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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3590/2023, avente ad oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TATO' EMANUELA, giusta procura in Parte_1 atti;
-RICORRENTE-
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. CAPURSO MARIA CRISTINA, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Barletta il 21.10.1999 con (atto n. 32 parte I anno 1999) - dall'unione con la Controparte_1 quale non sono nati figli- e che la convivenza è divenuta intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, ha chiesto dichiararsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., con pronuncia di addebito alla resistente. Con decreto del 4.10.2023 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 7.12.2023, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di separazione personale e di contestuale scioglimento del matrimonio, ma contestando le allegazioni del ricorrente e chiedendo a sua volta la pronuncia di addebito della separazione al . Parte_1
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, come da convenzione sottoscritta e depositata telematicamente in data 4.4.2024.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 900/2024, emessa il 14.5.2024 e pubblicata in data
19.5.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione, secondo l'anzidetta convenzione sottoscritta e depositata telematicamente in data 4.4.2024.
A tal fine le parti hanno depositato, in data 7.12.2024, note scritte in sostituzione dell'udienza del
18.12.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per lo scioglimento del matrimonio, le condizioni già oggetto della domanda di separazione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 14.5.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Trani in data 19.5.2024, e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 7.12.2024, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi può essere accolta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta e depositata telematicamente in data 4.4.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte
Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e , contratto in Parte_1 Controparte_1
Barletta il 21.10.1999 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 32 P. I anno
1999), alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
4.4.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 21.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3590/2023, avente ad oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TATO' EMANUELA, giusta procura in Parte_1 atti;
-RICORRENTE-
E
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. CAPURSO MARIA CRISTINA, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Barletta il 21.10.1999 con (atto n. 32 parte I anno 1999) - dall'unione con la Controparte_1 quale non sono nati figli- e che la convivenza è divenuta intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, ha chiesto dichiararsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., con pronuncia di addebito alla resistente. Con decreto del 4.10.2023 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 7.12.2023, si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di separazione personale e di contestuale scioglimento del matrimonio, ma contestando le allegazioni del ricorrente e chiedendo a sua volta la pronuncia di addebito della separazione al . Parte_1
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, come da convenzione sottoscritta e depositata telematicamente in data 4.4.2024.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 900/2024, emessa il 14.5.2024 e pubblicata in data
19.5.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione, secondo l'anzidetta convenzione sottoscritta e depositata telematicamente in data 4.4.2024.
A tal fine le parti hanno depositato, in data 7.12.2024, note scritte in sostituzione dell'udienza del
18.12.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per lo scioglimento del matrimonio, le condizioni già oggetto della domanda di separazione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 14.5.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Trani in data 19.5.2024, e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 7.12.2024, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi può essere accolta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta e depositata telematicamente in data 4.4.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte
Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e , contratto in Parte_1 Controparte_1
Barletta il 21.10.1999 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 32 P. I anno
1999), alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
4.4.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 21.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana