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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE/ CRISI DI IMPRESA
La Giudice delegata
Visto il ricorso ex art. 19 c.c.i.i. proposto da;
Parte_1
rilevato che il debitore ha fatto domanda di protezione ex art. 17 c.c.i.i., con tempestivo ricorso rispetto all'iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto; visto l'esito della comparizione delle parti e dell'esperto; osservato che l'art. 19, 4° comma, c.c.i.i. prevede che all' udienza il tribunale, sentiti le parti e l' esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive;
la disposizione prevede inoltre l'obbligatorio ascolto di eventuali soggetti terzi nel caso in cui le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidano su loro diritti;
l'art. 19, 3° comma, c.c.i.i. dispone a sua volta che il decreto di convocazione del giudice è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale: questo prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento”; rilevato in sostanza che nella disciplina delle misure protettive serventi il percorso di composizione negoziata si immagina che quanto meno i creditori che hanno in corso procedure esecutive o cautelari o le hanno preannunciate debbano essere sentiti in contraddittorio assieme ad eventuali terzi coinvolti nella decisione mentre per converso non è né ragionevole né necessario coinvolgere qualunque creditore;
ritenuto pertanto che il contraddittorio è integro;
osservato che l'art. 2 lett. p) c.c.i.i. dispone che per misure protettive si intendono le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; rilevato che l'art. 19, 4° comma, c.c.i.i., prevede la conferma delle misure protettive (dopo aver sentito l'esperto, il quale rende parere sull'idoneità delle misure a garantire il buon esito delle trattative) dovendosi stabilire la durata non superiore a 120 gg. prorogabili;
rilevato nella specie che non è pervenuta alcuna opposizione né alcun creditore è comparso in udienza;
rilevato che l'esperto ha rilasciato un parere favorevole alla conferma delle misure, benchè condizionato all'integrazione della proposta del piano di risanamento, all'esito della prima interlocuzione con i creditori;
ritenuto a questo punto che appare opportuna una conferma delle misure, ma solo per un limitato lasso di tempo nel quale dovrà essere articolata una proposta concreta e definitiva di ristrutturazione del debito;
P.Q.M.
Conferma le misure protettive richieste con la conseguenza che:
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa e sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività o rifiutare l'adempimento nonché anticipare la scadenza o modificarla;
− dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata nei confronti dell'impresa ricorrente sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
dispone che dalla data di pubblicazione del ricorso i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
fissa in gg. 120 dalla pubblicazione di questo provvedimento la durata delle misure, a decorrere dalla pubblicazione della domanda;
manda alla Cancelleria per l'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese.
Trani, 11 4 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE/ CRISI DI IMPRESA
La Giudice delegata
Visto il ricorso ex art. 19 c.c.i.i. proposto da;
Parte_1
rilevato che il debitore ha fatto domanda di protezione ex art. 17 c.c.i.i., con tempestivo ricorso rispetto all'iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto; visto l'esito della comparizione delle parti e dell'esperto; osservato che l'art. 19, 4° comma, c.c.i.i. prevede che all' udienza il tribunale, sentiti le parti e l' esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive;
la disposizione prevede inoltre l'obbligatorio ascolto di eventuali soggetti terzi nel caso in cui le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidano su loro diritti;
l'art. 19, 3° comma, c.c.i.i. dispone a sua volta che il decreto di convocazione del giudice è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale: questo prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento”; rilevato in sostanza che nella disciplina delle misure protettive serventi il percorso di composizione negoziata si immagina che quanto meno i creditori che hanno in corso procedure esecutive o cautelari o le hanno preannunciate debbano essere sentiti in contraddittorio assieme ad eventuali terzi coinvolti nella decisione mentre per converso non è né ragionevole né necessario coinvolgere qualunque creditore;
ritenuto pertanto che il contraddittorio è integro;
osservato che l'art. 2 lett. p) c.c.i.i. dispone che per misure protettive si intendono le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; rilevato che l'art. 19, 4° comma, c.c.i.i., prevede la conferma delle misure protettive (dopo aver sentito l'esperto, il quale rende parere sull'idoneità delle misure a garantire il buon esito delle trattative) dovendosi stabilire la durata non superiore a 120 gg. prorogabili;
rilevato nella specie che non è pervenuta alcuna opposizione né alcun creditore è comparso in udienza;
rilevato che l'esperto ha rilasciato un parere favorevole alla conferma delle misure, benchè condizionato all'integrazione della proposta del piano di risanamento, all'esito della prima interlocuzione con i creditori;
ritenuto a questo punto che appare opportuna una conferma delle misure, ma solo per un limitato lasso di tempo nel quale dovrà essere articolata una proposta concreta e definitiva di ristrutturazione del debito;
P.Q.M.
Conferma le misure protettive richieste con la conseguenza che:
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa e sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività o rifiutare l'adempimento nonché anticipare la scadenza o modificarla;
− dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata nei confronti dell'impresa ricorrente sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
dispone che dalla data di pubblicazione del ricorso i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
fissa in gg. 120 dalla pubblicazione di questo provvedimento la durata delle misure, a decorrere dalla pubblicazione della domanda;
manda alla Cancelleria per l'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese.
Trani, 11 4 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra