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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 314/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 314 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Novelli
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberta Di Martino
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 169/2023 pubblicata il 15.02.2023 del Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI pagina 1 di 13
Per l'appellante: “…in via principale, in accoglimento dello spiegato appello, riformare la SENTENZA n. 169/2023 emessa dal Tribunale di Ancona nella persona del dott. Leonardo Fava in data 15 febbraio 2023– notificata il 3 marzo
2023 - nel procedimento civile rubricato al n. RG n. 5593/2020 Tribunale di
Ancona promosso da contro e rigettare la
Controparte_1 Parte_1 domanda svolta da contro in
Controparte_1 Parte_1 accoglimento delle ragioni svolte con i motivi di appello e condannare lo stesso alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata ridurre la richiesta di risarcimento di in ragione della preponderante/maggiore
Controparte_1 responsabilità di nella causazione dell'infortunio ; escludere
Controparte_1 in ogni caso il risarcimento del danno ( definito in sentenza ) morale ( pari ad euro 3.682). Con vittoria di spese del presente grado o in subordine con compensazione integrale di ambo i gradi di giudizio”
Per l'appellato: “…1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 169/2023 del Tribunale di Ancona. 2) Rigettare le
[...] richieste formulate dall'avversa difesa nei confronti della concludente;
3) confermare la sentenza impugnata;
4) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha parzialmente accolto la domanda formulata da nei confronti del Controparte_1 Parte_1 riconoscendo in capo a quest'ultimo la responsabilità (nella misura del
[...]
70%) nella causazione del sinistro verificatosi il 12.11.2019 - quando l'attore, percorrendo l'incrocio tra Via dell'Artigianato e Via dell'Industria, era inciampato in un cordolo di cemento riportando una frattura al braccio – ed ha condannato l'Ente al pagamento, in favore del della somma di € 17.686,90 oltre CP_1
pagina 2 di 13 interessi a titolo di risarcimento del danno e, operata la compensazione di metà delle spese di lite, alla rifusione della quota residua, con spese di CTU a carico delle parti in solido.
II) Il ha impugnato la pronuncia contestando l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata ricostruzione e travisamento dei fatti di causa, l'erroneo giudizio circa lo stato dei luoghi, il difetto del nesso causale oltre che dei requisiti di insidia e trabocchetto, l'erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato, l'omesso riconoscimento del caso fortuito;
in subordine ha rilevato il prevalente o quasi esclusivo apporto colposo dell'infortunato; ha chiesto quindi la reiezione della domanda del e la CP_1 condanna dello stesso alle spese del doppio grado del giudizio e, in via subordinata, la riduzione della somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento, in ragione della preponderante responsabilità del nella CP_1 causazione dell'infortunio, con esclusione, in ogni caso, del risarcimento del danno morale.
III) L'appellato, nel costituirsi, ha integralmente contestato il gravame concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'impugnazione, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della pronuncia.
IV) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e delle comparse conclusionali e di replica depositate nei termini, la causa è stata trattenuta in decisione il
24.02.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con atto di citazione in appello, premessa l'esposizione dei fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, il ha impugnato la Parte_1 pronuncia del Tribunale dorico affidandosi ad un unico, articolato, motivo con cui ha lamentato “Violazione dell'art. 2697 c.c.; art 40 e 41 cp;
art 2056 c.c. e 1227
I° comma c.c.; art 116 cpc – erronea valutazione delle risultanze istruttorie – erronea ricostruzione e travisamento dei fatti, erroneo giudizio circa lo stato dei
pagina 3 di 13 luoghi – difetto nesso causale, difetto dei requisiti di insidia e trabocchetto – erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato – omesso riconoscimento del caso fortuito come condotta del danneggiato o in subordine prevalente quasi esclusivo apporto colposo dell'infortunato”.
1.1) L'appellante ha, in primo luogo, denunciato la mancata prova del fatto che il pedone sia entrato in rapporto di interazione attiva con il cordolo in questione, in quanto nessun testimone ha assistito alla caduta del (la cui dinamica CP_1
è rimasta a livello di allegazione contestata e non dimostrata), tenuto conto che l'unico soggetto sopraggiunto - ad infortunio già verificatosi Capitoli) - CP_2 non ha precisato ove ha trovato l'infortunato, rispetto al punto che, secondo l'attore, sarebbe stato causa dell'inciampo.
L'Ente appellante ha evidenziato, in particolare, i dubbi sussistenti circa la reale traiettoria seguita dal anche considerata la collocazione dei bidoni della CP_1 spazzatura da cui egli ha assunto essere stato “infastidito”, ma che lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto non avessero reso disagevole il passaggio del pedone.
In sostanza, quindi, non essendo stata presente alcuna persona al momento del fatto e non essendo stato alcuno in grado di riferire sull'esatta dinamica né sul punto ove si trovava riverso il , resterebbe oggettivamente impossibile CP_1 affermare – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – che “la caduta sia dovuta all'inciampo contro il cordolo”, sussistendo il dubbio sul fatto che (ancor prima) la caduta sia conseguita ad un inciampo contro qualcosa.
1.2) In secondo luogo l'appellante ha evidenziato – in caso di ritenuta verificazione dell'inciampo e della caduta - l'innegabile quanto esclusiva condotta colposa del pedone, idonea ad interrompere il nesso causale tra lo stato e il modo di essere della res e l'evento.
Ad avviso del l'affermazione del secondo cui il medesimo Pt_1 CP_1 stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali sarebbe falsa atteso che se questi avesse tenuto la corretta direzione (ossia se avesse attraversato la strada utilizzando le strisce pedonali e rimanendo entro i limiti delle stesse), sarebbe giunto a destinazione senza incontrare alcun ostacolo o dislivello: pertanto, se il pagina 4 di 13 è caduto per essere inciampato contro il cordolo, egli è CP_1
(necessariamente) uscito dalle strisce pedonali percorrendo la strada fuori dalle stesse o tagliando la strada obliquamente e, dunque, facendo un uso anomalo o abnorme della res (sede stradale).
Secondo l'appellante, anche il fatto che lo stesso Tribunale abbia escluso la possibilità che il cordolo potesse costituire un'insidia (perché visibile e percepibile, essendo alto ben 13 centimetri) depotenzierebbe la circostanza che, successivamente al sinistro, il cordolo sia stato modificato: infatti, poiché la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. va scrutinata sulla base dello stato e/o della condizione della res al momento del fatto - a nulla rilevando le successive modifiche o le diverse caratteristiche che la cosa avrebbe dovuto avere fin dall'inizio - il ragionamento del primo giudice che intende ritenere a posteriori provata la “relazione causale” tra la res e la caduta per essere stato ex post modificato lo stato dei luoghi ed aver assunto una diversa conformazione e colorazione risulta doppiamente illogico.
Osserva inoltre il che al momento del fatto la visibilità era buona, Pt_1 perché l'infortunio si è verificato alle 15:45 e dunque in condizioni di irradiamento naturale: pertanto, secondo l'appellante, sarebbe privo di senso il riferimento al fatto che – come rilevato dal Tribunale - “all'altezza del luogo della caduta non vi erano pali della illuminazione”, atteso che la visibilità era consentita dalla luce naturale.
In definitiva, quindi, ove si volesse considerare la caduta come conseguenza dell'interazione della condotta umana con il cordolo in questione, ciò sarebbe frutto di una condotta anomala del pedone, razionalmente imprevedibile nella misura in cui, una volta che viene segnalato il passaggio pedonale, si prevede
(anche nel rispetto della regola della autoresponsabilità) che il pedone utilizzi le strisce pedonali e non che attraversi fuori dalle stesse o in obliquo;
il cordolo – che non avrebbe ostacolato l'attraversamento, se correttamente eseguito - era comunque visibile e percepibile a distanza di svariati metri (qualunque fosse la sua colorazione, anche se naturale), essendo alto ben 13 centimetri, e quindi poteva e doveva essere evitato o superato dal pedone non rappresentando lo pagina 5 di 13 stesso una situazione oggettiva di insidia o trabocchetto;
né i bidoni della spazzatura (peraltro, non di proprietà dell'Ente) ai quali è stato fatto riferimento nella sentenza impugnata, hanno avuto alcun rilievo eziologico, trovandosi sul margine destro delle strisce pedonali e, dunque, all'estremità opposta del cordolo.
1.3) Sulla base di tali considerazioni l'appellante ha impugnato la pronuncia (in via subordinata) anche in punto di riconosciuto concorso di colpa del CP_1 nella misura del 30% in assenza di specifica motivazione e in considerazione dell'esigua misura della colpa che avrebbe dovuto in realtà essere, per quanto riguarda il pedone, maggioritaria.
1.4) L'Ente appellante ha infine censurato la sentenza anche in ordine al quantum della condanna in punto di danno morale relativamente al quale il
Tribunale avrebbe fornito una motivazione insufficiente e inappropriata considerando che “la natura della lesione e l'iter delle cure” attengono al danno biologico in senso stretto e non già al danno morale. Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'appellante, esclusa la sola voce di danno morale, il danno biologico avrebbe dovuto essere liquidato in € 14.160,00 (e non in € 17.842,00 come stabilito dal Tribunale con la sentenza impugnata).
2.) L'appellato nel costituirsi, ha contestato integralmente Controparte_1
l'appello chiedendone il rigetto con conseguente conferma della gravata pronuncia insistendo nella fondatezza della domanda risarcitoria e, dunque, nel fatto che il sinistro è stato causato da un ostacolo (“un ostacolo, uno spigolo vivo sporgente, un elemento di inciampo che si confonde con la strada”) ossia il cordolo - che
(così implicitamente ammettendo la propria responsabilità) il Parte_1 ha, in seguito all'occorso, sostituito con un manufatto di altra forma (smussato) e colore ad alta visibilità (giallo fluorescente) - in considerazione sia delle caratteristiche dello stesso (alto 13 cm, rialzato rispetto al piano di calpestio, di colore grigio su fondo grigio), sia della sua collocazione (al termine di un passaggio pedonale e proprio a fianco del sistema Loges), in una giornata di pioggia con cielo nuvoloso e umidità pari al 100%, in assenza di pubblica illuminazione e con i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti posizionati sul lato opposto (a causa del cantiere allestito per lo svolgimento dei lavori in corso,
pagina 6 di 13 all'epoca, sul luogo) che inducevano, quindi, a camminare verso sinistra arrivando ad urtare il cordolo posizionato in pieno nell'attraversamento pedonale.
3.) L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
4.) Come si è detto l'appellante ha censurato la sentenza, anzitutto, per mancanza di prova in ordine al fatto storico del sinistro e alla dinamica dello stesso e, quindi, in merito alla esistenza di un rapporto tra la res e la perdita di equilibrio e la conseguente caduta a terra del . CP_1
Sotto tale profilo le doglianze non sono fondate atteso che la deposizione resa dal teste all'udienza del 13.10.2021, complessivamente Testimone_1 valutata, anche insieme agli altri elementi di prova relativi allo stato dei luoghi desumibili dalle fotografie allegate, induce a ritenere dimostrato – contrariamente a quanto lamentato dall'appellante - il fatto così come dedotto dall'attore, odierno appellato, e posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Invero il predetto testimone, sebbene non abbia visto cadere il , ha CP_1 prestato immediato soccorso al medesimo subito dopo il fatto e (rispondendo al capitolo n. 1: “Vero è che, il giorno 12.11.19, alle ore 16:45 circa, il sig.
[...]
cadeva rovinosamente a terra, ad all'altezza del marciapiede CP_1 Pt_1 di via dell'Artigianato, su di un cordolo posizionato sul lato sinistro, in prossimità di un cantiere edile per la realizzazione di una Piazza tra via dell'Artigianato e via dell'Industria (quartiere delle Palombare), in particolare, il sig. CP_1
cadeva attraversando una strada pubblica aperta al traffico, su di un
[...] marciapiede pubblico aperto al passaggio pedonale”) ha riferito che, all'epoca, aveva una tabaccheria, ove si trovava al momento dell'accaduto, ubicata all'angolo tra la Piazza e Via dell'Artigianato, di essere stato chiamato per portare una bottiglia di acqua, di aver visto un signore disteso a terra (poi riconosciuto nel presente in udienza) e di averlo assistito in attesa dell'arrivo CP_1 dell'ambulanza; il testimone ha inoltre riconosciuto il marciapiede (ove si è verificato l'accaduto, in base alla ricostruzione dell'attore-appellato) posto vicino alla tabaccheria ed ha confermato lo stato dei luoghi (marciapiede e cordolo) così come raffigurati nelle fotografie esibite, prodotte dell'attore (capitoli 2 e 3); il pagina 7 di 13 Capitoli ha altresì dichiarato che, quando ha soccorso il , il medesimo CP_1
“stava male, toccandolo urlava, aveva male alla spalla e ad una gamba, poi è arrivata l'ambulanza che l'ha portato via”.
L'immediato soccorso prestato al , quando si trovava disteso a terra CP_1 in prossimità della tabaccheria, adiacente al marciapiede e al cordolo di cui si discute, la puntuale descrizione delle condizioni in cui si trovava il CP_1 quando è stato rinvenuto dal e lo stato dei luoghi (riprodotto nelle foto Tes_1 confermate dal testimone), caratterizzato dalla presenza di un attraversamento pedonale al termine del quale si trova il cordolo di cui si tratta che delimitava un marciapiede inducono a ritenere, in via presuntiva, che la caduta sia avvenuta nel punto indicato dall'attore (attraversando una strada pubblica aperta al traffico, su di un marciapiede pubblico aperto al passaggio pedonale), a causa dell'inciampo contro il cordolo, adiacente alla Tabaccheria da cui, nell'immediatezza, è accorso il Tes_1
5.) Vanno quindi esaminate le altre censure volte ad escludere la responsabilità dell'Ente sia perché il cordolo era visibile ed evitabile sia perché sarebbe, nella specie, ravvisabile una condotta colposa del danneggiato tale da interrompere l'eventuale nesso causale tra la res e l'evento lesivo: anche in relazione a tali profili le doglianze – che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminate congiuntamente - non sono fondate.
5.1) Va premesso che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass.civ. SS.
UU 30/06/2022, n. 20943).
5.2) Nella fattispecie in esame sussistono i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c..
pagina 8 di 13 Invero, premesso che non è contestato il rapporto di custodia tra il Parte_1 ed il cordolo in questione (peraltro, come emerso pacificamente nel corso
[...] del giudizio, modificato dall'Amministrazione Comunale, nella forma e nel colore, dopo l'episodio di cui si tratta), si osserva che detto manufatto, per le sue caratteristiche (tipologia, posizionamento e colore) rappresentava, oggettivamente, un rischio per la circolazione dei pedoni, essendo posto a fianco delle strisce destinate all'attraversamento pedonale, in posizione rialzata rispetto alla sede stradale e al marciapiede e risultando di colore tale da confondersi con il resto dell'arredo stradale.
5.3) A fronte di tali elementi, che inducono a ravvisare il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, il non ha, invece, fornito la prova liberatoria del Pt_1 caso fortuito.
A tale riguardo va infatti osservato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia “l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (Cass. civ., 19/12/2022, n. 37059).
Nella fattispecie in esame è verosimile che il , attraversando la sede CP_1 stradale, abbia deciso di percorrere non in linea retta, ma obliqua l'ultimo tratto, al di fuori delle strisce pedonali, atteso che, se fosse rimasto entro i limiti di dette strisce, avrebbe completato l'attraversamento senza incontrare alcun ostacolo o dislivello.
Tale condotta non appare ricollegabile allo stato dei luoghi né in particolare alla presenza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti che, in base a quanto si evince dalla documentazione fotografica, erano posti al termine dell'attraversamento pagina 9 di 13 pedonale ma, in ogni caso, in posizione tale da non impedire il passaggio dei pedoni o imporne una diversa traiettoria.
Tuttavia, il comportamento del pedone che, nella specie, si è limitato a percorrere un'area transitabile e aperta al pubblico, non può certamente considerarsi abnorme, imprevedibile ed eccezionale per il solo fatto di non aver completato l'attraversamento servendosi delle strisce pedonali e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non è tale da integrare gli estremi del caso fortuito e da interrompere il nesso causale.
5.4.) Alla stregua delle considerazioni che precedono va quindi confermata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
6.) Deve ritenersi, d'altro canto, che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento del pedone cui è imputabile - oltre al comportamento sopra descritto, che non appare imposto da alcuna specifica necessità - una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227 c.c., comma
1, invocato dall'appellante.
A tale riguardo si ritiene infatti che le condizioni di tempo evidenziate dal danneggiato - il quale ha dedotto che l'infortunio si è verificato in una giornata di pioggia con cielo nuvoloso e umidità pari al 100% in un luogo in cui non era presente la illuminazione pubblica - avrebbero dovuto indurre il medesimo a procedere con particolare cautela ed attenzione tenuto conto che, nella specie, la visibilità era garantita dalla luce naturale e dallo stato dei luoghi (il fatto si è verificato alle 15.45 del 12 novembre, in un'area pianeggiante, come si evince dalle fotografie).
In tale contesto si ritiene che la condotta del danneggiato, pur non costituendo caso fortuito ed essendo come tale inidonea a interrompere il nesso causale, abbia avuto un contributo nella produzione del sinistro, e che, tenuto conto del grado di colpa e della sua efficienza causale abbia influito nella misura del 50% nel verificarsi del danno.
In tali limiti va quindi accolto l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va proporzionalmente ridotto il risarcimento.
pagina 10 di 13 7.) L'appellante ha lamentato inoltre l'errata quantificazione delle somme riconosciute al a titolo risarcitorio con particolare riferimento a quanto CP_1 liquidato a titolo di danno morale, in assenza di motivazione e considerato che “la natura della lesione e l'iter delle cure” riguarderebbero il danno biologico e non quello morale: l'appello sul punto è infondato.
7.1) Invero, a tale riguardo va premesso che il danno morale di cui si discute consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico;
è stato precisato a tale riguardo che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore
(dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (Cass. civ. n.
26985/2023 ed altre citate in motivazione).
E' stato altresì evidenziato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. civ. n.
25164/2020).
7.2) Nel caso concreto è indubbiamente ravvisabile il turbamento psichico conseguente alle lesioni (“Frattura scomposta del terzo diafisario prossimale pagina 11 di 13 dell'ulna destra, con frattura dell'apofisi coronoide. Lussazione del capitello radiale” come accertato dal CTU sulla base della documentazione prodotta) e ricollegabile sia all'immediato ricovero ospedaliero sia alla necessità di sottoporsi, lo stesso giorno del sinistro, ad intervento chirurgico (“di riduzione cruenta e sintesi della frattura con placca e viti”): ciò posto, considerate la natura delle lesioni, la entità complessiva della invalidità (10%), la durata della inabilità temporanea, totale e parziale (pari a complessivi 120 giorni) e la tipologia di cure e terapie alle quali il danneggiato ha dovuto sottoporsi, si ritiene che sia configurabile il “danno morale” (da sofferenza soggettiva interiore) - oltre a quello biologico (c.d. danno dinamico-relazionale) - che dunque è stato correttamente liquidato dal primo giudice sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano, aggiungendo l'incremento previsto da tali tabelle al valore del punto indicato per il danno biologico.
8.) Per le considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello e in mancanza di ulteriori contestazioni in ordine alla entità della somma complessivamente liquidata in €. 25.267,00 dal giudice di primo grado, la sentenza impugnata va parzialmente modificata, ricalcolando la somma dovuta a titolo di risarcimento in €.12.633,50, oltre interessi come statuito dal Tribunale, in ragione del concorso del fatto colposo del danneggiato, come sopra indicato.
9.) Considerato l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla parziale e reciproca soccombenza, ed il fatto che il è comunque tenuto a versare la Pt_1 somma, come sopra rideterminata, al danneggiato, si ritiene di compensare nella misura del 50% le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 /2014 e succ. modif., ragguagliati allo scaglione fino ad €. 26.000,00, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e alla effettiva attività espletata, confermando, quanto al primo grado, l'importo stabilito dal primo giudice ed escludendo, per il presente grado, la fase istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale) e di porre a carico del la quota residua. Pt_1
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal
, nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Ancona n. 169/2023, pubblicata il 15.02.2023, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede;
condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di €. 12.633,50, oltre interessi legali come stabilito dal primo giudice;
condanna il a rifondere alla controparte le spese di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero – quanto al procedimento di primo grado, in €. 545,00 per spese ed €. 5.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, e, quanto al presente giudizio, in €. 4.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge;
dichiara compensata la quota residua;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona, il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 314 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Novelli
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberta Di Martino
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 169/2023 pubblicata il 15.02.2023 del Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI pagina 1 di 13
Per l'appellante: “…in via principale, in accoglimento dello spiegato appello, riformare la SENTENZA n. 169/2023 emessa dal Tribunale di Ancona nella persona del dott. Leonardo Fava in data 15 febbraio 2023– notificata il 3 marzo
2023 - nel procedimento civile rubricato al n. RG n. 5593/2020 Tribunale di
Ancona promosso da contro e rigettare la
Controparte_1 Parte_1 domanda svolta da contro in
Controparte_1 Parte_1 accoglimento delle ragioni svolte con i motivi di appello e condannare lo stesso alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata ridurre la richiesta di risarcimento di in ragione della preponderante/maggiore
Controparte_1 responsabilità di nella causazione dell'infortunio ; escludere
Controparte_1 in ogni caso il risarcimento del danno ( definito in sentenza ) morale ( pari ad euro 3.682). Con vittoria di spese del presente grado o in subordine con compensazione integrale di ambo i gradi di giudizio”
Per l'appellato: “…1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 169/2023 del Tribunale di Ancona. 2) Rigettare le
[...] richieste formulate dall'avversa difesa nei confronti della concludente;
3) confermare la sentenza impugnata;
4) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha parzialmente accolto la domanda formulata da nei confronti del Controparte_1 Parte_1 riconoscendo in capo a quest'ultimo la responsabilità (nella misura del
[...]
70%) nella causazione del sinistro verificatosi il 12.11.2019 - quando l'attore, percorrendo l'incrocio tra Via dell'Artigianato e Via dell'Industria, era inciampato in un cordolo di cemento riportando una frattura al braccio – ed ha condannato l'Ente al pagamento, in favore del della somma di € 17.686,90 oltre CP_1
pagina 2 di 13 interessi a titolo di risarcimento del danno e, operata la compensazione di metà delle spese di lite, alla rifusione della quota residua, con spese di CTU a carico delle parti in solido.
II) Il ha impugnato la pronuncia contestando l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata ricostruzione e travisamento dei fatti di causa, l'erroneo giudizio circa lo stato dei luoghi, il difetto del nesso causale oltre che dei requisiti di insidia e trabocchetto, l'erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato, l'omesso riconoscimento del caso fortuito;
in subordine ha rilevato il prevalente o quasi esclusivo apporto colposo dell'infortunato; ha chiesto quindi la reiezione della domanda del e la CP_1 condanna dello stesso alle spese del doppio grado del giudizio e, in via subordinata, la riduzione della somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento, in ragione della preponderante responsabilità del nella CP_1 causazione dell'infortunio, con esclusione, in ogni caso, del risarcimento del danno morale.
III) L'appellato, nel costituirsi, ha integralmente contestato il gravame concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'impugnazione, perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della pronuncia.
IV) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, e delle comparse conclusionali e di replica depositate nei termini, la causa è stata trattenuta in decisione il
24.02.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con atto di citazione in appello, premessa l'esposizione dei fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, il ha impugnato la Parte_1 pronuncia del Tribunale dorico affidandosi ad un unico, articolato, motivo con cui ha lamentato “Violazione dell'art. 2697 c.c.; art 40 e 41 cp;
art 2056 c.c. e 1227
I° comma c.c.; art 116 cpc – erronea valutazione delle risultanze istruttorie – erronea ricostruzione e travisamento dei fatti, erroneo giudizio circa lo stato dei
pagina 3 di 13 luoghi – difetto nesso causale, difetto dei requisiti di insidia e trabocchetto – erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato – omesso riconoscimento del caso fortuito come condotta del danneggiato o in subordine prevalente quasi esclusivo apporto colposo dell'infortunato”.
1.1) L'appellante ha, in primo luogo, denunciato la mancata prova del fatto che il pedone sia entrato in rapporto di interazione attiva con il cordolo in questione, in quanto nessun testimone ha assistito alla caduta del (la cui dinamica CP_1
è rimasta a livello di allegazione contestata e non dimostrata), tenuto conto che l'unico soggetto sopraggiunto - ad infortunio già verificatosi Capitoli) - CP_2 non ha precisato ove ha trovato l'infortunato, rispetto al punto che, secondo l'attore, sarebbe stato causa dell'inciampo.
L'Ente appellante ha evidenziato, in particolare, i dubbi sussistenti circa la reale traiettoria seguita dal anche considerata la collocazione dei bidoni della CP_1 spazzatura da cui egli ha assunto essere stato “infastidito”, ma che lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto non avessero reso disagevole il passaggio del pedone.
In sostanza, quindi, non essendo stata presente alcuna persona al momento del fatto e non essendo stato alcuno in grado di riferire sull'esatta dinamica né sul punto ove si trovava riverso il , resterebbe oggettivamente impossibile CP_1 affermare – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – che “la caduta sia dovuta all'inciampo contro il cordolo”, sussistendo il dubbio sul fatto che (ancor prima) la caduta sia conseguita ad un inciampo contro qualcosa.
1.2) In secondo luogo l'appellante ha evidenziato – in caso di ritenuta verificazione dell'inciampo e della caduta - l'innegabile quanto esclusiva condotta colposa del pedone, idonea ad interrompere il nesso causale tra lo stato e il modo di essere della res e l'evento.
Ad avviso del l'affermazione del secondo cui il medesimo Pt_1 CP_1 stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali sarebbe falsa atteso che se questi avesse tenuto la corretta direzione (ossia se avesse attraversato la strada utilizzando le strisce pedonali e rimanendo entro i limiti delle stesse), sarebbe giunto a destinazione senza incontrare alcun ostacolo o dislivello: pertanto, se il pagina 4 di 13 è caduto per essere inciampato contro il cordolo, egli è CP_1
(necessariamente) uscito dalle strisce pedonali percorrendo la strada fuori dalle stesse o tagliando la strada obliquamente e, dunque, facendo un uso anomalo o abnorme della res (sede stradale).
Secondo l'appellante, anche il fatto che lo stesso Tribunale abbia escluso la possibilità che il cordolo potesse costituire un'insidia (perché visibile e percepibile, essendo alto ben 13 centimetri) depotenzierebbe la circostanza che, successivamente al sinistro, il cordolo sia stato modificato: infatti, poiché la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. va scrutinata sulla base dello stato e/o della condizione della res al momento del fatto - a nulla rilevando le successive modifiche o le diverse caratteristiche che la cosa avrebbe dovuto avere fin dall'inizio - il ragionamento del primo giudice che intende ritenere a posteriori provata la “relazione causale” tra la res e la caduta per essere stato ex post modificato lo stato dei luoghi ed aver assunto una diversa conformazione e colorazione risulta doppiamente illogico.
Osserva inoltre il che al momento del fatto la visibilità era buona, Pt_1 perché l'infortunio si è verificato alle 15:45 e dunque in condizioni di irradiamento naturale: pertanto, secondo l'appellante, sarebbe privo di senso il riferimento al fatto che – come rilevato dal Tribunale - “all'altezza del luogo della caduta non vi erano pali della illuminazione”, atteso che la visibilità era consentita dalla luce naturale.
In definitiva, quindi, ove si volesse considerare la caduta come conseguenza dell'interazione della condotta umana con il cordolo in questione, ciò sarebbe frutto di una condotta anomala del pedone, razionalmente imprevedibile nella misura in cui, una volta che viene segnalato il passaggio pedonale, si prevede
(anche nel rispetto della regola della autoresponsabilità) che il pedone utilizzi le strisce pedonali e non che attraversi fuori dalle stesse o in obliquo;
il cordolo – che non avrebbe ostacolato l'attraversamento, se correttamente eseguito - era comunque visibile e percepibile a distanza di svariati metri (qualunque fosse la sua colorazione, anche se naturale), essendo alto ben 13 centimetri, e quindi poteva e doveva essere evitato o superato dal pedone non rappresentando lo pagina 5 di 13 stesso una situazione oggettiva di insidia o trabocchetto;
né i bidoni della spazzatura (peraltro, non di proprietà dell'Ente) ai quali è stato fatto riferimento nella sentenza impugnata, hanno avuto alcun rilievo eziologico, trovandosi sul margine destro delle strisce pedonali e, dunque, all'estremità opposta del cordolo.
1.3) Sulla base di tali considerazioni l'appellante ha impugnato la pronuncia (in via subordinata) anche in punto di riconosciuto concorso di colpa del CP_1 nella misura del 30% in assenza di specifica motivazione e in considerazione dell'esigua misura della colpa che avrebbe dovuto in realtà essere, per quanto riguarda il pedone, maggioritaria.
1.4) L'Ente appellante ha infine censurato la sentenza anche in ordine al quantum della condanna in punto di danno morale relativamente al quale il
Tribunale avrebbe fornito una motivazione insufficiente e inappropriata considerando che “la natura della lesione e l'iter delle cure” attengono al danno biologico in senso stretto e non già al danno morale. Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'appellante, esclusa la sola voce di danno morale, il danno biologico avrebbe dovuto essere liquidato in € 14.160,00 (e non in € 17.842,00 come stabilito dal Tribunale con la sentenza impugnata).
2.) L'appellato nel costituirsi, ha contestato integralmente Controparte_1
l'appello chiedendone il rigetto con conseguente conferma della gravata pronuncia insistendo nella fondatezza della domanda risarcitoria e, dunque, nel fatto che il sinistro è stato causato da un ostacolo (“un ostacolo, uno spigolo vivo sporgente, un elemento di inciampo che si confonde con la strada”) ossia il cordolo - che
(così implicitamente ammettendo la propria responsabilità) il Parte_1 ha, in seguito all'occorso, sostituito con un manufatto di altra forma (smussato) e colore ad alta visibilità (giallo fluorescente) - in considerazione sia delle caratteristiche dello stesso (alto 13 cm, rialzato rispetto al piano di calpestio, di colore grigio su fondo grigio), sia della sua collocazione (al termine di un passaggio pedonale e proprio a fianco del sistema Loges), in una giornata di pioggia con cielo nuvoloso e umidità pari al 100%, in assenza di pubblica illuminazione e con i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti posizionati sul lato opposto (a causa del cantiere allestito per lo svolgimento dei lavori in corso,
pagina 6 di 13 all'epoca, sul luogo) che inducevano, quindi, a camminare verso sinistra arrivando ad urtare il cordolo posizionato in pieno nell'attraversamento pedonale.
3.) L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
4.) Come si è detto l'appellante ha censurato la sentenza, anzitutto, per mancanza di prova in ordine al fatto storico del sinistro e alla dinamica dello stesso e, quindi, in merito alla esistenza di un rapporto tra la res e la perdita di equilibrio e la conseguente caduta a terra del . CP_1
Sotto tale profilo le doglianze non sono fondate atteso che la deposizione resa dal teste all'udienza del 13.10.2021, complessivamente Testimone_1 valutata, anche insieme agli altri elementi di prova relativi allo stato dei luoghi desumibili dalle fotografie allegate, induce a ritenere dimostrato – contrariamente a quanto lamentato dall'appellante - il fatto così come dedotto dall'attore, odierno appellato, e posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Invero il predetto testimone, sebbene non abbia visto cadere il , ha CP_1 prestato immediato soccorso al medesimo subito dopo il fatto e (rispondendo al capitolo n. 1: “Vero è che, il giorno 12.11.19, alle ore 16:45 circa, il sig.
[...]
cadeva rovinosamente a terra, ad all'altezza del marciapiede CP_1 Pt_1 di via dell'Artigianato, su di un cordolo posizionato sul lato sinistro, in prossimità di un cantiere edile per la realizzazione di una Piazza tra via dell'Artigianato e via dell'Industria (quartiere delle Palombare), in particolare, il sig. CP_1
cadeva attraversando una strada pubblica aperta al traffico, su di un
[...] marciapiede pubblico aperto al passaggio pedonale”) ha riferito che, all'epoca, aveva una tabaccheria, ove si trovava al momento dell'accaduto, ubicata all'angolo tra la Piazza e Via dell'Artigianato, di essere stato chiamato per portare una bottiglia di acqua, di aver visto un signore disteso a terra (poi riconosciuto nel presente in udienza) e di averlo assistito in attesa dell'arrivo CP_1 dell'ambulanza; il testimone ha inoltre riconosciuto il marciapiede (ove si è verificato l'accaduto, in base alla ricostruzione dell'attore-appellato) posto vicino alla tabaccheria ed ha confermato lo stato dei luoghi (marciapiede e cordolo) così come raffigurati nelle fotografie esibite, prodotte dell'attore (capitoli 2 e 3); il pagina 7 di 13 Capitoli ha altresì dichiarato che, quando ha soccorso il , il medesimo CP_1
“stava male, toccandolo urlava, aveva male alla spalla e ad una gamba, poi è arrivata l'ambulanza che l'ha portato via”.
L'immediato soccorso prestato al , quando si trovava disteso a terra CP_1 in prossimità della tabaccheria, adiacente al marciapiede e al cordolo di cui si discute, la puntuale descrizione delle condizioni in cui si trovava il CP_1 quando è stato rinvenuto dal e lo stato dei luoghi (riprodotto nelle foto Tes_1 confermate dal testimone), caratterizzato dalla presenza di un attraversamento pedonale al termine del quale si trova il cordolo di cui si tratta che delimitava un marciapiede inducono a ritenere, in via presuntiva, che la caduta sia avvenuta nel punto indicato dall'attore (attraversando una strada pubblica aperta al traffico, su di un marciapiede pubblico aperto al passaggio pedonale), a causa dell'inciampo contro il cordolo, adiacente alla Tabaccheria da cui, nell'immediatezza, è accorso il Tes_1
5.) Vanno quindi esaminate le altre censure volte ad escludere la responsabilità dell'Ente sia perché il cordolo era visibile ed evitabile sia perché sarebbe, nella specie, ravvisabile una condotta colposa del danneggiato tale da interrompere l'eventuale nesso causale tra la res e l'evento lesivo: anche in relazione a tali profili le doglianze – che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminate congiuntamente - non sono fondate.
5.1) Va premesso che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass.civ. SS.
UU 30/06/2022, n. 20943).
5.2) Nella fattispecie in esame sussistono i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c..
pagina 8 di 13 Invero, premesso che non è contestato il rapporto di custodia tra il Parte_1 ed il cordolo in questione (peraltro, come emerso pacificamente nel corso
[...] del giudizio, modificato dall'Amministrazione Comunale, nella forma e nel colore, dopo l'episodio di cui si tratta), si osserva che detto manufatto, per le sue caratteristiche (tipologia, posizionamento e colore) rappresentava, oggettivamente, un rischio per la circolazione dei pedoni, essendo posto a fianco delle strisce destinate all'attraversamento pedonale, in posizione rialzata rispetto alla sede stradale e al marciapiede e risultando di colore tale da confondersi con il resto dell'arredo stradale.
5.3) A fronte di tali elementi, che inducono a ravvisare il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, il non ha, invece, fornito la prova liberatoria del Pt_1 caso fortuito.
A tale riguardo va infatti osservato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia “l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (Cass. civ., 19/12/2022, n. 37059).
Nella fattispecie in esame è verosimile che il , attraversando la sede CP_1 stradale, abbia deciso di percorrere non in linea retta, ma obliqua l'ultimo tratto, al di fuori delle strisce pedonali, atteso che, se fosse rimasto entro i limiti di dette strisce, avrebbe completato l'attraversamento senza incontrare alcun ostacolo o dislivello.
Tale condotta non appare ricollegabile allo stato dei luoghi né in particolare alla presenza dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti che, in base a quanto si evince dalla documentazione fotografica, erano posti al termine dell'attraversamento pagina 9 di 13 pedonale ma, in ogni caso, in posizione tale da non impedire il passaggio dei pedoni o imporne una diversa traiettoria.
Tuttavia, il comportamento del pedone che, nella specie, si è limitato a percorrere un'area transitabile e aperta al pubblico, non può certamente considerarsi abnorme, imprevedibile ed eccezionale per il solo fatto di non aver completato l'attraversamento servendosi delle strisce pedonali e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non è tale da integrare gli estremi del caso fortuito e da interrompere il nesso causale.
5.4.) Alla stregua delle considerazioni che precedono va quindi confermata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
6.) Deve ritenersi, d'altro canto, che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento del pedone cui è imputabile - oltre al comportamento sopra descritto, che non appare imposto da alcuna specifica necessità - una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227 c.c., comma
1, invocato dall'appellante.
A tale riguardo si ritiene infatti che le condizioni di tempo evidenziate dal danneggiato - il quale ha dedotto che l'infortunio si è verificato in una giornata di pioggia con cielo nuvoloso e umidità pari al 100% in un luogo in cui non era presente la illuminazione pubblica - avrebbero dovuto indurre il medesimo a procedere con particolare cautela ed attenzione tenuto conto che, nella specie, la visibilità era garantita dalla luce naturale e dallo stato dei luoghi (il fatto si è verificato alle 15.45 del 12 novembre, in un'area pianeggiante, come si evince dalle fotografie).
In tale contesto si ritiene che la condotta del danneggiato, pur non costituendo caso fortuito ed essendo come tale inidonea a interrompere il nesso causale, abbia avuto un contributo nella produzione del sinistro, e che, tenuto conto del grado di colpa e della sua efficienza causale abbia influito nella misura del 50% nel verificarsi del danno.
In tali limiti va quindi accolto l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va proporzionalmente ridotto il risarcimento.
pagina 10 di 13 7.) L'appellante ha lamentato inoltre l'errata quantificazione delle somme riconosciute al a titolo risarcitorio con particolare riferimento a quanto CP_1 liquidato a titolo di danno morale, in assenza di motivazione e considerato che “la natura della lesione e l'iter delle cure” riguarderebbero il danno biologico e non quello morale: l'appello sul punto è infondato.
7.1) Invero, a tale riguardo va premesso che il danno morale di cui si discute consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico;
è stato precisato a tale riguardo che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore
(dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (Cass. civ. n.
26985/2023 ed altre citate in motivazione).
E' stato altresì evidenziato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. civ. n.
25164/2020).
7.2) Nel caso concreto è indubbiamente ravvisabile il turbamento psichico conseguente alle lesioni (“Frattura scomposta del terzo diafisario prossimale pagina 11 di 13 dell'ulna destra, con frattura dell'apofisi coronoide. Lussazione del capitello radiale” come accertato dal CTU sulla base della documentazione prodotta) e ricollegabile sia all'immediato ricovero ospedaliero sia alla necessità di sottoporsi, lo stesso giorno del sinistro, ad intervento chirurgico (“di riduzione cruenta e sintesi della frattura con placca e viti”): ciò posto, considerate la natura delle lesioni, la entità complessiva della invalidità (10%), la durata della inabilità temporanea, totale e parziale (pari a complessivi 120 giorni) e la tipologia di cure e terapie alle quali il danneggiato ha dovuto sottoporsi, si ritiene che sia configurabile il “danno morale” (da sofferenza soggettiva interiore) - oltre a quello biologico (c.d. danno dinamico-relazionale) - che dunque è stato correttamente liquidato dal primo giudice sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano, aggiungendo l'incremento previsto da tali tabelle al valore del punto indicato per il danno biologico.
8.) Per le considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello e in mancanza di ulteriori contestazioni in ordine alla entità della somma complessivamente liquidata in €. 25.267,00 dal giudice di primo grado, la sentenza impugnata va parzialmente modificata, ricalcolando la somma dovuta a titolo di risarcimento in €.12.633,50, oltre interessi come statuito dal Tribunale, in ragione del concorso del fatto colposo del danneggiato, come sopra indicato.
9.) Considerato l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla parziale e reciproca soccombenza, ed il fatto che il è comunque tenuto a versare la Pt_1 somma, come sopra rideterminata, al danneggiato, si ritiene di compensare nella misura del 50% le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 /2014 e succ. modif., ragguagliati allo scaglione fino ad €. 26.000,00, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e alla effettiva attività espletata, confermando, quanto al primo grado, l'importo stabilito dal primo giudice ed escludendo, per il presente grado, la fase istruttoria, in mancanza della relativa attività processuale) e di porre a carico del la quota residua. Pt_1
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal
, nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Ancona n. 169/2023, pubblicata il 15.02.2023, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede;
condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di €. 12.633,50, oltre interessi legali come stabilito dal primo giudice;
condanna il a rifondere alla controparte le spese di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero – quanto al procedimento di primo grado, in €. 545,00 per spese ed €. 5.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, e, quanto al presente giudizio, in €. 4.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge;
dichiara compensata la quota residua;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona, il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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