Versione
22 gennaio 1956
22 gennaio 1956
Art. 2.
Gli avanzi di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertati negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1953-54, sono da versare al Tesoro dello Stato.
Gli avanzi di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertati negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1953-54, sono da versare al Tesoro dello Stato.