Articolo 1 della Legge 5 maggio 1976, n. 324
Articolo 2
Versione
29 agosto 1976
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Versione
11 ottobre 1978
Art. 1.

Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
b) diritto di imbarco per passeggeri.

((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.
Entrata in vigore il 11 ottobre 1978
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