Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2458 del 2021 reg. gen. affari civili contenziosi
Vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti. Luigi Diego Perifano e Maria Perifano, giusta procura ad litem in atti.
- Opponente
E
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Antonella Rinaldi, giusta procura ad litem in atti.
- Opposto
Avente ad
Oggetto: opposizione al D.I. n. 285/2021 (R.G. 1054/2021)
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 21.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 285/2021 (R.G. 1054/2021) emesso dal Tribunale di Benevento col quale gli ingiungeva il Controparte_1 pagamento di € 53.146,56 a titolo di spettanze professionali maturate in relazione a prestazioni professionali rese in suo favore, oltre alle spese di procedura, e ne eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, per i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo e ne chiedeva la revoca.
Si costituiva l'opposto che, impugnando e contestando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
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La causa veniva istruita a mezzo CTU sulla base delle cui risultanze il Tribunale riteneva ricorrenti i presupposti di cui all'art.
5-quater d. lgs. n. 28/2010 per una composizione conciliativa della lite.
Le parti, facendo seguito all'ordinanza in data 3.3.2025, introducevano il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo accreditato che si concludeva con accordo di conciliazione del 17.04.2025, depositato tempestivamente nel fascicolo telematico, con il quale le medesime definivano in via transattiva la controversia.
Veniva fissata l'udienza del 21.05.2025 per la decisione e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Le parti hanno depositato le note scritte concludendo affinchè fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Dato atto che le parti, a seguito della disposta mediazione delegata, hanno definito in via conciliativa la lite sottoscrivendo l'accordo transattivo del
17.04.2025, il cui contenuto è da aversi qui integralmente richiamato e trascritto, va dichiarata cessata la materia del contendere e conseguentemente deve essere revocato il d.i. n. 285/2021.
Le spese di lite, su accordo congiunto delle parti, sono compensate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da ei confronti di , avverso il d.i. n. Parte_1 Controparte_1
285/2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il D.I. n.
285/2021;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 21.05.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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