Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 13/02/2025 N. 69 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Rossella Vitali Parte_1 C.F._1
e Sara Sindaco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Luigi Majno n. 40, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta 3/5 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di maternità – discriminazione
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31.1.2020, ha convenuto in giudizio l' chiedendo di accertare l'illegittimità dei Parte_1 CP_1
conteggi effettuati dall'istituto sull'indennità di maternità fruita e sulla sua relativa liquidazione, in quanto erogata in violazione degli artt. 22 e 23 del D. Lgs. n.151/01; per l'effetto, ha quindi chiesto la corretta liquidazione dell'indennità di maternità con relativa condanna dell' nei termini;
con CP_1
vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo in via preliminare la prescrizione annuale ex CP_1
art. 6 L. n. 138/43 ed altresì la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 (si veda memoria
vittoria di spese.
Attesa la natura meramente documentale del giudizio non veniva espletata attività istruttoria e, disposti alcuni rinvii d'ufficio, concesso alle parti termine per il deposito di note di trattazione scritta per le udienze celebrate con modalità cartolare e per rendere chiarimenti su specifiche questioni richiamate a verbale, concesso quindi a parte ricorrente un termine per il deposito di conteggi integrativi, all'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft
Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
***
Risulta pacifico in causa, in quanto documentale, che la ricorrente è dipendente della compagnia Easyjet Airline Company Limited dall'1.6.2008; che è stata collocata in congedo di maternità per il periodo indicato in ricorso ai sensi del'art.16 c ss. D.lgs. n. 151/2001; che l' ha CP_1
erogato la prestazione di maternità conteggiando al 100% il salario base ed al 50% l'indennità di volo minima garantita.
Di conseguenza la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dei conteggi effettuati dall' e della CP_1 conseguente liquidazione dell'indennità di maternità per la violazione degli artt. 22 e 23 del D. Lgs.
n.151/01, deducendo altresì la discriminatorietà del criterio adottato dall'istituto convenuto per la liquidazione dell'indennità di maternità, chiedendo la corresponsione della relativa integrazione economica a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo dicembre 2017
– febbraio 2019.
***
In via di premessa, nel caso di specie va richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, la retribuzione da assumere come parametro di riferimento va determinata esclusivamente alla stregua dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2011, il quale, pur facendo riferimento alle voci che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità; ne consegue che nella suddetta retribuzione l'indennità di volo dev'essere ricompresa per intero, restando irrilevante la misura in cui essa venga considerata ai fini del calcolo dell'indennità di malattia” (Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 27552 del 02/12/2020).
***
2 Sull'eccezione di decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 e sull'eccezione di prescrizione
L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 prevede quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del CP_2
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_3
loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
In via di premessa, va innanzitutto chiarito che - essendo l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R.
n. 639/1970 pacificamente sollevabile anche ex officio (ex plurimis Cass. Civ. sez. Lav. n. 24750 del 12/08/2022) - in alcun modo può essere ritenuta tardiva l'eccezione de qua sollevata da CP_1
nelle note autorizzate del 5.3.2021, come correttamente dedotto dallo stesso istituto in quella sede.
Ciò detto, sul punto va sin da ora richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la decadenza annuale in esame è applicabile anche ai trattamenti riconosciuti solo in parte e può essere evitata soltanto con la proposizione della domanda giudiziale
(ex plurimis Cass. Civ. sez. L., n. 22820 del 2021).
3 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della L. 138/1943, l'azione per conseguire i trattamenti previdenziali temporanei, tra i quali l'indennità di maternità per cui è causa, si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno in cui le prestazioni sono dovute.
Ciò detto, va evidenziato che la a altresì proposto, in via alternativa, un'azione basata Pt_1 sul comportamento discriminatorio dell' nella liquidazione dell'indennità di maternità ex D. CP_1
Lgs. n. 198/2006, sostenendo pertanto, in sede di discussione, l'inapplicabilità delle disposizioni normative sopra richiamate all'azione antidiscriminatoria.
L'assunto non può essere condiviso.
Sul punto ritiene – diversamente – questo giudicante che la domanda di cui al ricorso, formalmente diretta ad ottenere il ristoro per un (asserito) comportamento discriminatorio, è in realtà sostanzialmente diretta (petitum) ad ottenere le differenze retributive della prestazione di maternità erogata dall' alla ricorrente. CP_1
Di conseguenza, nel caso di specie devono necessariamente essere esaminate le eccezioni preliminari che, se fondate, impediscono in ogni caso di far valere il diritto al ristoro o al risarcimento derivante dal comportamento (discriminatorio) contestato.
Sul punto questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 25400 del 20 settembre 2021, intervenuta nelle more del giudizio, le cui motivazioni si richiamano in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ (…) 7. Il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice nella
«discriminazione di genere», per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai criteri seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è stato attribuito, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico deteriore.
8. A fronte di tale prospettazione, però, il petitum domandato, per rimuovere la situazione di svantaggio, e riconosciuto dai giudici di merito, è stato individuato nella differenza economica, tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo.
9. Così stando le cose, deve convenirsi con l' nel ritenere che, a prescindere dal rito CP_1
intrapreso, il bene della vita rivendicato è esattamente coincidente con quello che la dipendente
(recte: un dipendente qualsiasi) avrebbe potuto ottenere intraprendendo un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale.
4 10. Questa Corte, sia pure in ambito diverso, ha esaminato una questione analoga in cui veniva in rilievo la domanda, fondata sul principio di non discriminazione, di dipendenti assunti a tempo determinato che avevano richiesto di beneficiare della medesima progressione economica dei lavoratori comparabili ovvero di quelli assunti a tempo indeterminato. Era, dunque, in discussione l'applicazione del termine, decennale o quinquennale, di prescrizione da valutare in relazione alla natura, risarcitoria o retributiva, della proposta azione.
10.2. La Corte, dopo aver ricordato l'efficacia immediatamente precettiva, nell'ordinamento italiano, della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE del 18.3.1999 e richiamata a fondamento della domanda, ha osservato come la pretesa che il singolo aveva fatto valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, «partecipa(va) della medesima natura della condizione (id est: del beneficio) al(la) quale l'azione si riferi(va)».
Pertanto, essendo la denunciata discriminazione relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendicava il trattamento ritenuto di miglior favore andava pur sempre qualificata come domanda di adempimento contrattuale, in quanto tale assoggettata alle medesime regole previste per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato avrebbe potuto, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse stata correttamente adempiuta (v. Cass. nr. 12443 del 2020, in motiv. §§ 5 e ss.; seguita, tra le altre, da Cass. nr. 12503 del 2020, §§ 30 e ss., e Cass. nr. 15352 del 2020, in motiv., §§ 23 e ss).
10.3. Come logico corollario ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione proprio dell'obbligazione non adempiuta.
11. Nel caso in esame, la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. nr. 11414 del 2018, Cass. nr. 27552 del 2020), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio.
12. Pertanto, mutatis mutandis, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale.
13. Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le
5 donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre 1989 e
CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990).
14. La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario.
[…]
19. Dunque, l'eccezione è stata sollevata tempestivamente. Essa è, altresì, fondata.
19.1. Osserva in proposito il Collegio che sulla decorrenza del termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità (per tutte, v. Cass. nr. 24031 del 2017) questa Corte ha più volte affermato il principio, che giova qui ribadire, secondo cui la prescrizione matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l'Ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi (ex multìs, Cass. nr. 24031 del 2017 cit. ), salvo l'effetto sospensivo del relativo decorso predicato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza nr. 5572 del 2012, secondo cui in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore la L. n. 533 del 1973, ex art. 7, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod.proc.civ., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 97, e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato; ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 (…)”. (Cass. Civ. , cit., in motivazione).
Ciò premesso, con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione dedotta dall'istituto convenuto, va detto sin da ora che, nel caso di specie, la ricorrente notificava diffida di messa in mora e interruzione della prescrizione tramite procuratore in data 27.6.2018 (diffida perfezionatasi a mezzo
6 pec anche in data 10.12.2018, ricevuta da in data 17.12.18 - doc. 8 ricorrente); che in data CP_1
28.07.2018 nasceva il figlio della che in data 31.01.2019 l' dava riscontro alla Pt_1 CP_1
diffida inoltrata dalla ricorrente (doc. 3 ricorrente); che in data 01.02.2019 la ricorrente depositava ricorso gerarchico all' (doc. 10 ricorrente); che in data 31.01.2020 la depositava CP_1 Pt_1
l'odierno ricorso innanzi all'intestato Tribunale.
Di conseguenza, nessuna prescrizione risulta essere decorsa nel caso di specie.
Diversamente, per quanto riguarda l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, posto che il ricorso è stato depositato in data 31.1.2020, va rilevato che tutti i ratei antecedenti al
31.1.2019 sono assoggettati alla decadenza de qua.
Per ciò solo, le eccezioni preliminari in esame sono fondate nei limiti innanzi illustrati.
Sul merito
Fatte tali premesse, con riguardo al merito della pretesa - pertanto limitatamente alle prestazioni erogate da nel residuo mese di febbraio 2019 - si svolgono le seguenti considerazioni. CP_1
Nel caso di specie va innanzitutto evidenziato che i fatti alla base della controversia sono pacifici.
Non è difatti contestato che la ricorrente è dipendente della compagnia Easyjet Airline Company
Limited dall'1.6.2008, che è stata collocata in congedo di maternità per il periodo indicato in ricorso, che ha regolarmente presentato la relativa domanda all'istituto previdenziale.
Parimenti pacifico in causa è che l'istituto abbia conteggiato l'indennità di volo minima garantita al 50% e non per l'intero, effettuando il computo in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di malattia.
La predetta modalità di calcolo viene recisamente contestata dalla ricorrente, che la ritiene illegittima per contrasto con gli articoli 22 e 23 D. Lgs. n. 151/01, in forza dei quali, rispettivamente, “Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità” e “…agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Il ricorso nel merito è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità che si è ormai consolidato in materia, espresso ex plurimis nella sentenza della Corte di
7 Cassazione n. 11414 del 2018 (si veda anche ord. n. 20673 del 2020; ord. n. 27552 del 2020), che di seguito viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “[…] 7. La normativa di riferimento si rinviene nel capo III (congedo di maternità) del D.lgs nr. 151 del 2001, artt. 22 e 23 che, nelle parti rilevanti ai fini del presente giudizio, stabiliscono:
Art. 22 “Trattamento economico e normativo”:
“1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all' articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3. ( omissis.)”
– Art. 23 “Calcolo dell'indennità”:
“1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c) (recte
“l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso”).
5. (omissis)”
8 8. Osserva la Corte che l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia “pari all'80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi ( comma 2), che il trattamento sia corrisposto “con le modalità di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n.633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33” e con gli “stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
9. Il rinvio ai “criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie”, diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito CP_4
esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004).
10. Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina “autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento” (in motivazione , Cass. nr. 24009 del 2017).
11. La disciplina del “calcolo” del trattamento economico di maternità – e dunque delle modalità di determinazione del quantum – si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che, come correttamente interpretato dalla Corte di Appello, richiama solo gli “elementi” ( id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità.
12. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la “retribuzione parametro”, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera” che si ottiene dividendo per trenta l'importo “totale” della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
13. In questo senso, appare corretto anche i1 richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte nr. 8469 del 2003 che, sia pure in relazione a fattispecie diversa ( disciplinata, ratione temporis dall'art. 16 della legge nr.1204 del 1971 e relativa a lavoratrici dello spettacolo) ma assimilabile, per analoghi riferimenti letterali, al contenuto della disposizione di cui all'art. 23 del D.lgs nr. 151 del 2001, affermava che la misura dell'indennità di maternità andasse determinata in relazione alla “retribuzione media globale giornaliera percepita” restando, invece, esclusa ” la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”.
9 14. A ciò è da aggiungere che, come sottolineato anche dai giudici di merito, viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.Lgs. nr. 151 del 2001, art. 23. è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive.
15. Ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita ( Corte Costituzionale nr. 132 del 1991 e nr. 271 del 1999 ) ed, altresì, agli indirizzi e alla legislazione europea (a partire, in particolare, dalle direttive nr. 86/613/CEE, nr. 92/85/CE e nr. 96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli
Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale (in motivazione, Cass. nr. 5361 del 2012). […]” (Cass. Civ. n. 11414 del
2018, cit., in motivazione).
Tutto ciò richiamato ed argomentato, il ricorso, con riguardo al residuo periodo innanzi indicato
(febbraio 2019) è fondato e deve essere accolto, includendo nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio, in particolare con computo dell'indennità di volo al
100%.
Ciò statuito, per quanto altresì concerne la natura (ad avviso dell' risarcitoria e non retributiva) CP_1 dell'indennità di tratta e dell'indennità di volo aggiuntiva, in quanto riconducibili, sempre secondo l'istituto convenuto, all'art. 51 D.P.R. 22/12/1986 n. 917, questo Giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Milano che ne ha, diversamente, riconosciuto la natura retributiva (si veda ex plurimis la sentenza. n. 97 del 2020), chiarendo che “…agli effetti della determinazione della misura dell'indennità di maternità deve aversi riguardo agli artt. 22 e
23 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in forza dei quali le voci retributive oggetto di controversia – riconducibili alla categoria di “premi” o “trattamenti accessori” di cui all'art. 23 cit. – devono essere incluse nella base di calcolo, indipendentemente dal regime fiscale e contributivo al quale risultino assoggettate. In tal senso depone in primo luogo la lettera delle norme in esame, in particolare l'art. 23, commi 1 e 2, secondo cui la retribuzione parametro da porre a base di calcolo
è costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera” del mese precedente, cui “va aggiunto il
10 rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”. Nello stesso senso converge la ratio di tutela della maternità delle stesse disposizioni, che induce ad adottare, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo, in conformità agli indirizzi costituzionali
(secondo i quali l'indennità di maternità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita) ed altresì agli indirizzi e alla legislazione europea”.
Tutto ciò argomentato e premesso, l' deve quindi essere condannato a corrispondere a CP_1
le differenze economiche sugli importi a titolo di indennità di maternità erogati Parte_1
limitatamente al mese di febbraio 2019, il tutto aumentato di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata l'esiguità della parte di domanda accolta rispetto a quella originariamente proposta, vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere a le CP_1 Parte_1
differenze economiche sugli importi a titolo di indennità di maternità erogati limitatamente al mese di febbraio 2019, il tutto aumentato di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite quantificate nell'importo di € CP_1 Parte_1
1.300,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 13/02/2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo
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