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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/07/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di
Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 160/2022 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avezzano Mons. Bagnoli n. 155, presso lo studio dell'Avv. Guido Ponziani, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione del 31.01.2022,
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Avezzano Via Don Minzoni n. 13/D presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Carlo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
31.5.2022,
Convenuta
OGGETTO: Art 2932 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 21.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 05.02.2022, il Signor citava Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avezzano la Sig.ra , per ivi sentir accertare Controparte_1
l'inadempimento della convenuta a quanto pattuito nel punto “m” delle condizioni di separazione personale tra essi coniugi nel giudizio iscritto al n. 282/2015 RGAC ed omologate dal Tribunale di Avezzano con decreto del 27.7.2015, ordinare e dichiarare che la quota di proprietà dell'immobile sito in Avezzano Via India n. 39 e distinto in NCEU al
Foglio 25 particella 596 sub. 10 di è trasferita da quest'ultima all'attore in Controparte_1 esecuzione dell'accordo di cui al punto precedente e quindi ordinare al Conservatore dei
RR.II. di eseguire le trascrizioni con esonero di responsabilità nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in difetto di prova, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva iscritta al n. 160/2022 R.G.A.C. e con comparsa del 31.5.2022 si costituiva in giudizio la Signora la quale, in via preliminare, chiedeva il rinvio alla Controparte_1
mediazione obbligatoria, poiché la domanda in difetto sarebbe stata inammissibile, nel merito ed in via principale chiedeva respingersi tutte le domande formulate dal
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente Parte_1 sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nell'atto e, in via riconvenzionale e nel merito, stabilire l'esatto importo che spettava in liquidazione ad essa convenuta per la cessione all'attore della sua quota pari al 50% dell'immobile sito in Avezzano (AQ), Via
India n. 39, distinto in NCEU al foglio 25, particella 596 sub 10 e dell'annesso posto auto distinto al foglio 25, particella 596 sub 9, stimando detta somma in almeno €. 27.134,64 ovvero nella maggiore o minore somma che risultasse dovuta in corso di causa anche per mezzo di una valutazione equitativa del Giudice o a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, contestualmente dichiarare ed ordinare come prima di effettuare la cessione della quota in favore del fosse condizione essenziale e preliminare formalizzare Parte_1 con l'istituto di credito interessato l'estromissione della convenuta da ogni obbligo e dovere connesso e correlato al mutuo fondiario del 21.02.2007, nonché correlato all'accollo di mutuo fondiario del 5.3.2014. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
Differita per impedimento del giudice incaricato della trattazione la prima udienza già fissata al 22.6.2022, con provvedimento del 02.11.2022 la causa veniva delegata alla sottoscritta G.O.P. e differita d'ufficio al 18.11.2022 in modalità cartolare. Con le note di udienza ad essa relative le parti davano atto dell'avvenuto svolgimento con esito negativo della procedura di mediazione, oggetto di eccezione preliminare della convenuta, chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. ed il giudice, all'esito, disponeva in conformità.
Depositati gli scritti difensivi, all'udienza del 5.5.2023 venivano ammesse le produzioni documentali richieste dalle parti e l'interrogatorio formale deferito all'attore, così come richiesto dalla convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sulle circostanze di cui ai capitoli 1) e 2), riservando al prosieguo ogni valutazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del 3.11.2023, espletato l'interrogatorio formale dell'attore e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori prove e/o consulenze tecniche, veniva
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 160 / 2022 - pagina 2 di 4
fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.5.2024, che tuttavia veniva differita al 21.6.2024.
In data 23.5.2024 le parti depositavano in cancelleria copia della scrittura privata con la quale avevano raggiunto un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro ripassato contenente disposizioni relative anche all'oggetto del presente giudizio e con separati fogli depositati in cancelleria precisavano in maniera identica le proprie conclusioni in senso favorevole all'accoglimento della domanda attrice di trasferimento dell'immobile per cui era causa in favore dell'attore e sostanziale rinuncia ad ogni altra domanda da esse svolta, con concorde richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza concessione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. L'accordo raggiunto medio tempore tra le parti con adesione della convenuta alla domanda principale svolta dall'attore e la rinuncia di entrambe alle ulteriori domande da esse in precedenza avanzate esime questo Giudice dall'esaminare le diverse questioni di merito in precedenza sollevate dalle parti, dovendo limitare la propria cognizione alla verifica della legittimità della domanda di trasferimento coattivo della proprietà in favore dell'attore, la cui domanda, in questi termini, è fondata e deve essere accolta.
E' indubbio, infatti, che in sede di separazione personale, i coniugi e Parte_1 CP_1
abbiano inteso stipulare un contratto ad effetti obbligatori con cui la Sig.ra Controparte_1
si obbligava a trasferire la propria quota di proprietà della c.d. casa coniugale. In tal modo deve essere inteso il paragrafo “m” del ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi del 26.5.2015, successivamente omologato dal Tribunale di Avezzano, il cui testo recita “Il Signor si farà carico in via esclusiva del pagamento del Parte_1
mutuo residuo sulla casa coniugale, sicché la stessa, sebbene assegnata alla Sig.ra sarà intestata esclusivamente al marito”. E poiché al precedente punto Controparte_1
b. la casa coniugale viene individuata nella abitazione sita in Avezzano Via India n. 39, non par dubbio che le parti abbiano voluto con la clausola sopra indicata obbligarsi al trasferimento dell'immobile compiutamente individuato in NCEU del Comune di Avezzano
(AQ) al Foglio 25, particella 596 sub. 10, con annesso posto auto distinto in NCEU al
Foglio 25, particella 596 sub 9.
La circostanza è confermata, ove ve ne fosse ulteriore bisogno, dalle conclusioni precisate dalla parte convenuta del seguente preciso tenore: “1. Dichiarare che la quota di proprietà della concludente signora (C.F. ), pari al Controparte_1 CodiceFiscale_3
50% dell'immobile sito in Avezzano Via India n. 39, distinto in N.C.E.U. al foglio 25 p.lla
596, sub 10, cat. A/2 e dell'annesso posto auto distinto in N.C.E.U. al foglio 25 p.lla 595,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 160 / 2022 - pagina 3 di 4
sub 9, cat. C/6 è trasferita da quest'ultima in favore del Signor Parte_1
(C.F. ” peraltro pedissequamente ricalcata sulle
[...] CodiceFiscale_4 conclusioni prese dall'attore nel suo foglio di precisazione delle conclusioni.
Sussistono quindi i presupposti per una pronuncia di sentenza che produca gli effetti del contratto di trasferimento della proprietà del bene oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c., dovendosi ritenere che, con l'adesione della convenuta alla Controparte_1
domanda di trasferimento della sua quota del bene all'attore, le parti abbiano risolto ogni ulteriore questione attinente alle prestazioni di quest'ultimo rilevanti ai sensi del 3° comma del medesimo art. 2932 c.c. che non sono state più riproposte.
Il raggiungimento dell'accordo tra le parti con la contestuale rinuncia alle altre domande da ciascuna di esse svolta, l'adesione della convenuta alla domanda principale svolta dall'attore e la contestuale richiesta in tal senso avanzata in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti, consentono di compensare tra le stesse le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Avezzano, in persona del G.O.P. avv. Carla Di Stefano, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie, nei limiti indicati in parte motiva la domanda attrice e, per l'effetto, dispone il trasferimento coattivo, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in favore di
[...]
(c.f. della quota del 50% di proprietà di Parte_1 C.F._1
(c.f. ) dell'immobile ad uso abitazione sito in Controparte_1 C.F._2
Avezzano (AQ) Via India n. 39 contraddistinto in N.C.E.U. del Comune di Avezzano (AQ) al Foglio 25, particella 596 sub. 10, z. c. 1, p. S1-1, int. 1, ctg. A/2, cl. 2, vani 5, R.C.E.
387,34 con annesso locale ad uso rimessa distinto in N.C.E.U. del Comune di Avezzano, al
Foglio 25, particella 596 sub. 9, z. c. 1, p. S1, int. 9, ctg C/6, cl. 7, mq 11, R.C.E. 49,42, di cui già al ricorso per separazione consensuale dei coniugi del 26.5.2015, omologato dal
Tribunale di Avezzano con decreto del 27.7.2015 n. cronol. 4560/2015;
2) dichiara la presente pronuncia soggetta a trascrizione e, per l'effetto, ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedervi a seguito della presentazione del presente titolo ad opera della parte interessata;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avezzano 11.7.2024
Il Giudice Onorario
( avv. Carla Di Stefano)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 160 / 2022 - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di
Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 160/2022 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avezzano Mons. Bagnoli n. 155, presso lo studio dell'Avv. Guido Ponziani, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione del 31.01.2022,
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Avezzano Via Don Minzoni n. 13/D presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Carlo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
31.5.2022,
Convenuta
OGGETTO: Art 2932 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 21.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 05.02.2022, il Signor citava Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avezzano la Sig.ra , per ivi sentir accertare Controparte_1
l'inadempimento della convenuta a quanto pattuito nel punto “m” delle condizioni di separazione personale tra essi coniugi nel giudizio iscritto al n. 282/2015 RGAC ed omologate dal Tribunale di Avezzano con decreto del 27.7.2015, ordinare e dichiarare che la quota di proprietà dell'immobile sito in Avezzano Via India n. 39 e distinto in NCEU al
Foglio 25 particella 596 sub. 10 di è trasferita da quest'ultima all'attore in Controparte_1 esecuzione dell'accordo di cui al punto precedente e quindi ordinare al Conservatore dei
RR.II. di eseguire le trascrizioni con esonero di responsabilità nonché condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in difetto di prova, con il favore delle spese di lite.
La causa veniva iscritta al n. 160/2022 R.G.A.C. e con comparsa del 31.5.2022 si costituiva in giudizio la Signora la quale, in via preliminare, chiedeva il rinvio alla Controparte_1
mediazione obbligatoria, poiché la domanda in difetto sarebbe stata inammissibile, nel merito ed in via principale chiedeva respingersi tutte le domande formulate dal
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente Parte_1 sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nell'atto e, in via riconvenzionale e nel merito, stabilire l'esatto importo che spettava in liquidazione ad essa convenuta per la cessione all'attore della sua quota pari al 50% dell'immobile sito in Avezzano (AQ), Via
India n. 39, distinto in NCEU al foglio 25, particella 596 sub 10 e dell'annesso posto auto distinto al foglio 25, particella 596 sub 9, stimando detta somma in almeno €. 27.134,64 ovvero nella maggiore o minore somma che risultasse dovuta in corso di causa anche per mezzo di una valutazione equitativa del Giudice o a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, contestualmente dichiarare ed ordinare come prima di effettuare la cessione della quota in favore del fosse condizione essenziale e preliminare formalizzare Parte_1 con l'istituto di credito interessato l'estromissione della convenuta da ogni obbligo e dovere connesso e correlato al mutuo fondiario del 21.02.2007, nonché correlato all'accollo di mutuo fondiario del 5.3.2014. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
Differita per impedimento del giudice incaricato della trattazione la prima udienza già fissata al 22.6.2022, con provvedimento del 02.11.2022 la causa veniva delegata alla sottoscritta G.O.P. e differita d'ufficio al 18.11.2022 in modalità cartolare. Con le note di udienza ad essa relative le parti davano atto dell'avvenuto svolgimento con esito negativo della procedura di mediazione, oggetto di eccezione preliminare della convenuta, chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. ed il giudice, all'esito, disponeva in conformità.
Depositati gli scritti difensivi, all'udienza del 5.5.2023 venivano ammesse le produzioni documentali richieste dalle parti e l'interrogatorio formale deferito all'attore, così come richiesto dalla convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sulle circostanze di cui ai capitoli 1) e 2), riservando al prosieguo ogni valutazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del 3.11.2023, espletato l'interrogatorio formale dell'attore e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori prove e/o consulenze tecniche, veniva
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 160 / 2022 - pagina 2 di 4
fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.5.2024, che tuttavia veniva differita al 21.6.2024.
In data 23.5.2024 le parti depositavano in cancelleria copia della scrittura privata con la quale avevano raggiunto un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro ripassato contenente disposizioni relative anche all'oggetto del presente giudizio e con separati fogli depositati in cancelleria precisavano in maniera identica le proprie conclusioni in senso favorevole all'accoglimento della domanda attrice di trasferimento dell'immobile per cui era causa in favore dell'attore e sostanziale rinuncia ad ogni altra domanda da esse svolta, con concorde richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza concessione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. L'accordo raggiunto medio tempore tra le parti con adesione della convenuta alla domanda principale svolta dall'attore e la rinuncia di entrambe alle ulteriori domande da esse in precedenza avanzate esime questo Giudice dall'esaminare le diverse questioni di merito in precedenza sollevate dalle parti, dovendo limitare la propria cognizione alla verifica della legittimità della domanda di trasferimento coattivo della proprietà in favore dell'attore, la cui domanda, in questi termini, è fondata e deve essere accolta.
E' indubbio, infatti, che in sede di separazione personale, i coniugi e Parte_1 CP_1
abbiano inteso stipulare un contratto ad effetti obbligatori con cui la Sig.ra Controparte_1
si obbligava a trasferire la propria quota di proprietà della c.d. casa coniugale. In tal modo deve essere inteso il paragrafo “m” del ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi del 26.5.2015, successivamente omologato dal Tribunale di Avezzano, il cui testo recita “Il Signor si farà carico in via esclusiva del pagamento del Parte_1
mutuo residuo sulla casa coniugale, sicché la stessa, sebbene assegnata alla Sig.ra sarà intestata esclusivamente al marito”. E poiché al precedente punto Controparte_1
b. la casa coniugale viene individuata nella abitazione sita in Avezzano Via India n. 39, non par dubbio che le parti abbiano voluto con la clausola sopra indicata obbligarsi al trasferimento dell'immobile compiutamente individuato in NCEU del Comune di Avezzano
(AQ) al Foglio 25, particella 596 sub. 10, con annesso posto auto distinto in NCEU al
Foglio 25, particella 596 sub 9.
La circostanza è confermata, ove ve ne fosse ulteriore bisogno, dalle conclusioni precisate dalla parte convenuta del seguente preciso tenore: “1. Dichiarare che la quota di proprietà della concludente signora (C.F. ), pari al Controparte_1 CodiceFiscale_3
50% dell'immobile sito in Avezzano Via India n. 39, distinto in N.C.E.U. al foglio 25 p.lla
596, sub 10, cat. A/2 e dell'annesso posto auto distinto in N.C.E.U. al foglio 25 p.lla 595,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 160 / 2022 - pagina 3 di 4
sub 9, cat. C/6 è trasferita da quest'ultima in favore del Signor Parte_1
(C.F. ” peraltro pedissequamente ricalcata sulle
[...] CodiceFiscale_4 conclusioni prese dall'attore nel suo foglio di precisazione delle conclusioni.
Sussistono quindi i presupposti per una pronuncia di sentenza che produca gli effetti del contratto di trasferimento della proprietà del bene oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c., dovendosi ritenere che, con l'adesione della convenuta alla Controparte_1
domanda di trasferimento della sua quota del bene all'attore, le parti abbiano risolto ogni ulteriore questione attinente alle prestazioni di quest'ultimo rilevanti ai sensi del 3° comma del medesimo art. 2932 c.c. che non sono state più riproposte.
Il raggiungimento dell'accordo tra le parti con la contestuale rinuncia alle altre domande da ciascuna di esse svolta, l'adesione della convenuta alla domanda principale svolta dall'attore e la contestuale richiesta in tal senso avanzata in sede di precisazione delle conclusioni da entrambe le parti, consentono di compensare tra le stesse le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Avezzano, in persona del G.O.P. avv. Carla Di Stefano, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie, nei limiti indicati in parte motiva la domanda attrice e, per l'effetto, dispone il trasferimento coattivo, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in favore di
[...]
(c.f. della quota del 50% di proprietà di Parte_1 C.F._1
(c.f. ) dell'immobile ad uso abitazione sito in Controparte_1 C.F._2
Avezzano (AQ) Via India n. 39 contraddistinto in N.C.E.U. del Comune di Avezzano (AQ) al Foglio 25, particella 596 sub. 10, z. c. 1, p. S1-1, int. 1, ctg. A/2, cl. 2, vani 5, R.C.E.
387,34 con annesso locale ad uso rimessa distinto in N.C.E.U. del Comune di Avezzano, al
Foglio 25, particella 596 sub. 9, z. c. 1, p. S1, int. 9, ctg C/6, cl. 7, mq 11, R.C.E. 49,42, di cui già al ricorso per separazione consensuale dei coniugi del 26.5.2015, omologato dal
Tribunale di Avezzano con decreto del 27.7.2015 n. cronol. 4560/2015;
2) dichiara la presente pronuncia soggetta a trascrizione e, per l'effetto, ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedervi a seguito della presentazione del presente titolo ad opera della parte interessata;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avezzano 11.7.2024
Il Giudice Onorario
( avv. Carla Di Stefano)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 160 / 2022 - pagina 4 di 4