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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42064 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Tommaso Spada e dall'avv.
Franklin Varioli Pietrasanti giusta procura alle liti apposta su fogli separati allegati al fascicolo informatico OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via
Accademia Tiberina n.3 presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Malara, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.12.2024 qui da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione al Parte_2
decreto ingiuntivo n. 6346/2021 (R.G. 11590/2021) emesso dal Tribunale di Roma il 2.4.2021 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma Controparte_1 di € 24.350,54, oltre interessi dalla domanda e spese della procedura monitoria. Al riguardo, preliminarmente contestava la conformità all'originale delle fotocopie prodotte dall'opposta, con particolare riferimento alle copie del “piano di rientro rateale con riconoscimento del debito del
28-11-19” e del “contratto assicurativo n. 118660752 e relativi allegati pluriveicolo” disconoscendo altresì la firma asseritamente apposta sui predetti documenti dal legale rappresentante della . Eccepiva inoltre la violazione del diritto di difesa per non aver Parte_1
ricevuto dalla Compagnia, neppure nella fase stragiudiziale, la documentazione sottesa alle singole pratiche di sinistro che la predetta assumeva di aver liquidato né la comunicazione del pagamento in favore dei danneggiati. Riteneva tali circostanze rilevanti nella fattispecie essendo stata vittima <<
… del ben noto fenomeno dei c.d. “sinistri fantasma”, già censurato dall' nella nota prot. n. CP_2
09-12-010381 del 4.7.2012, …>>. Eccepiva ancora la prescrizione biennale dei crediti vantati dalla e, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, si opponeva alla concessione della CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e l'accertamento dell'obbligo dell'opponente a rifonderla di quanto versato per franchigie, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02 e spese di lite. A sostegno delle proprie difese contestava innanzitutto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente evidenziando che la data di decorrenza del termine coincideva con quella di liquidazione del singolo sinistro e che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie era quello decennale rappresentando la domanda una ripetizione di somme anticipate dalla compagnia assicurativa in luogo ed in vece dell'assicurato. Rilevava in ogni caso che, anche qualora si fosse ritenuto applicabile la prescrizione biennale prevista per i contratti assicurativi, erano intervenuti entro il biennio atti interruttivi del termine prescrizionale, tra i quali il riconoscimento di debito di cui all'atto del 28.11.2019.
Relativamente poi alla prova del credito vantato nei confronti della , evidenziava che la Parte_1
documentazione offerta in sede monitoria fosse idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo e che, in ogni caso, a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione, giudizio a cognizione piena, era possibile fornire prova della fondatezza della domanda che nella specie individuava, oltre che nel riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., nelle note riepilogative delle franchigie dovute inviate dalla compagnia all'assicurato contenenti l'espressa indicazione del numero di polizza, della data di verificazione e del numero di sinistro, della targa del veicolo assicurato, del nominativo del danneggiato e della somma pagata. Rilevava altresì che solo in sede giudiziale la aveva manifestato dubbi sul riconoscimento di debito e sulle intimazioni di Parte_1
pagamento e forniva per tutti i sinistri sia le attestazioni bancarie riguardanti i pagamenti effettuati direttamente che le certificazioni CONSAP relative ai sinistri liquidati e gestiti in regime di normativa CARD. In merito al disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti e della firma autografa apposta sulla polizza e sul piano di rientro, ne evidenziava la pretestuosità in quanto “generica, immotivata e (sollevata) con mere formule di stile” richiamando al riguardo gli artt. 115, 214 e 215 c.p.c. nonché gli artt. 2712 e 2719 c.c. e la giurisprudenza della
Suprema Corte. Chiedeva comunque la verificazione delle firme offrendo in comparazione l'originale della polizza n. 118660752 e formulando richiesta di ordine di esibizione alla società opponente dell'originale della procura alle liti rilasciata in favore dell'avv. Spada e dei documenti relativi ai sinistri. Circa la gestione dei sinistri evidenziava come la normativa in vigore conferisse all'assicuratore il potere di gestire direttamente i sinistri con conseguente delega in suo favore di tutte le relative competenze e, pur ritenendo l'assicurato onerato di fornire la prova della cattiva gestione della Compagnia nella valutazione e liquidazione dei sinistri, per ogni singolo sinistro di cui chiedeva il rimborso della franchigia, descriveva le modalità di gestione e di trattazione ed allegava la relativa documentazione, evidenziando come in molti casi alla richiesta di notizie non era seguito alcun chiarimento da parte dell'assicurato e che per alcuni sinistri era lo stesso Parte conducente del veicolo assicurato dalla a riconoscere la propria responsabilità con la sottoscrizione del modello CAI. Infine, per i sinistri liquidati in indennizzo cd diretto da parte di
Parte altre compagnie rilevava di aver consentito alla di ottenere chiarimenti dall'impresa gestionaria.
All'udienza di comparizione delle parti del 22.12.2021 l'opposta depositava l'originale della polizza n. 118660752, riservando il deposito delle altre polizze nel caso in cui il giudice avesse ritenuto di procedere con l'istanza di verificazione. Entrambe le parti chiedevano inoltre la concessione dei termini di cui all'art 183. VI comma c.p.c. Con ordinanza riservata del 19.9.2022, che si conferma in questa sede, rilevato che la società opponente, pur avendo disconosciuto in via del tutto generica la copia fotostatica della polizza assicurativa e la sottoscrizione della stessa, non aveva negato di aver beneficiato della copertura assicurativa, e che in mancanza dell'originale analogico del “piano di rientro” non era possibile procedere alla verificazione della sottoscrizione, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla ai fini del riconoscimento del CP_1
debito. Quindi, escusso all'udienza del 28.6.2023 il teste, più volte intimato e non comparso, veniva ammesso l'interrogatorio formale del SI il quale, all'udienza del 13.9.2023, Controparte_3
dichiarava che nel novembre del 2019 non era il legale rappresentante della società opponente ma ricopriva solo la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. Preso atto della dichiarazione dell'interrogando, si disponeva il deposito di visura camerale storica della NCC all'esame della quale veniva accertato che all'epoca dei fatti il SI risultava Controparte_3
ricoprire la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e non di semplice consigliere come dal medesimo dichiarato in udienza e che allo stato risultava ricoprire la carica di Presidente.
Con ordinanza riservata del 6.12.2023, che si conferma, ne veniva conseguentemente disposto l'interrogatorio per l'udienza del 24.1.2024. Dall'esame della visura camerale veniva altresì accertato che alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed a quella di costituzione in giudizio dell'opponente il SI non ricopriva la carica di Controparte_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione e pertanto non poteva ritenersi munito dei poteri di firma della procura. Al fine di accertare la valida proposizione dell'opposizione la NCC veniva invitata a fornire documentazione attestante i poteri di firma del SI alla data di CP_3
sottoscrizione della procura alle liti. All'udienza del 24.1.2024 la difesa della
[...]
atteso il mancato deposito della documentazione attestante in poteri di firma, CP_1
eccepiva il difetto di rappresentanza processuale del SI che veniva interrogato Controparte_3 quale legale rappresentante della NCC alla data dell'udienza. Esperito l'interrogatorio formale la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente, deve essere esaminata la questione relativa al conferimento di valida procura al difensore per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del legale rappresentante o di soggetto a ciò delegato.
Dalla visura camerale depositata dalla difesa della emerge che alla Controparte_1 data di notifica dell'opposizione (giugno 2021) Presidente del Consiglio di Amministrazione era il SI , nominato il 30.4.2018 e rimasto in carica fino al 1.8.2022 allorché è stato Parte_3
sostituito dal SI . Di contro il SI , che dalla procura alle liti Persona_1 Controparte_3 allegata all'atto di opposizione, peraltro priva di data, conferita per un giudizio “… nei confronti della ” e nella quale viene indicato quale Controparte_4
“legale rappresentante pro-tempore”, risulta ricoprire per lo stesso periodo e fino al 15.3.2023, allorché viene nominato Presidente, la carica di Vice Presidente. Né la difesa dell'opponente ha provveduto ad ottemperare alla richiesta della scrivente di depositare documentazione attestante i poteri di rappresentanza in giudizio del medesimo limitandosi ad evidenziare all'udienza del
24.1.2024, in risposta all'eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata dalla difesa della che “… tale documentazione è stata depositata da controparte e che qualora il CP_1 SI dovesse risultare carente dei poteri di firma, l'odierno interrogatorio formale CP_3 sarebbe oltremodo superfluo.”.
Ne consegue che l'atto di opposizione deve ritenersi affetto da nullità perché redatto da difensore sprovvisto di ius postulandi avendo agito in forza di mandato rilasciato da soggetto che non ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di cui non è stata neanche fornita prova dei poteri di rappresentanza in giudizio. Né può ritenersi che la nuova procura, rilasciata dal Presidente ed allegata alla comparsa di nuovo difensore del Persona_1 novembre del 2022, con la quale la NCC affianca nella difesa l'avv. Franklin Varioli Pietrasanta, abbia sanato ab origine il suddetto vizio di procura. Invero, ai sensi dell'art. 82 e 83 c.p.c., davanti al Tribunale le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata. La procura, infatti, costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, per cui l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura è radicalmente nulla e inefficace.
In particolare, ove la mancanza di procura ad litem concerna il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la relativa sanzione processuale è costituita dalla inammissibilità dell'opposizione medesima derivante dalla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di merito, con conseguente definitività del provvedimento monitorio. In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità, allorché afferma che, in virtù del principio generale di cui all'art 156 , comma 2, c.p.c., per il quale è nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il difetto di una valida procura rende l'attività processuale tamquam non esset, senza che possa configurarsi alcuna sanatoria. Con riferimento, in particolare, alla opposizione al decreto ingiuntivo,
l'esistenza di una valida procura è presupposto indispensabile per la proposizione dell'opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di valida procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto (cfr., Cass. n.2567/78; n.3830/81;
n.14674/14. In termini analoghi, con riferimento all'atto di impugnazione, cfr., Cass. n.11689/00;
n.13069/02; n.4664/08).
Costituisce, inoltre, ius receptum, sebbene nel caso in esame l'eccezione sia stata sollevata anche dalla difesa della il principio secondo il quale le questioni relative Controparte_1
all'esistenza o meno di una valida procura alle liti e al difetto dello " ius postulandi" in capo al difensore sono rilevabili anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo e la relativa pronuncia non è censurabile sotto il profilo del vizio dell'ultrapetizione (cfr., Cass. n. 12486/00; n.
15977/01; n.10434/02; n.7794/04).
Vale inoltre ribadire come l'opponente non abbia adempiuto all'invito a documentare i poteri di firma del SI al momento del rilascio della procura alle liti né vi abbia Controparte_3
provveduto autonomamente prima del passaggio in decisione della causa. A tal proposito va sottolineato, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini dell'accertamento della legittimazione processuale e della esistenza del potere rappresentativo in capo alla persona che, nell' interesse di una società, abbia conferito il mandato alle liti al difensore (cfr., Cass. n.11506/04; n.798/13; n.22099/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al DM 147/2022 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e del ridotto grado di difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, per quanto in motivazione così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione per inesistenza della procura alle liti e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6346/2021 (R.G. 11590/2021) emesso dal Tribunale di
Roma il 2.4.2021;
- condanna la a rifondere alla le spese di Parte_2 Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 18.4.2025
Dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42064 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Tommaso Spada e dall'avv.
Franklin Varioli Pietrasanti giusta procura alle liti apposta su fogli separati allegati al fascicolo informatico OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via
Accademia Tiberina n.3 presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Malara, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.12.2024 qui da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione al Parte_2
decreto ingiuntivo n. 6346/2021 (R.G. 11590/2021) emesso dal Tribunale di Roma il 2.4.2021 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma Controparte_1 di € 24.350,54, oltre interessi dalla domanda e spese della procedura monitoria. Al riguardo, preliminarmente contestava la conformità all'originale delle fotocopie prodotte dall'opposta, con particolare riferimento alle copie del “piano di rientro rateale con riconoscimento del debito del
28-11-19” e del “contratto assicurativo n. 118660752 e relativi allegati pluriveicolo” disconoscendo altresì la firma asseritamente apposta sui predetti documenti dal legale rappresentante della . Eccepiva inoltre la violazione del diritto di difesa per non aver Parte_1
ricevuto dalla Compagnia, neppure nella fase stragiudiziale, la documentazione sottesa alle singole pratiche di sinistro che la predetta assumeva di aver liquidato né la comunicazione del pagamento in favore dei danneggiati. Riteneva tali circostanze rilevanti nella fattispecie essendo stata vittima <<
… del ben noto fenomeno dei c.d. “sinistri fantasma”, già censurato dall' nella nota prot. n. CP_2
09-12-010381 del 4.7.2012, …>>. Eccepiva ancora la prescrizione biennale dei crediti vantati dalla e, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, si opponeva alla concessione della CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e l'accertamento dell'obbligo dell'opponente a rifonderla di quanto versato per franchigie, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02 e spese di lite. A sostegno delle proprie difese contestava innanzitutto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente evidenziando che la data di decorrenza del termine coincideva con quella di liquidazione del singolo sinistro e che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie era quello decennale rappresentando la domanda una ripetizione di somme anticipate dalla compagnia assicurativa in luogo ed in vece dell'assicurato. Rilevava in ogni caso che, anche qualora si fosse ritenuto applicabile la prescrizione biennale prevista per i contratti assicurativi, erano intervenuti entro il biennio atti interruttivi del termine prescrizionale, tra i quali il riconoscimento di debito di cui all'atto del 28.11.2019.
Relativamente poi alla prova del credito vantato nei confronti della , evidenziava che la Parte_1
documentazione offerta in sede monitoria fosse idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo e che, in ogni caso, a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione, giudizio a cognizione piena, era possibile fornire prova della fondatezza della domanda che nella specie individuava, oltre che nel riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., nelle note riepilogative delle franchigie dovute inviate dalla compagnia all'assicurato contenenti l'espressa indicazione del numero di polizza, della data di verificazione e del numero di sinistro, della targa del veicolo assicurato, del nominativo del danneggiato e della somma pagata. Rilevava altresì che solo in sede giudiziale la aveva manifestato dubbi sul riconoscimento di debito e sulle intimazioni di Parte_1
pagamento e forniva per tutti i sinistri sia le attestazioni bancarie riguardanti i pagamenti effettuati direttamente che le certificazioni CONSAP relative ai sinistri liquidati e gestiti in regime di normativa CARD. In merito al disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti e della firma autografa apposta sulla polizza e sul piano di rientro, ne evidenziava la pretestuosità in quanto “generica, immotivata e (sollevata) con mere formule di stile” richiamando al riguardo gli artt. 115, 214 e 215 c.p.c. nonché gli artt. 2712 e 2719 c.c. e la giurisprudenza della
Suprema Corte. Chiedeva comunque la verificazione delle firme offrendo in comparazione l'originale della polizza n. 118660752 e formulando richiesta di ordine di esibizione alla società opponente dell'originale della procura alle liti rilasciata in favore dell'avv. Spada e dei documenti relativi ai sinistri. Circa la gestione dei sinistri evidenziava come la normativa in vigore conferisse all'assicuratore il potere di gestire direttamente i sinistri con conseguente delega in suo favore di tutte le relative competenze e, pur ritenendo l'assicurato onerato di fornire la prova della cattiva gestione della Compagnia nella valutazione e liquidazione dei sinistri, per ogni singolo sinistro di cui chiedeva il rimborso della franchigia, descriveva le modalità di gestione e di trattazione ed allegava la relativa documentazione, evidenziando come in molti casi alla richiesta di notizie non era seguito alcun chiarimento da parte dell'assicurato e che per alcuni sinistri era lo stesso Parte conducente del veicolo assicurato dalla a riconoscere la propria responsabilità con la sottoscrizione del modello CAI. Infine, per i sinistri liquidati in indennizzo cd diretto da parte di
Parte altre compagnie rilevava di aver consentito alla di ottenere chiarimenti dall'impresa gestionaria.
All'udienza di comparizione delle parti del 22.12.2021 l'opposta depositava l'originale della polizza n. 118660752, riservando il deposito delle altre polizze nel caso in cui il giudice avesse ritenuto di procedere con l'istanza di verificazione. Entrambe le parti chiedevano inoltre la concessione dei termini di cui all'art 183. VI comma c.p.c. Con ordinanza riservata del 19.9.2022, che si conferma in questa sede, rilevato che la società opponente, pur avendo disconosciuto in via del tutto generica la copia fotostatica della polizza assicurativa e la sottoscrizione della stessa, non aveva negato di aver beneficiato della copertura assicurativa, e che in mancanza dell'originale analogico del “piano di rientro” non era possibile procedere alla verificazione della sottoscrizione, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla ai fini del riconoscimento del CP_1
debito. Quindi, escusso all'udienza del 28.6.2023 il teste, più volte intimato e non comparso, veniva ammesso l'interrogatorio formale del SI il quale, all'udienza del 13.9.2023, Controparte_3
dichiarava che nel novembre del 2019 non era il legale rappresentante della società opponente ma ricopriva solo la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. Preso atto della dichiarazione dell'interrogando, si disponeva il deposito di visura camerale storica della NCC all'esame della quale veniva accertato che all'epoca dei fatti il SI risultava Controparte_3
ricoprire la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e non di semplice consigliere come dal medesimo dichiarato in udienza e che allo stato risultava ricoprire la carica di Presidente.
Con ordinanza riservata del 6.12.2023, che si conferma, ne veniva conseguentemente disposto l'interrogatorio per l'udienza del 24.1.2024. Dall'esame della visura camerale veniva altresì accertato che alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed a quella di costituzione in giudizio dell'opponente il SI non ricopriva la carica di Controparte_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione e pertanto non poteva ritenersi munito dei poteri di firma della procura. Al fine di accertare la valida proposizione dell'opposizione la NCC veniva invitata a fornire documentazione attestante i poteri di firma del SI alla data di CP_3
sottoscrizione della procura alle liti. All'udienza del 24.1.2024 la difesa della
[...]
atteso il mancato deposito della documentazione attestante in poteri di firma, CP_1
eccepiva il difetto di rappresentanza processuale del SI che veniva interrogato Controparte_3 quale legale rappresentante della NCC alla data dell'udienza. Esperito l'interrogatorio formale la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente, deve essere esaminata la questione relativa al conferimento di valida procura al difensore per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del legale rappresentante o di soggetto a ciò delegato.
Dalla visura camerale depositata dalla difesa della emerge che alla Controparte_1 data di notifica dell'opposizione (giugno 2021) Presidente del Consiglio di Amministrazione era il SI , nominato il 30.4.2018 e rimasto in carica fino al 1.8.2022 allorché è stato Parte_3
sostituito dal SI . Di contro il SI , che dalla procura alle liti Persona_1 Controparte_3 allegata all'atto di opposizione, peraltro priva di data, conferita per un giudizio “… nei confronti della ” e nella quale viene indicato quale Controparte_4
“legale rappresentante pro-tempore”, risulta ricoprire per lo stesso periodo e fino al 15.3.2023, allorché viene nominato Presidente, la carica di Vice Presidente. Né la difesa dell'opponente ha provveduto ad ottemperare alla richiesta della scrivente di depositare documentazione attestante i poteri di rappresentanza in giudizio del medesimo limitandosi ad evidenziare all'udienza del
24.1.2024, in risposta all'eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata dalla difesa della che “… tale documentazione è stata depositata da controparte e che qualora il CP_1 SI dovesse risultare carente dei poteri di firma, l'odierno interrogatorio formale CP_3 sarebbe oltremodo superfluo.”.
Ne consegue che l'atto di opposizione deve ritenersi affetto da nullità perché redatto da difensore sprovvisto di ius postulandi avendo agito in forza di mandato rilasciato da soggetto che non ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di cui non è stata neanche fornita prova dei poteri di rappresentanza in giudizio. Né può ritenersi che la nuova procura, rilasciata dal Presidente ed allegata alla comparsa di nuovo difensore del Persona_1 novembre del 2022, con la quale la NCC affianca nella difesa l'avv. Franklin Varioli Pietrasanta, abbia sanato ab origine il suddetto vizio di procura. Invero, ai sensi dell'art. 82 e 83 c.p.c., davanti al Tribunale le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata. La procura, infatti, costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, per cui l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura è radicalmente nulla e inefficace.
In particolare, ove la mancanza di procura ad litem concerna il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la relativa sanzione processuale è costituita dalla inammissibilità dell'opposizione medesima derivante dalla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di merito, con conseguente definitività del provvedimento monitorio. In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità, allorché afferma che, in virtù del principio generale di cui all'art 156 , comma 2, c.p.c., per il quale è nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il difetto di una valida procura rende l'attività processuale tamquam non esset, senza che possa configurarsi alcuna sanatoria. Con riferimento, in particolare, alla opposizione al decreto ingiuntivo,
l'esistenza di una valida procura è presupposto indispensabile per la proposizione dell'opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di valida procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto (cfr., Cass. n.2567/78; n.3830/81;
n.14674/14. In termini analoghi, con riferimento all'atto di impugnazione, cfr., Cass. n.11689/00;
n.13069/02; n.4664/08).
Costituisce, inoltre, ius receptum, sebbene nel caso in esame l'eccezione sia stata sollevata anche dalla difesa della il principio secondo il quale le questioni relative Controparte_1
all'esistenza o meno di una valida procura alle liti e al difetto dello " ius postulandi" in capo al difensore sono rilevabili anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo e la relativa pronuncia non è censurabile sotto il profilo del vizio dell'ultrapetizione (cfr., Cass. n. 12486/00; n.
15977/01; n.10434/02; n.7794/04).
Vale inoltre ribadire come l'opponente non abbia adempiuto all'invito a documentare i poteri di firma del SI al momento del rilascio della procura alle liti né vi abbia Controparte_3
provveduto autonomamente prima del passaggio in decisione della causa. A tal proposito va sottolineato, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini dell'accertamento della legittimazione processuale e della esistenza del potere rappresentativo in capo alla persona che, nell' interesse di una società, abbia conferito il mandato alle liti al difensore (cfr., Cass. n.11506/04; n.798/13; n.22099/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al DM 147/2022 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e del ridotto grado di difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, per quanto in motivazione così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione per inesistenza della procura alle liti e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6346/2021 (R.G. 11590/2021) emesso dal Tribunale di
Roma il 2.4.2021;
- condanna la a rifondere alla le spese di Parte_2 Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 18.4.2025
Dott.ssa Laura Liberati