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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 868 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in via Gaetano De Pasquali n. 54, presso lo studio dell'avv. Giuseppa Castrogiovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli Parte_2
Uffici siti in Palermo, viale del Fante n. 58/D, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Loredana Di Salvo, giusta procura generale alle liti depositata il 23.01.2024 unitamente all'atto di costituzione di nuovo procuratore
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 03 aprile 2021 il sig. esponeva che: Parte_1
- “in data 26.07.2019 alle ore 18.00 circa … si trovava a lavoro a bordo della sua moto barca da pesca … nel porto di Licata e mentre tagliava una tavola di legno con un flex, riportava accidentalmente una lesione da taglio al II, III, e IV dito della mano sx con lesione dei tendini flessori del II e III dito”;
- “a seguito della denuncia di infortunio, con comunicazione del 19.11.2019, l' dichiarava CP_1
di aver accertato la seguente menomazione: ″dismorfismo e distrofia polpastrelli 2°, 3° e 4° dito
1 mano sx con cicatrici;
limitazione flessoria 2° dito mano sx;
limitazione flessoria 3° mano sx, riconoscendo un grado di invalidità pari al 007%″”;
- “tale grado di invalidità del 007%, sommato ad un precedente infortunio alla spalla e al braccio dx (perc. inv. 13%), ha determinato da parte dell' il riconoscimento di un grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico - fisica pari al 18%, con costituzione della relativa rendita con decorrenza 28.10.2019”;
- da una consulenza di parte effettuata il 03.06.2020, emergeva che “adeguata appare la valutazione non inferiore al 9% di danno biologico” e che “tenendo conto della preesistenza lavorativa nello stesso settore di tutela (13%) tra menomazioni coesistenti, si perviene alla valutazione pari al 20% di ip”;
- l'opposizione inviata all' “in data 19.07.2020 restava priva di riscontro”. CP_1
Chiedeva, dunque, al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 26.07.2019 subiva infortunio lavorativo …; - accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 26.07.2019 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un menomazione dell'integrità psico - fisica pari almeno al 9%, o a diversa percentuale che risulterà a seguito di CTU, percentuale che, sommata al preesistente danno biologico del 13% derivante da un precedente infortunio sul lavoro del 27.10.2008, dà diritto al riconoscimento del danno biologico pari almeno al 20% o nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. con conseguente diritto al ricalcolo della rendita vitalizia ricalcolata dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti CP_3
e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita vitalizia per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi
a favore del procuratore antistatario”.
L' in persona del Regionale per la e legale rappresentante pro CP_1 Parte_2 Pt_2
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 31 dicembre 2021 memoria con cui resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con conferma del grado di inabilità nella misura già riconosciuta “del 7% che, unificata con l'inabilità del 13% riconosciuta per l'infortunio del 2008, determina una inabilità complessiva del 18%”.
In particolare, evidenziava che oggetto del giudizio è solo “la valutazione del 7% relativa all'infortunio del 2019” e, quindi, eccepiva la “prescrizione rispetto alla valutazione dell'inabilità conseguente l'infortunio del 2008”.
2 La causa veniva istruita in via documentale e mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale affidata al dott. . Persona_1
Con atto depositato il 23.01.2024 si costituiva per il resistente l'avv. Loredana Di CP_1
Salvo, in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta cancellatosi dall'albo professionale.
Il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione del 25.03.2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - effettuato dalla parte ricorrente nei giorni 08.01.2025 e
11.02.2025, e dalla parte resistente il 09.01.2025 - la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è solo l'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente
[...] il 26.07.2019, per il quale l' gli ha riconosciuto “un grado di invalidità pari al Pt_1 CP_1
007%” che “sommato ad un precedente infortunio … (perc. inv. 13%), ha determinato … il riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psico - fisica pari al 18%, con costituzione della relativa rendita con decorrenza 28.10.2019”.
3. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al fine di valutare solo i postumi invalidanti subiti dal Sig. quale Parte_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro avuto il 26 luglio 2019 - non essendo l'an debeatur oggetto di contestazione tra le parti - è stata disposta CTU medico legale.
Orbene, il dott. , consulente tecnico d'ufficio, sulla base della disamina della Persona_1
documentazione sanitaria versata agli atti di causa e di quanto emerso nel corso dell'espletato accertamento clinico relativamente a detto infortunio ha “formulato la seguente diagnosi clinica:
Dismorfismo e distrofia polpastrelli 2°, 3° e 4°dito mano sx con cicatrici. Limitazione flessoria 2°
e 3° dito mano sx”. Ha, quindi, motivatamente così concluso: “L'indagine clinica, condotta su
ha evidenziato il quadro clinico, che emerge dalla diagnosi. Nel caso specifico, Parte_1
considerando il dismorfismo, la distrofia dei polpastrelli, il deficit flessorio delle dita, il deficit di forza del muscolo brachiale da verosimile lesione dell'inserzione del tendine distale, bisogna tenere in considerazione i codici 263, 264, 265 e 228 si può riconoscere una percentuale di danno del 9%. Considerando la preesistente menomazione del 13%. Il danno complessivo è del 20%.
CONCLUSIONE: Al Sig. si può riconoscere una menomazione complessiva del Parte_1
20%”.
Alle osservazioni avverso la ctu presentate dal consulente della parte resistente, il dott.
- dopo aver evidenziato che il “CTP era assente durante lo svolgimento delle Per_1 CP_1
3 operazioni peritali” - ha così replicato: “conferma integralmente il giudizio già espresso nella bozza di relazione e pare corretto assegnare senza riduzione di percentuale quanto riportato nel codice 263 e 264 in quanto la gravità del danno è stata ampiamente già documentata clinicamente, obiettivata dal CTU nonché accertata con esami strumentali (vedi esame ecografico della mano sinistra presente agli atti del 03.10.2019 ove si riporta ″alterazione morfo-strutturale dei tendini flessori 2-3 dito che risulta evidenziabile sino a livello della falange media ove si interrompe e risulta sostituito da manicotto fibrotico-cicatriziale″). Ovviamente tali alterazioni riscontrate consentono di pienamente di riconoscere appieno la percentuale prevista dai suddetti codici” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni, sopra trascritte, cui è pervenuto il CTU devono essere condivise, con particolare riferimento alle voci tabellari utilizzate ed alle percentuali riconosciute alle singole infermità, così come al calcolo della percentuale complessiva, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali.
Devono condividersi anche le valutazioni del CTU rese in risposta alle osservazioni del consulente di parte resistente poiché congruamente motivate in aderenza agli accertamenti effettuati e alle condizioni del periziando come oggettivamente riscontrate. La richiesta di rinnovo della ctu formulata dall' non può, pertanto, trovare accoglimento. CP_1
In definitiva, la domanda deve essere accolta nei termini risultanti dalla CTU, coincidenti con la richiesta del ricorrente.
Considerato che l'art. 16, comma VI, Legge n. 412/1991 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e fino al saldo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accerta che, in conseguenza dell'infortunio del 26.07.2019, sono derivati al Sig. Parte_1
postumi permanenti nella misura del 9% che, unificati alla preesistente menomazione del 13%, determinano una menomazione complessiva del 20%;
4 - condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in CP_1
favore del sig. delle connesse provvidenze, con decorrenza dal 28 ottobre 2019 Parte_1
(detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e sino al saldo effettivo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1 di lite che liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppa Castrogiovanni dichiaratasi procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 25/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 868 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in via Gaetano De Pasquali n. 54, presso lo studio dell'avv. Giuseppa Castrogiovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli Parte_2
Uffici siti in Palermo, viale del Fante n. 58/D, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Loredana Di Salvo, giusta procura generale alle liti depositata il 23.01.2024 unitamente all'atto di costituzione di nuovo procuratore
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 03 aprile 2021 il sig. esponeva che: Parte_1
- “in data 26.07.2019 alle ore 18.00 circa … si trovava a lavoro a bordo della sua moto barca da pesca … nel porto di Licata e mentre tagliava una tavola di legno con un flex, riportava accidentalmente una lesione da taglio al II, III, e IV dito della mano sx con lesione dei tendini flessori del II e III dito”;
- “a seguito della denuncia di infortunio, con comunicazione del 19.11.2019, l' dichiarava CP_1
di aver accertato la seguente menomazione: ″dismorfismo e distrofia polpastrelli 2°, 3° e 4° dito
1 mano sx con cicatrici;
limitazione flessoria 2° dito mano sx;
limitazione flessoria 3° mano sx, riconoscendo un grado di invalidità pari al 007%″”;
- “tale grado di invalidità del 007%, sommato ad un precedente infortunio alla spalla e al braccio dx (perc. inv. 13%), ha determinato da parte dell' il riconoscimento di un grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico - fisica pari al 18%, con costituzione della relativa rendita con decorrenza 28.10.2019”;
- da una consulenza di parte effettuata il 03.06.2020, emergeva che “adeguata appare la valutazione non inferiore al 9% di danno biologico” e che “tenendo conto della preesistenza lavorativa nello stesso settore di tutela (13%) tra menomazioni coesistenti, si perviene alla valutazione pari al 20% di ip”;
- l'opposizione inviata all' “in data 19.07.2020 restava priva di riscontro”. CP_1
Chiedeva, dunque, al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 26.07.2019 subiva infortunio lavorativo …; - accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 26.07.2019 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un menomazione dell'integrità psico - fisica pari almeno al 9%, o a diversa percentuale che risulterà a seguito di CTU, percentuale che, sommata al preesistente danno biologico del 13% derivante da un precedente infortunio sul lavoro del 27.10.2008, dà diritto al riconoscimento del danno biologico pari almeno al 20% o nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. con conseguente diritto al ricalcolo della rendita vitalizia ricalcolata dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti CP_3
e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita vitalizia per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi
a favore del procuratore antistatario”.
L' in persona del Regionale per la e legale rappresentante pro CP_1 Parte_2 Pt_2
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 31 dicembre 2021 memoria con cui resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con conferma del grado di inabilità nella misura già riconosciuta “del 7% che, unificata con l'inabilità del 13% riconosciuta per l'infortunio del 2008, determina una inabilità complessiva del 18%”.
In particolare, evidenziava che oggetto del giudizio è solo “la valutazione del 7% relativa all'infortunio del 2019” e, quindi, eccepiva la “prescrizione rispetto alla valutazione dell'inabilità conseguente l'infortunio del 2008”.
2 La causa veniva istruita in via documentale e mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale affidata al dott. . Persona_1
Con atto depositato il 23.01.2024 si costituiva per il resistente l'avv. Loredana Di CP_1
Salvo, in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta cancellatosi dall'albo professionale.
Il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione del 25.03.2025.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - effettuato dalla parte ricorrente nei giorni 08.01.2025 e
11.02.2025, e dalla parte resistente il 09.01.2025 - la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è solo l'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente
[...] il 26.07.2019, per il quale l' gli ha riconosciuto “un grado di invalidità pari al Pt_1 CP_1
007%” che “sommato ad un precedente infortunio … (perc. inv. 13%), ha determinato … il riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psico - fisica pari al 18%, con costituzione della relativa rendita con decorrenza 28.10.2019”.
3. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al fine di valutare solo i postumi invalidanti subiti dal Sig. quale Parte_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro avuto il 26 luglio 2019 - non essendo l'an debeatur oggetto di contestazione tra le parti - è stata disposta CTU medico legale.
Orbene, il dott. , consulente tecnico d'ufficio, sulla base della disamina della Persona_1
documentazione sanitaria versata agli atti di causa e di quanto emerso nel corso dell'espletato accertamento clinico relativamente a detto infortunio ha “formulato la seguente diagnosi clinica:
Dismorfismo e distrofia polpastrelli 2°, 3° e 4°dito mano sx con cicatrici. Limitazione flessoria 2°
e 3° dito mano sx”. Ha, quindi, motivatamente così concluso: “L'indagine clinica, condotta su
ha evidenziato il quadro clinico, che emerge dalla diagnosi. Nel caso specifico, Parte_1
considerando il dismorfismo, la distrofia dei polpastrelli, il deficit flessorio delle dita, il deficit di forza del muscolo brachiale da verosimile lesione dell'inserzione del tendine distale, bisogna tenere in considerazione i codici 263, 264, 265 e 228 si può riconoscere una percentuale di danno del 9%. Considerando la preesistente menomazione del 13%. Il danno complessivo è del 20%.
CONCLUSIONE: Al Sig. si può riconoscere una menomazione complessiva del Parte_1
20%”.
Alle osservazioni avverso la ctu presentate dal consulente della parte resistente, il dott.
- dopo aver evidenziato che il “CTP era assente durante lo svolgimento delle Per_1 CP_1
3 operazioni peritali” - ha così replicato: “conferma integralmente il giudizio già espresso nella bozza di relazione e pare corretto assegnare senza riduzione di percentuale quanto riportato nel codice 263 e 264 in quanto la gravità del danno è stata ampiamente già documentata clinicamente, obiettivata dal CTU nonché accertata con esami strumentali (vedi esame ecografico della mano sinistra presente agli atti del 03.10.2019 ove si riporta ″alterazione morfo-strutturale dei tendini flessori 2-3 dito che risulta evidenziabile sino a livello della falange media ove si interrompe e risulta sostituito da manicotto fibrotico-cicatriziale″). Ovviamente tali alterazioni riscontrate consentono di pienamente di riconoscere appieno la percentuale prevista dai suddetti codici” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni, sopra trascritte, cui è pervenuto il CTU devono essere condivise, con particolare riferimento alle voci tabellari utilizzate ed alle percentuali riconosciute alle singole infermità, così come al calcolo della percentuale complessiva, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali.
Devono condividersi anche le valutazioni del CTU rese in risposta alle osservazioni del consulente di parte resistente poiché congruamente motivate in aderenza agli accertamenti effettuati e alle condizioni del periziando come oggettivamente riscontrate. La richiesta di rinnovo della ctu formulata dall' non può, pertanto, trovare accoglimento. CP_1
In definitiva, la domanda deve essere accolta nei termini risultanti dalla CTU, coincidenti con la richiesta del ricorrente.
Considerato che l'art. 16, comma VI, Legge n. 412/1991 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e fino al saldo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accerta che, in conseguenza dell'infortunio del 26.07.2019, sono derivati al Sig. Parte_1
postumi permanenti nella misura del 9% che, unificati alla preesistente menomazione del 13%, determinano una menomazione complessiva del 20%;
4 - condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in CP_1
favore del sig. delle connesse provvidenze, con decorrenza dal 28 ottobre 2019 Parte_1
(detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione degli stessi e sino al saldo effettivo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1 di lite che liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppa Castrogiovanni dichiaratasi procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 25/03/2025.
Il Giudice onorario
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