Art. 1.
Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
b) diritto di imbarco per passeggeri.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.
Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
b) diritto di imbarco per passeggeri.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.