TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine del 6.11.2025, fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note in sostituzione di udienza, nella causa iscritta al n. 2753 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]1
(Bn), alla Via C. Mastracchio n. 63, (cf: Codice Fiscale 1 (), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti
SI De TE e SE EB, nello studio dei quali elettivamente domicilia in S. ARa C.V. (Ce), alla Via Albana n. 77;
RICORRENTE
E
Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona legale rapp.te p.t.;
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: differenze retributive
1.
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto: di lavorare alle dipendenze della Parte 2 dal
24/02/2013, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, successivamente trasformato a tempo indeterminato e pieno;
che, con ordine di servizio prot. n. 3695 del 18/09/2018 gli è stata attribuita, con decorrenza 20/09/2018, la mansione di Pt 3, addetto alla conduzione di macchine complesse, con relativo inquadramento nel livello VS del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulica-agrario;
che, per la mansione svolta, non ha mai percepito l'indennità di alta professionalità che gli spetterebbe ai sensi dell'art. 49 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
che, con nota pec del 28/03/2024, richiedeva all'Ente datore di lavoro, in via stragiudiziale, il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità cd. di alta professionalità, formulando invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
che, detto invito inizialmente riscontrato con comunicazione pec del 26/04/2024, non aveva buon esito.
Per tali motivi, il ricorrente chiedeva di "1. Accertare e dichiarare che il ricorrente, quale operaio nel V livello del CCNL di Settore CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, ha diritto all'indennità di alta professionalità di cui all'art. 49 della predetta contrattazione nazionale applicata, in ragione delle mansioni espletate;
2. conseguentemente, condannare la Controparte_2
[...] in persona del legale rapp.te p.t..., al pagamento della somma di €.
4.050,00 (Quattromilacinquanta/00), per il suddetto titolo, ovvero della diversa somma che sarà provata e precisata in corso di causa o che sarà ritenuta equa dal Giudicante;
3. vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati antistatari".
Parte 2 non si costituiva e ne veniva dichiarata la Ritualmente citata in giudizio, la contumacia.
La causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per deposito di note in sostituzione di udienza, viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Il ricorrente, dipendente della Parte 2 nel periodo dal 24/02/2003, con la qualifica di operaio specializzato super, inquadrato nel V livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulica-agrario, agisce in questa sede, per ottenere il pagamento dell'indennità di alta professionalità per il periodo dal mese di settembre 2018 fino al mese di giugno 2024.
L'art. 49 del CCNL di settore prevede: "Indennità di alta professionalità: nei confronti degli operai di 5 livello con particolari caratteristiche di alta professionalità, da individuare nel secondo livello di contrattazione, che ricoprono funzioni di particolare rilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a progredire nell'apprendimento professionale, in presenza di precisi incarichi organizzativi, potrà essere erogata una indennità di alta professionalità, da quantificare al secondo livello di contrattazione, fino ad un massimo di €. 100,00, per tutte le mensilità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del T.F.R.".
L'art. 10 del Contratto Integrativo Regionale prevede l'attribuzione dell'indennità di alta professionalità, di cui all'art. 49, nella misura di € 50,00 mensili agli “operai di 5° livello, in possesso delle particolari caratteristiche di alta professionalità di seguito indicate, ai quali siano state attribuite le specifiche funzioni di seguito indicate, attraverso incarichi organizzativi individuali: A) operatore affidatario di macchine complesse e/o a tecnologia elevata, con responsabilità di custodia/ integrità".
Dall'ODS prot. n. 3695 del 18/09/2018 depositato in atti, risulta attribuito al ricorrente l'incarico di operatore di macchine complesse, a decorrere dal 20/09/2018, con espressa previsione che "il suddetto incarico prevede l'utilizzo sui cantieri di lavoro, la cura e la gestione dei seguenti mezzi: miniescavatore;
trattrice Lamborghini con trincia a braccio laterale;
terna multifunzionale” e che la consegna dei mezzi indicati sarebbe avvenuta con regolare verbale di affidamento;
che gli stessi dovevano essere utilizzati per interventi previsti nel Piano di Forestazione, su indicazione della Direzione Lavori e riconsegnati al responsabile dell'officina meccanica dell'Ente al termine dell'utilizzo.
Dalla lettura del predetto ODS emerge chiaramente che al ricorrente è stata attribuita con incarico organizzativo la specifica funzione di operatore di macchine complesse con responsabilità di custodia;
ne consegue che sussiste il diritto dell'istante a percepire l'indennità di alta professionalità, nella misura di € 50,00 mensili, come statuito dalla contrattazione nazionale e regionale applicata al rapporto.
La datrice di lavoro, non costituendosi, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità; ne consegue che la Parte 4 va condannata a pagare in favore di Parte 1 la complessiva somma di € 4.050, pari a € و
50,00 mensili per 14 mensilità all'anno, da settembre 2018 a giugno 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. 4.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della controversia, ridotte del 30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
AR, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna 1. Controparte_1 al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva somma
[...] di € 4.050 dovuta a titolo di indennità di alta professionalità per il periodo da settembre
2018 a giugno 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna Controparte 1 al pagamento 2. delle spese di lite che liquida in € 1.838,20, oltre rimborso CU di € 49,00, rimb. forf. Al
15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione.
Benevento, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana AR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine del 6.11.2025, fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note in sostituzione di udienza, nella causa iscritta al n. 2753 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]1
(Bn), alla Via C. Mastracchio n. 63, (cf: Codice Fiscale 1 (), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti
SI De TE e SE EB, nello studio dei quali elettivamente domicilia in S. ARa C.V. (Ce), alla Via Albana n. 77;
RICORRENTE
E
Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona legale rapp.te p.t.;
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: differenze retributive
1.
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto: di lavorare alle dipendenze della Parte 2 dal
24/02/2013, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, successivamente trasformato a tempo indeterminato e pieno;
che, con ordine di servizio prot. n. 3695 del 18/09/2018 gli è stata attribuita, con decorrenza 20/09/2018, la mansione di Pt 3, addetto alla conduzione di macchine complesse, con relativo inquadramento nel livello VS del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulica-agrario;
che, per la mansione svolta, non ha mai percepito l'indennità di alta professionalità che gli spetterebbe ai sensi dell'art. 49 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
che, con nota pec del 28/03/2024, richiedeva all'Ente datore di lavoro, in via stragiudiziale, il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità cd. di alta professionalità, formulando invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
che, detto invito inizialmente riscontrato con comunicazione pec del 26/04/2024, non aveva buon esito.
Per tali motivi, il ricorrente chiedeva di "1. Accertare e dichiarare che il ricorrente, quale operaio nel V livello del CCNL di Settore CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, ha diritto all'indennità di alta professionalità di cui all'art. 49 della predetta contrattazione nazionale applicata, in ragione delle mansioni espletate;
2. conseguentemente, condannare la Controparte_2
[...] in persona del legale rapp.te p.t..., al pagamento della somma di €.
4.050,00 (Quattromilacinquanta/00), per il suddetto titolo, ovvero della diversa somma che sarà provata e precisata in corso di causa o che sarà ritenuta equa dal Giudicante;
3. vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati antistatari".
Parte 2 non si costituiva e ne veniva dichiarata la Ritualmente citata in giudizio, la contumacia.
La causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per deposito di note in sostituzione di udienza, viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Il ricorrente, dipendente della Parte 2 nel periodo dal 24/02/2003, con la qualifica di operaio specializzato super, inquadrato nel V livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulica-agrario, agisce in questa sede, per ottenere il pagamento dell'indennità di alta professionalità per il periodo dal mese di settembre 2018 fino al mese di giugno 2024.
L'art. 49 del CCNL di settore prevede: "Indennità di alta professionalità: nei confronti degli operai di 5 livello con particolari caratteristiche di alta professionalità, da individuare nel secondo livello di contrattazione, che ricoprono funzioni di particolare rilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a progredire nell'apprendimento professionale, in presenza di precisi incarichi organizzativi, potrà essere erogata una indennità di alta professionalità, da quantificare al secondo livello di contrattazione, fino ad un massimo di €. 100,00, per tutte le mensilità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del T.F.R.".
L'art. 10 del Contratto Integrativo Regionale prevede l'attribuzione dell'indennità di alta professionalità, di cui all'art. 49, nella misura di € 50,00 mensili agli “operai di 5° livello, in possesso delle particolari caratteristiche di alta professionalità di seguito indicate, ai quali siano state attribuite le specifiche funzioni di seguito indicate, attraverso incarichi organizzativi individuali: A) operatore affidatario di macchine complesse e/o a tecnologia elevata, con responsabilità di custodia/ integrità".
Dall'ODS prot. n. 3695 del 18/09/2018 depositato in atti, risulta attribuito al ricorrente l'incarico di operatore di macchine complesse, a decorrere dal 20/09/2018, con espressa previsione che "il suddetto incarico prevede l'utilizzo sui cantieri di lavoro, la cura e la gestione dei seguenti mezzi: miniescavatore;
trattrice Lamborghini con trincia a braccio laterale;
terna multifunzionale” e che la consegna dei mezzi indicati sarebbe avvenuta con regolare verbale di affidamento;
che gli stessi dovevano essere utilizzati per interventi previsti nel Piano di Forestazione, su indicazione della Direzione Lavori e riconsegnati al responsabile dell'officina meccanica dell'Ente al termine dell'utilizzo.
Dalla lettura del predetto ODS emerge chiaramente che al ricorrente è stata attribuita con incarico organizzativo la specifica funzione di operatore di macchine complesse con responsabilità di custodia;
ne consegue che sussiste il diritto dell'istante a percepire l'indennità di alta professionalità, nella misura di € 50,00 mensili, come statuito dalla contrattazione nazionale e regionale applicata al rapporto.
La datrice di lavoro, non costituendosi, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità; ne consegue che la Parte 4 va condannata a pagare in favore di Parte 1 la complessiva somma di € 4.050, pari a € و
50,00 mensili per 14 mensilità all'anno, da settembre 2018 a giugno 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. 4.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della controversia, ridotte del 30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
AR, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna 1. Controparte_1 al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva somma
[...] di € 4.050 dovuta a titolo di indennità di alta professionalità per il periodo da settembre
2018 a giugno 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna Controparte 1 al pagamento 2. delle spese di lite che liquida in € 1.838,20, oltre rimborso CU di € 49,00, rimb. forf. Al
15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione.
Benevento, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana AR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.