Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1633/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 1633/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pagini Silvia Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Pagini Silvia CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disciplini l'affidamento della figlia minore , le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i Per_1
correlati diritti di mantenimento secondo le conclusioni di seguito congiuntamente riportate:
A) I Sig.ri e vivranno separati e potranno stabilire la loro residenza ed il Parte_1 CP_2
loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca comunicazione.
B) La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori. Si prevede quindi Per_1
piena condivisione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della minore presso la madre nella casa di proprietà sita in Vigonza (PD), Via Don
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si stabiliscono fin d'ora le seguenti modalità di frequentazione secondo il seguente schema: - salvo diverso e migliore accordo, la minore starà con il padre il martedì dalle ore
20,30 quando il padre andrà a prenderla a casa della madre e la terrà con sé sino al mattino successivo quando l'accompagnerà a scuola, ed il mercoledì, quando il padre intorno alle 20,00 si recherà a casa della madre per cenare tutti insieme. Inoltre il padre avrà con sé la figlia il lunedì dal mese di aprile al mese di settembre dalle ore 19,30 sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola ovvero dai nonni materni d'estate. I genitori precisano sin d'ora che il pernotto della minore presso il padre sarà inserito gradualmente, così da dare il giusto tempo alla bimba di abituarsi a questa modalità. In ogni caso sarà sempre cura del padre accompagnare a scuola al mattino la figlia, e pertanto anche nelle giornate nelle quali la bambina non sarà col padre dal giorno precedente, egli si recherà a casa della madre nell'orario concordato per accudire la bambina ed accompagnarla a scuola, mentre la madre sarà al lavoro. Tenuto conto del lavoro del padre che lo vede impegnato molto spesso nei fine settimana, la madre si rende in ogni caso disponibile acchè il padre possa avere con sé la figlia tutte le volte che vorrà, anche nei fine settimana, il sabato e/o la domenica, previo accordo tra loro genitori, e tenuto conto altresì degli impegni eventuali della bambina. - nei periodi di vacanza scolastica la bambina starà pari tempo con ciascun genitore, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ed almeno una settimana d'estate, da concordare tra i genitori. In merito alla gestione delle festività nel periodo natalizio e pasquale i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre che spesso con poco preavviso lo portano in viaggio durante le festività, convengono che la minore trascorra questi giorni con la madre, salva in ogni caso la possibilità che frequenti il padre tutte le volte che egli sarà libero dal lavoro, previo Per_1
accordo tra i genitori. I compleanni della bambina saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori. Inoltre, i genitori convengono che sarà loro cura fare il possibile per organizzare gite e momenti conviviali condivisi per il benessere della figlia.
C) I genitori, nel primario interesse della figlia minore, convengono sin d'ora che la minore, per due anni dal deposito del presente ricorso, non sia inserita in alcun nuovo ed eventuale nucleo familiare, né in eventuali frequentazioni dei genitori.
D) A fronte della quasi parità di entrate tra i genitori, e della circostanza che, mentre la madre gode della casa di proprietà, il padre deve sostenere il pagamento di un canone di locazione mensile per l'abitazione, i genitori hanno concordemente optato per il regime del mantenimento diretto della pagina 2 di 4 minore, con la precisazione però che tra le spese straordinarie che saranno poste al 50% tra i genitori, oltre a quelle di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Padova del 17.1.2017, saranno comprese anche le spese di trasporto scolastico, le spese di mensa scolastica, le spese per i centri estivi, le spese per la baby sitter, qualora genitori o nonni siano impossibilitati ad accudire la bambina, e quelle per l'acquisto di abbigliamento e scarpe della minore, spese tutte da concordare previamente.
E) In merito all'assegno unico, i genitori concordano che andrà interamente alla madre. Le detrazioni fiscali invece saranno al 50% tra i genitori.
F) I genitori acconsentono al rilascio per la figlia del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, concordando però sin d'ora che in caso di viaggi all'estero della bambina servirà il previo consenso scritto di entrambi i genitori. Spese e competenze di lite a carico della madre”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 14.2.2025, e hanno chiesto la Parte_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia Per_1 allegando:
- che i ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dall'anno 2016, convivendo more uxorio dal febbraio 2021 all'agosto 2024;
- che dalla loro unione è nata una figlia, il 30.06.2021; Per_1
- che lo scorso agosto 2024 la convivenza tra i due ricorrenti è stata interrotta definitivamente, pur mantenendo le parti un ottimo rapporto interpersonale nell'interesse della figlia minore, che già stanno di fatto gestendo in maniera congiunta;
- che successivamente alla rottura della convivenza ha continuato a vivere con la figlia Parte_1
nella casa familiare di proprietà sita in Vigonza, in Via Don Giuseppe Meggiorin n. 17/1, mentre si è trasferito definitivamente in Padova, Via Ferrari n. 10, ove egli conduce in CP_1
locazione un appartamento;
- che è un musicista freelance che presta attività concertistica, viaggiando molto per CP_1 lavoro, oltre a dedicarsi all'insegnamento dello strumento 4 pomeriggi a settimana con entrate mensili di circa € 1.500,00
- che invece è educatrice presso il Micronido “I sette nani” di Vigonza, con entrate Parte_1 mensili di circa € 1.300,00;
pagina 3 di 4 - che la piccola frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia “Ferrante Aporti” di Perarolo di Per_1
Vigonza, la cui retta è di € 180,00 mensili.
Con note depositate per l'udienza del 4.3.2025 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso riportate in epigrafe.
Gli accordi intervenuti tra i genitori sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia minore anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c., e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di affidamento della figlia minore riportati in epigrafe;
Per_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consigli del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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