Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 507/2025 N. 200/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di PAVIA n. 477/2025, estensore giudice DOTT.SSA MARCELLA FRANGIPANI, discussa all'udienza dell'11.6.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PARISI
, elettivamente domiciliato in SAN SEBASTIANO AL C.F._1
VESUVIO (NA) VIA GRANDI 16, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI e C.F._2 dell'avv. ROBERTO MAIO ), ele in C.F._3
MILANO VIA SAVARE' 1, presso i Difensori
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“I) Accertare ritenere e dichiarare l'insussistenza dei crediti vantati dall' CP_1 per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto annullare e/o disapplicare e/o dichiarare illegittimo il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022001349 del 27.2.2023 e relativa diffida concernenti l'accesso ispettivo in oggetto. II) In accoglimento del presente ricorso e per i suddetti motivi accertare, ritenere e dichiarare che per i suddetti titoli nulla è dovuto all' CP_1 dall'azienda ricorrente e dai suoi amministratori pro tempore ovve subordine ridurre gli importi da versare e ridurre le sanzioni da applicarsi in ogni caso con l'esatto ricalcolo di contributi e sanzioni anche a mezzo CTU. III)
1
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: Respingere l'appello proposto da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore sig. a sentenza Parte_2 del Tribunale di Pavia giudice del lavoro n. 477/24 con conferma della sentenza appellata. In ogni caso respingere il ricorso e le domande formulate da in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 [...] anto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spes Pt_2 competenze”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.2.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di PAVIA – dichiarata la carenza di legittimazione passiva di e Parte_2
in quanto non destinatari di alcuna pretesa Controparte_2
quali titolari di cariche nell'ambito della predetta società di capitali – aveva respinto nel merito l'azione di accertamento negativo dei crediti accertati mediante il verbale unico n. 2022001349 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi del 27 febbraio 2023.
Secondo quanto esposto in sentenza, a seguito di verifica ispettiva, erano state contestate alla società violazioni relative all'applicazione – a fini contributivi – del CCNL sottoscritto il 14 maggio 2019 da e Controparte_3 [...]
, quali organizzazioni sindacali, e d , CP_4 CP_5 CP_6
, , per la parte CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
l c gli operanti comparativamente più rappresentative.
Erano altresì state rilevate – proseguiva la motivazione – irregolarità riguardanti l'indicazione di assenze non giustificate;
l'errato conteggio degli importi dovuti per ferie e permessi in casi di cessazione dei rapporti di lavoro, nonchè l'indicazione di voci per trasferte o rimborsi spese in difetto di documentazione giustificativa, per il periodo dal 23 settembre 2019 al 31 maggio 2022.
Il TRIBUNALE aveva osservato come, su tali presupposti fossero stati calcolati contributi dovuti e non versati per complessivi € 160.783,65 e somme aggiuntive pari ad € 80.501,56.
Tanto premesso, il primo Giudice aveva, anzitutto, disatteso le censure avanzate da parte ricorrente con riguardo ai tempi e alle modalità dell'accertamento amministrativo, avendo ritenuto demandata al vaglio
2 giudiziale la valutazione sostanziale concernente la sussistenza dell'obbligazione contributiva, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa.
Sotto l'aspetto documentale, nella pronuncia impugnata era stato rilevato come le produzioni attoree contenenti copie degli scontrini, compiute in data 28.2.2024, fossero state prive dei necessari riferimenti alle trasferte e ai rimborsi riportati nelle buste paga, oltre a recare integrazioni rispetto a quelle compiute all'epoca di instaurazione del giudizio.
Quanto al merito della controversia, il TRIBUNALE aveva ritenuto corretta l'individuazione del CCNL applicabile a fini contributivi, operata in sede ispettiva, in ragione di plurimi e concordanti elementi quali:
- i dati registrati dal in base alle denunce , in ordine CP_11 Pt_3 all'assoluta prevalen erica dei lavoratori e d ro soggetti Cont al CCNL del settore metalmeccanico sottoscritto da e nel CP_12 CP_13 periodo oggetto di causa (rispettivamente:
1.480.4 n no 2019; 1.458.203 e 57.034 nell'anno 2020; 1.518.315 e 59.949 nell'anno 2021; 1.584.560 e 61.264 nell'anno 2022) a fronte di quelli coinvolti da quello applicato dalla società ricorrente (1.140 lavoratori e 105 datori di lavoro nel 2019; 1.728 lavoratori e 187 datori di lavoro nel 2020; 2.446 lavoratori e 264 datori di lavoro nel 2021; 3.998 lavoratori e 357 datori di lavoro nel 2022);
- il numero delle controversie individuali instaurate presso le Direzioni Provinciali del Lavoro per l'anno 2018 nel settore in questione: 15 da parte di a fronte di 133, 49 e 100, rispettivamente da parte di P_ Cont e CP_12 CP_13 Cont
- z e rispetto a con riguardo a CP_12 CP_13 P_ consistenza associ ion ritoriale e c azione collettiva, attestata dalla nota del 9 agosto 2019 del Ministero del Lavoro prodotta da parte convenuta sub doc. 18;
- l'individuazione dei membri di designazione sindacale della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, compiuta con il provvedimento 4.7.2014 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base alla rappresentatività delle OO.SS., in numero di due per Cont
due per uno per e uno per nonché, per parte CP_12 CP_13 P_ iale, due NFINDUS e nessuno tiene per i sindacati sottoscrittori del CCNL utilizzato da;
Pt_1
- il D.P.C.M. 14.11.2017, di desig membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza (da quest'ultimo prodotti sub docc. 22 e 23), CP_1 attestanti dati signifi della maggior rappresentatività di CP_12 CP_13 Cont e e di CONFINDUSTRIA rispetto alle parti del CCNL applicato dalla ri nte;
Cont
- l'adesione di al CCNL di e Controparte_3 CP_12 CP_13
FEDERMECCA ata 22.12.20 c t da
sub 25). CP_1
3 Il primo Giudice aveva, poi, ravvisato l'inadempimento di all'onere Pt_1 probatorio, sulla stessa gravante, in ordine all'effettività nze non retribuite riportate nelle buste paga, con corrispondente riduzione del reddito imponibile, in difetto di documentazione delle richieste da parte dei lavoratori.
Erano state considerate, in proposito, inattendibili dal TRIBUNALE le deduzioni svolte da parte ricorrente in ordine alla tolleranza delle mancate prestazioni lavorative, in ragione dell'elevato numero di giornate perdute, incompatibile con l'organizzazione dell'attività produttiva.
La sentenza aveva, del pari, disatteso il prospettato collegamento del fenomeno con l'emergenza pandemica, essendo le assenze iniziate in epoca precedente e non essendo state quelle successive in alcun modo giustificate come previsto, considerato anche il ricorso a periodi di sospensione in Cassa Integrazione Guadagni.
A smentita della tesi di parte ricorrente, era stato altresì rilevato nella motivazione come, durante le assenze ingiustificate, fossero state esposte nelle buste paga voci con esse inconciliabili, quali trasferte e rimborsi spese.
A quest'ultimo riguardo, il primo Giudice aveva escluso che – a ciò Pt_1 onerata – avesse adeguatamente dimostrato la riconducibilit i a reali esborsi e spostamenti lavorativi, non desumibile dagli scontrini prodotti, attestanti spese non corrispondenti agli importi riportati nelle buste paga ed incompatibili con l'attività lavorativa, quali, ad esempio, quello riferito all'acquisto di materiale per animali domestici o numerosi altri emessi durante l'estate in località turistiche diverse e distanti rispetto ai cantieri indicati nel ricorso introduttivo (siti in Cremona, RL, AT - PC, LZ - PC, San OL - PC e DO – LO), peraltro senza specifica indicazione dei lavoratori ad essi adibiti.
Era stato, poi, osservato nella sentenza come la società avesse totalmente mancato di produrre, in sede ispettiva, documentazione a sostegno del proprio operato, nonostante le ripetute richieste avanzate dagli operanti fin dal primo accesso.
L'amministratore di , aveva – poi – confessato agli Pt_1 Parte_2
Ispettori, ad avviso del primo Giudice, la natura retributiva degli importi in questione, avendo negato di poter abbinare gli scontrini alle posizioni di ciascun dipendente ed avendo altresì dichiarato: “per quanto riguarda le trasferte non abbiamo tenuto conto di dove sono stati inviati i lavoratori e comunque dal 2021 da quando sono amministratore le somme a titolo di trasferta sono state date come aggiunta alla retribuzione un po' bassa e allo stesso modo anche i rimborsi spese”.
A riscontro della natura sostanzialmente retributiva delle erogazioni formalmente riferite alle trasferte, il TRIBUNALE aveva notato come i relativi importi fossero spesso stati corrispondenti a quelli dei compensi per lavoro
4 ordinario e come nessuno dei dipendenti avesse riferito agli Ispettori lo svolgimento di attività lavorativa nei luoghi indicati dagli scontrini.
Quanto ai conteggi per ferie e permessi nei casi di cessazione dei rapporti di lavoro, era stata evidenziata nella motivazione la mancanza di precise contestazioni – ad opera della ricorrente – in ordine alle indicazioni svolte nel verbale sulle corrette modalità di calcolo.
Sotto l'aspetto sanzionatorio, il TRIBUNALE aveva affermato che l'imputazione a trasferte e rimborsi spese di emolumenti stipendiali privi di specifica giustificazione aveva integrato gli estremi dell'evasione contributiva.
Non vertendosi in materia di sanzioni amministrative, era stato ritenuto inapplicabile l'invocato cumulo, di cui all'art. 8 della L. n. 689/81, alle sanzioni civili, previste dall'art. 116, VIII comma, lett. b) della L. n. 388/2000 in proporzione rispetto ai contributi non pagati e correttamente quantificate nel verbale oggetto d'impugnazione.
In ragione della soccombenza, era stata condannata alla rifusione Pt_1 delle spese processuali, liquid .000,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame si contestava la valenza confessoria, attribuita dalla sentenza alle dichiarazioni rese dall'amministratore in sede ispettiva, riconducibili – ad avviso dell'appellante – ad uno “stato di soggezione” ed interpretabili nel senso dell'inadeguatezza dello stipendio degli operai a sostenere le spese necessarie per lo spostamento su cantieri diversi dal loro abituale luogo di lavoro.
A sostegno di tale doglianza, venivano richiamati i contratti di appalto stipulati dalla società con lontane committenti, quali SK SRL con sede in Milano, via Archimede 57 e con sede in AT (PC), via E. Pavese n. Parte_4
30/32, nonché la “notevole mole di scontrini fiscali attestanti spese tutte tracciabili” i quali, benché effettivamente “non raccolti in maniera sistematica ed organica”, erano stati prodotti in abbinamento alle buste paga e potevano, pertanto, costituire “un fortissimo elemento di prova che suffragava la tesi aziendale circa la veridicità delle trasferte”.
L'appellante invocava, inoltre, l'ammissione dei capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo, a suo modo di vedere “del tutto pertinenti ai fatti di causa” e comunque ammissibili “epurati da eventuali elementi valutativi”.
Veniva, inoltre, censurata dall'appellante la mancata ammissione dell'istruttoria testimoniale sulle deduzioni volte “a dimostrare che la società Parte_1 nel periodo oggetto di ispezione aveva commesse presso C AT (PC), LZ (PC), S. OL (PC), DO (Lodi) etc. e che per questo motivo nel periodo oggetto d'ispezione i lavoratori della Parte_1
5 sono stati impiegati a lavorare in trasferta sui cantieri siti a: Cremona, RL, AT (PC), LZ (PC), S. OL (PC), DO (Lodi)”.
Con il secondo motivo, la decisione veniva criticata per avere disatteso l'individuazione del CCNL applicabile ai rapporti oggetto di causa, operata dalla società “in buona fede”, sulla base della sua adesione all'organizzazione datoriale stipulante , la cui rappresentatività era evidenziata dalla CP_5 presenza su tutto il territorio nazionale con oltre 50 sedi provinciali, dall'associazione di circa 30.000 imprenditori e dalla sottoscrizione di numerosi CCNL, regolarmente applicati.
Quanto all'altra parte stipulante era stato evidenziato nell'atto di P_ impugnazione come la stessa avess to all'epoca circa 1.700.000 iscritti e fosse stata rappresentata nel CNEL, in ragione della propria rappresentatività, oltre ad annoverarsi fra i soci fondatori della CESI (Confederazione europea dei sindacati indipendenti); ad avere sottoscritto numerosi CCNL;
ad essere stata
“presente su tutto il territorio nazionale con numerose sedi”, nonchè attiva su organi di stampa di rilievo nazionale.
L'appellante contestava che l'utilizzo maggioritario di un CCNL per l'elaborazione costituisse un indice rilevante della maggiore rappresentatività delle organizzazioni contraenti nell'ambito del settore, nulla rivelando in ordine alla relazione tra rappresentante e rappresentato.
A riprova della maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale “ P_
, venivano Controparte_15 nell'atto di appello il DPCM 08.08.2013; il D.M. del Ministero del lavoro del 15.7.2014 n. 14280; il DPCM del 14.11.2017, relativo alla composizione del consiglio d'indirizzo e vigilanza dell' ; il DM del 26.7.2019 del Ministero del CP_1
Lavoro per la ricostituzione del Co Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, che aveva assegnato a tale organizzazione due seggi;
il DPCM del 1.6.2022, che aveva attribuito tale qualità ai fini della composizione del Comitato di indirizzo e Vigilanza dell' . CP_1
Quanto alla associazione di categoria ANPIT, l'appellante sosteneva che la stessa era stata presente su tutto il territorio nazionale, avesse sottoscritto numerosi CCNL, regolarmente pubblicati ed applicati, invocando a sostegno della propria tesi la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lav. n. 6265 del 24.6.2021
lamentava altresì come l'inquadramento del personale fosse stato Pt_1
sede ispettiva in base alle “mere qualifiche”, senza una specifica analisi delle mansioni svolte dai lavoratori.
In terzo luogo, la società si doleva di non avere avuto – durante il giudizio di primo grado – “la possibilità di dimostrare che molti dei suoi dipendenti, specialmente gli stranieri, spesso senza nemmeno avvisare”, si fossero
6 assentati per rimpatriare, per badare a proprie esigenze familiari oppure “per osservare il loro credo religioso (es. il ”. Per_1
Si contestava, in proposito, nell'atto di appello che l' avesse dimostrato le CP_1 prestazioni lavorative svolte nei giorni di assenza, ssendo state assunte informazioni, durante l'accertamento, da tutti i dipendenti coinvolti, ma solo da sei di essi, su un totale di quarantaquattro.
Con la quarta censura, la pronuncia veniva criticata sotto il profilo dell'assoggettamento a contribuzione delle erogazioni, formalmente imputate a trasferte e rimborsi spese, per errata valutazione degli scontrini “aventi data certa”, secondo l'appellante idonei – nonostante il “difetto d'ordine” – ad attestare l'effettiva riconducibilità degli importi a spostamenti verso cantieri diversi dalla sede lavorativa: veniva, al riguardo, invocata l'ammissione delle prove articolate nel ricorso di primo grado.
lamentava, inoltre, che, nella tabella allegata al verbale ispettivo, Pt_1 non fosse stato indicato il criterio secondo cui dette somme erano state
“lordizzate”, pertanto ribadendo la contestazione dell'intero prospetto di calcolo.
Con il quinto motivo, si sosteneva che la mancata ammissione dei mezzi istruttori tesi a dimostrare l'avvenuto godimento di ferie e permessi avesse
“portato il Giudice di prime cure a ritenere errati i calcoli effettuati dalla ricorrente per i suddetti istituti”, senza considerare come l' non avesse CP_1 provato la contestuale prestazione delle mansioni lavorative.
Tramite la sesta critica, l'appellante negava di essere soggetta all'applicazione di sanzioni o somme aggiuntive, avendo sempre versato i contributi dovuti in osservanza dell'art. 1 del D.L. n. 388/1989.
riteneva non condivisibile “la tesi del Giudice di prime cure secondo Pt_1 il quale nel caso in esame non si discute di sanzioni amministrative (per le quali potrebbe valere il principio del cumulo) bensì di sanzioni civili (per le quali non trova applicazione il principio del cumulo)”.
A supporto di tale affermazione, la società invocava gli articoli 3 e 25 della Costituzione, “l'articolo 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU)”, l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe nelle Sentenze n. 63/2019 e n. 193/2016, nonché il Messaggio CP_1
24 maggio 2023 n. 1931: in base a tali fonti, secondo , la “eve Pt_1 presunta condotta illecita datoriale” poteva essere esaminata e considerata nella sua unitarietà con conseguente rideterminazione e riduzione delle sanzioni in melius.
La società protestava la propria buona fede, negando il carattere fraudolento della propria condotta, ai fini di cui all'art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000.
7 Secondo , la natura punitiva della sanzione amministrativa avrebbe Pt_1 consentit mente da quanto affermato nella sentenza – l'esame della condotta illecita nella sua unitarietà e scusabilità, con conseguente riduzione delle somme dovute.
La società invocava, inoltre, la rideterminazione in melius delle sanzioni in base al sopravvenuto art. 23 del Decreto Lavoro, come modificato dalla Legge n. 85 del 3.7.2023, relativo alle sanzioni amministrative applicabili in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del D.L. 463/1983, oppure in virtù della novella introdotta dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19/2024, che aveva consentito una riduzione delle sanzioni in caso di versamento dei contributi dovuti (in unica soluzione o a rate).
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, accogliesse le domande, dalla stessa avanzate in primo grado, dichiarando l'insussistenza dei crediti vantati dall' o, in subordine, CP_1 riducendo gli importi da versare e le sanzioni, in ogni on vittoria di spese diritti ed onorari giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, o, in subordine, con compensazione delle stesse.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 26.5.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, o – in ogni caso – il rigetto di ogni domanda avversaria, con il favore delle spese.
All'udienza dell'11.6.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo e il quarto motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Essi non possono ritenersi condivisibili.
Le doglianze relative alla valenza probatoria, attribuita dal TRIBUNALE alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'odierna appellante in sede ispettiva, non colgono nel segno.
Se, infatti, è vero che – per costante giurisprudenza – “la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale”, è altresì consolidato il principio secondo cui la stessa “costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice” (Cass. 6825/2022; nello stesso senso, v. altresì v. Cass. n. 17702 del 2015; Cass. n. 28468 del 2019).
8 Come si evince dal verbale di accertamento, l'amministratore della società aveva riferito agli Ispettori: “per quanto riguarda le trasferte non abbiamo tenuto conto di dove sono stati inviati i lavoratori e comunque dal 2021 da quando sono amministratore le somme a titolo di trasferta sono state date come aggiunta alla retribuzione un po' bassa e allo stesso modo anche i rimborsi spese”.
Tali dichiarazioni – sia pure prive di portata confessoria – assumono, tuttavia, rilievo per la loro coerenza rispetto al restante quadro probatorio, formatosi nel presente giudizio, del tutto idoneo ad attestare l'effettivo compimento degli spostamenti e delle spese, cui si riferiscono le erogazioni qualificate nelle buste paga come indennità di trasferta e rimborsi.
Le deduzioni probatorie svolte, al riguardo, nel ricorso di primo grado, infatti, non solo appaiono del tutto generiche per carenza di circostanziati riferimenti soggettivi e temporali, ma divergono completamente dalle risultanze documentali, prodotte in giudizio dalla stessa ricorrente in primo grado.
Tale era, infatti, il contenuto della capitolazione svolta – sul punto – in calce all'atto introduttivo del procedimento: “11) vero è che la società Parte_1 nel periodo oggetto di ispezione aveva commesse presso Cremona, RL, AT (PC), LZ (PC), S. OL (PC), DO (Lodi) etc..; 12) vero è che per questo motivo nel periodo oggetto d'ispezione i lavoratori della sono stati impiegati a lavorare in trasferta anche su cantieri siti Parte_1
a: Cremona, RL, AT (PC), LZ (PC), S. OL (PC), DO (Lodi); 13) vero è che ai lavoratori che si recano a lavorare fuori sede viene attribuito il trattamento di trasferta;
14) vero è che in occasione delle trasferte del personale vengono acquisiti dall'azienda scontrini e fatture quali giustificativi”.
Il raffronto fra le circostanze, così descritte, e gli scontrini, prodotti – peraltro in modo del tutto confuso, disorganico e spesso parziale – sub doc. 8 del ricorso, evidenzia un'assoluta difformità fra le località indicate nei capitoli sopra riportati e quelle desumibili da tali documenti fiscali.
Questi, infatti, lungi dall'essere riconducibili alle sole province di LODI e PIACENZA, spaziano nelle più svariate aree geografiche italiane ed estere, fra cui – a titolo meramente esemplificativo – le province di AVELLINO, IMOLA, MATERA, FOGGIA, CATANZARO, TORINO, BARI, Persona_2
ANCONA, MODENA, , BOLZANO, UDINE, FIRENZE, MILANO, Per_3 Per_4
VERONA, ROMA, RA BRINDISI, nonché vari Stati stranieri quali Austria, Germania, Repubblica Ceca, Croazia ed Ungheria.
Si evidenzia, peraltro, come tale massiva produzione non risulti accompagnata, negli atti della società ricorrente in primo grado, da specifiche deduzioni fattuali relative agli spostamenti effettuati e alle spese sostenute dai
9 dipendenti, tali da consentire di individuare – nella grande mole degli scontrini prodotti senza alcun ordine individuabile – gli oneri riferibili ai rapporti di lavoro oggetto dell'addebito contributivo.
Nessuna precisazione al riguardo è stata, del resto, compiuta dalla parte ricorrente in primo grado, nonostante l'espresso invito – alla stessa rivolto dal TRIBUNALE con ordinanza dell'11.1.2024 – a presentare “una nota di deposito nella quale sia indicato, documento per documento, come ognuno di essi sia riferibile alle trasferte contestate”.
Né la società ha in alcun modo contestato – nell'atto di impugnazione – il rilievo svolto in sentenza, secondo cui i predetti scontrini sarebbero temporalmente collocati in periodi, indicati nelle buste paga quali assenze non retribuite.
Tale quadro, valutato unitariamente, consente di escludere che l'odierna appellante abbia provato con la necessaria specificità, come sarebbe stato suo onere, la natura indennitaria e risarcitoria delle erogazioni in questione, con conseguente correttezza della loro inclusione nell'imponibile contributivo, effettuata a seguito dell'accertamento.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. 24.5.2017, n. 13011).
Quanto alle deduzioni istruttorie relative alle assenze, anch'esse del tutto generiche, si rinvia all'esame della relativa doglianza.
Va, parimenti, disatteso il secondo motivo di appello, relativo all'individuazione del CCNL applicabile ai rapporti di lavoro oggetto di causa ed al conseguente inquadramento dei lavoratori.
Sotto il primo aspetto, l'appellante – nel sostenere la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti del CCNL adottato e CP_5
nell'ambito del settore di appartenenza – omette, tuttavia qualsiasi P_ ca censura dei plurimi, concordanti e precisi dati numerici comparativi indicati nella motivazione della sentenza, limitandosi ad indicare il numero delle sedi provinciali, dei soggetti aderenti ed a riferire, in modo generico, “la sottoscrizione di numerosi CCNL, regolarmente applicati”, senza compiere alcun affronto con dati riguardanti le altre organizzazioni sindacali.
Trattasi di rilievi del tutto inidonei ad inficiare i copiosi elementi – riportati in narrativa – in base ai quali il TRIBUNALE ha ritenuto corretta l'individuazione del CCNL operata in sede ispettiva, con riferimento all'ambito settoriale di valutazione, invocato nell'atto di appello.
10 Trattasi, del resto, del settore metalmeccanico, rispetto al quale assume evidente rilevanza il raffronto fra il numero di lavoratori cui risulta applicato il CCNL Metalmeccanici Industria e il numero di lavoratori nei confronti dei quali trovava invece applicazione il CCNL Metalmeccanico correttamente P_ operato nella sentenza in base ai dati esposti in premessa.
Anche i dati esposti in sentenza relativamente alle controversie instaurate riguardano specificamente il settore metalmeccanico.
L'assoluta maggioranza quantitativa dei rapporti, in concreto soggetti al CCNL posto a base dell'addebito, rispetto a quelli regolati da quello applicato da
, nonché delle sedi territoriali, pacificamente condivise fra Pt_1 federazioni di categoria e sigle confederali, come esposto dall' in primo CP_16 grado e non contestato dall'odierna appellante, evidenziano, infatti, una prevalenza riferibile, in difetto di alcuna risultanza di segno contrario, al settore di riferimento.
Quanto all'inquadramento, difettano – a sostegno dell'opposizione – specifiche deduzioni in ordine alle mansioni in concreto svolte dai dipendenti, nonché alla corrispondenza formale fra declaratorie, in base alla quale gli Ispettori hanno individuato quelle applicate a fini di quantificazione dell'obbligo contributivo, dettagliatamente illustrate alla pag. 4 del verbale ispettivo.
Anche sul punto, la decisione del TRIBUNALE resiste, pertanto, alle censure svolte nell'atto di impugnazione.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle assenze, relativamente alle quali non ha adempiuto al proprio onere Pt_1 probatorio relativamente a ti per l'esonero dall'obbligo contributivo, secondo i principi in tema di c.d. minimale contributivo, stabiliti dalla disciplina normativa della materia, come interpretata dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Il Supremo Collegio ha, in proposito, condivisibilmente affermato che l'esonero da contribuzione richiede la prova – a carico del datore di lavoro – di una delle ipotesi eccettuative tipiche, previste dalla legge o dal contratto collettivo.
Giova rammentare come l'art. 1, comma I, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. dalla 1. 7 dicembre 1989 n. 389, preveda che: "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, salvo qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
11 Secondo tale disposizione di legge, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'ammontare di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Rispondendo “alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale”, la norma trova applicazione, per costante giurisprudenza, “anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto” (Cass. 2.9.16, n. 17531).
L'esclusione del conseguente obbligo contributivo non può ritenersi rimessa – come vorrebbe l'odierna appellante – alla discrezionalità delle parti del rapporto di lavoro, ma può operare unicamente nei casi di sospensione previsti dalla Legge o dal CCNL: ciò in quanto l'interesse pubblicistico di rango costituzionale sotteso alla disposizione in esame la rende inderogabile.
Con riguardo al relativo onere probatorio, la Suprema Corte ha affermato che
“in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo” (Cass. 24.8.2021, n. 23360).
Tanto premesso, si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è espressa, in analoghe fattispecie, con plurime sentenze, fra cui la n. 1991/17 (Pres. Dott.ssa Monica VITALI;
Cons. est. G.A. Avv.to Laura BOVE) in base alle seguenti argomentazioni: “in linea di diritto, il punto di riferimento normativo della presente fattispecie è costituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 338/89, conv. L.389/89, che recita: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La norma agisce solo sul piano del rapporto previdenziale, stabilendo un parametro comune, al fine di garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale;
E', altresì, pacifico che anche per le cooperative di lavoro vale il principio per cui l'importo della retribuzione - da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali - non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori del settore sarebbe dovuta in applicazione del relativo CCNL. Non può condividersi l'assunto appellante in base al quale l' avrebbe CP_1 errato nel calcolare i contributi dovuti su compensi relativi ad assenze
12 ingiustificate, a permessi ed aspettative, non retribuiti. Infatti, “i casi in cui può escludersi l'obbligo di osservanza del minimale contributivo stabilito dalla legge (art. 1 d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989) non possono essere lasciati alla libera determinazione delle parti del rapporto di lavoro e, quando riguardano ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, presuppongono il carattere oggettivo e verificabile delle ragioni che danno luogo alla sospensione dell'attività (es. malattia, maternità, c.i.g., ecc.). (Corte Appello Torino sez. lav., 27/03/2014). Come risulta dal verbale di accertamento, gli Ispettori dell' nel calcolo delle differenze contributive addebitate alla Coop. XXX, CP_1 hanno regolarmente riconosciuto le esenzioni relative a sospensioni del rapporto lavorativo poste dalla Legge o dal CCNL ed hanno altresì conteggiato i periodi di assenza per permessi, ferie e aspettative nei limiti previsti dallo stesso contratto collettivo applicato (CCNL personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati), mentre l'Appellante li rivendica in numero decisamente maggiore rispetto a quei limiti. In definitiva, allorché la retribuzione minima imponibile afferisce a contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche qualora l'orario effettivo sia inferiore a quello ordinario, il datore non è autorizzato a versare una contribuzione inferiore rapportata alle ore di lavoro concretamente prestate (fatte salve le esenzioni sopra indicate nei limiti previsti). Attesa, infatti, la natura pubblicistica ed inderogabile dell'art. 1 del D.L. 338/89, le ipotesi di esonero dall'assoggettamento a contribuzione hanno carattere tassativo, sicché le sospensioni consensuali che non vi rientrano sono assoggettate a contribuzione quantomeno nei limiti del minimale (Cass. n. 19284/17; Cass.12425/16; Cass. n. 9805/11). Ne consegue che tutte le esclusioni dall'obbligo di versare comunque la contribuzione pur in assenza (totale o parziale) della prestazione lavorativa sono accomunate dal fatto che si tratta di situazioni in cui la legge impone al datore di lavoro di sospendere (e non di estinguere) il rapporto. Al contrario, la situazione è diversa quando la sospensione derivi da una libera scelta del datore e – come nella fattispecie - sia il frutto di un accordo tra le parti o di evidente tolleranza e/o tardività di sanzioni su lunghe assenze ingiustificate (la diversità delle situazioni investe anche la loro accertabilità e verificabilità, e quindi la possibilità di prestarsi a frodi o elusioni). In applicazione di detti principi, nonché considerato che l'Appellante - su cui grava l'onere probatorio ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo - non ha specificato con quali diverse limitazioni potesse essere in concreto effettuata la detrazione, quantificandone gli effetti patrimoniali ai fini della rilevata carenza contributiva, appare superflua ed irrilevante l'istruttoria orale, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si inserisce in un consolidato orientamento, integralmente condiviso da questo Collegio (nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano n. 1122/2022, Pres. Dott.ssa VITALI, Cons. est. Dott.ssa PATTUMELLI;
n. 126/2018, Pres. Dott.ssa BIANCHINI;
Cons. est. Dott. VIGNATI;
n. 486/2018, Pres. Dott.ssa VITALI, Cons. est. Dott.ssa PATTUMELLI).
13 Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Essa ben si attaglia al caso di specie, nel quale l'odierna appellante si duole dell'addebito contributivo – confermato dal TRIBUNALE – concernente i periodi di sospensione delle prestazioni lavorative riconducibili ad assenze ingiustificate, in difetto di prova di alcuna ipotesi legittima di riduzione dell'imponibile contributivo.
Le deduzioni svolte a fini probatori nel ricorso di primo grado, riportate in premessa, appaiono, infatti, del tutto generiche e, come tali, correttamente sono state ritenute inidonee a dimostrare la sussistenza degli estremi per l'invocato esonero contributivo.
Le considerazioni che precedono consentono, pertanto, di condividere la valutazione di inammissibilità, operata dal primo Giudice con riguardo alle istanze istruttorie svolte da sotto ogni profilo in lite dedotto. Pt_1
Altrettanto generiche appaiono le censure relative all'omessa indicazione delle modalità di “lordizzazione” degli importi in questione, adottate in sede ispettiva.
Le stesse risultano, peraltro, chiaramente illustrate nel verbale di accertamento, laddove, alla pag. 7, si espone che “in assenza - … - di documentazione giustificativa delle somme a titolo di trasferta, rimborso spese e rimborsi KM, non assoggettate a contribuzione, si provvede ad inserire gli importi erogati nel totale dell'imponibile contributivo… delle somme corrisposte, ovvero maggiorate dell'aliquota fiscale base (23%) e contributiva a carico del dipendente (9,19%) trattandosi di somme nette percepite dai lavoratori ed all'addebito della contribuzione previdenziale dovuta” (v. doc. 1,
I gr.). CP_1
La sentenza resiste alle critiche di parte appellante anche con riguardo al trattamento sanzionatorio applicato in ragione delle riscontrate violazioni.
L'invocata unificazione delle sanzioni in base al regime della continuazione non appare pertinente alla materia oggetto di causa, estranea all'ambito delle sanzioni amministrative, proprio di tale istituto di matrice penalistica.
Per la stessa ragione, non può ritenersi pertinente il richiamo all'art. 23 D.L. n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, come modificato dalla Legge n. 85 del 3.7.2023, in quanto relativo
14 “alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”.
In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, il quale risulta, di conseguenza, così riformulato: “
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (v. al riguardo messaggio 24 CP_1 maggio 2023 n. 1931, citato dall'odierna appellante).
Del tutto corretta appare, pertanto, la valutazione di estraneità di tale normativa – riferibile al diverso ambito regolato dalla l. 689/1981 – rispetto al caso di specie, in cui sono state applicate le sanzioni civili di cui alla l. n. 388/2000.
Parimenti condivisibile appare, contrariamente a quanto sostenuto nel settimo motivo di appello, la conferma delle sanzioni previste per l'ipotesi di evasione in luogo di quelle – invocate dall'opponente in primo grado – tipiche della mera omissione contributiva.
È stata, infatti, accertata, nel caso di specie, l'indebita riduzione dell'imponibile contributivo, operata tramite l'illegittima qualificazione indennitaria (per indimostrate spese e trasferte) di erogazioni a carattere retributivo e l'indicazione di periodi di assenza in difetto dei necessari presupposti.
Si è, quindi trattato di una condotta integrante la fattispecie di “infedele denuncia mensile all' attraverso i Mod. DM 10, circa - … - CP_1 le retribuzioni erogate”, considerata dalla costante giurisprudenza di legittimità alla stregua di una vera e propria evasione contributiva ex art. 116, co. 8, lett. b), Legge 388/2000 (v. Cass. 2.5.2018, n. 10427; Cass. 24.6.2022, n. 20446).
In tali casi, secondo il Supremo Collegio, si deve, infatti, “presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede”.
Onere, questo, rimasto inadempiuto nel caso di specie, in cui la società ricorrente in primo grado si è limitata a generiche e non circostanziate deduzioni relativamente agli spostamenti dei propri dipendenti e ai relativi costi, nonché a riferite criticità di gestione dei rapporti di lavoro, del tutto inidonee ad evidenziare l'insussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento alle posizioni e ai periodi oggetto di causa.
15 Vanno, infine, disattese le censure svolte nell'atto di appello in ordine alla mancata applicazione dell'art. 30 D.L. n. 19/2024, il quale espressamente delimita, sotto l'aspetto temporale, l'applicabilità del beneficio con riferimento al periodo decorrente “dal 1° settembre 2024”, successivo ai fatti di causa.
L'invocato beneficio presuppone, peraltro, che il pagamento dei contributi o la denuncia delle omissioni commesse siano effettuati “spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori”, ipotesi all'evidenza non ravvisabile nel caso di specie, con conseguente preclusione dell'invocata
“remissione in termini” relativamente agli inadempimenti precedenti a tale data.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 477/2025 del Tribunale di PAVIA;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 11/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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