Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VICENZA
Proc. N. 1037 /2025 VG
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Paola Cazzola visto l'art. 18 e l'art.19 del dlgs. 12.01.2019, n. 14 (in breve CCII) ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visto il “Ricorso per la richiesta di conferma delle misure protettive e cautelari ex art 19 C.C.I.I.” depositato il 19.3.2025 da con sede legale in Pove del Parte_1
Grappa (VI), via Europa n. 6 (Codice Fiscale e Partita IVA in persona del signor P.IVA_1
(C.F. ) socio accomandatario e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Nicola Cecchin
(c.f. (il quale ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni al C.F._2 seguente numero di fax: 049/9080154 e/o all'indirizzo mail P.E.C.:
con domicilio eletto presso il loro studio in 35013 Email_1
Cittadella(PD), Via N. Copernico 2b Int. 1F ;
-considerato che parte ricorrente con il suindicato ricorso ha chiesto:
“che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza ai sensi L'art. 19 CCII e in esito al relativo procedimento, Voglia confermare con efficacia erga omnes e per la durata di 120 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione L'istanza nel registro delle imprese, le seguenti misure protettive del patrimonio della Ricorrente già operanti ex art. 18 primo comma
CCII:
- il divieto per i creditori di e di Parte_1
di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di Parte_1 iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui diritti, sul patrimonio o sui beni con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e/o sui beni personali di , così come previsto Parte_1 dall'art. 18 primo comma CCII;
- il divieto per i creditori di di Parte_1 rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno pag. 1
- che in pendenza delle misure protettive e fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non possa darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 18 quarto comma CCII;
nonché voglia autorizzare e disporre con ordinanza, i seguenti provvedimenti cautelari per il medesimo termine di durata delle anzidette misure protettive:
- Inibire gli Istituti di ED Garantiti dal richiedere l'escussione dalle garanzie ottenute da ME ED RA.
Con riserva di ulteriormente richiedere, dedurre, argomentare, produrre anche all'esito L'udienza di cui all'art. 19 CCII.” ;
-considerato che la ricorrente con il suindicato ricorso ha chiesto la conferma delle misure protettive chieste con istanza presentata ex art. 18 c.1 CCII - con le modalità di cui all'art. 17 c.1
CCII - nei confronti di tutti i creditori;
-verificato che il ricorso è stato depositato il 19.3.2025 entro il giorno successivo alla pubblicazione L'istanza ex art.18 CCIII e L'accettazione L'SP nel Registro delle
Imprese (avvenuta in data 19.03.2025) ex art.19 CCII (cfr. docc.3 e 4 e visura aggiornata al
20.3.2025);
- vista l'accettazione del dott. nato il [...] a [...], codice fiscale Persona_1
, nominato SP ai sensi L'articolo 13, comma 6, CCII dalla C.F._3
Commissione Regionale del Veneto il giorno 18/03/2025;
- rilevato che la ricorrente risulta aver depositato con nota del 03.04.2025 la documentazione integrativa richiesta dal GD e prescritta dall'art. 19 comma 2 CCII per cui la documentazione è completa;
-considerato che risulta assolto l'obbligo posto dall'art. 19 c.4 terzo periodo CCII “Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti” posto che per l'udienza fissata del 15.4.2025 i creditori interessati hanno ricevuto notifica entro il termine assegnato (vedi notifiche prodotte dalla ricorrente) ;
pag.
2 - rilevato che all'udienza del 15.4.2025 sono comparsi il procuratore della ricorrente,
l'SP dott. e il dott. delegato dalla creditrice Agenzia delle Persona_1 Persona_2
Entrate Direzione Provinciale di Vicenza – Ufficio Legale Area Riscossione;
tutto ciò premesso,
- considerato che il giudice chiamato a provvedere ex art. 19 CCII sulla domanda di conferma delle misure protettive verifica l'esistenza delle condizioni “fumus boni iuris” e
“periculum in mora” quindi verifica se risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento L'impresa” (“fumus boni iuris”) (art.12 c.1 CCII come novellato) e se sussista l'esigenza di proteggere il patrimonio aziendale da iniziative ostili dei creditori in pendenza delle trattative strumentali all'attuazione del piano di risanamento (il “periculum in mora”);
-venendo al merito della richiesta conferma delle misure protettive richieste il Giudice
OSSERVA
-che l'SP nominato dott. si è espresso nel favorevolmente sulla funzionalità delle Persona_1
misure protettive e cautelari richieste nel parere ex art. 19 c.4 CCII del 11.4.2025 ed ha concluso affermando :
“(..) *che le misure protettive e cautelari richieste sono funzionali ad assicurare la continuazione delle trattative avviate in data 27.03.2025. Inoltre, come precedente affermato, la verifica L'effettivo debito con gli istituti previdenziali e assistenziali avviene solo successivamente alla conferma delle misure protettive;
**che le attività da svolgere ai sensi L'art. 12 comma 2 CCII sono: incontri con Inps ed
Inail per definizione del debito in contraddittorio, analisi proposta aggiornata con importi definitivi del debito complessivo, incontro con Agenzia delle Entrate ‐ Riscossione per la transazione fiscale
e formulazione di una proposta definitiva, trattative tra l'Imprenditore e i creditori e avvio della procedura per la liquidazione in asta degli asset della e del patrimonio residuo Parte_1 del socio accomandatario.
Anche se le percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari sono molto basse (5%) la procedura della composizione negoziata da Piano presentato appare ‐ in una prima analisi migliorativa rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale.”
In conclusione, in forza delle suindicate valutazioni e conclusioni L'SP, il Giudice ritiene sussistere il fumus boni iuris vale a dire che sussistono le ragionevoli potenzialità di risanamento del debito L'impresa (vedi art. 12 comma 1 CCII novellato che ha esteso l'accesso alla composizione negoziata anche all'imprenditore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 c.1 lettere a o b CCII) e che sussiste il periculum in mora collegato L'avvio di iniziative monitorie pag. 3 da parte di uno dei creditori della società (vedi pagina n.10 del ricorso). Ne consegue che ricorrono, allo stato delle emergenze processuali, i presupposti per confermare le richieste misure protettive del patrimonio della società e pure del Parte_1
patrimonio del socio accomandatario (estensione giustificata dalla Parte_1
circostanza che si tratta di socio illimitatamente responsabile rispetto ai debiti della società - cfr. pagina 11 e 12 ricorso - ) .
Va considerato che, comunque, in sede di conferma delle misure protettive chieste dalla ricorrente e necessarie per condurre a termine le trattative al giudice non è chiesto di vagliare l'effettiva probabilità che un accordo di composizione negoziale della crisi sia raggiunto, atteso che, ai sensi L'art.19 comma 6
CCII, sentite le parti interessate, è sempre consentita la revoca delle misure ovvero abbreviarne durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori
Ritenuto
che la durata di 120 giorni richiesta sia proporzionata alla luce della complessità L'attività da svolgersi e tenuto conto le misure appaiono proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. Infatti va considerato che proprio la presenza L'SP (soggetto terzo) e i precisi compiti che il legislatore gli impone impedisce l'utilizzo meramente dilatorio delle misure protettive (a danno dei creditori) e considerato che il diniego a priori da parte dei creditori di intavolare una negoziazione si pone in contrasto con la stessa finalità L'istituto della
“composizione negoziata della crisi“ previsto dal CCII art. 12 e seguenti posto che le misure protettive hanno quale fine proprio quello di consentire lo sviluppo delle trattative, per la composizione negoziale della crisi, da condursi secondo buona fede con l'ausilio L'SP, per cui il rifiuto a priori dei creditori prima L'effettivo sviluppo delle negoziazione risulta contrario alle finalità della legge.
Ritenuto , alla luce del parere L'SP (vedi parere del dott. ) che ha confermato la Per_1 funzionalità rispetto al buon esito delle trattative in corso della richiesta cautela di “inibire gli istituti di credito garantiti dal richiedere l'escussione delle garanzie ottenute da ME ED
RA”, di accogliere la richiesta cautelare per il medesimo termine di durata delle misure protettive;
P.Q.M
pag. 4 visto l'art.18 commi 1, 3, 4, 5, 5bis CCII e l'art. 19 del CCII
conferma le misure protettive del patrimonio della società Parte_1
con sede legale in Pove del Grappa (VI), via Europa n. 6 (Codice Fiscale
[...]
) e pure del patrimonio del socio accomandatario nato a [...] P.IVA_1 Parte_1
del Grappa (VI) il 28.01.1958 (Codice fiscale ), richieste con istanza ex C.F._1
art. 18 c.1 CCII di applicazione delle misure protettive pubblicata nel Registro Imprese in data
19.3.2025, nei confronti di tutti i creditori (pertanto dal giorno della pubblicazione nel Registro imprese - nel caso di specie dal 19.03.2025 - L'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio tutti i creditori “non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con
l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano…” Inoltre va dato atto che conseguono gli ulteriori effetti stabiliti dall'art. 18 c.4 CCII, dall'art. 18 c.5 “i creditori , ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare
l'adempimento di contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno L'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il sol fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione L'istanza di cui al comma 1..” e dall'art. 5 bis CCII - norme da intendersi qui trascritte);
stabilisce ex art. 19 c.4 CCII la durata delle misure protettive richieste - già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese L'istanza di applicazione delle stesse - nella misura massima di centoventi giorni decorrenti dal 19.03.2025 (data di pubblicazione nel
Registro Imprese della istanza di applicazione di misure protettive) .
Visto l'art. 19 c.4 CCII,
accoglie anche la richiesta cautelare pertanto inibisce (per il medesimo termine di durata delle misure protettive- dunque 120 giorni) agli istituti di credito garantiti dal richiedere l'escussione delle garanzie ottenute da ME ED RA .
demanda all'SP di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata.
pag. 5 Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, all'SP
(dott. ) e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito (ex art. 19 c.7 Persona_1
CCII).
Vicenza, 16 aprile 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
pag. 6