorava saltuariamente in una paninoteca e che aveva avuto un contratto a tempo determinato con un'azienda di bonifica del territorio terminato in data 30.6.2025 e che percepiva per intero un assegno unico di € 402,00.
Il ricorrente esponeva di avere un buon rapporto con i figli, ma di vederli poco in quanto impegnato con il lavoro, lavorando 68 ore a settimana e che il suo stipendio era pari ad €
1578,00 mensili.
Il giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, rilevato che non vi erano istanze istruttorie, dopo aver invitato i difensori alla discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Preliminarmente il Collegio osserva che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da condurre a derogare al regime ordinario di affido condiviso e pertanto i figli minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come del resto chiesto da entrambe le parti e dal PM. In ordine ai tempi di permanenza dei minori, di sedici e quasi quattordici anni, presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria. I minori, dunque, trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi
3 a settimana, in mancanza di accordo, da individuare nel martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne, il fine settimana, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica e, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In ordine all'assegnazione della casa famigliare, va ricordato che l'assegnazione deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (art. 337 sexies c.c.).
Se è vero che in alcune, rare, occasioni la giurisprudenza ha ammesso che l'interesse dei minori possa essere bilanciato e superato da un concorrente interesse del coniuge non collocatario
(come ad es. nelle ipotesi in cui la casa sia stata adattata alle esigenze del coniuge affetto da gravi patologie), tali esigenze non possono mai consistere in considerazioni di carattere puramente economico, quali sono quelle addotte dal resistente.
Con ciò non si intende negare che l'attribuzione della casa familiare abbia un peso economico anche rilevante nei rapporti tra i genitori, ma di tali circostanze se ne dovrà tenere conto unicamente nella determinazione dei rapporti economici tra le parti, non potendo mai tali circostanze essere bilanciate con il preminente interesse dei minori, come del resto prevede lo stesso art. 337 sexies c.c.: “dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà” (cfr. Cassazione civ. n. 13128/2025: la decisione sull'assegnazione della casa familiare deve essere guidata unicamente dall'interesse del minore a conservare l'habitat domestico, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'equilibrio patrimoniale tra i genitori”)
Del resto, nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad aver chiesto la collocazione dei figli presso la madre.
Per tutto quanto esposto, ne consegue l'assegnazione a della casa familiare Persona_1 sita in Napoli, alla via Stadera n. 86, int. 14/A – is. A, dove tutt'ora i minori vivono.
Venendo alla definizione dell'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non convivente, soccorrono i criteri stabiliti dall'art. 337 ter, co. 4 c.c..
In ordine al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, in mancanza di documentazione di carattere reddituale, occorre considerare che dalle
4 dichiarazioni rese dalle parti e già riportate è emerso che la ricorrente lavora saltuariamente in una paninoteca la sera e si adopera in attività reperite all'occorrenza, mentre il resistente ha un contratto di lavoro con uno stipendio netto di circa € 1.600,00 mensili, la casa famigliare è di proprietà, l'assegno unico per i minori ammonta complessivamente da € 402,00 e attualmente lo percepisce per intero la madre.
In ordine agli altri indici indicati dalla norma citata, è emerso che il padre versa attualmente €
600,00 per il mantenimento dei due figli di 14 e 16 anni, che frequentano la scuola e Per_2 anche una scuola calcio e che il in costanza di convivenza, versava € 150,00 a CP_1 settimana alla per la gestione della casa e dei figli. Per_1
Alla luce degli elementi acquisiti, tenuto conto della valenza economica dell'assegnazione della casa famigliare alla madre con necessità per il padre di trovare una nuova abitazione, ritiene il
Tribunale che l'importo così come quantificato da entrambe le parti nelle conclusioni dei rispettivi atti, pari a complessivi € 600,00 è congruo. Dunque sarà tenuto a Controparte_1 versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, di € 600,00, importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da agosto 2026. A carico di va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie per i minori individuate come Controparte_1 da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7.03.2018.
Quanto, invece, all'assegno unico non si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta della ricorrente di attribuzione per intero, attesa la costante partecipazione del padre alla vita dei figli che giustifica l'applicazione la disciplina ordinaria con ripartizione dello stesso al 50% tra i genitori
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, ritenuto manifestamente superfluo in ragione dell'accordo dei genitori sul regime dell'affidamento e sulla collocazione prevalente degli stessi e in assenza di contestazioni in ordine alla frequentazione con il genitore non collocatario.
Passando alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono giusti motivi per dichiararle compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Persona_1 contro , così provvede: Controparte_1
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre, disponendo che gli stessi resteranno con il padre due pomeriggi a settimana da concordare, in mancanza di accordo da individuare nel martedì e giovedì dall'uscita di scuola
5 fino alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne, il fine settimana, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica e, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
- assegna la casa famigliare sita in Napoli alla via Stadera 86 int. 14/A is. A a
[...]
in quanto genitore collocatario dei figli minori assegnando a termine Per_1 Controparte_1 fino al 15 settembre 2025 per il rilascio;
- pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento dei figli EL e oltre il 50% delle spese straordinarie individuate Per_2 come da Protocollo d'Intesa tra il Presidente dell'intestato Tribunale e il COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 600,00 (€ 300,00 ciascuno) da versarsi alla entro il 5 di Per_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire da agosto 2026 secondo gli indici ISTAT;
- rigetta la domanda della ricorrente di attribuzione per intero dell'assegno unico per i minori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024) presso questo ufficio.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23953 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dei rapporti con i figli minori
[...]
[...]
(nata a [...] il [...] - ) Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Graziuso, presso il cui studio in Casoria (NA) al
Corso Umberto I, n. 48 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C. F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Raiola, Bruno Mele e C.F._2
Raffaella Di Donato ed elettivamente domiciliato in Casavatore (NA) al Viale Michelangelo n.
54 presso lo studio del primo
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per il recepimento delle statuizioni provvisorie.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 1/07/2025
Per il PM conferma della disciplina provvisoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 11.11.2024, , premesso di aver intrattenuto una Persona_1 relazione sentimentale con , dalla quale erano nati due figli: EL Controparte_1
(20.2.2009) e (4.9.2011), riconosciuti da entrambi i genitori, e che la famiglia aveva Per_2 sempre vissuto e continuava a vivere nella abitazione sita in Napoli, alla via Stadera n. 86, int.
14/A – is. A, rappresentava che la relazione affettiva con il resistente era cessata a partire dal gennaio 2024 e che la convivenza era divenuta insostenibile, motivo per cui si era reso necessario presentare istanza per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni:
1. assegnare la casa sita in Napoli alla via Stadera n.86, int.14°, isol.A, alla madre che ivi continuerà ad abitare con i figli minori;
2. disporre l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, in Napoli alla via Stadera n.86, int.14°, isol.A, con diritto del padre di vedere i figli minori 2 pomeriggio alla settimana, scelti di comune accordo tra i coniugi, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e, comunque, il sabato e la domenica, a weekend alterni, dalle ore 10,00 del sa-bato alle ore 20,00 della domenica, anche con pernottamento. Con riferimento al periodo natalizio (giorni 24,
25 e 26 dicembre primo periodo e giorni 31, di-cembre, 1 e 2 gennaio secondo periodo) i genitori terranno con sé alternativa-mente i figli minori in ragione di anno, quindi se il primo anno i minori restano per il primo periodo col padre, per l'anno successivo avverrà il contrario. Con riferimento al periodo pasquale (sabato santo, domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) i minori rimarranno con ciascuno dei genitori alternativamente in ragione di anno. Nel periodo estivo, il sig. potrà CP_1 tenere con sé i figli minori per 15 giorni anche consecutivi, scelti di comune accordo con la ricorrente;
3) disporre a carico del sig. la corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, di un Controparte_1 assegno di euro 600,00 quale mantenimento per i figli (euro 300,00 ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno, a partire dal secondo anno, nella misura risultante dall'adeguamento secondo l'indice
ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
la sig.ra percepirà per intero, al 100%, l'assegno Per_1 unico per i figli;
4) porre tutte le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione (co-prese le gite scolastiche),
l'educazione e lo svago (anche sportivo) dei minori, a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50% ciascuno:
5) è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti ai figli;
ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
ambedue i genitori si impegnano a
2 tutelare la fi-gura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente, aderendo alle richieste della ricorrente con riferimento all'affidamento dei minori, alla loro collocazione prevalente e alla determinazione dell'assegno di mantenimento in € 600,00 mensili, ma opponendosi alla richiesta di assegnazione della casa familiare sita in Napoli alla via Stadera n. 86.
Esponeva il resistente che detta abitazione, in cui le parti ancora vivevano al momento, era di sua proprietà esclusiva;
che egli percepiva uno stipendio di circa € 1.600,00 mensili, somma che non gli avrebbe consentito di pagare il canone di locazione per una nuova abitazione e al contempo versare il contributo di mantenimento per i figli minori;
che anche la ricorrente era titolare esclusiva di un'abitazione sita in Napoli, presso la quale avrebbe potuto abitare con i figli minori.
All'udienza dell'1.7.2025 il Giudice delegato ascoltava le parti.
La ricorrente esponeva che i rapporti tra i minori e il padre erano buoni ma discontinui;
che il padre stava versando dal mese di aprile la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli;
che ella lavorava saltuariamente in una paninoteca e che aveva avuto un contratto a tempo determinato con un'azienda di bonifica del territorio terminato in data 30.6.2025 e che percepiva per intero un assegno unico di € 402,00.
Il ricorrente esponeva di avere un buon rapporto con i figli, ma di vederli poco in quanto impegnato con il lavoro, lavorando 68 ore a settimana e che il suo stipendio era pari ad €
1578,00 mensili.
Il giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, rilevato che non vi erano istanze istruttorie, dopo aver invitato i difensori alla discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Preliminarmente il Collegio osserva che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da condurre a derogare al regime ordinario di affido condiviso e pertanto i figli minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come del resto chiesto da entrambe le parti e dal PM. In ordine ai tempi di permanenza dei minori, di sedici e quasi quattordici anni, presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria. I minori, dunque, trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi
3 a settimana, in mancanza di accordo, da individuare nel martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne, il fine settimana, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica e, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In ordine all'assegnazione della casa famigliare, va ricordato che l'assegnazione deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (art. 337 sexies c.c.).
Se è vero che in alcune, rare, occasioni la giurisprudenza ha ammesso che l'interesse dei minori possa essere bilanciato e superato da un concorrente interesse del coniuge non collocatario
(come ad es. nelle ipotesi in cui la casa sia stata adattata alle esigenze del coniuge affetto da gravi patologie), tali esigenze non possono mai consistere in considerazioni di carattere puramente economico, quali sono quelle addotte dal resistente.
Con ciò non si intende negare che l'attribuzione della casa familiare abbia un peso economico anche rilevante nei rapporti tra i genitori, ma di tali circostanze se ne dovrà tenere conto unicamente nella determinazione dei rapporti economici tra le parti, non potendo mai tali circostanze essere bilanciate con il preminente interesse dei minori, come del resto prevede lo stesso art. 337 sexies c.c.: “dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà” (cfr. Cassazione civ. n. 13128/2025: la decisione sull'assegnazione della casa familiare deve essere guidata unicamente dall'interesse del minore a conservare l'habitat domestico, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'equilibrio patrimoniale tra i genitori”)
Del resto, nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad aver chiesto la collocazione dei figli presso la madre.
Per tutto quanto esposto, ne consegue l'assegnazione a della casa familiare Persona_1 sita in Napoli, alla via Stadera n. 86, int. 14/A – is. A, dove tutt'ora i minori vivono.
Venendo alla definizione dell'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non convivente, soccorrono i criteri stabiliti dall'art. 337 ter, co. 4 c.c..
In ordine al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, in mancanza di documentazione di carattere reddituale, occorre considerare che dalle
4 dichiarazioni rese dalle parti e già riportate è emerso che la ricorrente lavora saltuariamente in una paninoteca la sera e si adopera in attività reperite all'occorrenza, mentre il resistente ha un contratto di lavoro con uno stipendio netto di circa € 1.600,00 mensili, la casa famigliare è di proprietà, l'assegno unico per i minori ammonta complessivamente da € 402,00 e attualmente lo percepisce per intero la madre.
In ordine agli altri indici indicati dalla norma citata, è emerso che il padre versa attualmente €
600,00 per il mantenimento dei due figli di 14 e 16 anni, che frequentano la scuola e Per_2 anche una scuola calcio e che il in costanza di convivenza, versava € 150,00 a CP_1 settimana alla per la gestione della casa e dei figli. Per_1
Alla luce degli elementi acquisiti, tenuto conto della valenza economica dell'assegnazione della casa famigliare alla madre con necessità per il padre di trovare una nuova abitazione, ritiene il
Tribunale che l'importo così come quantificato da entrambe le parti nelle conclusioni dei rispettivi atti, pari a complessivi € 600,00 è congruo. Dunque sarà tenuto a Controparte_1 versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, di € 600,00, importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da agosto 2026. A carico di va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie per i minori individuate come Controparte_1 da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7.03.2018.
Quanto, invece, all'assegno unico non si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta della ricorrente di attribuzione per intero, attesa la costante partecipazione del padre alla vita dei figli che giustifica l'applicazione la disciplina ordinaria con ripartizione dello stesso al 50% tra i genitori
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, ritenuto manifestamente superfluo in ragione dell'accordo dei genitori sul regime dell'affidamento e sulla collocazione prevalente degli stessi e in assenza di contestazioni in ordine alla frequentazione con il genitore non collocatario.
Passando alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono giusti motivi per dichiararle compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Persona_1 contro , così provvede: Controparte_1
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre, disponendo che gli stessi resteranno con il padre due pomeriggi a settimana da concordare, in mancanza di accordo da individuare nel martedì e giovedì dall'uscita di scuola
5 fino alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne, il fine settimana, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica e, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
- assegna la casa famigliare sita in Napoli alla via Stadera 86 int. 14/A is. A a
[...]
in quanto genitore collocatario dei figli minori assegnando a termine Per_1 Controparte_1 fino al 15 settembre 2025 per il rilascio;
- pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento dei figli EL e oltre il 50% delle spese straordinarie individuate Per_2 come da Protocollo d'Intesa tra il Presidente dell'intestato Tribunale e il COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 600,00 (€ 300,00 ciascuno) da versarsi alla entro il 5 di Per_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire da agosto 2026 secondo gli indici ISTAT;
- rigetta la domanda della ricorrente di attribuzione per intero dell'assegno unico per i minori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024) presso questo ufficio.
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