Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.1123/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1123/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORTE SIMONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TRAMONTANO LUCIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
e contro l' (C.F. Controparte_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALFONSINO IMPARATO il quale elegge domicilio presso l in Monza in Via Morandi 1, angolo Via Correggio, CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a Intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 29.04.2024, ha allegato che in data Parte_1
4.03.2024 le aveva notificato il Controparte_1
l'Intimazione di pagamento n. 068 2024 9006468539000, per una complessiva pretesa previdenziale di € 41.414,19 comprensiva di sanzioni ed interessi,
1
In particolare, ha argomentato che tale intimazione di pagamento sarebbe nulla in quanto i titoli nella medesima menzionati non le sarebbero stati mai ritualmente notificati e in quanto non sarebbe adeguatamente motivata ex art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990 sia a riguardo alla pretesa creditoria che a riguardo delle modalità di calcolo degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi. Sarebbe poi illegittima l'intimazione di pagamento in quanto sarebbe maturata la prescrizione delle pretese previdenziali.
Inoltre, per gli avvisi di addebito n. 368 2017 0020482046000 avente ad oggetto Contributi I.V.S. per l'annualità 2011 e n. 368 2017 0020482147000 avente ad oggetto Contributi I.V.S. per l'annualità 2010 sarebbe stato violato il termine di legge previsto a pena di decadenza dall'art. 25 D.Lgs. n.46/1999.
Pertanto, nelle conclusioni, ha domandato, nel merito di: Parte_1
“In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990;
- In Via Subordinata, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti propedeutici di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a valle della relativa eventuale notifica;
- dichiarare la decadenza dell'Ente Previdenziale dalla potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.Lgs. n .46/1999 con riferimento agli avvisi di addebito n. 36820170020482046000 e n. 36820170020482147000;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
“.
Con vittoria di spese di lite, in favore del procuratore antistario.
Costituendosi ritualmente in giudizio con articolata memoria difensiva, ha CP_2 contestato, in fatto e in diritto, le tesi dell'opponente. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in assenza di procedura
2 esecutiva attivata da . Poi, ha rilevato la tardività del ricorso di parte opponente CP ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24, comma 5, del D.lvo 46/1999, nonché l'infondatezza dell'opposizione, rilevando, in ogni caso, l'esistenza e la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Con articolata memoria difensiva si è costituita anche Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle domande, in fatto e in diritto,
[...] chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha contestato la propria legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa e ha altresì eccepito, in via subordinata, l'inammissibilità del ricorso per i dedotti vizi formali e la dedotta censura relativa alla omessa notifica degli atti presupposti ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Ha evidenziato poi come sussistevano atti interruttivi della prescrizione quali l'atto intimazione n. 068 2019 9040137662000 e lo stesso atto intimazione n. 068 2024 9006468539000; che per le medesime ragioni creditorie aveva provveduto a notificare atto intimazione n.068 2022 9011786153000, nonché a comunicare il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 06876 2019 00003056000 e CPI n.
00001990000 P.IVA_3
Ha aggiunto che l'attività di notifica degli atti impositivi era stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, .L. n.73/2021, con conseguente sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Ha esposto, inoltre, come i termini di prescrizione in scadenza nell'anno 2020 in virtu' delle disposizioni emergenziali recate dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n.159/2015, sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022 (art. 68, comma 4-bis, lett. b), del DL n. 18/2020 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 129 del 2020).
Alla prima udienza di comparizione il difensore di parte ricorrente, in merito alla documentazione prodotta da ha eccepito l'inesistenza della notifica degli avvisi CP_2 di addebito in quanto non proveniente dall'indirizzo di PEC dell' risultante dai CP_2 pubblici elenchi ufficiali bensì da un indirizzo ignoto non risultante dai registri ufficiali ( t). E con riferimento alle difese di Email_1 ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio in quanto la procura era CP stata conferita non all'Avvocatura di stato, ma a un avvocato del libero foro. Ha eccepito, inoltre, l'irregolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione in quanto non avrebbe dato prova che l'indirizzo PEC fosse riconducibile al CP codice fiscale della contribuente e in quanto non erano state depositate le ricevute di accettazione delle PEC. Con riferimento all'avviso di intimazione n.068 2019 9040137662000 la difesa della ricorrente ha eccepito ancora che la documentazione prodotta ex adverso non era idonea a provare il perfezionamento della notifica per irreperibilità telematica poiché mancavano in atti: la ricevuta di mancata consegna, la prova di un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio
3 e la prova della ricezione da parte della ricorrente della successiva raccomandata informatica.
Le altre parti hanno contestato e respinto le eccezioni del ricorrente.
Alla stessa udienza il Giudice ha revocato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta.
All'udienza di discussione del 16.05.2025, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza definitiva e con riserva di deposito della motivazione in giorni 60.
IN DIRITTO
A) LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI _4
[...]
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di
[...]
. Ed infatti, se è vero che quest'ultima nei giudizi di _4 opposizione agli avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti previdenziali non è litisconsorte necessario, è vero altresì che non sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo. Questo è senz'altro il caso di specie, dato che la ricorrente ha proposto opposizione nei confronti della intimazione di pagamento n. 068 2024 9006468539000 notificatale da _4
.
[...]
B) ASSERITA CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE
La censura di relativa all'insussistenza dell'interesse ad agire in capo alla CP_2 ricorrente ex art. 100 c.p.c. merita rigetto in quanto erroneamente centrata sulla differente fattispecie dell'impugnativa dell'estratto di ruolo - per come attesta, peraltro, la giurisprudenza richiamata da -, laddove nel caso di specie il ricorso CP_2 ha a suo oggetto un'intimazione di pagamento, rispetto alla quale la censura, come articolata, non è predicabile.
C) ECCEZIONE DI INVALIDA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'
[...]
A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO Controparte_1
La suddetta eccezione avanzata dalla ricorrente all'udienza di prima comparizione delle parti è infondata.
Le ragioni del rigetto sono ben espresse dalla sentenza della Corte d'Appello di
Milano n.1127/2024, che viene di seguito richiamata ex art. 118 disp att. c.p.c.:
“ Quanto al primo motivo, come già statuito da questa Corte d'Appello con sentenza n. 52/2020, preliminarmente si rileva che ogni questione circa la rappresentanza in giudizio di per il tramite di avvocati del libero _4 foro deve ritenersi superata alla luce della norma d'interpretazione autentica di cui al decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019: la
4 norma chiarisce che il riferimento, operato dall'art. 1 co, 8 del d.l. 193/2016 alla disciplina declinata dall'art. 43, co. 4 del R.D. 1611/1933, va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. “patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura di Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto art. 1, co. 8, allorquando l intenda non avvalersi del relativo patrocinio per la propria CP_4 rappresentanza in giudizio. Sempre la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 co. 4 cit., non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio di
[...]
. In senso conforme si è pronunciata la Corte di Cassazione a _4
SS.UU. con la pronuncia n. 30008/2019, recante enunciazione del seguente principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c., qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: dell'Avvocatura dello Stato Controparte_5 nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da pagina 7 di 9 adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo d.l. 193 del
2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa CP_4 ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro CP_4 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”.
Ne consegue che la difesa tecnica di , affidata al _4 legale del libero foro, è pienamente legittima.
D) L'ESAME DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Parte ricorrente ha allegato la mancata notifica dei seguenti avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione opposto in questa sede:
1) Avviso di addebito n. 368 2017 0010430665000, notificato in data 25.09.2017,
2) Avviso di addebito n. 368 2017 0020482046000, notificato in data 8.11.2017,
3) Avviso di addebito n. 368 2017 0020482147000, notificato in data 8.11.2017,
5 4) Avviso di addebito n. 368 2018 0005727373000, notificato in data 17.06.2018,
5) Avviso di addebito n. 368 2018 0021582762000, notificato in data 4.12.2018,
6) Avviso di addebito n. 368 2019 0006311741000, notificato in data 13.06.2019.
A fronte della documentazione prodotta da (doc. 2 e 3) a prova della notifica CP_2 dei suddetti avvisi di addebito all'udienza del 4.10.2024 la difesa della ricorrente ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata da indirizzo pec non presente nei registri IPA.
Trattasi di contestazione infondata. Ed infatti, va evidenziato che l'indirizzo pec che ha utilizzato è: t e che è documentato CP_2 Email_2 come detta notifica sia pervenuta effettivamente al domicilio digitale del ricorrente. Il ricorrente poi non ha dedotto quale pregiudizio sia derivato al suo diritto di difesa dalla circostanza di aver ricevuto l'avviso di addebito da tale indirizzo, anziché da quello di contenuto nel registro IPA. CP_2
Si osserva che nessuna norma imperativa prevede che l'avviso di addebito debba essere spedito da indirizzo pec di risultante dagli elenchi previsti per legge e CP_2 che l'art. 30 co. 4 prima parte D.L. n.78/2010, conv. con mod. in L. n. 122/2010 prevede che l'avviso di addebito debba pervenire all'indirizzo del destinatario risultante dagli elenchi previsti dalla legge, mentre non prevede analoga disposizione per l'indirizzo del mittente [“ L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi CP_2 comunali o dagli agenti della polizia municipale.”]
Aggiungasi che non trova applicazione l'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 [“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”] il cui ambito di applicazione attiene alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Ne consegue che la notifica degli avvisi di addebito è valida.
E) SUL TEMA DELLA PRESCRIZIONE
Quanto alla censura relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data del sorgere dei crediti e la notifica dell'avviso di addebito va messo in evidenza che, in presenza di una [cartella] o di un avviso di addebito definitivi (in quanto non impugnati entro 40 giorni dalla notifica), non è possibile eccepire la prescrizione per fatti antecedenti all'avviso di addebito: la definitività dell'avviso di addebito copre non solo l'esistenza del credito azionato e del titolo, ma anche la inesistenza di fatti estintivi e modificativi del credito precedenti e non dedotti con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Ed infatti l'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99 così dispone:
6 “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
È, pertanto, tardiva e, quindi, inammissibile la domanda relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione prima della data della notifica degli avvisi di addebito perché proposta oltre 40 giorni da tale data.
La domanda di accertamento del decorso del termine di prescrizione in relazione al periodo di tempo trascorso dopo la data di notifica degli avvisi di addebito e prima della data di notifica dell'atto impugnato è ammissibile perché attiene ad un fatto estintivo sopravvenuto. Tale censura va qualificata quale opposizione ex art. 615 c.p.c..
In tal caso, il termine di prescrizione resta sempre quello previsto in materia previdenziale (art. 3 commi 9 e 10 legge 335/1995) poiché l'avviso di addebito non opposto non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito ivi contenuto l'art. 2953 c.c..
Ciò posto, si osserva con riferimento ai crediti portati dall'intimazione opposta che prima della notificazione di tale ultimo atto sono intervenuti gli atti interruttivi della prescrizione prodotti da . CP
In particolare, tutti gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta- ad eccezione dell'Avviso di addebito n. 368 2019 0006311741000, notificato in data 13.06.2019 - sono stati oggetto anche dell'atto interruttivo costituito dall'intimazione pagamento n. 068 2019 9040137662000. Questa intimazione è stata notificata alla ricorrente ai sensi degli artt. 26 co. 2 DPR n.602/1973 e 60-ter DPR n. 600/1973 e 7 quater del D.L., n. 193/2016 convertito con L. n. 225/2016, come risulta dai documenti prodotti da . CP
Con riferimento all'avviso di intimazione n.068 2019 9040137662000 la difesa della ricorrente ha eccepito che la documentazione prodotta ex adverso non era idonea a provare il perfezionamento della notifica per irreperibilità telematica poiché mancherebbero la ricevuta di mancata consegna, la prova di un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio e la prova della ricezione da parte della ricorrente della successiva raccomandata informatica. Tali rilievi sono del tutto infondati in quanto ha prodotto l'avviso di mancata consegna a mezzo pec CP datato 25.09.2019 a causa dell' errore: “5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”, in quanto il secondo tentativo a sette giorni dal primo non è previsto dall'art. 7 quater D.L. citato quando l'indirizzo del destinatario non risulta valido e, infine, in quanto la stessa norma prevede che in tale ultimo caso la notificazione della notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto si intende perfezionata nel certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa, sicché nel caso di specie poiché tale
7 pubblicazione è avvenuta il 28.09.2019, la notificazione si è perfezionata il 13.10.2019.
La ricorrente ha anche eccepito che non aveva dato prova che l'indirizzo pec CP del destinatario utilizzato fosse riconducibili al codice fiscale della ricorrente. Anche tale eccezione è infondata in quanto quello utilizzato da CP
( ) è lo stesso indirizzo pec utilizzato per la notificazione a Email_3 mezzo pec dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
Successivamente alla notificazione dell'avviso di intimazione n.068 2019 9040137662000 sono intervenuti ulteriori atti interruttivi, ovvero in data 4.06.2019 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876 2019 00003056000 (avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito in esame ad eccezione di quello emesso nel 2019); in data 19.04.2022 la notificazione a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011786153000 (avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito per cui è causa, compreso l'ultimo del 2019) ; in data 15.06.2022 altra comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202200001990000 avente ad oggetto, per quanto di interesse, l'avviso di addebito emesso nel 2019.
Successivamente in data 4.03.2024 il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notificazione della intimazione impugnata oggetto del presente giudizio.
Alla luce di quanto esposto nessuno dei debiti previdenziali oggetto di causa è prescritto.
E) LA DECADENZA DI CUI ALL'ART. 24, CO. 5, D.LVO N. 46/1999 e DI CUI ALL'ART. 617 C.P.C.
Con riguardo agli ulteriori vizi svolti nel merito della pretesa previdenziale da parte del ricorrente (ivi inclusi quelli attinenti alla carenza di motivazione, al diritto di difesa, agli interessi e alla decadenza ex articolo 25 del D.Lvo n. 46/99) deve essere accertata la decadenza dal proporli ai sensi dell'art. 24 co. 5 D.Lvo 46/1999 in quanto non è stato rispettato il termine perentorio fissato in 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Aggiungasi, quanto alla censura del ricorrente riferita agli interessi che egli non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'Agente della riscossione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. Ciò, in ogni caso, rende la domanda attorea del tutto generica e quindi infondata.
In relazione ai vizi formali dell'intimazione di pagamento va rilevato, inoltre, che il ricorrente è incorso nella decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. poiché il ricorso è stato depositato il 29.04.2024, ovvero oltre venti giorni dalla data di notifica dell'atto (4.03.2024).
Per tutti questi motivi, perciò, il ricorso deve essere respinto.
8 3) In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla refusione in favore di e delle spese di lite che - avuto riguardo alla CP_2 CP natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte convenuta in € 4.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 16/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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