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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/08/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice dott. Francesca Ajello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4983/2024 R.G. promossa da:
) nato a [...] il [...] , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. FILIPPI ANGELA
RICORRENTE
contro
:
), nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 5 agosto 2025
*******
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale con ordinanza del 13.01.2025 e disposizione del pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro – Comando Generale Arma dei carabinieri Centro Nazionale Amministrativo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e hanno contratto matrimonio civile in Monfalcone, in Parte_1 Controparte_1
data 25/07/1998;
2. Dalla loro unione sono nati due figli: (a Monfalcone, il 1°.06.2002) e Persona_1 CP_2
(a Monfalcone, il 18.06.2008);
[...]
3. , con ricorso depositato in data 24.09.2024, ha chiesto che venga dichiarata la Parte_1
separazione giudiziale ex art. 151 comma 1° c.c., l'affidamento condiviso del figlio minore CP_2
con collocamento prevalente e residenza presso la madre e diritto di visita a favore del padre;
la ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico del OR l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli in via indiretta mediante versamento dell'importo di euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente e percezione dell'Assegno Unico INPS in via integrale da parte della madre, nonché di porre a carico del OR
l'obbligo di versare alla moglie l'importo di euro 300,00 per il proprio mantenimento;
CP_1
4. non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia;
Controparte_1
5. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice istruttore ha emesso provvedimenti provvisori in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitori – figli e ha disposto indagini tributarie al fine di acquisire informazioni sulla situazione economico patrimoniale;
pagina 2 di 8 6. Alla successiva udienza, la parte ricorrente ha chiesto di rimettere la causa in decisione, con rinuncia al deposito delle memorie conclusive e conferma dei provvedimenti provvisori già
emessi, nonché ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
Ritenuto che:
1. Sulla pronuncia di separazione
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come dimostra la richiesta della ricorrente e la mancata costituzione del resistente;
2. Sull'affidamento del figlio minore
La NO , presentando ricorso per la separazione, ha chiesto l'affidamento T_
condiviso del figlio ancora minorenne, con collocamento prevalente presso di lei. Alla luce della contumacia del OR , che quindi non ha presentato una diversa richiesta, nonché alla luce CP_1
del principio della bigenitorialità, in base al quale il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, il Tribunale ritiene che non ci siano ragioni per non aderire alla domanda della ricorrente.
Quanto poi agli incontri padre e figlio, la NO ha affermato che attualmente il T_
OR e si frequentano in modo regolare e hanno un rapporto stabile. Data la CP_1 CP_2
quasi maggiore età del ragazzo è evidente che, per il futuro, padre e figlio potranno organizzarsi autonomamente e vedersi liberamente, senza necessità di coinvolgere anche la madre nella pianificazione dei loro incontri. Peraltro, il Tribunale reputa opportuno precisare che tali incontri devono avere luogo almeno due giorni a settimana e a weekend alterni. In relazione alle ferie estive pare equo prevedere che stia con ciascun genitore per un periodo di tre settimane, CP_2
pagina 3 di 8 anche non consecutive, oltre a una settimana nel periodo invernale, ferma restando l'alternanza dei giorni della Vigilia e di Natale.
3. Sui contributi economici
A tale proposito è necessario premettere che, dalle indagini tributarie svolte in corso di giudizio, risulta che, per quel che qui interessa, il OR percepisce redditi da lavoro CP_1
dipendente presso l'Arma dei Carabinieri di circa 2.100,00 euro netti al mese per tredici mensilità,
è gravato da un mutuo fondiario per i lavori eseguiti sulla casa sita in Basiliano, di cui è
proprietario e da un canone di locazione per l'immobile in cui risiede la moglie pari ad euro 483,00
mensili; è altresì intestatario di numerosi motoveicoli e autoveicoli, nonché di alcuni conti correnti e di carte di credito. Dalle indagini Tributarie, risulta poi che il OR convive attualmente CP_1
con la quale ha effettuato ingenti versamenti sul conto corrente intestato al Persona_2
OR , così evidentemente partecipando alle spese nell'interesse del nuovo nucleo CP_1
familiare.
Per ciò che riguarda la NO , risulta disoccupata dal 26 ottobre 2023, ma fino a T_
tale data ha prestato attività lavorativa come collaboratrice domestica presso Arena Multiservizi.
Durante il periodo lavorativo, peraltro, come risulta dall'autocertificazione allegata dalla ricorrente sub doc. 10, la NO riceveva una retribuzione piuttosto bassa, dalla quale si T_
può desumere come il mantenimento della famiglia fosse prevalentemente a carico del marito.
Il Tribunale considera adeguato porre a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli, anche alla luce del fatto che le spese quotidiane gravano sulla NO
, in quanto genitore prevalentemente collocatario. Quanto all'ammontare del contributo di T_
mantenimento, il Tribunale ritiene equo, allo stato degli atti, prevedere che il OR versi CP_1
alla NO un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento indiretto del figlio T_
, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese CP_2
pagina 4 di 8 straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Trieste del 18.05.2015. Un
contributo analogo è dovuto anche per la figlia che, pur essendo maggiorenne, non è Per_1
economicamente autosufficiente, con conseguente obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento. Più precisamente, la ragazza, dopo la maturità linguistica, ha deciso di non intraprendere il percorso universitario e di inserirsi nel mercato del lavoro: pur essendosi adoperata per trovare un'occupazione che la renda autosufficiente, fino a questo momento è riuscita a reperire soltanto incarichi a tempo determinato o stagionali, che non le hanno fornito mezzi economici sufficienti per allontanarsi dalla casa materna. Anche in tal caso, allora, il
Tribunale ritiene opportuno porre a carico del OR un contributo mensile di euro CP_1
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ai sensi dell'articolo 337 septies c.c., oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo sulle spese già indicato.
Infine, la NO chiede che il Tribunale disponga un assegno di mantenimento in T_
favore della moglie e a carico del marito. Quanto all'an dell'assegno, l'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. Nel caso di specie è pacifico che la NO non abbia T_
adeguati redditi propri, dato il suo stato di disoccupazione e abbia quindi diritto a percepire un assegno di mantenimento dal OR . In relazione al quantum dell'assegno, lo stesso CP_1
articolo 156 c.c. stabilisce che l'entità del contributo deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Il Tribunale, vista la situazione patrimoniale e reddituale del convenuto risultante dalle indagini, rileva che, per ammissione della stessa NO , il T_
OR provvede mensilmente a pagare il canone di locazione dell'appartamento dove CP_1
risiedono madre e figli, canone che è pari a 445,00 euro, cui vanno aggiunti 38,00 euro di spese condominiali anticipate. Ancora, non è priva di rilevanza la circostanza che la NO , in T_
pagina 5 di 8 quanto madre convivente di un figlio minore non economicamente autosufficiente, abbia diritto a ricevere l'Assegno Unico dall'INPS, assegno che il Tribunale dispone sia percepito da lei in via esclusiva. Alla luce di queste considerazioni, oltre che della presumibile situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, si ritiene equo porre a carico del OR l'obbligo di versare a CP_1
favore della moglie un assegno mensile di 100,00 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT.
La ricorrente ha, poi, chiesto che venga disposto l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dei contributi sopra indicati. Va osservato che la cd. Riforma Cartabia ha modificato il procedimento per ottenere il pagamento diretto da parte di terzi, che, con l'abrogazione del sesto comma dell'art. 156 c.c., è ora regolato dall'art. 473bis.37 c.p.c. il quale stabilisce testualmente che
“Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo
la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può
notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura
dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato,
con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata
effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi
confronti per il pagamento delle somme dovute.
Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al
contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della
natura e delle finalità dell'assegno”.
pagina 6 di 8 In sostanza, la nuova norma consente al creditore di rivolgersi direttamente al terzo, che, a seguito della procedura indicata dalla norma, sarà tenuto al pagamento diretto senza necessità per il creditore stesso di ottenere un ordine giudiziale. Non vi è pertanto luogo a provvedere sulla richiesta avanzata dalla ricorrente all'ultima udienza tenutasi innanzi al giudice istruttore.
4. SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza. Essendo state sostanzialmente accolte tutte le domande svolte dalla ricorrente (seppure in parte ridimensionate) e tenuto conto della natura del procedimento, il resistente va condannato a rifondere le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo con applicazione del Protocollo distrettuale in materia di procedimenti di famiglia. Il
pagamento andrà effettuato in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione di al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 4983/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] i
[...] Controparte_1
l19/02/1971, che hanno celebrato matrimonio civile a Monfalcone, il 25.07.1998 (anno
1998, atto n. 29, parte I);
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monfalcone (GO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con CP_2
collocamento prevalente presso la madre;
pagina 7 di 8 4. DISPONE CHE veda e stia con il padre due giorni a settimana e a weekend alterni. In CP_2
relazione alle ferie estive pare equo prevedere che stia con ciascun genitore per un CP_2
periodo di tre settimane, anche non consecutive, oltre a una settimana nel periodo invernale,
ferma restando l'alternanza dei giorni della Vigilia e di Natale.
5. PONE A CARICO di l'obbligo di versare alla NO un assegno Controparte_1 T_
mensile di complessivi 400,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo indiretto per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste che viene qui richiamato;
6. PONE A CARICO di l'obbligo di versare alla NO un assegno di Controparte_1 T_
mantenimento mensile di 100,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. DISPONE che l'importo di Assegno Unico venga interamente percepito da : Parte_1
8. CONDANNA a rifondere in favore dell'Erario le spese di giudizio, che liquida Controparte_1
in euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del giorno 8 agosto 2025.
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice dott. Francesca Ajello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4983/2024 R.G. promossa da:
) nato a [...] il [...] , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. FILIPPI ANGELA
RICORRENTE
contro
:
), nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 5 agosto 2025
*******
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale con ordinanza del 13.01.2025 e disposizione del pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro – Comando Generale Arma dei carabinieri Centro Nazionale Amministrativo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e hanno contratto matrimonio civile in Monfalcone, in Parte_1 Controparte_1
data 25/07/1998;
2. Dalla loro unione sono nati due figli: (a Monfalcone, il 1°.06.2002) e Persona_1 CP_2
(a Monfalcone, il 18.06.2008);
[...]
3. , con ricorso depositato in data 24.09.2024, ha chiesto che venga dichiarata la Parte_1
separazione giudiziale ex art. 151 comma 1° c.c., l'affidamento condiviso del figlio minore CP_2
con collocamento prevalente e residenza presso la madre e diritto di visita a favore del padre;
la ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico del OR l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli in via indiretta mediante versamento dell'importo di euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente e percezione dell'Assegno Unico INPS in via integrale da parte della madre, nonché di porre a carico del OR
l'obbligo di versare alla moglie l'importo di euro 300,00 per il proprio mantenimento;
CP_1
4. non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia;
Controparte_1
5. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice istruttore ha emesso provvedimenti provvisori in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitori – figli e ha disposto indagini tributarie al fine di acquisire informazioni sulla situazione economico patrimoniale;
pagina 2 di 8 6. Alla successiva udienza, la parte ricorrente ha chiesto di rimettere la causa in decisione, con rinuncia al deposito delle memorie conclusive e conferma dei provvedimenti provvisori già
emessi, nonché ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
Ritenuto che:
1. Sulla pronuncia di separazione
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come dimostra la richiesta della ricorrente e la mancata costituzione del resistente;
2. Sull'affidamento del figlio minore
La NO , presentando ricorso per la separazione, ha chiesto l'affidamento T_
condiviso del figlio ancora minorenne, con collocamento prevalente presso di lei. Alla luce della contumacia del OR , che quindi non ha presentato una diversa richiesta, nonché alla luce CP_1
del principio della bigenitorialità, in base al quale il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, il Tribunale ritiene che non ci siano ragioni per non aderire alla domanda della ricorrente.
Quanto poi agli incontri padre e figlio, la NO ha affermato che attualmente il T_
OR e si frequentano in modo regolare e hanno un rapporto stabile. Data la CP_1 CP_2
quasi maggiore età del ragazzo è evidente che, per il futuro, padre e figlio potranno organizzarsi autonomamente e vedersi liberamente, senza necessità di coinvolgere anche la madre nella pianificazione dei loro incontri. Peraltro, il Tribunale reputa opportuno precisare che tali incontri devono avere luogo almeno due giorni a settimana e a weekend alterni. In relazione alle ferie estive pare equo prevedere che stia con ciascun genitore per un periodo di tre settimane, CP_2
pagina 3 di 8 anche non consecutive, oltre a una settimana nel periodo invernale, ferma restando l'alternanza dei giorni della Vigilia e di Natale.
3. Sui contributi economici
A tale proposito è necessario premettere che, dalle indagini tributarie svolte in corso di giudizio, risulta che, per quel che qui interessa, il OR percepisce redditi da lavoro CP_1
dipendente presso l'Arma dei Carabinieri di circa 2.100,00 euro netti al mese per tredici mensilità,
è gravato da un mutuo fondiario per i lavori eseguiti sulla casa sita in Basiliano, di cui è
proprietario e da un canone di locazione per l'immobile in cui risiede la moglie pari ad euro 483,00
mensili; è altresì intestatario di numerosi motoveicoli e autoveicoli, nonché di alcuni conti correnti e di carte di credito. Dalle indagini Tributarie, risulta poi che il OR convive attualmente CP_1
con la quale ha effettuato ingenti versamenti sul conto corrente intestato al Persona_2
OR , così evidentemente partecipando alle spese nell'interesse del nuovo nucleo CP_1
familiare.
Per ciò che riguarda la NO , risulta disoccupata dal 26 ottobre 2023, ma fino a T_
tale data ha prestato attività lavorativa come collaboratrice domestica presso Arena Multiservizi.
Durante il periodo lavorativo, peraltro, come risulta dall'autocertificazione allegata dalla ricorrente sub doc. 10, la NO riceveva una retribuzione piuttosto bassa, dalla quale si T_
può desumere come il mantenimento della famiglia fosse prevalentemente a carico del marito.
Il Tribunale considera adeguato porre a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli, anche alla luce del fatto che le spese quotidiane gravano sulla NO
, in quanto genitore prevalentemente collocatario. Quanto all'ammontare del contributo di T_
mantenimento, il Tribunale ritiene equo, allo stato degli atti, prevedere che il OR versi CP_1
alla NO un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento indiretto del figlio T_
, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese CP_2
pagina 4 di 8 straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Trieste del 18.05.2015. Un
contributo analogo è dovuto anche per la figlia che, pur essendo maggiorenne, non è Per_1
economicamente autosufficiente, con conseguente obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento. Più precisamente, la ragazza, dopo la maturità linguistica, ha deciso di non intraprendere il percorso universitario e di inserirsi nel mercato del lavoro: pur essendosi adoperata per trovare un'occupazione che la renda autosufficiente, fino a questo momento è riuscita a reperire soltanto incarichi a tempo determinato o stagionali, che non le hanno fornito mezzi economici sufficienti per allontanarsi dalla casa materna. Anche in tal caso, allora, il
Tribunale ritiene opportuno porre a carico del OR un contributo mensile di euro CP_1
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ai sensi dell'articolo 337 septies c.c., oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo sulle spese già indicato.
Infine, la NO chiede che il Tribunale disponga un assegno di mantenimento in T_
favore della moglie e a carico del marito. Quanto all'an dell'assegno, l'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. Nel caso di specie è pacifico che la NO non abbia T_
adeguati redditi propri, dato il suo stato di disoccupazione e abbia quindi diritto a percepire un assegno di mantenimento dal OR . In relazione al quantum dell'assegno, lo stesso CP_1
articolo 156 c.c. stabilisce che l'entità del contributo deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Il Tribunale, vista la situazione patrimoniale e reddituale del convenuto risultante dalle indagini, rileva che, per ammissione della stessa NO , il T_
OR provvede mensilmente a pagare il canone di locazione dell'appartamento dove CP_1
risiedono madre e figli, canone che è pari a 445,00 euro, cui vanno aggiunti 38,00 euro di spese condominiali anticipate. Ancora, non è priva di rilevanza la circostanza che la NO , in T_
pagina 5 di 8 quanto madre convivente di un figlio minore non economicamente autosufficiente, abbia diritto a ricevere l'Assegno Unico dall'INPS, assegno che il Tribunale dispone sia percepito da lei in via esclusiva. Alla luce di queste considerazioni, oltre che della presumibile situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, si ritiene equo porre a carico del OR l'obbligo di versare a CP_1
favore della moglie un assegno mensile di 100,00 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT.
La ricorrente ha, poi, chiesto che venga disposto l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dei contributi sopra indicati. Va osservato che la cd. Riforma Cartabia ha modificato il procedimento per ottenere il pagamento diretto da parte di terzi, che, con l'abrogazione del sesto comma dell'art. 156 c.c., è ora regolato dall'art. 473bis.37 c.p.c. il quale stabilisce testualmente che
“Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo
la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può
notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura
dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato,
con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata
effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi
confronti per il pagamento delle somme dovute.
Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al
contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della
natura e delle finalità dell'assegno”.
pagina 6 di 8 In sostanza, la nuova norma consente al creditore di rivolgersi direttamente al terzo, che, a seguito della procedura indicata dalla norma, sarà tenuto al pagamento diretto senza necessità per il creditore stesso di ottenere un ordine giudiziale. Non vi è pertanto luogo a provvedere sulla richiesta avanzata dalla ricorrente all'ultima udienza tenutasi innanzi al giudice istruttore.
4. SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza. Essendo state sostanzialmente accolte tutte le domande svolte dalla ricorrente (seppure in parte ridimensionate) e tenuto conto della natura del procedimento, il resistente va condannato a rifondere le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo con applicazione del Protocollo distrettuale in materia di procedimenti di famiglia. Il
pagamento andrà effettuato in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione di al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM nella controversia civile n. 4983/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] i
[...] Controparte_1
l19/02/1971, che hanno celebrato matrimonio civile a Monfalcone, il 25.07.1998 (anno
1998, atto n. 29, parte I);
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monfalcone (GO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con CP_2
collocamento prevalente presso la madre;
pagina 7 di 8 4. DISPONE CHE veda e stia con il padre due giorni a settimana e a weekend alterni. In CP_2
relazione alle ferie estive pare equo prevedere che stia con ciascun genitore per un CP_2
periodo di tre settimane, anche non consecutive, oltre a una settimana nel periodo invernale,
ferma restando l'alternanza dei giorni della Vigilia e di Natale.
5. PONE A CARICO di l'obbligo di versare alla NO un assegno Controparte_1 T_
mensile di complessivi 400,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo indiretto per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste che viene qui richiamato;
6. PONE A CARICO di l'obbligo di versare alla NO un assegno di Controparte_1 T_
mantenimento mensile di 100,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. DISPONE che l'importo di Assegno Unico venga interamente percepito da : Parte_1
8. CONDANNA a rifondere in favore dell'Erario le spese di giudizio, che liquida Controparte_1
in euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del giorno 8 agosto 2025.
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
pagina 8 di 8