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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1661/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1661/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, via XXIV Maggio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Roberto Trimboli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri
(RC), via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli in virtù di mandato generale alle liti 22.3.2024 a rogito del dott.
notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, deduceva: - di aver Parte_1
adito l'intestato Tribunale con ricorso R.G. 1514/2023, per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92; - che il CTU, dott.ssa , riconosceva lo stato di Persona_2 handicap in situazione di gravità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza 01 luglio 2023; - che, nonostante le formulate osservazioni alla bozza di CTU, il perito confermava il proprio giudizio circa i termini di decorrenza indicati;
- che veniva proposto dissenso chiedendo il riconoscimento del beneficio dell'accompagno sin dalla data della domanda amministrativa in quanto le patologie erano tutte esistenti prima della presentazione della domanda di invalidità civile del maggio 2022.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « accertare che lo stato patologico del sig. era già presenta dalla data della domanda Parte_1 amministrativa e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il beneficio per come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Con vittoria di spese diritti
e onorari dell'intero procedimento».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto del presente giudizio è solo la richiesta di accertamento in ordine alla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980); data di decorrenza che parte ricorrente ritiene corrispondente alla data di presentazione della domanda amministrativa (maggio 2022).
Il CTU incaricato, la dott.ssa , in sede di ATP, sulla base della Persona_2
documentazione medica a disposizione, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza 01.07.2023 precisando, a seguito delle formulate osservazioni, che «in seguito alla prima convocazione per visita medica da parte della Commissione
CP_
veniva riconosciuto il beneficio di invalidità civile 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento al periziato. Successivamente le condizioni cliniche e patologiche invalidati del periziato si sono aggravate (principalmente il danno cerebrovascolare con comparsa di demenza e disturbi del comportamento) …».
Esaminato quanto prodotto in atti e considerate le ragioni indicate dal tecnico per spiegare l'individuazione della data di decorrenza in quella del 01.07.2023, deve ritenersi che le doglianze di parte ricorrente siano infondate.
In particolare, considerando i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagno, la permanente impossibilità di far fronte agli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'assistenza di un accompagnatore, nel caso di specie gli stessi risultano accertati in un momento successivo rispetto a quello di presentazione della domanda amministrativa, in corrispondenza all'aggravarsi delle condizioni del ricorrente.
In particolare, nei chiarimenti forniti sul punto dal consulente nominato, si evidenzia come l'aggravarsi della cerebrovasculopatia abbia comportato il passaggio da una condizione di invalidità grave pari al 100% a quella ulteriore di grave invalidità e di necessità di assistenza continua.
Tutto ciò premesso, questo giudicante ritiene che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti, dovendosi ritenere che le critiche di parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e le conclusioni del CTU, che si ritengono condivisibili. In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate, non potendosi peraltro giungere a diversa conclusione neppure sulla base di quanto nella consulenza di parte allegata in atti, risolvendosi anche la stessa in un mero dissenso diagnostico.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite stante la partecipazione dell'Istituto al giudizio di ATP per il tramite di propri funzionari che non hanno documentato spese, ed altresì in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle parti.
In assenza di idonea dichiarazione reddituale, resa dal ricorrente personalmente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della CTU espletata nel giudizio di ATP, liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa , vanno invece poste Persona_2
a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 1661/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido civile nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 1 l. 18/80) dal giorno
01.07.2023 nonché disabile in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, l. 104/92) dal giorno
01.07.2023;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U., come da separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
Locri, 08.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1661/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1661/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, via XXIV Maggio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Roberto Trimboli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri
(RC), via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli in virtù di mandato generale alle liti 22.3.2024 a rogito del dott.
notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, deduceva: - di aver Parte_1
adito l'intestato Tribunale con ricorso R.G. 1514/2023, per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92; - che il CTU, dott.ssa , riconosceva lo stato di Persona_2 handicap in situazione di gravità e l'indennità di accompagnamento con decorrenza 01 luglio 2023; - che, nonostante le formulate osservazioni alla bozza di CTU, il perito confermava il proprio giudizio circa i termini di decorrenza indicati;
- che veniva proposto dissenso chiedendo il riconoscimento del beneficio dell'accompagno sin dalla data della domanda amministrativa in quanto le patologie erano tutte esistenti prima della presentazione della domanda di invalidità civile del maggio 2022.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « accertare che lo stato patologico del sig. era già presenta dalla data della domanda Parte_1 amministrativa e, per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il beneficio per come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Con vittoria di spese diritti
e onorari dell'intero procedimento».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto del presente giudizio è solo la richiesta di accertamento in ordine alla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980); data di decorrenza che parte ricorrente ritiene corrispondente alla data di presentazione della domanda amministrativa (maggio 2022).
Il CTU incaricato, la dott.ssa , in sede di ATP, sulla base della Persona_2
documentazione medica a disposizione, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza 01.07.2023 precisando, a seguito delle formulate osservazioni, che «in seguito alla prima convocazione per visita medica da parte della Commissione
CP_
veniva riconosciuto il beneficio di invalidità civile 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento al periziato. Successivamente le condizioni cliniche e patologiche invalidati del periziato si sono aggravate (principalmente il danno cerebrovascolare con comparsa di demenza e disturbi del comportamento) …».
Esaminato quanto prodotto in atti e considerate le ragioni indicate dal tecnico per spiegare l'individuazione della data di decorrenza in quella del 01.07.2023, deve ritenersi che le doglianze di parte ricorrente siano infondate.
In particolare, considerando i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagno, la permanente impossibilità di far fronte agli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'assistenza di un accompagnatore, nel caso di specie gli stessi risultano accertati in un momento successivo rispetto a quello di presentazione della domanda amministrativa, in corrispondenza all'aggravarsi delle condizioni del ricorrente.
In particolare, nei chiarimenti forniti sul punto dal consulente nominato, si evidenzia come l'aggravarsi della cerebrovasculopatia abbia comportato il passaggio da una condizione di invalidità grave pari al 100% a quella ulteriore di grave invalidità e di necessità di assistenza continua.
Tutto ciò premesso, questo giudicante ritiene che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti, dovendosi ritenere che le critiche di parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e le conclusioni del CTU, che si ritengono condivisibili. In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate, non potendosi peraltro giungere a diversa conclusione neppure sulla base di quanto nella consulenza di parte allegata in atti, risolvendosi anche la stessa in un mero dissenso diagnostico.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite stante la partecipazione dell'Istituto al giudizio di ATP per il tramite di propri funzionari che non hanno documentato spese, ed altresì in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle parti.
In assenza di idonea dichiarazione reddituale, resa dal ricorrente personalmente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della CTU espletata nel giudizio di ATP, liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa , vanno invece poste Persona_2
a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 1661/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido civile nella misura del 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 1 l. 18/80) dal giorno
01.07.2023 nonché disabile in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, l. 104/92) dal giorno
01.07.2023;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U., come da separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
Locri, 08.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli