Articolo 79 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 78Articolo 80
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13 novembre 1960
Art. 79. Provvedimenti per i casi di incompatibilita'

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 77 e 78 e' diffidato dal Ministro o dal capo del personale a cessare dalla situazione d'incompatibilita'.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione d'incompatibilita', non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il dipendente decade dallo impiego.
La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960