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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 497/2017, avente ad oggetto “morte”, riservata per la decisione all'udienza del 6.2.2025
TRA
( ), in proprio oltre che erede Parte_1 C.F._1
del padre ( ), attore deceduto in Persona_1 C.F._2
corso di causa, con l'avvocato Angela Indolfi;
( ), con l'avvocato Parte_2 C.F._3
Angela Indolfi;
( ), in proprio oltre che Controparte_1 C.F._4
erede del padre ( ), attore deceduto Persona_1 C.F._2
in corso di causa, ed esercente la responsabilità genitoriale su e Per_1
(in atti meglio generalizzati), con l'avvocato Pietro Controparte_2
D'ME;
CONTRO
( ), con l'avvocato Controparte_3 P.IVA_1
Silvana Petruccelli;
), quale erede di Controparte_4 C.F._5
, con l'avvocato Federica Darino;
Persona_2
, quale erede di Parte_3 C.F._6 Per_2
1 , con l'avv. Federica Darino;
Per_2
( , quale erede di Parte_4 C.F._7
, con l'avv. Federica Darino;
Persona_2
NONCHÉ
), con l'avvocato Giuseppe De Florio CP P.IVA_2
(posizione definita con sentenza parziale n. 301/2022 del 19.4.2022 pronunciata dal dr. Giuseppe Disabato);
, con l'avvocato Francesco Controparte_6 P.IVA_3
Castronuovo
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
Deve sin da subito precisarsi che il sottoscritto è divenuto titolare del fascicolo solo nel mese di settembre 2024 e, dunque, successivamente alla pubblicazione della sentenza non definitiva del 19.4.2022 n.
301/2022, pronunciata dal dr. Giuseppe Disabato, per cui gli attori hanno depositato riserva di appello differito, mentre Controparte_7
ha proposto appello principale, nel corso del quale gli attori hanno
[...]
anche interposto appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
2 Con sentenza non definitiva del 19.4.22 n. 301/2022, il dr. Giuseppe
Disabato, ha così statuito:
1) dichiara corresponsabili del sinistro verificatosi in territorio di Salandra il giorno 26.2.2016 entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, nella misura del 75% a carico di e del 25% a carico di Persona_2 [...]
; Parte_5
2) condanna gli attori , , , Parte_2 Persona_1 Parte_1
e la chiamata in causa in solido, Controparte_1 Controparte_7
al risarcimento dei danni subiti:
a) da , che liquida in € 45.000, oltre rivalutazione dal Controparte_4
20.2.2026 ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno della pubblicazione della presente sentenza a quello del soddisfo;
b) in € 85.000, oltre rivalutazione dal 20.2.2026 ed Parte_3
interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno della pubblicazione della presente sentenza a quello del soddisfo;
c) in € 12.000, oltre rivalutazione dal 20.2.2026 ed Parte_4
interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno della pubblicazione della presente sentenza a quello del soddisfo;
3) rigetta la domanda formulata nei confronti dell e condanna CP
, e , in solido, al Parte_6 Parte_3 Parte_4
pagamento delle spese di giudizio sostenute da detto ente, che si liquida in €
10.000,00 per compensi professionali, oltre il 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) spese di giudizio tra le restanti parti al definitivo;
5) sentenza esecutiva;
6) dispone, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio tra attori, convenuti e chiamata in causa Controparte_7
3 La sentenza è stata oggetto di due procedimenti di correzione promossi ex articoli 287 e ss. c.p.c. (cfr. documentazione dei due sub procedimenti in atti, a cui si rinvia).
Ciò premesso, si osserva come il perimetro decisorio della presente causa risulti inevitabilmente circoscritto dalla sentenza non definitiva n.
301/2022 del Tribunale di Matera, pubblica il 19.4.2022, adottata dal precedente giudice, dr. Giuseppe Disabato.
Con la pronuncia parziale, il precedente giudice, dr. Disabato, ha:
a) dichiarato corresponsabili del sinistro entrambi i conducenti dei veicoli nella misura del 75 % per e del 25 % per Persona_2
; Parte_5
b) ha condannato, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, gli attori ed in solido, al risarcimento Controparte_7
del danno come sopra enucleato;
c) ha rigettato la domanda formulata dai convenuti nei confronti di
CP
È pacifico che, nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato, ancorché non passata in giudicato (avendo consumato il relativo potere giurisdizionale), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso. Si legge, infatti, in
Cass. n. 18510/2004 che “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato
(anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza
4 passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata.
Pertanto, detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ed è abilitato ad interpretare la pronuncia che si assume definitiva, poiché la formazione della preclusione data dal giudicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento e gli errori che eventualmente affliggano il procedimento possono essere accertati dalla Corte di cassazione anche attraverso indagini di fatto”.
Conferma di tanto si rinviene anche in Cass. 18898/2009; Cass.
6689/2012; Cass. 23862/2015 e Cass. 18834/2017.
In Cass. 23862/2025 si legge, inoltre, che “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione”.
Resta, pertanto, precluso al sottoscritto - benché non sia stato il giudice che abbia pronunciato la sentenza non definitiva n. 301/2022 - ogni questione che sia stata già esaminata e decisa.
Alla luce di quanto detto, si rileva che il fuoco della presente decisione attiene alla domanda risarcitoria formulata dagli attori, sul presupposto
5 della corresponsabilità dei conducenti come accertata con la suindicata sentenza e alla conseguenziale regolamentazione delle spese di lite.
È noto che “nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale”
(cfr. Cass. 8664/2020). Ne discende che l'unica soluzione calmieratrice delle possibili asimmetrie decisorie verificabili fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza è quella di disporre la sospensione di quest'ultimo su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, c. 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo “an debeatur”, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi dell'art. 337, c. 2, c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che per tale motivo la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Nella specie, mancando una richiesta concorde delle parti, il giudizio non potrà essere sospeso. Sul punto si osserva che, benché nella memoria di replica gli attori abbiano aderito alla richiesta di posticipazione della decisione già formulata nella comparsa conclusionale dall'avv. Francesco Castronovo, si evidenzia che:
6 a) non trattasi di richiesta di sospensione (cfr. art. 279, c. 4, c.p.c.);
b) non consta la richiesta di tutte le parti coinvolte.
Logico corollario sarà il rigetto dell'irrituale domanda di “posticipazione” della decisione.
2.
Gli attori hanno invocato il ristoro del danno non patrimoniale (sotto forma di danno parentale e biologico), e del danno patrimoniale (spese per la concessione di un'area per la costruzione di una cappella gentilizia e per consulenze mediche).
2.1.
Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Il danno da perdita del rapporto parentale è un danno conseguenza e consiste nel profondo mutamento delle condizioni di vita del familiare superstite il quale, a seguito della morte di un prossimo congiunto, non
è più in grado di godere della sua presenza e del legame affettivo che esisteva sino a quel momento. La morte del congiunto, dunque, è condizione necessaria ma non sufficiente perché il danno parentale sia integrato, dovendosi, infatti, provare che in seguito all'evento morte, vi sia stato un peggioramento delle condizioni di vita dei congiunti.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale mira a soddisfare per equivalente il pregiudizio determinato dalla definitiva e irreversibile perdita del godimento del congiunto, cercando di ristorare la sofferenza connessa alla distruzione di un sistema di vita ancorato all'affettività e alla condivisione quotidiana del rapporto esistenziale. Il fondamento costituzionale di tale danno è rinvenibile negli articoli 2, 29
e 30 della Costituzione a cui si aggiunge l'articolo 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo.
7 Il fatto illecito che cagioni la morte di una persona o ne comprometta l'integrità psicofisica, infatti, non lede necessariamente i soli interessi della vittima potendo ripercuotersi sulla sfera personale e patrimoniale dei soggetti ad essa legati da un vincolo parentale o comunque da una relazione affettiva, i quali possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza, generato dal fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima, e sofferenze morali, talora di intensità tale da evolvere in vere e proprie patologie.
L'indagine di merito a cui è chiamato il Giudice è quella di verificare concretamente che, a seguito dell'evento morte, chi si assume danneggiato abbia concretamente subito una mutatio in peius della propria vita.
Su tale questione, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 907 del 2018 ha statuito che “il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto…”
Nella stessa pronuncia si legge che “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva”. Gli RM hanno, inoltre, affermato che “ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'uccisione del prossimo congiunto non hanno rilievo le quantificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio
8 venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi”.
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. 4571/2023, la quale ha confermato che tale voce costituisce danno-conseguenza la quale, come tale, va provato, non essendo qualificabile come danno «in re ipsa» (cioè sussistente per il solo fatto che v'era un vincolo parentale poi venuto meno), ma richiede la prova, precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico. In ogni caso, esso può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Se è vero, allora, che, tra parenti, il legame affettivo sussiste, occorre, se non la prova di questo legame, la deduzione degli elementi di fatto che giustificano tale presunzione e consentono al convenuto di identificare una possibile prova contraria da fornire nella causa di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale. Trattandosi, infatti, di presunzione semplice, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Deve, poi, opinarsi nel senso che, allorquando il rapporto riguardi familiari estranei al cd. nucleo familiare che non convivono con la
9 vittima, l'aspetto presuntivo si affievolisce essendo necessario che, quantomeno, si alleghino ulteriori elementi, diversi dalla mera parentela, in virtù dei quali inferire circa la lesione invocata. Infatti, se la forza della presunzione è massima nei casi di morte di un figlio, di un genitore, di un coniuge o di un convivente, lo è meno allorquando vengano in rilievo - come in casu - le posizioni dei nipoti rispetto allo zio
(o alla zia). In questo caso, infatti, specie se non vi è convivenza, ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario allegare un quid pluris
(per esempio la stretta frequentazione, ovvero l'esistenza di un rapporto particolare ed intenso), cosa che nella specie è del tutto mancata (cfr. atto di citazione e prima memoria redatta ex articolo 183, c. 6, c.p.c.).
La mancata allegazione di quanto sopra enucleato non potrà che portare al rigetto della domanda formulata nell'interesse di e CP_2 CP_8
specie se si considera che ogni carenza in punto di allegazione
[...]
preclude le possibilità asseverative, ovvero di provare ciò che non è stato allegato (cfr. infra paragrafo 2.3).
Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va privilegiato il sistema delle tabelle a punti (cfr. Cass. 33005/2021).
Orbene, è innegabile che secondo il cd. principio dell'id quod plerunque accidit sia presumibile che la morte di uno stretto congiunto (coniuge, figlia, sorella) possa aver comportato, nei famigliari, un'alterazione dell'equilibrio esistenziale e delle dinamiche affettivo-relazionali che, secondo le massime di comune esperienza e del fatto notorio, fanno presumere, data l'esistenza stessa del rapporto di parentela, un'intima sofferenza del familiare.
Ai fini della quantizzazione del danno saranno utilizzate le Tabelle vigenti del Tribunale di Milano (2024) con la precisazione che gli importi saranno, poi, calibrati in proporzione delle responsabilità individuate
10 nella sentenza non definitiva del dr. Giuseppe Disabato pari al 75 % in capo a e al 25 % a carico di . Gli Persona_2 Parte_5
importi, pertanto, saranno decurtati del 25%. All'esito, le somme saranno, poi, ridotte in ragione di quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione (euro 125.000 per il coniuge, euro 82.500 per il padre ed euro 15.000, ciascuno, per le due sorelle).
Ciò premesso, si esaminano le singole posizioni.
, coniuge. Parte_2
Età congiunto 41 anni, età vittima 38 anni. Valore del punto base euro
3.911,00. Punti 20 in base all'età del congiunto, punti 22 in base all'età della vittima, punti 16 per convivenza tra coniuge e vittima, punti 16 in base al nucleo di familiari nel nucleo primario, punti 30 per qualità/intensità della relazione (valore massimo).
Si è scelto tale ultimo valore in ragione del fatto che all'attore è stata portata via la giovane sposa con la conseguente interruzione definitiva di ogni progetto di vita in comune da poco intrapresa.
L'importo risarcibile è pari ad euro 391.103,00. Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può variare da un minimo di euro 289.414,00 ad un massimo di euro 391.103,00 con un valore medio pari ad euro
348.079,00 (cfr. Tabelle di Milano 2024).
L'importo di euro 391.103,00 sarà decurtato del 25% in ragione del grado di responsabilità nella causazione del sinistro come già delibato dal dr. Giuseppe Disabato nella sentenza non definitiva. Di conseguenza, il risarcimento sarà pari alla differenza tra euro 293.327,25 (391.103,00 -
25%) e l'importo già incassato di euro 125.000, ovvero sarà pari ad euro
168.327,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
11 , padre (per cui agiscono quali eredi e Persona_1 Controparte_1 Pt_1
.
[...]
Età congiunto (genitore) 69 anni, età vittima 38 anni. Valore del punto base euro 3.911,00. Punti 16 in base all'età del congiunto, punti 22 in base all'età della vittima, punti 12 in base al nucleo di familiari nel nucleo primario, punti 15 per qualità/intensità della relazione. Si è scelto tale valore in quanto, in punto di allegazione, l'atto di citazione e la prima memoria istruttoria sono del tutto carenti, non facendo emergere particolari elementi da cui far desumere la sussistenza di elementi in ragione dei quali optare per il valore massimo.
L'importo risarcibile è pari ad euro 254.215,00 a cui sarà decurtato il
25% in ragione del grado di responsabilità nella causazione del sinistro come già delibato dal dr. Giuseppe Disabato nella sentenza non definitiva. Di conseguenza, il risarcimento sarà pari alla differenza tra euro 190.661,25 (245.215,00 - 25%) e l'importo già incassato di euro
82.500, ovvero sarà pari ad euro 108.161,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
Controparte_1
Età congiunto (sorella) 39 anni, età vittima 38 anni. Valore del punto base euro 1.698,00. Punti 16 in base all'età del congiunto, punti 16 in base all'età della vittima, punti 12 in base al nucleo di familiari nel nucleo primario, punti 15 per qualità/intensità della relazione. Si è scelto tale valore in quanto, in punto di allegazione, l'atto di citazione e la prima memoria istruttoria sono del tutto carenti, non facendo emergere particolari elementi da cui far desumere la sussistenza di elementi in ragione dei quali optare per il valore massimo.
L'importo risarcibile è pari ad euro 100.182,00 a cui sarà decurtato il
25% in ragione del grado di responsabilità nella causazione del sinistro
12 come già delibato dal dr. Giuseppe Disabato nella sentenza non definitiva. Di conseguenza, il risarcimento sarà pari alla differenza tra euro 75.136,50 (100.182,00 - 25%) e l'importo già incassato di euro
15.000, ovvero sarà pari ad euro 60.136,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
Parte_1
Età congiunto (sorella) 33 anni, età vittima 38 anni. Valore del punto base euro 1.698,00. Punti 16 in base all'età del congiunto, punti 16 in base all'età della vittima, punti 12 in base al nucleo di familiari nel nucleo primario, punti 15 per qualità/intensità della relazione. Si è scelto tale valore in quanto, in punto di allegazione, l'atto di citazione e la prima memoria istruttoria sono del tutto carenti, non facendo emergere particolari elementi da cui far desumere la sussistenza di elementi in ragione dei quali optare per il valore massimo.
L'importo risarcibile è pari ad euro 100.182,00 a cui sarà decurtato il
25% in ragione del grado di responsabilità nella causazione del sinistro come già delibato dal dr. Giuseppe Disabato nella sentenza non definitiva. Di conseguenza, il risarcimento sarà pari alla differenza tra euro 75.136,50 (100.182,00 - 25%) e l'importo già incassato di euro
15.000, ovvero sarà pari ad euro 60.136,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
Si è già detto (cfr. supra) il perché del mancato accoglimento della pretesa risarcitoria dei nipoti (figli della sorella).
L'assicurazione risponderà di tali somme nei limiti del massimale che per la polizza n. 644.013.0000102925 è fissato in euro 6.000.000,00
2.2.
Danno biologico occorso ai superstiti a seguito del decesso della vittima.
13 In corso di causa è stata esperita, in merito, apposita c.t.u.
Il precedente giudice istruttore ha, infatti, posto all'ausiliario il presente quesito: “verifichi il c.t.u., esperita ogni indagine ritenuta utile e necessaria, se ciascuno degli attori abbia subito, a seguito del sinistro per cui è causa, il danno alla salute psichica, così come da essi lamentato nell'atto di citazione”.
Essendo stato, infatti, allegato un danno biologico, diverso ed ulteriore rispetto alla lesione parentale, il precedente magistrato ha inteso disporre apposito accertamento peritale.
Il consulente, con un chiaro ordito motivazionale, non affetto da incongruenze logico motivazionali, e sulla base di un'argomentazione precisa e rigorosa dal punto di vista scientifico (che qui deve ritenersi trascritta anche per superare le argomentazioni difensive della difesa attorea), e sulla base dell'esame della letteratura scientifica (cfr. indice bibliografico), è giunta alle seguenti conclusioni: “Quasi tutti i criteri sia del Disturbo da Lutto Prolungato, del Disturbo Post Traumatico da Stress che nel
Disturbo da Lutto Persistente e Complicato sono assenti”.La professionista ha, pertanto, chiarito che “nella maggior parte dei soggetti che sperimentano un lutto, i pensieri e i sentimenti di perdita si modificano nel tempo e il lutto acuto evolve progressivamente in un lutto integrato. Tale progressione non si verifica in una definita finestra temporale, ma le attuali definizioni di risposta maladattiva al lutto prevedono un periodo di tempo pari a 6-12 mesi. Durante l'evoluzione del lutto acuto in lutto integrato, un processo che solitamente si verifica in modo frammentario, le capacità di regolazione affettiva sono ristabilite, l'intensità e la persistenza dei sentimenti di desiderio, nostalgia, tristezza e solitudine si riducono
(e diventano, in genere, limitati nel tempo, verificandosi in momenti specifici come gli anniversari) e le capacità di gioire e provare piacere ricompaiono”.
In merito alla posizione dei singoli periziandi, la Dr.ssa ha così CP_9
relazionato:
14 “La signora sta metabolizzando la perdita dell'amata sorella Parte_7
e della madre in modo naturale, riuscendo a vivere la sua vita, malgrado le importanti problematiche fisiche che ha;
riesce a prendersi cura di sé e della sua famiglia, cura i suoi affetti in maniera adeguata al contesto”;
“ è un uomo anziano di 77 anni che pare aver metabolizzato la Parte_8
perdita della figlia e della moglie. Seppur con i suoi acciacchi dovuti all'età, anche lui ha una vita regolare, si prende cura di sé stesso”;
“ lavora full-time e, nonostante soffra ancora molto per la CP_10
perdita della sorella e della amata madre , si prende cura in Parte_5 Per_3
maniera adeguata di sé stessa e delle persone a lei care rimaste in vita”;
“ si è un po' isolato dopo la morte di , la Parte_2 Parte_5
moglie, ma è tornato a lavorare in modo continuativo prendendosi cura di sé, dell'anziana madre e dei cagnolini”.
Al perito è stato, inoltre, posto il seguente quesito: “Ove accerti la sussistenza di tale danno, determini la durata delle rispettive malattie, quantificandole secondo i criteri di cui alle tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in uso su tutto il territorio nazionale”. La Dr.ssa
CTU , rispondendo, ha riferito che “la scrivente precisa che, a suo CP_9
parere, non essendoci la sussistenza di tale danno, non può esprimersi in merito”.
A ben vedere, l'ausiliario ha concluso che in nessuno dei quattro attori vi siano esiti del lutto di carattere permanente. Nelle conclusioni si legge che “la scrivente conclude alla luce di quanto fin ora esposto, che ciascuno dei periziandi abbia sintomi e reazioni tipiche del Lutto, normale e fisiologico in casi di morte improvvisa come quella subita dagli stessi. In tal senso non si può valutare la sussistenza di alcun tipo di danno, essendo quella sintomatologia la normale e naturale reazione ad un lutto importante ed improvviso”.
15 Alla luce di tanto, considerata l'acribia e il rigore scientifico con i quali è stato svolto l'incarico peritale, non potranno che essere confermate le conclusioni a cui è giunto il c.t.u.
La difesa attorea contesta le risultanze peritali asserendo che non sarebbe accettabile ritenere che tutti e quattro i soggetti abbiano elaborato il lutto in maniera uguale. Invero, trattasi di un'affermazione apodittica che si scontra con gli accertamenti peritali svolti i quali, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa degli attori, hanno tenuto in considerazione la fatica e la sofferenza di tutti i soggetti coinvolti.
Anche le asserzioni secondo cui “dai colloqui e dal test somministrato sono invece riscontrabili nei soggetti periziati sintomatologie coerenti con un disturbo psicopatologico reattivo da stress” e che “per ognuno dei quattro soggetti è possibile delineare una valutazione di danno di differente entità” sono rimaste sconfessate dalla c.t.u. atteso che i colloqui e il test sono stati letti ed interpretati alla luce di un percorso motivazionale rigoroso e scientifico.
Per quanto attiene alla dedotta violazione del contraddittorio per non aver il c.t.u. replicato alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, si evidenzia che la dr.ssa , dopo aver dato atto della gentilezza CP_9
della c.t.p. ha replicato, seppur brevemente, alle sue Per_4
osservazioni (cfr. p. 44).
Quanto, invece, alla dedotta nullità della c.t.u. per tardivo deposito dei cd. rom contenti gli audio-video dei colloqui svolti con i periziandi, si evidenzia che tale deposito non risulta, benché autorizzato, agli atti del fascicolo (e ciò a prescindere dal fatto che la documentazione sia stata inviata alle parti), di talché lo stesso deve considerarsi del tutto irrilevante (tamquam non esset ai fini della decisione), specie se si considera che trattasi di elementi di documentazione delle operazioni peritali già svolte e valutate in c.t.u.
16 2.3.
Danno patrimoniale
Con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale relativo al pagamento dei compensi della psicologa, si osserva che è mancata del tutto la prova - invero è assente l'allegazione - che tali spese siano state sostenute quale conseguenza immediata e diretta del decesso della vittima e che sono onorari relativi a consulti e terapie attinenti al sinistro per cui è causa.
Le spese sostenute ante causam non sono state oggetto di tempestiva domanda (cfr. termini assertivi spirati).
Anche la domanda risarcitoria per l'acquisto della concessione dell'area per la cappella gentilizia non può essere accolta e tanto perché è mancata la tempestiva allegazione che tale spesa sia in rapporto di causalità immediata e diretta col decesso delle vittime (cfr. atto di citazione e prima memoria istruttoria), non potendo escludersi che la stessa sia il portato di un progetto già in itinere. Si ribadisce che la carenza in punto di allegazione (cfr. thema decidendum) riverbera effetti preclusi sulla dimensione assertiva (cd. thema probandum).
L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi - per quanto concerne il rito ordinario avanti il Tribunale - nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande. All'espletamento dell'attività asseverativa (diretta ad indicare i mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione) è invece riservata la seconda memoria e, nei limiti della prova contraria, la terza memoria previste dalla norma in argomento. Da quanto appena detto consegue che ogni deduzione di
17 natura assertiva (lo si ribadisce, volta a dedurre in giudizio i fatti) posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rischia di essere considerata tardiva. E, se tardiva è la deduzione dei fatti,
l'ulteriore conseguenza è la reiezione delle istanze istruttorie volte a fornire la dimostrazione dei fatti affermati per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, in ultima analisi, il rigetto della domanda.
La distinzione tra attività assertiva (che trova il suo limite proprio nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) ed asseverativa è uno snodo importante del nostro sistema processuale, posta a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. È, infatti, necessario che le parti deducano i fatti su cui poi saranno chiamati a fornire la prova (salvo, ma ciò è ovvio, gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.), ponendo l'avversario nella condizione di replicare e di dedurre le istanze ed i mezzi istruttori che riterrà più opportuni. In difetto della tempestiva deduzione dei fatti (lo si ribadisce, per quanto concerne il rito ordinario al più tardi nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), ne rimarrà preclusa la dimostrazione, con le intuibili, negative conseguenze sulla posizione processuale della parte.
3.
La sentenza non definitiva del dr. Giuseppe Disabato ha provveduto solo al governo delle spese di lite tra e Controparte_4 Parte_3
, da un lato, ed dall'altro, rinviando alla Parte_4 CP
sentenza definitiva il governo delle spese di lite tra le altre parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di valore indeterminabile a complessità media (cfr. Cass. 32443/2022).
18 e i convenuti, eredi di , Controparte_3 Persona_2
soccombono parzialmente nei confronti degli attori atteso il grado di responsabilità accertato nella sentenza parziale, pari al 25% in capo a e al 75 % per e l'accoglimento Parte_5 Persona_2
della domanda riconvenzionale. Le somme saranno, pertanto, compensate in ragione della medesima percentuale.
è rimasta, invece, soccombente nei confronti dei Controparte_7
convenuti eredi di che l'hanno chiamata in causa a Persona_2
seguito della domanda riconvenzionale formulata nei confronti degli attori. Pur tuttavia, considerato che la domanda dei convenuti non è stata del tutto accolta, le spese saranno compensate per la metà.
Gli esborsi saranno parzialmente posti a carico delle parti in ragione della percentuale specifica di compensazione delle spese di lite come sopra enucleato.
Le spese della c.t.u. saranno poste definitivamente a carico di
[...]
e Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
per il 75 % dell'importo come liquidato nel decreto del 24.5.25
[...]
e del 25% in capo agli attori ed
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da Pietro D'ME (poi deceduto nella cui posizione sono succedute le eredi e ), Parte_1 Controparte_1
anche quale esercente la responsabilità Parte_2 Parte_1
su e nei confronti di Controparte_2 Controparte_8 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
(eredi di ), con la chiamata in causa di
[...] Persona_2 [...]
e (la cui posizione è stata definita con la sentenza CP_7 CP
19 parziale del dr. Giuseppe Disabato), ogni contraria istanza o eccezione disattesa, ferma la sentenza non definitiva, così provvede: accoglie la domanda risarcitoria formulata dagli attori con riferimento al danno non patrimoniale sotto forma di lesione del rapporto parentale e per l'effetto condanna Controparte_3 Controparte_4
e , in solido, al pagamento, in favore di: Parte_3 Parte_4
a) della somma di euro 168.327,25 oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
b) e , in solido, quali eredi di Controparte_1 Parte_1 Per_1
della somma di euro 108.161,25 oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
c) , in proprio, della somma di euro 60.136,50 oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
d) , in proprio, della somma di euro 60.136,50 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
rigetta le domande formulate nell'interesse dei nipoti Controparte_2
e Controparte_8
rigetta ogni altra domanda attorea (danno non patrimoniale sotto forma di pregiudizio biologico e danno patrimoniale); condanna Controparte_3 Controparte_4 Pt_3
e , in solido e all'esito della parziale
[...] Parte_4
compensazione parziale, al pagamento delle spese di lite sostenute da in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1
sui minori e quale erede del padre , difesa dall'avv. Persona_1
D'ME, che si liquidando nel 75% delle spese ed € 8.145,00 (10.860
20 – 25%) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge;
condanna Controparte_3 Controparte_4 Pt_3
e , in solido e all'esito della compensazione
[...] Parte_4
parziale, al pagamento delle spese di lite sostenute da (in Parte_1
proprio e quale erede del padre ) e Persona_1 Parte_2
difesi dall'avv. Indolfi, che si liquidando nel 75% delle spese e in €
8.145,00 (10.860 – 25%) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna alla refusione delle spese sostenute da Controparte_7
e che si liquidano, a Controparte_4 Parte_3 Parte_4
seguito di parziale compensazione per la metà, nel 50% delle spese e in €
5.430,00 (10.860 - 50%) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Federica Darino dichiaratasi antistataria;
pone definitivamente a carico delle parti, secondo quanto stabilito in parte motiva, le spese della c.t.u.
Così deciso in Matera il 26 maggio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 497/2017, avente ad oggetto “morte”, riservata per la decisione all'udienza del 6.2.2025
TRA
( ), in proprio oltre che erede Parte_1 C.F._1
del padre ( ), attore deceduto in Persona_1 C.F._2
corso di causa, con l'avvocato Angela Indolfi;
( ), con l'avvocato Parte_2 C.F._3
Angela Indolfi;
( ), in proprio oltre che Controparte_1 C.F._4
erede del padre ( ), attore deceduto Persona_1 C.F._2
in corso di causa, ed esercente la responsabilità genitoriale su e Per_1
(in atti meglio generalizzati), con l'avvocato Pietro Controparte_2
D'ME;
CONTRO
( ), con l'avvocato Controparte_3 P.IVA_1
Silvana Petruccelli;
), quale erede di Controparte_4 C.F._5
, con l'avvocato Federica Darino;
Persona_2
, quale erede di Parte_3 C.F._6 Per_2
1 , con l'avv. Federica Darino;
Per_2
( , quale erede di Parte_4 C.F._7
, con l'avv. Federica Darino;
Persona_2
NONCHÉ
), con l'avvocato Giuseppe De Florio CP P.IVA_2
(posizione definita con sentenza parziale n. 301/2022 del 19.4.2022 pronunciata dal dr. Giuseppe Disabato);
, con l'avvocato Francesco Controparte_6 P.IVA_3
Castronuovo
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
Deve sin da subito precisarsi che il sottoscritto è divenuto titolare del fascicolo solo nel mese di settembre 2024 e, dunque, successivamente alla pubblicazione della sentenza non definitiva del 19.4.2022 n.
301/2022, pronunciata dal dr. Giuseppe Disabato, per cui gli attori hanno depositato riserva di appello differito, mentre Controparte_7
ha proposto appello principale, nel corso del quale gli attori hanno
[...]
anche interposto appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
2 Con sentenza non definitiva del 19.4.22 n. 301/2022, il dr. Giuseppe
Disabato, ha così statuito:
1) dichiara corresponsabili del sinistro verificatosi in territorio di Salandra il giorno 26.2.2016 entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, nella misura del 75% a carico di e del 25% a carico di Persona_2 [...]
; Parte_5
2) condanna gli attori , , , Parte_2 Persona_1 Parte_1
e la chiamata in causa in solido, Controparte_1 Controparte_7
al risarcimento dei danni subiti:
a) da , che liquida in € 45.000, oltre rivalutazione dal Controparte_4
20.2.2026 ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno della pubblicazione della presente sentenza a quello del soddisfo;
b) in € 85.000, oltre rivalutazione dal 20.2.2026 ed Parte_3
interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno della pubblicazione della presente sentenza a quello del soddisfo;
c) in € 12.000, oltre rivalutazione dal 20.2.2026 ed Parte_4
interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno della pubblicazione della presente sentenza a quello del soddisfo;
3) rigetta la domanda formulata nei confronti dell e condanna CP
, e , in solido, al Parte_6 Parte_3 Parte_4
pagamento delle spese di giudizio sostenute da detto ente, che si liquida in €
10.000,00 per compensi professionali, oltre il 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) spese di giudizio tra le restanti parti al definitivo;
5) sentenza esecutiva;
6) dispone, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio tra attori, convenuti e chiamata in causa Controparte_7
3 La sentenza è stata oggetto di due procedimenti di correzione promossi ex articoli 287 e ss. c.p.c. (cfr. documentazione dei due sub procedimenti in atti, a cui si rinvia).
Ciò premesso, si osserva come il perimetro decisorio della presente causa risulti inevitabilmente circoscritto dalla sentenza non definitiva n.
301/2022 del Tribunale di Matera, pubblica il 19.4.2022, adottata dal precedente giudice, dr. Giuseppe Disabato.
Con la pronuncia parziale, il precedente giudice, dr. Disabato, ha:
a) dichiarato corresponsabili del sinistro entrambi i conducenti dei veicoli nella misura del 75 % per e del 25 % per Persona_2
; Parte_5
b) ha condannato, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, gli attori ed in solido, al risarcimento Controparte_7
del danno come sopra enucleato;
c) ha rigettato la domanda formulata dai convenuti nei confronti di
CP
È pacifico che, nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato, ancorché non passata in giudicato (avendo consumato il relativo potere giurisdizionale), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso. Si legge, infatti, in
Cass. n. 18510/2004 che “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato
(anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza
4 passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata.
Pertanto, detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ed è abilitato ad interpretare la pronuncia che si assume definitiva, poiché la formazione della preclusione data dal giudicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento e gli errori che eventualmente affliggano il procedimento possono essere accertati dalla Corte di cassazione anche attraverso indagini di fatto”.
Conferma di tanto si rinviene anche in Cass. 18898/2009; Cass.
6689/2012; Cass. 23862/2015 e Cass. 18834/2017.
In Cass. 23862/2025 si legge, inoltre, che “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione”.
Resta, pertanto, precluso al sottoscritto - benché non sia stato il giudice che abbia pronunciato la sentenza non definitiva n. 301/2022 - ogni questione che sia stata già esaminata e decisa.
Alla luce di quanto detto, si rileva che il fuoco della presente decisione attiene alla domanda risarcitoria formulata dagli attori, sul presupposto
5 della corresponsabilità dei conducenti come accertata con la suindicata sentenza e alla conseguenziale regolamentazione delle spese di lite.
È noto che “nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale”
(cfr. Cass. 8664/2020). Ne discende che l'unica soluzione calmieratrice delle possibili asimmetrie decisorie verificabili fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza è quella di disporre la sospensione di quest'ultimo su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, c. 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo “an debeatur”, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi dell'art. 337, c. 2, c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che per tale motivo la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Nella specie, mancando una richiesta concorde delle parti, il giudizio non potrà essere sospeso. Sul punto si osserva che, benché nella memoria di replica gli attori abbiano aderito alla richiesta di posticipazione della decisione già formulata nella comparsa conclusionale dall'avv. Francesco Castronovo, si evidenzia che:
6 a) non trattasi di richiesta di sospensione (cfr. art. 279, c. 4, c.p.c.);
b) non consta la richiesta di tutte le parti coinvolte.
Logico corollario sarà il rigetto dell'irrituale domanda di “posticipazione” della decisione.
2.
Gli attori hanno invocato il ristoro del danno non patrimoniale (sotto forma di danno parentale e biologico), e del danno patrimoniale (spese per la concessione di un'area per la costruzione di una cappella gentilizia e per consulenze mediche).
2.1.
Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Il danno da perdita del rapporto parentale è un danno conseguenza e consiste nel profondo mutamento delle condizioni di vita del familiare superstite il quale, a seguito della morte di un prossimo congiunto, non
è più in grado di godere della sua presenza e del legame affettivo che esisteva sino a quel momento. La morte del congiunto, dunque, è condizione necessaria ma non sufficiente perché il danno parentale sia integrato, dovendosi, infatti, provare che in seguito all'evento morte, vi sia stato un peggioramento delle condizioni di vita dei congiunti.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale mira a soddisfare per equivalente il pregiudizio determinato dalla definitiva e irreversibile perdita del godimento del congiunto, cercando di ristorare la sofferenza connessa alla distruzione di un sistema di vita ancorato all'affettività e alla condivisione quotidiana del rapporto esistenziale. Il fondamento costituzionale di tale danno è rinvenibile negli articoli 2, 29
e 30 della Costituzione a cui si aggiunge l'articolo 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo.
7 Il fatto illecito che cagioni la morte di una persona o ne comprometta l'integrità psicofisica, infatti, non lede necessariamente i soli interessi della vittima potendo ripercuotersi sulla sfera personale e patrimoniale dei soggetti ad essa legati da un vincolo parentale o comunque da una relazione affettiva, i quali possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza, generato dal fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima, e sofferenze morali, talora di intensità tale da evolvere in vere e proprie patologie.
L'indagine di merito a cui è chiamato il Giudice è quella di verificare concretamente che, a seguito dell'evento morte, chi si assume danneggiato abbia concretamente subito una mutatio in peius della propria vita.
Su tale questione, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 907 del 2018 ha statuito che “il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto…”
Nella stessa pronuncia si legge che “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva”. Gli RM hanno, inoltre, affermato che “ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'uccisione del prossimo congiunto non hanno rilievo le quantificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio
8 venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi”.
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. 4571/2023, la quale ha confermato che tale voce costituisce danno-conseguenza la quale, come tale, va provato, non essendo qualificabile come danno «in re ipsa» (cioè sussistente per il solo fatto che v'era un vincolo parentale poi venuto meno), ma richiede la prova, precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico. In ogni caso, esso può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Se è vero, allora, che, tra parenti, il legame affettivo sussiste, occorre, se non la prova di questo legame, la deduzione degli elementi di fatto che giustificano tale presunzione e consentono al convenuto di identificare una possibile prova contraria da fornire nella causa di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale. Trattandosi, infatti, di presunzione semplice, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Deve, poi, opinarsi nel senso che, allorquando il rapporto riguardi familiari estranei al cd. nucleo familiare che non convivono con la
9 vittima, l'aspetto presuntivo si affievolisce essendo necessario che, quantomeno, si alleghino ulteriori elementi, diversi dalla mera parentela, in virtù dei quali inferire circa la lesione invocata. Infatti, se la forza della presunzione è massima nei casi di morte di un figlio, di un genitore, di un coniuge o di un convivente, lo è meno allorquando vengano in rilievo - come in casu - le posizioni dei nipoti rispetto allo zio
(o alla zia). In questo caso, infatti, specie se non vi è convivenza, ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario allegare un quid pluris
(per esempio la stretta frequentazione, ovvero l'esistenza di un rapporto particolare ed intenso), cosa che nella specie è del tutto mancata (cfr. atto di citazione e prima memoria redatta ex articolo 183, c. 6, c.p.c.).
La mancata allegazione di quanto sopra enucleato non potrà che portare al rigetto della domanda formulata nell'interesse di e CP_2 CP_8
specie se si considera che ogni carenza in punto di allegazione
[...]
preclude le possibilità asseverative, ovvero di provare ciò che non è stato allegato (cfr. infra paragrafo 2.3).
Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va privilegiato il sistema delle tabelle a punti (cfr. Cass. 33005/2021).
Orbene, è innegabile che secondo il cd. principio dell'id quod plerunque accidit sia presumibile che la morte di uno stretto congiunto (coniuge, figlia, sorella) possa aver comportato, nei famigliari, un'alterazione dell'equilibrio esistenziale e delle dinamiche affettivo-relazionali che, secondo le massime di comune esperienza e del fatto notorio, fanno presumere, data l'esistenza stessa del rapporto di parentela, un'intima sofferenza del familiare.
Ai fini della quantizzazione del danno saranno utilizzate le Tabelle vigenti del Tribunale di Milano (2024) con la precisazione che gli importi saranno, poi, calibrati in proporzione delle responsabilità individuate
10 nella sentenza non definitiva del dr. Giuseppe Disabato pari al 75 % in capo a e al 25 % a carico di . Gli Persona_2 Parte_5
importi, pertanto, saranno decurtati del 25%. All'esito, le somme saranno, poi, ridotte in ragione di quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione (euro 125.000 per il coniuge, euro 82.500 per il padre ed euro 15.000, ciascuno, per le due sorelle).
Ciò premesso, si esaminano le singole posizioni.
, coniuge. Parte_2
Età congiunto 41 anni, età vittima 38 anni. Valore del punto base euro
3.911,00. Punti 20 in base all'età del congiunto, punti 22 in base all'età della vittima, punti 16 per convivenza tra coniuge e vittima, punti 16 in base al nucleo di familiari nel nucleo primario, punti 30 per qualità/intensità della relazione (valore massimo).
Si è scelto tale ultimo valore in ragione del fatto che all'attore è stata portata via la giovane sposa con la conseguente interruzione definitiva di ogni progetto di vita in comune da poco intrapresa.
L'importo risarcibile è pari ad euro 391.103,00. Sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento può variare da un minimo di euro 289.414,00 ad un massimo di euro 391.103,00 con un valore medio pari ad euro
348.079,00 (cfr. Tabelle di Milano 2024).
L'importo di euro 391.103,00 sarà decurtato del 25% in ragione del grado di responsabilità nella causazione del sinistro come già delibato dal dr. Giuseppe Disabato nella sentenza non definitiva. Di conseguenza, il risarcimento sarà pari alla differenza tra euro 293.327,25 (391.103,00 -
25%) e l'importo già incassato di euro 125.000, ovvero sarà pari ad euro
168.327,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
11 , padre (per cui agiscono quali eredi e Persona_1 Controparte_1 Pt_1
.
[...]
Età congiunto (genitore) 69 anni, età vittima 38 anni. Valore del punto base euro 3.911,00. Punti 16 in base all'età del congiunto, punti 22 in base all'età della vittima, punti 12 in base al nucleo di familiari nel nucleo primario, punti 15 per qualità/intensità della relazione. Si è scelto tale valore in quanto, in punto di allegazione, l'atto di citazione e la prima memoria istruttoria sono del tutto carenti, non facendo emergere particolari elementi da cui far desumere la sussistenza di elementi in ragione dei quali optare per il valore massimo.
L'importo risarcibile è pari ad euro 254.215,00 a cui sarà decurtato il
25% in ragione del grado di responsabilità nella causazione del sinistro come già delibato dal dr. Giuseppe Disabato nella sentenza non definitiva. Di conseguenza, il risarcimento sarà pari alla differenza tra euro 190.661,25 (245.215,00 - 25%) e l'importo già incassato di euro
82.500, ovvero sarà pari ad euro 108.161,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
Controparte_1
Età congiunto (sorella) 39 anni, età vittima 38 anni. Valore del punto base euro 1.698,00. Punti 16 in base all'età del congiunto, punti 16 in base all'età della vittima, punti 12 in base al nucleo di familiari nel nucleo primario, punti 15 per qualità/intensità della relazione. Si è scelto tale valore in quanto, in punto di allegazione, l'atto di citazione e la prima memoria istruttoria sono del tutto carenti, non facendo emergere particolari elementi da cui far desumere la sussistenza di elementi in ragione dei quali optare per il valore massimo.
L'importo risarcibile è pari ad euro 100.182,00 a cui sarà decurtato il
25% in ragione del grado di responsabilità nella causazione del sinistro
12 come già delibato dal dr. Giuseppe Disabato nella sentenza non definitiva. Di conseguenza, il risarcimento sarà pari alla differenza tra euro 75.136,50 (100.182,00 - 25%) e l'importo già incassato di euro
15.000, ovvero sarà pari ad euro 60.136,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
Parte_1
Età congiunto (sorella) 33 anni, età vittima 38 anni. Valore del punto base euro 1.698,00. Punti 16 in base all'età del congiunto, punti 16 in base all'età della vittima, punti 12 in base al nucleo di familiari nel nucleo primario, punti 15 per qualità/intensità della relazione. Si è scelto tale valore in quanto, in punto di allegazione, l'atto di citazione e la prima memoria istruttoria sono del tutto carenti, non facendo emergere particolari elementi da cui far desumere la sussistenza di elementi in ragione dei quali optare per il valore massimo.
L'importo risarcibile è pari ad euro 100.182,00 a cui sarà decurtato il
25% in ragione del grado di responsabilità nella causazione del sinistro come già delibato dal dr. Giuseppe Disabato nella sentenza non definitiva. Di conseguenza, il risarcimento sarà pari alla differenza tra euro 75.136,50 (100.182,00 - 25%) e l'importo già incassato di euro
15.000, ovvero sarà pari ad euro 60.136,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
Si è già detto (cfr. supra) il perché del mancato accoglimento della pretesa risarcitoria dei nipoti (figli della sorella).
L'assicurazione risponderà di tali somme nei limiti del massimale che per la polizza n. 644.013.0000102925 è fissato in euro 6.000.000,00
2.2.
Danno biologico occorso ai superstiti a seguito del decesso della vittima.
13 In corso di causa è stata esperita, in merito, apposita c.t.u.
Il precedente giudice istruttore ha, infatti, posto all'ausiliario il presente quesito: “verifichi il c.t.u., esperita ogni indagine ritenuta utile e necessaria, se ciascuno degli attori abbia subito, a seguito del sinistro per cui è causa, il danno alla salute psichica, così come da essi lamentato nell'atto di citazione”.
Essendo stato, infatti, allegato un danno biologico, diverso ed ulteriore rispetto alla lesione parentale, il precedente magistrato ha inteso disporre apposito accertamento peritale.
Il consulente, con un chiaro ordito motivazionale, non affetto da incongruenze logico motivazionali, e sulla base di un'argomentazione precisa e rigorosa dal punto di vista scientifico (che qui deve ritenersi trascritta anche per superare le argomentazioni difensive della difesa attorea), e sulla base dell'esame della letteratura scientifica (cfr. indice bibliografico), è giunta alle seguenti conclusioni: “Quasi tutti i criteri sia del Disturbo da Lutto Prolungato, del Disturbo Post Traumatico da Stress che nel
Disturbo da Lutto Persistente e Complicato sono assenti”.La professionista ha, pertanto, chiarito che “nella maggior parte dei soggetti che sperimentano un lutto, i pensieri e i sentimenti di perdita si modificano nel tempo e il lutto acuto evolve progressivamente in un lutto integrato. Tale progressione non si verifica in una definita finestra temporale, ma le attuali definizioni di risposta maladattiva al lutto prevedono un periodo di tempo pari a 6-12 mesi. Durante l'evoluzione del lutto acuto in lutto integrato, un processo che solitamente si verifica in modo frammentario, le capacità di regolazione affettiva sono ristabilite, l'intensità e la persistenza dei sentimenti di desiderio, nostalgia, tristezza e solitudine si riducono
(e diventano, in genere, limitati nel tempo, verificandosi in momenti specifici come gli anniversari) e le capacità di gioire e provare piacere ricompaiono”.
In merito alla posizione dei singoli periziandi, la Dr.ssa ha così CP_9
relazionato:
14 “La signora sta metabolizzando la perdita dell'amata sorella Parte_7
e della madre in modo naturale, riuscendo a vivere la sua vita, malgrado le importanti problematiche fisiche che ha;
riesce a prendersi cura di sé e della sua famiglia, cura i suoi affetti in maniera adeguata al contesto”;
“ è un uomo anziano di 77 anni che pare aver metabolizzato la Parte_8
perdita della figlia e della moglie. Seppur con i suoi acciacchi dovuti all'età, anche lui ha una vita regolare, si prende cura di sé stesso”;
“ lavora full-time e, nonostante soffra ancora molto per la CP_10
perdita della sorella e della amata madre , si prende cura in Parte_5 Per_3
maniera adeguata di sé stessa e delle persone a lei care rimaste in vita”;
“ si è un po' isolato dopo la morte di , la Parte_2 Parte_5
moglie, ma è tornato a lavorare in modo continuativo prendendosi cura di sé, dell'anziana madre e dei cagnolini”.
Al perito è stato, inoltre, posto il seguente quesito: “Ove accerti la sussistenza di tale danno, determini la durata delle rispettive malattie, quantificandole secondo i criteri di cui alle tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano in uso su tutto il territorio nazionale”. La Dr.ssa
CTU , rispondendo, ha riferito che “la scrivente precisa che, a suo CP_9
parere, non essendoci la sussistenza di tale danno, non può esprimersi in merito”.
A ben vedere, l'ausiliario ha concluso che in nessuno dei quattro attori vi siano esiti del lutto di carattere permanente. Nelle conclusioni si legge che “la scrivente conclude alla luce di quanto fin ora esposto, che ciascuno dei periziandi abbia sintomi e reazioni tipiche del Lutto, normale e fisiologico in casi di morte improvvisa come quella subita dagli stessi. In tal senso non si può valutare la sussistenza di alcun tipo di danno, essendo quella sintomatologia la normale e naturale reazione ad un lutto importante ed improvviso”.
15 Alla luce di tanto, considerata l'acribia e il rigore scientifico con i quali è stato svolto l'incarico peritale, non potranno che essere confermate le conclusioni a cui è giunto il c.t.u.
La difesa attorea contesta le risultanze peritali asserendo che non sarebbe accettabile ritenere che tutti e quattro i soggetti abbiano elaborato il lutto in maniera uguale. Invero, trattasi di un'affermazione apodittica che si scontra con gli accertamenti peritali svolti i quali, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa degli attori, hanno tenuto in considerazione la fatica e la sofferenza di tutti i soggetti coinvolti.
Anche le asserzioni secondo cui “dai colloqui e dal test somministrato sono invece riscontrabili nei soggetti periziati sintomatologie coerenti con un disturbo psicopatologico reattivo da stress” e che “per ognuno dei quattro soggetti è possibile delineare una valutazione di danno di differente entità” sono rimaste sconfessate dalla c.t.u. atteso che i colloqui e il test sono stati letti ed interpretati alla luce di un percorso motivazionale rigoroso e scientifico.
Per quanto attiene alla dedotta violazione del contraddittorio per non aver il c.t.u. replicato alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, si evidenzia che la dr.ssa , dopo aver dato atto della gentilezza CP_9
della c.t.p. ha replicato, seppur brevemente, alle sue Per_4
osservazioni (cfr. p. 44).
Quanto, invece, alla dedotta nullità della c.t.u. per tardivo deposito dei cd. rom contenti gli audio-video dei colloqui svolti con i periziandi, si evidenzia che tale deposito non risulta, benché autorizzato, agli atti del fascicolo (e ciò a prescindere dal fatto che la documentazione sia stata inviata alle parti), di talché lo stesso deve considerarsi del tutto irrilevante (tamquam non esset ai fini della decisione), specie se si considera che trattasi di elementi di documentazione delle operazioni peritali già svolte e valutate in c.t.u.
16 2.3.
Danno patrimoniale
Con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale relativo al pagamento dei compensi della psicologa, si osserva che è mancata del tutto la prova - invero è assente l'allegazione - che tali spese siano state sostenute quale conseguenza immediata e diretta del decesso della vittima e che sono onorari relativi a consulti e terapie attinenti al sinistro per cui è causa.
Le spese sostenute ante causam non sono state oggetto di tempestiva domanda (cfr. termini assertivi spirati).
Anche la domanda risarcitoria per l'acquisto della concessione dell'area per la cappella gentilizia non può essere accolta e tanto perché è mancata la tempestiva allegazione che tale spesa sia in rapporto di causalità immediata e diretta col decesso delle vittime (cfr. atto di citazione e prima memoria istruttoria), non potendo escludersi che la stessa sia il portato di un progetto già in itinere. Si ribadisce che la carenza in punto di allegazione (cfr. thema decidendum) riverbera effetti preclusi sulla dimensione assertiva (cd. thema probandum).
L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi - per quanto concerne il rito ordinario avanti il Tribunale - nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande. All'espletamento dell'attività asseverativa (diretta ad indicare i mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione) è invece riservata la seconda memoria e, nei limiti della prova contraria, la terza memoria previste dalla norma in argomento. Da quanto appena detto consegue che ogni deduzione di
17 natura assertiva (lo si ribadisce, volta a dedurre in giudizio i fatti) posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rischia di essere considerata tardiva. E, se tardiva è la deduzione dei fatti,
l'ulteriore conseguenza è la reiezione delle istanze istruttorie volte a fornire la dimostrazione dei fatti affermati per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, in ultima analisi, il rigetto della domanda.
La distinzione tra attività assertiva (che trova il suo limite proprio nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) ed asseverativa è uno snodo importante del nostro sistema processuale, posta a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. È, infatti, necessario che le parti deducano i fatti su cui poi saranno chiamati a fornire la prova (salvo, ma ciò è ovvio, gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.), ponendo l'avversario nella condizione di replicare e di dedurre le istanze ed i mezzi istruttori che riterrà più opportuni. In difetto della tempestiva deduzione dei fatti (lo si ribadisce, per quanto concerne il rito ordinario al più tardi nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), ne rimarrà preclusa la dimostrazione, con le intuibili, negative conseguenze sulla posizione processuale della parte.
3.
La sentenza non definitiva del dr. Giuseppe Disabato ha provveduto solo al governo delle spese di lite tra e Controparte_4 Parte_3
, da un lato, ed dall'altro, rinviando alla Parte_4 CP
sentenza definitiva il governo delle spese di lite tra le altre parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di valore indeterminabile a complessità media (cfr. Cass. 32443/2022).
18 e i convenuti, eredi di , Controparte_3 Persona_2
soccombono parzialmente nei confronti degli attori atteso il grado di responsabilità accertato nella sentenza parziale, pari al 25% in capo a e al 75 % per e l'accoglimento Parte_5 Persona_2
della domanda riconvenzionale. Le somme saranno, pertanto, compensate in ragione della medesima percentuale.
è rimasta, invece, soccombente nei confronti dei Controparte_7
convenuti eredi di che l'hanno chiamata in causa a Persona_2
seguito della domanda riconvenzionale formulata nei confronti degli attori. Pur tuttavia, considerato che la domanda dei convenuti non è stata del tutto accolta, le spese saranno compensate per la metà.
Gli esborsi saranno parzialmente posti a carico delle parti in ragione della percentuale specifica di compensazione delle spese di lite come sopra enucleato.
Le spese della c.t.u. saranno poste definitivamente a carico di
[...]
e Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
per il 75 % dell'importo come liquidato nel decreto del 24.5.25
[...]
e del 25% in capo agli attori ed
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da Pietro D'ME (poi deceduto nella cui posizione sono succedute le eredi e ), Parte_1 Controparte_1
anche quale esercente la responsabilità Parte_2 Parte_1
su e nei confronti di Controparte_2 Controparte_8 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Parte_4
(eredi di ), con la chiamata in causa di
[...] Persona_2 [...]
e (la cui posizione è stata definita con la sentenza CP_7 CP
19 parziale del dr. Giuseppe Disabato), ogni contraria istanza o eccezione disattesa, ferma la sentenza non definitiva, così provvede: accoglie la domanda risarcitoria formulata dagli attori con riferimento al danno non patrimoniale sotto forma di lesione del rapporto parentale e per l'effetto condanna Controparte_3 Controparte_4
e , in solido, al pagamento, in favore di: Parte_3 Parte_4
a) della somma di euro 168.327,25 oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
b) e , in solido, quali eredi di Controparte_1 Parte_1 Per_1
della somma di euro 108.161,25 oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
c) , in proprio, della somma di euro 60.136,50 oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
d) , in proprio, della somma di euro 60.136,50 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
rigetta le domande formulate nell'interesse dei nipoti Controparte_2
e Controparte_8
rigetta ogni altra domanda attorea (danno non patrimoniale sotto forma di pregiudizio biologico e danno patrimoniale); condanna Controparte_3 Controparte_4 Pt_3
e , in solido e all'esito della parziale
[...] Parte_4
compensazione parziale, al pagamento delle spese di lite sostenute da in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale Controparte_1
sui minori e quale erede del padre , difesa dall'avv. Persona_1
D'ME, che si liquidando nel 75% delle spese ed € 8.145,00 (10.860
20 – 25%) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge;
condanna Controparte_3 Controparte_4 Pt_3
e , in solido e all'esito della compensazione
[...] Parte_4
parziale, al pagamento delle spese di lite sostenute da (in Parte_1
proprio e quale erede del padre ) e Persona_1 Parte_2
difesi dall'avv. Indolfi, che si liquidando nel 75% delle spese e in €
8.145,00 (10.860 – 25%) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna alla refusione delle spese sostenute da Controparte_7
e che si liquidano, a Controparte_4 Parte_3 Parte_4
seguito di parziale compensazione per la metà, nel 50% delle spese e in €
5.430,00 (10.860 - 50%) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, che si distraggono in favore dell'avv. Federica Darino dichiaratasi antistataria;
pone definitivamente a carico delle parti, secondo quanto stabilito in parte motiva, le spese della c.t.u.
Così deciso in Matera il 26 maggio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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