Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 22/01/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03158/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3158 del 2024, proposto da
De Vivo Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Sea Bunker Station S.n.c. di PE AT & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del silenzio-diniego del Comune di Sorrento e della Regione Campania sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata dalla ricorrente (asseritamente) in data 19.04.2024;
2) in ogni caso di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali all’istanza prodotta dalla ricorrente;
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza (asseritamente) del 19.04.2024, e con condanna delle resistenti all’esibizione degli stessi con facoltà di estrazione copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sea Bunker Station S.n.c. di PE AT & C. e del Comune di Sorrento;
Vista la dichiarazione di cessata materia del contendere del 14/11/20024, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente, con ricorso notificato il 17/06/2024 e depositato in giudizio il 29/06/2024, impugna il silenzio-diniego del Comune di Sorrento e della Regione Campania sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata (asseritamente) in data 19/04/2024 (ma di cui è versata in giudizio una ricevuta di consegna a mezzo p.e.c. al Comune di Sorrento del 15/04/2024 e la comunicazione del Comune di Sorrento di avvenuta protocollazione con il numero 0023594 in data 16/04/2024), recante in oggetto: “ Invito-diffida alla prosecuzione delle procedure ad evidenza pubblica relative ai Porti di Sorrento e Capri. Contestuale Istanza di accesso agli atti ”, relativa “ a tutti gli atti e documenti inerenti le Concessioni demaniali marittime indicate, comprendendo il titolo originario, gli eventuali rinnovi, e comunque tutta la documentazione tecnica a corredo ”, nonchè tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali. Chiede, altresì, l’accertamento del diritto ad accedere ai documenti richiesti con la predetta istanza, con condanna delle resistenti all’esibizione degli stessi con facoltà di estrazione copia.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST; L.241/90; DPR 184/2006). ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO).
Il 01/07/2024, si è costituita in giudizio la Società controinteressata, depositando all’uopo una memoria di costituzione ed eccependo che il ricorso è inammissibile, improponibile ed infondato, concludendo per il rigetto dello stesso.
Il 16/07/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Sorrento, depositando all’uopo un atto di costituzione, eccependo che il ricorso è inammissibile ed infondato.
Il 31/10/2024, il Comune di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato che “ Come già documentato a seguito del deposito da parte del soggetto controinteressato, con provvedimento del 31.07.2024 la PA ha accolto la richiesta di ostensione inerente la copiosa documentazione presente presso l’Ente e trasferita dalla Regione Campania originario detentore. L’istanza di accesso è stata evasa definitivamente in data 02/10 ottobre 2024 .”, evidenziando che “ parte ricorrente è carente di interesse ex art.100 c.p.c. a coltivare il giudizio risultando in ogni caso maturata la cessazione della materia del contendere tra le parti ” e chiedendo “ di essere manlevata da ogni conseguenza di lite con particolare riferimento al pagamento delle spese di lite le quali potranno essere ben compensate tra le parti ”.
Il 14/11/2024, parte ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di cessata materia del contendere, rappresentando che “ con accesso del 1.10.2024, ha ottenuto dal Comune di Sorrento copia dei documenti richiesti in ostensione ”, dichiarando, pertanto, “ la cessazione della materia del contendere ” e un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, riportandosi alla precedente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il 18/11/2024, il Comune di Sorrento ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, nella quale si è associata alla richiesta già formulata da parte ricorrente inerente la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, rappresentando che “ L’attività di accesso è stata resa possibile solo all’esito di una accurata ‘ricostruzione’ del fascicolo ” e confidando nella totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il 18/11/2024, anche la Società controinteressata ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, nella quale “ preso atto che il Comune di Sorrento si è associato alla richiesta già formulata da c.p. inerente la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti e di passaggio in decisione della lite senza discussione e che l’istanza di accesso è stata concessa ”, ha chiesto “ che la causa passi in decisione per la sopravvenuta carenza di interesse ”.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania.
Nella Camera di Consiglio del 20/11/2024, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso ex art. 116 c.p.a. (in disparte ogni altra questione) deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., come da richiesta di parte ricorrente, cui si è associato il Comune resistente.
Osserva, infatti, il Tribunale che la Società ricorrente, il 14/11/2024, ha depositato in giudizio una dichiarazione di cessata materia del contendere, rappresentando che “ con accesso del 1.10.2024, ha ottenuto dal Comune di Sorrento copia dei documenti richiesti in ostensione ”, dichiarando, pertanto, “ la cessazione della materia del contendere ”.
Non resta, quindi, al Tribunale, alla stregua della dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata da parte ricorrente e della documentazione versata in atti, che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’esito del giudizio di accesso) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio di accesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO