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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente relatore -
dott.ssa Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 605/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Parte_1 C.F._1
Fois, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaela CP_1 C.F._2
Rossi, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “
dichiarare la separazione tra i coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1
Pers condizioni: 1) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
1 e prevedere il collocamento prevalente della minore presso la madre nella casa familiare CP_1
sita a RT RO (RO), via Giuseppe Di Vittorio n. 51/B; 2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in RT RO (RO), via Giuseppe Di Vittorio n. 51/B, di proprietà dei genitori della
Pers IG.ra a quest'ultima quale genitore collocatario prevalente della figlia 3) Parte_1 stabilire il seguente calendario quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario prevalente.
Il IG. trascorrerà con la figlia sulla base di due tipologie di settimana: settimana CP_1
1: il mercoledì dall'uscita di scuola o comunque prima di pranzo, il giovedì, e il venerdì fino alle
18.00-18.30. settimana 2: dal lunedì mattina o dall'uscita di scuola e fino al martedì alle 18-18.30 – il venerdì dalle 18.00-18.30, il sabato, la domenica e fino al lunedì mattina al rientro a scuola o ingresso al grest estivo, se non ci sono impegni, starà con AP fino a mezzogiorno. E ogni altra volta che padre e figlia vorranno vedersi, concordando le visite con la IG.ra e Pt_1
compatibilmente con le eIGenze di studio e di tempo libero della minore. Il padre trascorrerà con
Pers le vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e quello di
Pers Capodanno a partire dal corrente anno. Durante le vacanze pasquali starà con il padre alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le Pers vacanze estive starà con il padre due settimane anche non consecutive da concordare previamente con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Il giorno del compleanno verrà trascorso dalla figlia insieme ad entrambi i genitori o ad anni alternati con ciascun genitore, indipendentemente dal calendario delle visite. Il suddetto calendario potrà essere modificato per eIGenze di scuola e tempo libero della figlia minore ed impegni lavorativi dei genitori comunicate preventivamente all'altro genitore. 4) Disporre l'obbligo a carico del IG. di CP_1
corrispondere in favore della IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
Pers figlia la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso 15.02.2024, mediante versamento su conto corrente intestato alla moglie avente le seguenti coordinate IBAN:
[...]EM002205269; 5) Disporre l'obbligo a carico del IG. di CP_1
corrispondere alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie mediche non Parte_1
Pers mutuabili, scolastiche e ludico ricreative sostenute per la figlia minore come di seguito specificate. - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2 b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. 6) Disporre che le detrazioni per i figli a carico e le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef siano effettuate al 50%. 7) L'assegno unico universale e ogni altro emolumento equipollente, verranno percepiti nella misura del 100% dalla IG.ra ancorché spettanti al IG. . 8) Con rinuncia di ogni Parte_1 CP_1
ulteriore domanda avanzata dalle parti l'una nei confronti dell'altra. 9) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15-4-2024 ha adito il Tribunale di Rovigo chiedendo Parte_1
che fosse pronunciata la separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a RT RO (RO) il 29-11-2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di quel Comune al n. 21, Parte I, anno 2013, e dalla cui unione era nata in [...] 29-12-
Pers 2012 la figlia ed esponendo: - che il aveva negli anni avviato diverse attività, CP_1
imponendo alla moglie di assumere il ruolo di socio unico e amministratore, anche se da questi gestite fittiziamente;
- che egli aveva altresì celato alla moglie l'andamento negativo delle società, esponendola personalmente alle posizioni di insolvenza da lui accumulate – che la condotta del marito era atta a configurare la fattispecie di infedeltà coniugale finanziaria oltre che la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie, dal momento che questa si era dovuta occupare in modo esclusivo delle spese di gestione della casa familiare;
- che da ultimo il era divenuto socio e amministratore unico della “Mt Service” S.r.l.s., dedita CP_1 all'attività di pulizia specializzata, e in concomitanza aveva avviato una nuova attività dedita al commercio online;
- che malgrado la situazione finanziaria del fosse poco chiara, egli CP_1
3 risiedeva presso un appartamento sito in Galleria Donada a RT RO, dove le locazioni degli immobili erano particolarmente elevate.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente ha formulato la richiesta di addebito della separazione al marito;
quanto alle domande accessorie, ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso della Pers figlia con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché
l'assegnazione a sé della casa coniugale, con onere posto a carico del padre di versare la somma mensile di 600,00, quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60%; da ultimo, ha chiesto che il resistente le corrispondesse un assegno mensile ex art. 156 co. 1 c.c. di 300,00 euro.
Con decreto del 18-4-2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., assegnando alla ricorrente termini di rito.
Il resistente, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2-9-2024, ha contestato quanto esposto dalla nell'atto introduttivo, evidenziando in particolare: - di aver sempre Pt_1
condiviso con la moglie le decisioni lavorative, mettendo a disposizione della famiglia quanto ricavato dall'attività; in particolare egli era solito distrarre al bisogno importi dalla società per le necessità familiari, tanto che i coniugi non avevano mai avuto un proprio stipendio;
- sin dall'allontanamento fra le parti, egli aveva provveduto al mantenimento della figlia, facendo confluire importi settimanali di 100,00 euro dal conto della società in una carta Intesa San Paolo in uso alla . Pertanto in conclusione, egli si è opposto all'addebito della separazione, Pt_1 chiedendo, fatti salvi l'affidamento condiviso della figlia, collocazione prevalente della stessa presso la madre, con esercizio del diritto di visita paterno, che fosse posto a suo carico il versamento del solo contributo al mantenimento della minore, stabilito nell'importo di 400,00 euro, con suddivisione a metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. con cui hanno reiterato le rispettive conclusioni.
In data 9-10-2024, all'esito dell'udienza di prima comparizione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sicché, il giudice relatore, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse in forma congiunta, si è riservato di riferire al Collegio.
Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi, sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la loro separazione personale ex art. 151 co.1 c.c.
4 Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge e all'interesse morale e materiale Pers della figlia minore di età.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
decidendo nella causa n. 605/2024 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio contratto a RT RO (RO) il 29-11-2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 21, Parte I, anno 2013;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di RT RO (RO) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite;
Così deciso in Rovigo, nella Camera di ConIGlio tenutasi in data 22.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente relatore -
dott.ssa Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 605/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Parte_1 C.F._1
Fois, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaela CP_1 C.F._2
Rossi, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “
dichiarare la separazione tra i coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1
Pers condizioni: 1) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
1 e prevedere il collocamento prevalente della minore presso la madre nella casa familiare CP_1
sita a RT RO (RO), via Giuseppe Di Vittorio n. 51/B; 2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in RT RO (RO), via Giuseppe Di Vittorio n. 51/B, di proprietà dei genitori della
Pers IG.ra a quest'ultima quale genitore collocatario prevalente della figlia 3) Parte_1 stabilire il seguente calendario quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario prevalente.
Il IG. trascorrerà con la figlia sulla base di due tipologie di settimana: settimana CP_1
1: il mercoledì dall'uscita di scuola o comunque prima di pranzo, il giovedì, e il venerdì fino alle
18.00-18.30. settimana 2: dal lunedì mattina o dall'uscita di scuola e fino al martedì alle 18-18.30 – il venerdì dalle 18.00-18.30, il sabato, la domenica e fino al lunedì mattina al rientro a scuola o ingresso al grest estivo, se non ci sono impegni, starà con AP fino a mezzogiorno. E ogni altra volta che padre e figlia vorranno vedersi, concordando le visite con la IG.ra e Pt_1
compatibilmente con le eIGenze di studio e di tempo libero della minore. Il padre trascorrerà con
Pers le vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e quello di
Pers Capodanno a partire dal corrente anno. Durante le vacanze pasquali starà con il padre alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le Pers vacanze estive starà con il padre due settimane anche non consecutive da concordare previamente con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Il giorno del compleanno verrà trascorso dalla figlia insieme ad entrambi i genitori o ad anni alternati con ciascun genitore, indipendentemente dal calendario delle visite. Il suddetto calendario potrà essere modificato per eIGenze di scuola e tempo libero della figlia minore ed impegni lavorativi dei genitori comunicate preventivamente all'altro genitore. 4) Disporre l'obbligo a carico del IG. di CP_1
corrispondere in favore della IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
Pers figlia la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso 15.02.2024, mediante versamento su conto corrente intestato alla moglie avente le seguenti coordinate IBAN:
[...]EM002205269; 5) Disporre l'obbligo a carico del IG. di CP_1
corrispondere alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie mediche non Parte_1
Pers mutuabili, scolastiche e ludico ricreative sostenute per la figlia minore come di seguito specificate. - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2 b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. 6) Disporre che le detrazioni per i figli a carico e le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef siano effettuate al 50%. 7) L'assegno unico universale e ogni altro emolumento equipollente, verranno percepiti nella misura del 100% dalla IG.ra ancorché spettanti al IG. . 8) Con rinuncia di ogni Parte_1 CP_1
ulteriore domanda avanzata dalle parti l'una nei confronti dell'altra. 9) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 15-4-2024 ha adito il Tribunale di Rovigo chiedendo Parte_1
che fosse pronunciata la separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a RT RO (RO) il 29-11-2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di quel Comune al n. 21, Parte I, anno 2013, e dalla cui unione era nata in [...] 29-12-
Pers 2012 la figlia ed esponendo: - che il aveva negli anni avviato diverse attività, CP_1
imponendo alla moglie di assumere il ruolo di socio unico e amministratore, anche se da questi gestite fittiziamente;
- che egli aveva altresì celato alla moglie l'andamento negativo delle società, esponendola personalmente alle posizioni di insolvenza da lui accumulate – che la condotta del marito era atta a configurare la fattispecie di infedeltà coniugale finanziaria oltre che la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie, dal momento che questa si era dovuta occupare in modo esclusivo delle spese di gestione della casa familiare;
- che da ultimo il era divenuto socio e amministratore unico della “Mt Service” S.r.l.s., dedita CP_1 all'attività di pulizia specializzata, e in concomitanza aveva avviato una nuova attività dedita al commercio online;
- che malgrado la situazione finanziaria del fosse poco chiara, egli CP_1
3 risiedeva presso un appartamento sito in Galleria Donada a RT RO, dove le locazioni degli immobili erano particolarmente elevate.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente ha formulato la richiesta di addebito della separazione al marito;
quanto alle domande accessorie, ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso della Pers figlia con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché
l'assegnazione a sé della casa coniugale, con onere posto a carico del padre di versare la somma mensile di 600,00, quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60%; da ultimo, ha chiesto che il resistente le corrispondesse un assegno mensile ex art. 156 co. 1 c.c. di 300,00 euro.
Con decreto del 18-4-2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., assegnando alla ricorrente termini di rito.
Il resistente, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2-9-2024, ha contestato quanto esposto dalla nell'atto introduttivo, evidenziando in particolare: - di aver sempre Pt_1
condiviso con la moglie le decisioni lavorative, mettendo a disposizione della famiglia quanto ricavato dall'attività; in particolare egli era solito distrarre al bisogno importi dalla società per le necessità familiari, tanto che i coniugi non avevano mai avuto un proprio stipendio;
- sin dall'allontanamento fra le parti, egli aveva provveduto al mantenimento della figlia, facendo confluire importi settimanali di 100,00 euro dal conto della società in una carta Intesa San Paolo in uso alla . Pertanto in conclusione, egli si è opposto all'addebito della separazione, Pt_1 chiedendo, fatti salvi l'affidamento condiviso della figlia, collocazione prevalente della stessa presso la madre, con esercizio del diritto di visita paterno, che fosse posto a suo carico il versamento del solo contributo al mantenimento della minore, stabilito nell'importo di 400,00 euro, con suddivisione a metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. con cui hanno reiterato le rispettive conclusioni.
In data 9-10-2024, all'esito dell'udienza di prima comparizione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sicché, il giudice relatore, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse in forma congiunta, si è riservato di riferire al Collegio.
Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi, sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la loro separazione personale ex art. 151 co.1 c.c.
4 Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge e all'interesse morale e materiale Pers della figlia minore di età.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
decidendo nella causa n. 605/2024 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio contratto a RT RO (RO) il 29-11-2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 21, Parte I, anno 2013;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di RT RO (RO) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite;
Così deciso in Rovigo, nella Camera di ConIGlio tenutasi in data 22.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
5