Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo giudice dott. Andrea Enrico Polimeni giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 562 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Notariale
- ricorrente -
e
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Panico C.F._2
- convenuto - nonché P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Motivi della decisione
Posto che con sentenza non definitiva n. 935/2022 il Tribunale ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi, le residue questioni ancora da definire riguardano le reciproche domande di addebito della separazione, l'affidamento e il collocamento della figlia minore nonché l'ammontare dell'assegno da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento della figlia stessa. Per quanto concerne l'addebito della separazione, va in primo luogo osservato che, ai seni dell'art. 151, secondo comma, c.c., «Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio». Tale disposizione deve essere letta in combinato con gli artt. 143, secondo e terzo comma, e 147 c.c. secondo cui dal matrimonio derivano, nei rapporti reciproci tra i coniugi, l'obbligo alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, alla coabitazione, alla contribuzione
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, dopo avergli citofonato e dopo averlo costretto ad uscire da casa, al fine Per_1 di farsi dire, cosa ci fosse stato tra lui e la ricorrente;
a tal fine lo ha schiaffeggiato e impaurito, e mentre l'uomo chiedeva di smetterla, lui lo fotografava e registrava un audio per poi mostrare alla coniuge la debolezza del ragazzo. A quel punto, intorno alle 14:30/14:45 (di venerdì 19/11/21) mentre faceva ascoltare l'audio alla , scatenava la propria furia contro quest'ultima, Pt_1 urlando, insultandola e schiaffeggiandola, fino a lanciarle addosso un tavolino di legno provocandole un livido sulla coscia sinistra e un po' di dolore alle coste. In questa occasione le ha anche sottratto le chiavi dell'auto familiare impedendole di utilizzarla da lì in avanti. Poi è uscito di casa per andare a prendere la bambina a scuola ed è rientrato come se nulla fosse successo. Questo episodio (schiaffi) si è ripetuto il lunedì successivo (22/11/2021) quando, dopo aver accompagnato la bambina a fare sport, ha iniziato ad urlare di nuovo per aver trovato sul cellulare della una fotografia con l'amico e un boomerang inviato sempre a Pt_1 Per_1
» (pag. 3 ricorso). Per_1
A fronte di tali allegazioni specifiche e ben circostanziate, le contestazioni del risultano generiche in quanto non si confrontano con lo specifico CP_1 episodio accaduto il 19 novembre 2021.
Pag. 2 a 7 Sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, a fronte delle condotte violente del marito, le condotte attribuite alla moglie dal sono CP_1 in ogni caso recessive, e, conseguentemente, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento. Per quanto concerne l'affidamento e il collocamento della figlia minore, ritiene il collegio che non vi siano allo stato ragioni per discostarsi da quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del 22 luglio 2022, ordinanza con la quale la minore era stata affidata in via esclusiva alla madre. Ed infatti, per un verso, non è specificamente contestato che il CP_1 abbia assunto comportamenti violenti nei riguardi della moglie di fronte alla figlia («La sera stessa del rientro in casa della moglie, (16.11.2021) il sig. CP_1 difronte alla figlia, ha preso a chiederle dove fosse stata e con chi, sottraendole a forza il cellulare impedendole di utilizzarlo da lì in avanti», pag. 2 ricorso) e, per altro e connesso verso, dall'ultima relazione dei servizi sociali risulta che la minore ha ancora un atteggiamento di chiusura verso il padre. Ne consegue che la minore deve essere affidata in via esclusiva alla madre con collocamento presso la sua residenza. Con riguardo alle modalità di visita e di frequentazione, in ragione delle medesime considerazioni di cui sopra, deve essere confermato che gli incontri tra padre e figlia avvengano in modalità protetta con l'intervento dei servizi sociali competenti per territorio. In relazione alla richiesta della ricorrente di porre il divieto di espatrio per la figlia, la questione involge in sostanza il rilascio di documenti validi per l'espatrio, in relazione al quale, però, in mancanza del consenso di entrambi i genitori stante il disposto di cui agli artt. 3 e 14 L. n. 1185/1967, è competente il giudice tutelare. Non vi è invece luogo a provvedere sulla richiesta di assegnazione della casa familiare atteso che la stessa è di proprietà esclusiva della ricorrente e che la figlia è collocata presso la madre. Ed infatti, in senso tecnico-giuridico, l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., la quale si fonda essenzialmente sul primario interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico in cui hanno sempre vissuto, postula logicamente, per un verso, che il genitore non assegnatario vanti a qualsiasi titolo la disponibilità dell'immobile – disponibilità di cui viene privato a favore dell'altro genitore e dei figli che con lui resteranno a convivere –, e, per altro e connesso verso, che il genitore in favore del quale il provvedimento di assegnazione viene adottato non vanti titolo che possa consentirgli il godimento esclusivo dell'abitazione, sia esso un diritto reale o un diritto personale di godimento, in quanto, altrimenti, il provvedimento stesso rappresenterebbe un'inutile superfetazione: «Nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli minori affidati all'altro coniuge o comunque figli con quest'ultimo conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), il titolo di proprietà vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge, rende altresì ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione dell'alloggio medesimo in favore del coniuge proprietario» (Cass. 27 marzo 2003 n. 661).
Pag. 3 a 7 Quanto poi al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia, si deve rilevare che, con l'ordinanza del 18 maggio 2023 – in ragione della (non contestata) precaria situazione lavorativa del della circostanza CP_1 che in occasione dell'udienza del 15 maggio 2023 lo stesso aveva dichiarato che nei successivi giorni sarebbe stato assunto come lavoratore stagionale con una retribuzione mensile di circa 1.000/1.200,00 € e che d'altra parte lo stesso doveva far fronte alle spese di abitazione – era stata disposta la riduzione del relativo assegno a 200,00 € mensili rispetto ai 250,00 stabiliti nell'ordinanza presidenziale. Sulla scorta di dette considerazioni e della circostanza che non sono in seguito emerse nuove risultanze sulla situazione lavorativa e abitativa del CP_1 ritiene il collegio che in questa sede possa essere confermata la misura di € 200,00 mensili. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese straordinarie, da ripartire al 50% tra i genitori, si può far riferimento al «Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia», adottato nell'ambito della conferenza distrettuale del distretto della Corte di appello di Ancona il 10 luglio 2024, onde: «Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/ o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
Pag. 4 a 7 - farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari. Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE: Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa- miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto). Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
Pag. 5 a 7 - retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta- mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi- mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgrega- zione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO- RICREATIVE E PERSONALI Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicura-zione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernotta-mento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
Pag. 6 a 7 - frequenza di centri estivi». Le spese di lite devono essere dichiarate compensate per metà, mentre per la residua metà, come liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico del convenuto da ritenere maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 562/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) dichiara che la separazione dei coniugi è addebitabile a
Controparte_1
2) affida la figlia minore in via esclusiva alla Persona_2 madre, con collocamento presso la sua residenza a Porto Potenza Picena (MC) in Via Nelson Mandela, 82;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Potenza Pice- na (MC), che dovranno avvalersi del supporto del Servizio Specialisti- co del Consultorio Familiare, provvedano all'attuazione di un percorso di sostegno alla genitorialità, alla verifica dello sviluppo psicofisico del- la minore nonché all'organizzazione e al monitoraggio di Persona_2 un calendario di incontri in regime protetto tra il padre e la figlia, sta- bilendo i relativi tempi e modalità, anche tramite la figura dell'educatore domiciliare per le finalità indicate nella relazione del 10.3.2023; 4) pone a carico di Controparte_1 Per_
quale contributo per il mantenimento della figlia ,
[...]
l'assegno mensile di € 200,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
5) le spese straordinarie, come regolamentate in motivazione e debitamente documentate, saranno ripartite a metà tra i genitori;
6) dichiara le spese di lite compensate per metà e condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la residua metà che liquida in complessivi € 111,28 per esborsi documentati ed € 3.500,00 per com- pensi oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente (Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
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