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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott.
Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 1094/2023 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
(partita I.V.A. Controparte_1
), con sede in Aosta (AO), Via J. B. De Tillier n. 40, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott.ssa ai fini del presente procedimento CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Sommo (CF. ), presso il cui C.F._1 studio in Aosta, alla via Challand n. 30, (n. fax 0165-360077, PEC
ha eletto domicilio ad ogni effetto di legge, giusta procura alle Email_1 liti su foglio separato depositata nel fascicolo telematico del presente procedimento,
RICORRENTE contro la società a socio unico (partita I.V.A./C.F. ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Aymavilles (AO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Frassy (C.F. fax 0165.362203 PEC C.F._2 che la rappresenta e difende come da separata procura alle liti Email_2 depositata all'interno del fascicolo telematico
RESISTENTE
In punto: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente (precisate all'udienza del 26.03.2025) Nell'interesse della parte convenuta (precisate all'udienza del 26.03.2025)
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 28.11.2023 (depositato il 07.12.2023), regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il Parte_1 conveniva in giudizio la società a socio unico chiedendo di accertare Controparte_3
l'esistenza di un credito a titolo di prestazioni professionali consistenti nella tenuta contabilità, gestione fatturazione elettronica e servizi accessori relative al periodo decorrente dall'anno
2019 sino al 2022, e, per gli effetti, condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma pari ad € 11.041,00, oltre agli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo ed alle spese legali del presente procedimento.
Si costituiva in giudizio la società a socio unico, la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 della domanda.
1 La domanda di parte ricorrente va accolta.
In primis, giova evidenziare come la fattispecie de qua vada sussunta nel tipo di contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 e cc. ss.. In particolare, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (ex multis Cass. Civ. n. 3652/2016,
Tribunale di Nola 15.05.2020, Tribunale di Taranto 06.04.2020, Tribunale di Bolzano
13.05.2020, Tribunale di Rieti 16.04.2019).
Il ricorrente ha offerto la necessaria prova del rapporto contrattuale asseritamente instaurato con la società convenuta mediante la produzione della “lettera di incarico contabile 29.06.2006”, documento questo riconosciuto dalla stessa resistente, la quale ha ammesso e non contestato l'esistenza di un rapporto professionale anche ai fini del riconoscimento della presunzione ex art. 2956 comma II c.c..
Pertanto, la documentazione depositata dal ricorrente, anche con la memoria autorizzata (cfr. doc. 15-16-17 fascicolo ricorrente), offre un adeguato supporto alla sua domanda.
Per quanto concerne la prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma II c.c. invocata dalla resistente e relativa alle notule pro forma emesse negli anni 2019/2020/2021 dalla ricorrente, una giurisprudenza granitica (ex multis Cass. Civ. n. 15566/2024, n. 8200/2006) sul punto ha evidenziato come l'istituto de quo riguarda una forma di prescrizione, anche detta impropria, che si fonda sul principio che il debito si presuma estinto;
trattandosi di una presunzione, essa opera sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, il debitore è esonerato dal dimostrare l'adempimento, mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non sia stata eseguita. Gli ermellini ricordano che la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito per iscritto;
mentre opera per i rapporti che si sviluppano senza formalità ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza.
Pertanto, il giudice deve solo verificare se sussista una pattuizione scritta che escluda che il rapporto si sia svolto senza formalità e sia incompatibile con la presunzione di pagamento.
Verificata l'esistenza di un contratto tra le parti, la presunzione de qua non si applica.
La condanna alle spese del presente giudizio segue la regola della soccombenza ex art. 91
c.p.c.
Le spese sono pertanto poste a carico dei resistenti contumaci, mentre va dichiarata la compensazione tra i resistenti costituiti nei cui confronti è stata formulata rinuncia all'azione ed il ricorrente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questione giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia
(D.M. 147/2022), risultando in particolare adeguata - sulla base di tali parametri -
l'applicazione degli importi minimi dello scaglione riferito al valore in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione,
2 - Accoglie la domanda proposta dal Controparte_1
(partita I.V.A. ), con sede in Aosta (AO), Via J. B. De Tillier
[...] P.IVA_1
n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa e, per CP_2
l'effetto, accertata l'attività professionale svolta da parte ricorrente a favore della società a socio unico (partita I.V.A. , con sede in Aymavilles (AO), Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, la condanna al pagamento della somma di
€ 11.041,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 232/2022 dalla domanda al saldo.
1. Condanna la società a socio unico (partita I.V.A. ) con sede Controparte_4 P.IVA_2 in Aymavilles (AO), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte ricorrente che liquida, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 147/22 con applicazione dei minimi, in complessivi € 264,00 per esposti ed € 2.540,00 per onorari di avvocato oltre 15 % rimborso forfettario, cpa ed iva, quest'ultima se non detraibile.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Aosta, il 18 aprile 2025
Il Giudice
(Giuseppe de Filippo)
3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott.
Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 1094/2023 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
(partita I.V.A. Controparte_1
), con sede in Aosta (AO), Via J. B. De Tillier n. 40, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott.ssa ai fini del presente procedimento CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Sommo (CF. ), presso il cui C.F._1 studio in Aosta, alla via Challand n. 30, (n. fax 0165-360077, PEC
ha eletto domicilio ad ogni effetto di legge, giusta procura alle Email_1 liti su foglio separato depositata nel fascicolo telematico del presente procedimento,
RICORRENTE contro la società a socio unico (partita I.V.A./C.F. ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Aymavilles (AO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Frassy (C.F. fax 0165.362203 PEC C.F._2 che la rappresenta e difende come da separata procura alle liti Email_2 depositata all'interno del fascicolo telematico
RESISTENTE
In punto: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente (precisate all'udienza del 26.03.2025) Nell'interesse della parte convenuta (precisate all'udienza del 26.03.2025)
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 28.11.2023 (depositato il 07.12.2023), regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il Parte_1 conveniva in giudizio la società a socio unico chiedendo di accertare Controparte_3
l'esistenza di un credito a titolo di prestazioni professionali consistenti nella tenuta contabilità, gestione fatturazione elettronica e servizi accessori relative al periodo decorrente dall'anno
2019 sino al 2022, e, per gli effetti, condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma pari ad € 11.041,00, oltre agli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo ed alle spese legali del presente procedimento.
Si costituiva in giudizio la società a socio unico, la quale chiedeva il rigetto Controparte_3 della domanda.
1 La domanda di parte ricorrente va accolta.
In primis, giova evidenziare come la fattispecie de qua vada sussunta nel tipo di contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 e cc. ss.. In particolare, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (ex multis Cass. Civ. n. 3652/2016,
Tribunale di Nola 15.05.2020, Tribunale di Taranto 06.04.2020, Tribunale di Bolzano
13.05.2020, Tribunale di Rieti 16.04.2019).
Il ricorrente ha offerto la necessaria prova del rapporto contrattuale asseritamente instaurato con la società convenuta mediante la produzione della “lettera di incarico contabile 29.06.2006”, documento questo riconosciuto dalla stessa resistente, la quale ha ammesso e non contestato l'esistenza di un rapporto professionale anche ai fini del riconoscimento della presunzione ex art. 2956 comma II c.c..
Pertanto, la documentazione depositata dal ricorrente, anche con la memoria autorizzata (cfr. doc. 15-16-17 fascicolo ricorrente), offre un adeguato supporto alla sua domanda.
Per quanto concerne la prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma II c.c. invocata dalla resistente e relativa alle notule pro forma emesse negli anni 2019/2020/2021 dalla ricorrente, una giurisprudenza granitica (ex multis Cass. Civ. n. 15566/2024, n. 8200/2006) sul punto ha evidenziato come l'istituto de quo riguarda una forma di prescrizione, anche detta impropria, che si fonda sul principio che il debito si presuma estinto;
trattandosi di una presunzione, essa opera sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi, il debitore è esonerato dal dimostrare l'adempimento, mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non sia stata eseguita. Gli ermellini ricordano che la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito per iscritto;
mentre opera per i rapporti che si sviluppano senza formalità ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza.
Pertanto, il giudice deve solo verificare se sussista una pattuizione scritta che escluda che il rapporto si sia svolto senza formalità e sia incompatibile con la presunzione di pagamento.
Verificata l'esistenza di un contratto tra le parti, la presunzione de qua non si applica.
La condanna alle spese del presente giudizio segue la regola della soccombenza ex art. 91
c.p.c.
Le spese sono pertanto poste a carico dei resistenti contumaci, mentre va dichiarata la compensazione tra i resistenti costituiti nei cui confronti è stata formulata rinuncia all'azione ed il ricorrente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questione giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia
(D.M. 147/2022), risultando in particolare adeguata - sulla base di tali parametri -
l'applicazione degli importi minimi dello scaglione riferito al valore in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione,
2 - Accoglie la domanda proposta dal Controparte_1
(partita I.V.A. ), con sede in Aosta (AO), Via J. B. De Tillier
[...] P.IVA_1
n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa e, per CP_2
l'effetto, accertata l'attività professionale svolta da parte ricorrente a favore della società a socio unico (partita I.V.A. , con sede in Aymavilles (AO), Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, la condanna al pagamento della somma di
€ 11.041,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 232/2022 dalla domanda al saldo.
1. Condanna la società a socio unico (partita I.V.A. ) con sede Controparte_4 P.IVA_2 in Aymavilles (AO), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte ricorrente che liquida, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 147/22 con applicazione dei minimi, in complessivi € 264,00 per esposti ed € 2.540,00 per onorari di avvocato oltre 15 % rimborso forfettario, cpa ed iva, quest'ultima se non detraibile.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Aosta, il 18 aprile 2025
Il Giudice
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