Art. 18.
Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta e' clandestina, la pena e' raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato e' commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.
Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta e' clandestina, la pena e' raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato e' commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.