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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1182/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Terni
Il Giudice
- Vista l'assegnazione dell'allora Presidente f.f. da intendersi quale delega a provvedere sull'istanza in esame;
- Letta la nota di trasmissione ex art. 40, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, depositata in data 25/5/2023 dal Conservatore della Camera di
Commercio dell'Umbria;
- Rilevato che il citato art. 40 prevede che “
1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
2004, n. 247.”;
- Visto l'art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 247/2004, il quale prevede che:
“
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro
e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.”;
- Visto il decreto di questo Tribunale del 9/8/2023 con il quale è stato chiesto al
Conservatore di fornire documentazione comprovante l'esistenza di beni immobili intestati alla società in questione, nonché documentazione comprovante l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 2 del DPR n.
247/2004 (invito agli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro);
- Rilevato che, in riscontro, il Conservatore ha depositato una “visura nazionale per soggetto” acquisita presso l'Agenzia delle Entrate da cui è risultato che la società in questione è titolare di beni immobili;
- Rilevato, tuttavia, che il Conservatore non ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta al fine di consentire allo scrivente di verificare l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 2 del DPR n. 247/2004, rilevando di non avere notificato l'avvio del procedimento alla società ed al legale rappresentante - avendo solo disposto la “pubblicazione permanente sul sito camerale, con invio newsletter, oltre che pubblicazione sull'Albo on line” - in applicazione dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 “in considerazione della razionalizzazione dei costi per l'amministrazione” (cfr. comunicazione depositata in data 20/7/2024);
- Rilevato che, con decreto del 29/7/2024, questo Tribunale evidenziava che la comunicazione ex art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 può essere disposta solo quando il numero dei destinatari rendi “particolarmente gravosa” la comunicazione personale (cfr. C.d.S. n. 4993/2006 che ha ritenuto sussistere la predetta condizione in presenza di nn. 150 destinatari), condizione assente nel caso di specie e ciò sia considerando singolarmente il presente procedimento che considerandolo cumulativamente con gli altri avviati dalla parte istante per la cancellazione d'ufficio
(nn. 13 società);
- Ritenuto quindi opportuno tutelare il contraddittorio, con il medesimo decreto, questo Tribunale fissava l'udienza del 12 dicembre 2024 per sentire la parte istante e la società interessata, invitando la Camera di Commercio ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 3, comma 2 del DPR n. 247/2004 entro il 22 ottobre
2024 (data di perfezionamento della notifica nei confronti dei destinatari) allegando alla comunicazione la lettera di trasmissione ex art. 40, comma 1 del D.L. n.
76/2020, convertito con legge n. 120/2020 del 25/5/2024 e copia del predetto decreto;
- Rilevato che, all'udienza fissata, era presente unicamente un funzionario della
Camera di Commercio dell'Umbria il quale si riportava ad una comunicazione del
2/12/2024, inviata a mezzo “pec” dal Responsabile del procedimento, dott.ssa esibita in udienza, ribadendo che la comunicazione di avvio del Tes_1 procedimento di cancellazione d'ufficio è avvenuta mediante affissione della determinazione del Conservatore all'albo Camerale in data 3/11/2022 e pubblicazione sul sito ufficiale della Camera di commercio dell'Umbria, precisando peraltro tale modalità di avvio del procedimento erano state concordate con il
Giudice del Registro delle imprese (dott.ssa del Tribunale di Perugia;
Per_1
- Vista la suddetta nota del 2/12/2024, esibita dalla parte istante in udienza, ove viene posta una questione di competenza in quanto il decreto del 29/7/2024 risultava sottoscritto dallo scrivente quale “Giudice del registro” mentre gli artt. 3 del DPR n. 247/2004 e 40 della legge n. 120/2020 attribuiscono la competenza a provvedere al Presidente del Tribunale;
- Rilevato che, come sopra indicato, lo scrivente (a cui, per organizzazione tabellare, competono le funzioni del Giudice del registro) risulta competente, non quale giudice del registro, ma in quanto delegato a provvedere dal Presidente f.f. del
Tribunale di Terni, dott.ssa VELLETTI, con l'atto di assegnazione del presente fascicolo;
- Ritenuto che, in assenza dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 247/2004, questo Tribunale non può dar seguito al procedimento in questione risultando non integrato il necessario contraddittorio e ciò anche in considerazione degli effetti derivanti dalla cancellazione delle società di persone dal Registro delle imprese (cfr. SU Cass nn.4060/2010, 6070/2013, Corte Cost. n. 198/2013) ed alla delicatezza degli interessi coinvolti (i.e. trasferimento ai soci delle obbligazioni gravanti sulla società estinta);
- Rilevato che, una volta eseguiti da parte dell'istante, gli adempimenti ad essa attributi dalla legge ex art. 3 del DPR n. 247/2004, la stessa potrà trasmettere nuovamente gli atti a questo Tribunale ai sensi del citato 40, comma 1 del D.L. n.
76/2020, convertito con legge n. 120/2020;
P.Q.M.
- DICHIARA non luogo a provvedere sulla nota di trasmissione ex art. 40, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 depositata in data 25/5/2023 dal Conservatore della Camera di Commercio dell'Umbria.
SI COMUNICHI alla parte istante
Terni, 31 marzo 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
Tribunale Ordinario di Terni
Il Giudice
- Vista l'assegnazione dell'allora Presidente f.f. da intendersi quale delega a provvedere sull'istanza in esame;
- Letta la nota di trasmissione ex art. 40, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, depositata in data 25/5/2023 dal Conservatore della Camera di
Commercio dell'Umbria;
- Rilevato che il citato art. 40 prevede che “
1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
2004, n. 247.”;
- Visto l'art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 247/2004, il quale prevede che:
“
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro
e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.”;
- Visto il decreto di questo Tribunale del 9/8/2023 con il quale è stato chiesto al
Conservatore di fornire documentazione comprovante l'esistenza di beni immobili intestati alla società in questione, nonché documentazione comprovante l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 2 del DPR n.
247/2004 (invito agli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro);
- Rilevato che, in riscontro, il Conservatore ha depositato una “visura nazionale per soggetto” acquisita presso l'Agenzia delle Entrate da cui è risultato che la società in questione è titolare di beni immobili;
- Rilevato, tuttavia, che il Conservatore non ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta al fine di consentire allo scrivente di verificare l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 2 del DPR n. 247/2004, rilevando di non avere notificato l'avvio del procedimento alla società ed al legale rappresentante - avendo solo disposto la “pubblicazione permanente sul sito camerale, con invio newsletter, oltre che pubblicazione sull'Albo on line” - in applicazione dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 “in considerazione della razionalizzazione dei costi per l'amministrazione” (cfr. comunicazione depositata in data 20/7/2024);
- Rilevato che, con decreto del 29/7/2024, questo Tribunale evidenziava che la comunicazione ex art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990 può essere disposta solo quando il numero dei destinatari rendi “particolarmente gravosa” la comunicazione personale (cfr. C.d.S. n. 4993/2006 che ha ritenuto sussistere la predetta condizione in presenza di nn. 150 destinatari), condizione assente nel caso di specie e ciò sia considerando singolarmente il presente procedimento che considerandolo cumulativamente con gli altri avviati dalla parte istante per la cancellazione d'ufficio
(nn. 13 società);
- Ritenuto quindi opportuno tutelare il contraddittorio, con il medesimo decreto, questo Tribunale fissava l'udienza del 12 dicembre 2024 per sentire la parte istante e la società interessata, invitando la Camera di Commercio ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 3, comma 2 del DPR n. 247/2004 entro il 22 ottobre
2024 (data di perfezionamento della notifica nei confronti dei destinatari) allegando alla comunicazione la lettera di trasmissione ex art. 40, comma 1 del D.L. n.
76/2020, convertito con legge n. 120/2020 del 25/5/2024 e copia del predetto decreto;
- Rilevato che, all'udienza fissata, era presente unicamente un funzionario della
Camera di Commercio dell'Umbria il quale si riportava ad una comunicazione del
2/12/2024, inviata a mezzo “pec” dal Responsabile del procedimento, dott.ssa esibita in udienza, ribadendo che la comunicazione di avvio del Tes_1 procedimento di cancellazione d'ufficio è avvenuta mediante affissione della determinazione del Conservatore all'albo Camerale in data 3/11/2022 e pubblicazione sul sito ufficiale della Camera di commercio dell'Umbria, precisando peraltro tale modalità di avvio del procedimento erano state concordate con il
Giudice del Registro delle imprese (dott.ssa del Tribunale di Perugia;
Per_1
- Vista la suddetta nota del 2/12/2024, esibita dalla parte istante in udienza, ove viene posta una questione di competenza in quanto il decreto del 29/7/2024 risultava sottoscritto dallo scrivente quale “Giudice del registro” mentre gli artt. 3 del DPR n. 247/2004 e 40 della legge n. 120/2020 attribuiscono la competenza a provvedere al Presidente del Tribunale;
- Rilevato che, come sopra indicato, lo scrivente (a cui, per organizzazione tabellare, competono le funzioni del Giudice del registro) risulta competente, non quale giudice del registro, ma in quanto delegato a provvedere dal Presidente f.f. del
Tribunale di Terni, dott.ssa VELLETTI, con l'atto di assegnazione del presente fascicolo;
- Ritenuto che, in assenza dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 247/2004, questo Tribunale non può dar seguito al procedimento in questione risultando non integrato il necessario contraddittorio e ciò anche in considerazione degli effetti derivanti dalla cancellazione delle società di persone dal Registro delle imprese (cfr. SU Cass nn.4060/2010, 6070/2013, Corte Cost. n. 198/2013) ed alla delicatezza degli interessi coinvolti (i.e. trasferimento ai soci delle obbligazioni gravanti sulla società estinta);
- Rilevato che, una volta eseguiti da parte dell'istante, gli adempimenti ad essa attributi dalla legge ex art. 3 del DPR n. 247/2004, la stessa potrà trasmettere nuovamente gli atti a questo Tribunale ai sensi del citato 40, comma 1 del D.L. n.
76/2020, convertito con legge n. 120/2020;
P.Q.M.
- DICHIARA non luogo a provvedere sulla nota di trasmissione ex art. 40, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 depositata in data 25/5/2023 dal Conservatore della Camera di Commercio dell'Umbria.
SI COMUNICHI alla parte istante
Terni, 31 marzo 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei