Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
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Proc. n. 1613/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel.est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 6 agosto 2024 al n. 1613 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
, n a Prato il 7 marzo 1966, residente in [...] feso dall'avv. Claudia FACCHINI, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Prato, viale Montegrappa, n 116, come da procura allegata al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1 Ricorrente nei confronti di
, n a Prato il 23 luglio 1938 e residente a [...]
Resistente E Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per il ricorrente: “dichiarare l'interdizione della convenuta ex art 414 c.c. di
[...]
, n a Prato il 23 luglio 1938 e residente a [...], CP_1 nominando quale tutore dell'interdicenda. Persona_1
Il PM visto in data 18 ottobre 2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 agosto 2024 , chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la interdizione della propria madre, Controparte_1
, n a Prato il 23 luglio 1938 e residente a [...], perché affetta
[...] da insufficienza mentale , tale da essere totalmente incapace di provvedere ai propri interessi. Il ricorso era comunicato al P.M., che nulla opponeva in ordine alle pagina 1 di 3
condizioni per procedere all'ulteriore corso del procedimento, sicché previa indicazione nel ricorso degli altri familiari ai sensi dell'art. 473 bis 53 e ss c.p.c., si procedeva ad istruttoria con esame dell'interdicenda, sentendo anche il ricorrente , ed acquisizione di documenti.
Svolta la fase istruttoria e disposta l'acquisizione di certificazione attestante le condizioni di salute della interdicenda e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 febbraio 2025 sulle conclusioni della parte e del rappresentante del P.M., come in epigrafe specificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
In primo luogo, osserva il Tribunale che nel giudizio di interdizione o inabilitazione i parenti e gli affini, che devono essere indicati nel ricorso ai sensi dell'art. 712 c.p.c., non rivestono la posizione di parti in senso tecnico- giuridico, bensì svolgono funzioni meramente consultive, rappresentando fonti di informazione per il Giudice.
Nel caso di specie, già l'esame dell'interdicenda ha compiutamente evidenziato la grave infermità da cui la stessa risulta affetta;
tale stato patologico ha ricevuto integrale riscontro nelle dichiarazioni rese figlio, il quale ha riferito che l'interdicenda è persona psichicamente labile sì da non apparire in grado di accudire alle proprie più elementari necessità e di curare i propri interessi.
Tutto ciò ha consentito di acclarare che l'interdicenda presenta alterazioni significative e generalizzate della propria personalità, tali da impedire un valido contatto con la realtà circostante. La condizione di cronicità della ridotta capacità della porta a concludere per l'incapacità dell'interdicenda di prospettare CP_1 valide e provvedere ai propri bisogni anche primari. A fronte di tali concordanti ed inequivoci elementi istruttori, confermati anche dall'esame e dalle dichiarazioni rese dai parenti, non può porsi in dubbio, a giudizio del Collegio, che l'interdicenda versi in condizioni di abituale infermità di mente, di entità tale da renderla assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi. Tale valutazione, del resto, trova conferma nella documentazione concernente i ricoveri dell'interdicenda in strutture pubbliche, attestanti le patologie significative da cui la stessa è affetta da tempo. Non resta che prenderne atto e far luogo alla richiesta pronuncia, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge della presente sentenza.
In ordine alle spese processuali, atteso il tenore della presente pronuncia e la mancata opposizione , non v'è luogo a provvedere sulle stesse, mentre la nomina di pagina 2 di 3 3
quale tutrice provvisoria, disposta con decreto del 17 ottobre 2024, Persona_1 permane sino alla nomina del tutore definitivo all'interdetta, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, udito il procuratore della parte ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato il 6 aprile
[...] Controparte_1
2006, così provvede:
- dichiara interdetta , n a Prato il 23 luglio 1938; Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di procedere alle annotazioni di legge della presente sentenza in margine all'atto di nascita della predetta.
Così deciso in Camera di Consiglio dal Tribunale di Prato in n data 21 maggio 2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
IL PRESIDENTE EST. dott. Michele Sirgiovanni
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