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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7647 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 212/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 10:45
Presidente Dott. RT OC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE CARO FLORA presente
Appellato/i
Parte_2
Avv. D'ERASMO LEONARDO avv Ginesi pres in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
RT OC
MA LL NO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT OC - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(PI , con sede in Via della Scafa, 143, Fiumicino (Roma), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante protempore, Sig. (C.F. , rappresentata e Parte_3 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Flora de Caro, del Foro di Roma, (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata nello studio del difensore in Roma, Via di Boccea, 319, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Parte_2 C.F._3
D'MO (C.F. , presso il cui studio in Roma alla Via Giovanni Bettolo n. 9 è C.F._4 elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Civitavecchia, n. 596/2020, pubblicata il 09/07/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “L' attrice ha citato in giudizio assumendo che in data 1.06.2013 mentre si trovava all'interno dei locali da Parte_1
2 RG 212/2021 ballo della società convenuta per esibirsi unitamente al proprio gruppo di ballo, sarebbe caduta poggiando il piede su una parte fallata del palco rivestito da un tappeto da danza usurato.
L'attrice è stata conseguentemente accompagnata dapprima all'ospedale G.B. Grassi di Ostia e poi al Policlinico Gemelli di Roma, come da refertazione in atti.
In ragione del sinistro subito e delle relative conseguenze l'attrice ha quantificato il danno biologico in giorni sei quale invalidità temporanea assoluta, in giorni trenta quale invalidità temporanea relativa ed in dieci punti percentuali quale grado di invalidità permanente.
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto l'attrice ha ritenuto sussistenti i termini della responsabilità ex art. 2051 del codice civile.
Tanto premesso, dichiarati vani i tentativi di una bonaria definizione della controversia, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'evento siccome descritto, la declaratoria di responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 del codice civile nonché il risarcimento del danno nella misura di
Euro 25.270,97 o in quella diversa oggetto di accertamento.
Si è costituita in giudizio la società convenuta la quale ha rammentato che ai fini del riconoscimento di responsabilità ex art. 2051 cc deve essere provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno cagionato.
Con riferimento al caso oggetto di causa la convenuta ha escluso che il palco fosse “fallato” come asserito dall'attrice e a tal riguardo ha rammentato che secondo la stessa ricostruzione dell'attrice la suddetta superficie era ricoperta da un tappeto da danza, pertanto idoneo all'uso destinato.
Da ultimo, la convenuta ha dichiarato che, per quanto appreso successivamente al fatto, l'attrice si sarebbe recata presso i locali da ballo in condizioni fisiche non idonee soffrendo in particolare di dolori al medesimo ginocchio oggetto di infortunio ed avrebbe affrontato un esercizio di ballo che le era stato sconsigliato dal maestro coordinatore delle scuole di ballo, nella consapevolezza che non avrebbe potuto affrontarne lo sforzo.
In ragione di quanto premesso e ritenendo pertanto l'evento lesivo causa del comportamento colposo dell'attrice, la società convenuta ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite e dei danni.
All'esito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc e del deposito delle relative memorie la causa è stata istruita tramite CTU medico legale sulla persona dell'attrice nonché escussione dei testimoni di parte attrice.
All'udienza del 17.10.2019 parte convenuta ha rinunciato ai propri testi con rinuncia accettata dalla controparte. Alla medesima udienza il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa indicante il versamento all'attrice da parte della convenuta della somma di Euro 15.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite da calcolarsi sul medio tariffario, rinviando la causa per esito
e discussione al 22.05.2020.
Con ordinanza fuori udienza del 15.05.2020 la causa è stata differita al 9.07.2020 per la discussione con modalità di trattazione cartolare, onde consentire alle parti il deposito di note conclusive sino a
30 giorni precedenti l'udienza di rinvio.
Alla predetta udienza, assenti le parti in ragione della modalità di trattazione, lette le note di udienza dalle stesse depositate e rilevato che la convenuta ha espresso mancata adesione alla proposta conciliativa del giudice che è stata viceversa accettata dall'attrice, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “accoglie la domanda attrice e riconosciuta la responsabilità della convenuta ex art. 2051 cc per il danno biologico subito dall'attrice, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere a la somma complessiva di Euro 6.462,01 oltre gli interessi legali Parte_2 dal fatto all'effettivo soddisfo ed il rimborso delle spese di CTU sostenute;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio che liquida in curo 4.835,00 per compensi, oltre spese Parte_2 forfettarie ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore, qualificatosi antistatario”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita 1) riformare integralmente l'impugnata sentenza con rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei principali motivi di impugnazione - ridurre la misura del risarcimento, contenendolo entro i limiti dell'invalidità temporanea attestata con referto di PS in atti;
- riformare, in ogni caso, il regolamento delle spese di lite del precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 596/2020 del Parte_1
Tribunale di Civitavecchia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori antistatari”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata ha così motivato: “La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito indicati. L'attrice ha evocato la responsabilità della società convenuta per il sinistro descritto in premessa secondo la previsione dell'art. 2051 cc.
A mente della predetta disposizione "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Conseguentemente compete all'attore che si ritiene leso dalla cosa oggetto di custodia, dimostrare unicamente l'evento lesivo ed il rapporto causale con il bene in custodia, il quale in ragione delle condizioni in cui si presenta deve rivestire una intrinseca pericolosità.
Compete al custode, ai fini della esclusione della responsabilità dimostrare che l'evento è stato cagionato da "caso fortuito", ossia da una circostanza esterna in grado di interrompere il rapporto eziologico tra l'oggetto in custodia e l'evento dannoso.
Con riguardo al presente giudizio è risultato pacifico che il sinistro che ha interessato l'attrice sia avvenuto sulla pista da ballo in custodia alla società convenuta.
Riguardo le condizioni del palco sul quale si è verificata la caduta, il teste di parte attrice Tes_1
escussa oltre sei anni dopo la verificazione del sinistro, non ha saputo ricordare se vi fosse
[...]
o meno un tappeto, ma ha ricordato che il palco "non era liscio e che non era un buon palco".
Il secondo teste, rispondendo al capitolo n. 2 della memoria istruttoria di parte Testimone_2 attrice relativa alla presenza di un tappeto di danza sul palco ed alla superficie non omogenea del palco stesso, ha confermato entrambe le circostanze, pur non essendo in grado di determinare la causa esatta della caduta a cui ha assistito.
Ritiene il tribunale, che l'istruttoria di causa, sia pur sommaria, abbia dimostrato la pericolosità della pista da ballo in ragione delle condizioni di precarietà e di non omogeneità della superficie confermate da entrambi i testi di parte attrice e non smentite da alcuna risultanza istruttoria di segno contrario.
La convenuta aveva addotto infatti l'ottimo stato di manutenzione del palco e l'assenza di qualsivoglia parte fallata, ma non ha fornito alcuna prova contraria rispetto a quella di parte attrice, peraltro rinunciando alla prova testimoniale ammessa in suo favore.
Del pari, le precarie condizioni fisiche dell'attrice, indicate da parte convenuta come concorso colposo nella causazione del sinistro, tale in grado di integrare il "caso fortuito", non hanno trovato alcun riscontro nella istruttoria di causa ed anzi sono state espressamente smentite dall'esame dei testi escussi.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art.
2051 c.c. In ordine alla tipologia ed alla entità del pregiudizio riportato dall'attrice, la CTU medico legale disposta in corso di causa ne ha confermato la compatibilità con la dinamica del sinistro descritta in atti.
Per quanto riguarda l'entità del danno biologico subito dall'attrice, sia in termini di invalidità permanente che temporanea, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla quantificazione operata dal CTU la quale appare adeguatamente e correttamente motivata, anche con riguardo alla risposta alle osservazioni critiche pervenute.
Dalle risultanze di causa non sono emersi elementi per operare una quantificazione del danno diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dalle vigenti tabelle di quantificazione del danno biologico ed alla relativa "personalizzazione" in base alle circostanze del caso concreto.
Non è stata fornita infatti alcuna prova del cd "lucro cessante", con riguardo ad eventuali contratti di lavoro sottoscritti dall'attrice e successivamente non onorati in conseguenza del sinistro.
La stessa quantificazione del danno permanente operata dal CTU esclude la sussistenza di una incapacità lavorativa specifica della quale peraltro, fatta eccezione per le dichiarazioni dei testimoni relativamente alla danza, non è stata fornita alcuna prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi del vigente tariffario forense, sulla base dell'importo riconosciuto”.
L'appello proposto da è articolato in sei motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea applicazione dell'art. 2051 cc”, l'appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., posto che il giudice di prime cure avrebbe fatto discendere la sua responsabilità da una soltanto presunta pericolosità del palco, essendo invero rimasta ignota la causa della caduta. Nello specifico, lamenta l'erronea valutazione da parte della sentenza circa la prova del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, onere spettante a parte attrice, così discostandosi dai principi consolidati in materia.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea interpretazione dell'istruttoria”, ci si duole dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. L'appellante lamenta che, sebbene dalle prove testimoniali sarebbe emerso che la causa della caduta era rimasta ignota, il giudice ha affermato che la non omogeneità e la precarietà del palco avevano trovato riscontro nelle affermazioni dei testi.
Inoltre, il giudice avrebbe omesso di rilevare l'intrinseca contraddizione delle dichiarazioni rese dai testi.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio e conseguente erroneità della sentenza”, l'appellante deduce la nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado, per violazione del principio del contraddittorio. A tal proposito, asserisce la mancata allegazione alla consulenza dei verbali delle operazioni peritali delle note critiche delle parti e la presa in considerazione di documentazione medica non depositata. Soggiunge come, nonostante le doglianze mosse specificatamente su tali aspetti e volte a consentire la corretta valutazione sull'operato del consulente, il giudice avrebbe omesso qualsivoglia pronuncia su di esse, con lesione del diritto del contraddittorio e conseguente nullità dell'elaborato.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Inattendibilità della ctu e carenza di motivazione sul punto”, si lamenta l'inattendibilità della CTU espletata in quanto questa sarebbe fondata su documenti estranei al processo oltre che priva di qualsivoglia riferimento alla letteratura medico - scientifica ed ai barèmes di riferimento. Sostiene quindi l'appellante che, nonostante ciò, il giudice di primo grado avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni dell'ausiliario, limitandosi genericamente ad affermare che non vi erano ragioni per discostarsi dalla valutazione effettuata.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Omessa indicazione da parte del Tribunale dei criteri di liquidazione del danno”, ci si duole dell'omessa indicazione da parte del giudice di prime cure dei criteri adottati per la liquidazione del danno. Il Tribunale si sarebbe limitato solo ad un generico riferimento alle tabelle vigenti in materia di quantificazione del danno biologico, senza un'adeguata motivazione sul punto.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Eccessività della liquidazione delle spese di lite”, si impugna la liquidazione delle spese di giudizio avvenuta secondo parametro medi, in quanto eccessive, alla luce dell'effettivo valore della causa, dell'offerta avanzata dall'appellante e rifiutata dall'odierna appellata, nonché dell'effettiva attività svolta dalle parti nel corso del giudizio.
I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente afferendo entrambi all'an della responsabilità. Essi sono fondati e ciò determina l'assorbimento dei restanti.
Ai fini della decisione è opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. 1 febbraio 2018, n. 2477:
«L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale»; in senso conforme, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 30 giugno 2022, n. 20943).
Muovendo da tale considerazione la S.C. ha, quindi, affermato per un verso che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe sul custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, «Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili» (Cass. 6 agosto 1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682;
Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È quindi onere del danneggiato quello di provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è, così, per questa via affermato che «Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione» (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass.
26 novembre 2020, n. 26907; v. anche Cass. 6 luglio 2020, n. 13848, che, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato che grava sul danneggiato la dimostrazione della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito).
L'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente non consente, infatti, di formulare un giudizio riguardo all'esistenza o all'esclusione del rapporto di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Fornita da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito (fatto naturale, fatto del terzo e/o fatto del danneggiato), come sopra anticipato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n.
21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass. 30 ottobre 2018, n.
27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37708; Cass. 11 febbraio 2022,
n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
La responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, sull'argomento, si è così espressa: «Ai sensi dell'art.
2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito» (Cass. 17 ottobre
2013, n. 23584; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»). Sulla scorta di tali principi la S.C. ha ritenuto, ad esempio, in materia di danno da insidia stradale, che, «quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso»
(Cass. 13 gennaio 2015, n. 287).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, «essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”» (Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno 2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Tali principi non sono stati applicati in modo condivisibile dal tribunale.
In fatto va premesso come sia risultato del tutto pacifico che in data 1° Parte_2 giugno 2013, durante un'esibizione con un gruppo di ballo, cadeva sul palco allestito nei locali appartenenti alla società Salsedine riportando le lesioni descritte in citazione.
Orbene, rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la Parte_2 non ha dato dimostrazione del sinistro, essendone rimasta incerta la sua stessa dinamica.
In merito occorre evidenziare come la teste (sentita all'udienza del 26.09.2019) e che si Tes_1 trovava sul palco unitamente alla intenta ad esibirsi abbia dichiarato “non ricordo di preciso Parte_2 il giorno, ma ero presente anche io ai fatti perché ci siamo esibite con la Sig.ra nel locale Parte_2 chiamato in Fiumicino”, aggiungendo che “non credo di averla vista cadere perché appunto Parte_1 mi stavo esibendo con lei e mi trovavo in seconda fila”.
Il teste che invece ha visto la caduta, sentito all'udienza del 26.09.2019 ha affermato: “Si Tes_2
è vero, sul finale della esibizione l'ho vista cadere in terra, potrebbe essere inciampata o una storta, l'ho vista cadere per un cedimento della gamba ma non sono sicuro che abbia urtato qualcosa”. Il
dunque, non solo non ha potuto riferire la causa della caduta ma, anzi, ha chiaramente Tes_2 affermato che la stessa poteva essere stata determinata da una storta, poiché egli ha potuto osservare un cedimento della gamba non essendo tuttavia sicuro se la avesse “urtato qualcosa”. Parte_2
La tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui la caduta era stata determinata da “una parte fallata del palco” non ha trovato allora alcun riscontro nell'istruttoria espletata e, del resto, di tanto non dubita neanche il primo giudice che invero ha dato atto che la causa della caduta è rimasta ignota;
e purtuttavia egli non ha tratto le dovute conseguenze quanto all'insussistenza di prova, nella specie, del nesso di causalità.
Né risulta provata la pericolosità del palco su cui la prima di cadere si stava esibendo. Parte_2
In sede di escussione la teste ha affermato come il palco non fosse “liscio” e che non fosse Tes_1 un “buon palco”, aggiungendo “non ricordo altro” nonostante fosse incontroverso che la detta vi si stava esibendo senza cadere così dimostrando che le dette imperfezioni erano in ogni Tes_1 caso di non particolare rilevanza e, oltretutto, del tutto visibili.
Il teste del pari, lungi dal confermare che il palco non era omogeneo e quindi diversamente Tes_2 da quanto invece ritenuto dal primo giudice, si limitava a riferire “mi ricordo che sul palco vi era un tappeto di danza. Ero abbastanza vicino da vederlo”, null'altro riferendo. Il teste il quale Tes_2 assisteva allo spettacolo, ha dunque affermato di aver visto un tappeto, rispetto al quale tuttavia non ha riferito di alcuna usura o imperfezione, mentre la teste ha solo riferito che la superficie Tes_1 del palo era in legno e di non ricordare che vi fosse un tappeto. Difatti, la detta teste ha affermato
“Non ricordo se c'era o no un tappeto”.
Non è stata acquisita in definitiva alcuna prova sull'oggettivo stato dei luoghi del quale parte attrice non ha offerto neanche una rappresentazione fotografica dell'epoca dei fatti.
Non è allora condivisibile, a giudizio della Corte, quanto sostenuto dal Tribunale allorquando si afferma che le condizioni addirittura di “precarietà” e di non omogeneità del palco avevano trovato riscontro nelle affermazioni dei testi escussi, giacché affermare come hanno fatti i testi che un elemento sia non perfettamente liscio o non omogeneo o, addirittura, “non buono” non fornisce alcuna indicazione circa l'esistenza di falle, dislivelli, ostacoli o rotture della superficie della struttura lignea, difetti circa i quali, invece, nessuno dei due testi ha riferito alcunché.
Ciò che quivi più rileva è dunque che anche a voler ritenere che il palco non fosse in perfette condizioni, nessuno dei testi ha parlato di presenza di buche o rotture (falle) sul palco né vi ha ricollegato neppure a posteriori ed in concreto la causa della caduta della Parte_2
Pertanto, ed a prescindere dal mancato espresso richiamo fatto dal primo giudice alla fattispecie di cui all'art. 2051, v'è che il materiale probatorio raccolto non è risultato idoneo a dimostrare la fondatezza della tesi dell'appellante, secondo cui ricorrerebbero le circostanze fattuali necessarie per l'applicazione della responsabilità di cui alla disposizione dell'art. 2051 c.c., atteso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della stessa, sulla quale grava l'onere della prova del nesso eziologico tra la caduta e le condizioni anomale del manto del cortile in linea con l'orientamento giurisprudenziale richiamato al paragrafo precedente ed alla stregua del principio affermato dalla
S.C., secondo cui: «Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta» (Cass. 15 febbraio
2010, n. 3468; Cass. 10 marzo 2015, n. 4773).
Non avendo dimostrato, sulla scorta delle prove orali appena richiamate, la Parte_2 dinamica dell'incidente ed il nesso eziologico tra il danno e la cosa e pur avendone l'onere i motivi di appello sin qui esaminati vanno accolti ed il capo della decisione in esame riformato, con il conseguente rigetto della domanda attorea.
Rimangono assorbite le ulteriori doglianze in punto di ctu e spese di lite che attesa la riforma della sentenza vanno rideterminate per entrambi i gradi del giudizio e poste a carico della in via Parte_2 definitiva.
Esse che infatti seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo applicando sia per il primo che per il secondo grado i parametri minimi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e con d.m. 13 agosto 2022, n. 147 attesa la ridotta attività e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle caratteristiche dell'attività prestata, del valore dell'affare (3° scaglione tabella 2° per il primo grado e 12° per il secondo), delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti per complessivi, per definitivi € 2.540 per il primo grado oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €233 (206 Cu+ 27 marca) ed €2.906 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €382,50 (355,50 CU+ 27 per marca di iscrizione).
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della soccombente Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 596/2020, pubblicata il 09/07/2020, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto ed in riforma la sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da Parte_2
-condanna l'appellata a rifondere le spese di lite liquidate come segue: Parte_2
€2.540 per il primo grado, oltre al rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €233; €2.906 per il secondo grado, oltre a rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €382,50;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della soccombente Parte_2
Così deciso in Roma, 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ME Capezzera- - RT OC- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 RG 212/2021
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Sezione VI civile
R.G. 212/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 10:45
Presidente Dott. RT OC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE CARO FLORA presente
Appellato/i
Parte_2
Avv. D'ERASMO LEONARDO avv Ginesi pres in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
RT OC
MA LL NO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT OC - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(PI , con sede in Via della Scafa, 143, Fiumicino (Roma), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante protempore, Sig. (C.F. , rappresentata e Parte_3 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Flora de Caro, del Foro di Roma, (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata nello studio del difensore in Roma, Via di Boccea, 319, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Parte_2 C.F._3
D'MO (C.F. , presso il cui studio in Roma alla Via Giovanni Bettolo n. 9 è C.F._4 elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Civitavecchia, n. 596/2020, pubblicata il 09/07/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “L' attrice ha citato in giudizio assumendo che in data 1.06.2013 mentre si trovava all'interno dei locali da Parte_1
2 RG 212/2021 ballo della società convenuta per esibirsi unitamente al proprio gruppo di ballo, sarebbe caduta poggiando il piede su una parte fallata del palco rivestito da un tappeto da danza usurato.
L'attrice è stata conseguentemente accompagnata dapprima all'ospedale G.B. Grassi di Ostia e poi al Policlinico Gemelli di Roma, come da refertazione in atti.
In ragione del sinistro subito e delle relative conseguenze l'attrice ha quantificato il danno biologico in giorni sei quale invalidità temporanea assoluta, in giorni trenta quale invalidità temporanea relativa ed in dieci punti percentuali quale grado di invalidità permanente.
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto l'attrice ha ritenuto sussistenti i termini della responsabilità ex art. 2051 del codice civile.
Tanto premesso, dichiarati vani i tentativi di una bonaria definizione della controversia, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'evento siccome descritto, la declaratoria di responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 del codice civile nonché il risarcimento del danno nella misura di
Euro 25.270,97 o in quella diversa oggetto di accertamento.
Si è costituita in giudizio la società convenuta la quale ha rammentato che ai fini del riconoscimento di responsabilità ex art. 2051 cc deve essere provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno cagionato.
Con riferimento al caso oggetto di causa la convenuta ha escluso che il palco fosse “fallato” come asserito dall'attrice e a tal riguardo ha rammentato che secondo la stessa ricostruzione dell'attrice la suddetta superficie era ricoperta da un tappeto da danza, pertanto idoneo all'uso destinato.
Da ultimo, la convenuta ha dichiarato che, per quanto appreso successivamente al fatto, l'attrice si sarebbe recata presso i locali da ballo in condizioni fisiche non idonee soffrendo in particolare di dolori al medesimo ginocchio oggetto di infortunio ed avrebbe affrontato un esercizio di ballo che le era stato sconsigliato dal maestro coordinatore delle scuole di ballo, nella consapevolezza che non avrebbe potuto affrontarne lo sforzo.
In ragione di quanto premesso e ritenendo pertanto l'evento lesivo causa del comportamento colposo dell'attrice, la società convenuta ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite e dei danni.
All'esito della concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc e del deposito delle relative memorie la causa è stata istruita tramite CTU medico legale sulla persona dell'attrice nonché escussione dei testimoni di parte attrice.
All'udienza del 17.10.2019 parte convenuta ha rinunciato ai propri testi con rinuncia accettata dalla controparte. Alla medesima udienza il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa indicante il versamento all'attrice da parte della convenuta della somma di Euro 15.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite da calcolarsi sul medio tariffario, rinviando la causa per esito
e discussione al 22.05.2020.
Con ordinanza fuori udienza del 15.05.2020 la causa è stata differita al 9.07.2020 per la discussione con modalità di trattazione cartolare, onde consentire alle parti il deposito di note conclusive sino a
30 giorni precedenti l'udienza di rinvio.
Alla predetta udienza, assenti le parti in ragione della modalità di trattazione, lette le note di udienza dalle stesse depositate e rilevato che la convenuta ha espresso mancata adesione alla proposta conciliativa del giudice che è stata viceversa accettata dall'attrice, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “accoglie la domanda attrice e riconosciuta la responsabilità della convenuta ex art. 2051 cc per il danno biologico subito dall'attrice, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere a la somma complessiva di Euro 6.462,01 oltre gli interessi legali Parte_2 dal fatto all'effettivo soddisfo ed il rimborso delle spese di CTU sostenute;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio che liquida in curo 4.835,00 per compensi, oltre spese Parte_2 forfettarie ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore, qualificatosi antistatario”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita 1) riformare integralmente l'impugnata sentenza con rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei principali motivi di impugnazione - ridurre la misura del risarcimento, contenendolo entro i limiti dell'invalidità temporanea attestata con referto di PS in atti;
- riformare, in ogni caso, il regolamento delle spese di lite del precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 596/2020 del Parte_1
Tribunale di Civitavecchia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori antistatari”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata ha così motivato: “La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito indicati. L'attrice ha evocato la responsabilità della società convenuta per il sinistro descritto in premessa secondo la previsione dell'art. 2051 cc.
A mente della predetta disposizione "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Conseguentemente compete all'attore che si ritiene leso dalla cosa oggetto di custodia, dimostrare unicamente l'evento lesivo ed il rapporto causale con il bene in custodia, il quale in ragione delle condizioni in cui si presenta deve rivestire una intrinseca pericolosità.
Compete al custode, ai fini della esclusione della responsabilità dimostrare che l'evento è stato cagionato da "caso fortuito", ossia da una circostanza esterna in grado di interrompere il rapporto eziologico tra l'oggetto in custodia e l'evento dannoso.
Con riguardo al presente giudizio è risultato pacifico che il sinistro che ha interessato l'attrice sia avvenuto sulla pista da ballo in custodia alla società convenuta.
Riguardo le condizioni del palco sul quale si è verificata la caduta, il teste di parte attrice Tes_1
escussa oltre sei anni dopo la verificazione del sinistro, non ha saputo ricordare se vi fosse
[...]
o meno un tappeto, ma ha ricordato che il palco "non era liscio e che non era un buon palco".
Il secondo teste, rispondendo al capitolo n. 2 della memoria istruttoria di parte Testimone_2 attrice relativa alla presenza di un tappeto di danza sul palco ed alla superficie non omogenea del palco stesso, ha confermato entrambe le circostanze, pur non essendo in grado di determinare la causa esatta della caduta a cui ha assistito.
Ritiene il tribunale, che l'istruttoria di causa, sia pur sommaria, abbia dimostrato la pericolosità della pista da ballo in ragione delle condizioni di precarietà e di non omogeneità della superficie confermate da entrambi i testi di parte attrice e non smentite da alcuna risultanza istruttoria di segno contrario.
La convenuta aveva addotto infatti l'ottimo stato di manutenzione del palco e l'assenza di qualsivoglia parte fallata, ma non ha fornito alcuna prova contraria rispetto a quella di parte attrice, peraltro rinunciando alla prova testimoniale ammessa in suo favore.
Del pari, le precarie condizioni fisiche dell'attrice, indicate da parte convenuta come concorso colposo nella causazione del sinistro, tale in grado di integrare il "caso fortuito", non hanno trovato alcun riscontro nella istruttoria di causa ed anzi sono state espressamente smentite dall'esame dei testi escussi.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art.
2051 c.c. In ordine alla tipologia ed alla entità del pregiudizio riportato dall'attrice, la CTU medico legale disposta in corso di causa ne ha confermato la compatibilità con la dinamica del sinistro descritta in atti.
Per quanto riguarda l'entità del danno biologico subito dall'attrice, sia in termini di invalidità permanente che temporanea, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla quantificazione operata dal CTU la quale appare adeguatamente e correttamente motivata, anche con riguardo alla risposta alle osservazioni critiche pervenute.
Dalle risultanze di causa non sono emersi elementi per operare una quantificazione del danno diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dalle vigenti tabelle di quantificazione del danno biologico ed alla relativa "personalizzazione" in base alle circostanze del caso concreto.
Non è stata fornita infatti alcuna prova del cd "lucro cessante", con riguardo ad eventuali contratti di lavoro sottoscritti dall'attrice e successivamente non onorati in conseguenza del sinistro.
La stessa quantificazione del danno permanente operata dal CTU esclude la sussistenza di una incapacità lavorativa specifica della quale peraltro, fatta eccezione per le dichiarazioni dei testimoni relativamente alla danza, non è stata fornita alcuna prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi del vigente tariffario forense, sulla base dell'importo riconosciuto”.
L'appello proposto da è articolato in sei motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea applicazione dell'art. 2051 cc”, l'appellante si duole dell'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., posto che il giudice di prime cure avrebbe fatto discendere la sua responsabilità da una soltanto presunta pericolosità del palco, essendo invero rimasta ignota la causa della caduta. Nello specifico, lamenta l'erronea valutazione da parte della sentenza circa la prova del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, onere spettante a parte attrice, così discostandosi dai principi consolidati in materia.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea interpretazione dell'istruttoria”, ci si duole dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. L'appellante lamenta che, sebbene dalle prove testimoniali sarebbe emerso che la causa della caduta era rimasta ignota, il giudice ha affermato che la non omogeneità e la precarietà del palco avevano trovato riscontro nelle affermazioni dei testi.
Inoltre, il giudice avrebbe omesso di rilevare l'intrinseca contraddizione delle dichiarazioni rese dai testi.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio e conseguente erroneità della sentenza”, l'appellante deduce la nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado, per violazione del principio del contraddittorio. A tal proposito, asserisce la mancata allegazione alla consulenza dei verbali delle operazioni peritali delle note critiche delle parti e la presa in considerazione di documentazione medica non depositata. Soggiunge come, nonostante le doglianze mosse specificatamente su tali aspetti e volte a consentire la corretta valutazione sull'operato del consulente, il giudice avrebbe omesso qualsivoglia pronuncia su di esse, con lesione del diritto del contraddittorio e conseguente nullità dell'elaborato.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Inattendibilità della ctu e carenza di motivazione sul punto”, si lamenta l'inattendibilità della CTU espletata in quanto questa sarebbe fondata su documenti estranei al processo oltre che priva di qualsivoglia riferimento alla letteratura medico - scientifica ed ai barèmes di riferimento. Sostiene quindi l'appellante che, nonostante ciò, il giudice di primo grado avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni dell'ausiliario, limitandosi genericamente ad affermare che non vi erano ragioni per discostarsi dalla valutazione effettuata.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Omessa indicazione da parte del Tribunale dei criteri di liquidazione del danno”, ci si duole dell'omessa indicazione da parte del giudice di prime cure dei criteri adottati per la liquidazione del danno. Il Tribunale si sarebbe limitato solo ad un generico riferimento alle tabelle vigenti in materia di quantificazione del danno biologico, senza un'adeguata motivazione sul punto.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Eccessività della liquidazione delle spese di lite”, si impugna la liquidazione delle spese di giudizio avvenuta secondo parametro medi, in quanto eccessive, alla luce dell'effettivo valore della causa, dell'offerta avanzata dall'appellante e rifiutata dall'odierna appellata, nonché dell'effettiva attività svolta dalle parti nel corso del giudizio.
I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente afferendo entrambi all'an della responsabilità. Essi sono fondati e ciò determina l'assorbimento dei restanti.
Ai fini della decisione è opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. 1 febbraio 2018, n. 2477:
«L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale»; in senso conforme, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 30 giugno 2022, n. 20943).
Muovendo da tale considerazione la S.C. ha, quindi, affermato per un verso che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe sul custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, «Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili» (Cass. 6 agosto 1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682;
Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È quindi onere del danneggiato quello di provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è, così, per questa via affermato che «Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione» (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass.
26 novembre 2020, n. 26907; v. anche Cass. 6 luglio 2020, n. 13848, che, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato che grava sul danneggiato la dimostrazione della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito).
L'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente non consente, infatti, di formulare un giudizio riguardo all'esistenza o all'esclusione del rapporto di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Fornita da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito (fatto naturale, fatto del terzo e/o fatto del danneggiato), come sopra anticipato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n.
21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass. 30 ottobre 2018, n.
27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37708; Cass. 11 febbraio 2022,
n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
La responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, sull'argomento, si è così espressa: «Ai sensi dell'art.
2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito» (Cass. 17 ottobre
2013, n. 23584; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»). Sulla scorta di tali principi la S.C. ha ritenuto, ad esempio, in materia di danno da insidia stradale, che, «quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso»
(Cass. 13 gennaio 2015, n. 287).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, «essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”» (Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno 2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Tali principi non sono stati applicati in modo condivisibile dal tribunale.
In fatto va premesso come sia risultato del tutto pacifico che in data 1° Parte_2 giugno 2013, durante un'esibizione con un gruppo di ballo, cadeva sul palco allestito nei locali appartenenti alla società Salsedine riportando le lesioni descritte in citazione.
Orbene, rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la Parte_2 non ha dato dimostrazione del sinistro, essendone rimasta incerta la sua stessa dinamica.
In merito occorre evidenziare come la teste (sentita all'udienza del 26.09.2019) e che si Tes_1 trovava sul palco unitamente alla intenta ad esibirsi abbia dichiarato “non ricordo di preciso Parte_2 il giorno, ma ero presente anche io ai fatti perché ci siamo esibite con la Sig.ra nel locale Parte_2 chiamato in Fiumicino”, aggiungendo che “non credo di averla vista cadere perché appunto Parte_1 mi stavo esibendo con lei e mi trovavo in seconda fila”.
Il teste che invece ha visto la caduta, sentito all'udienza del 26.09.2019 ha affermato: “Si Tes_2
è vero, sul finale della esibizione l'ho vista cadere in terra, potrebbe essere inciampata o una storta, l'ho vista cadere per un cedimento della gamba ma non sono sicuro che abbia urtato qualcosa”. Il
dunque, non solo non ha potuto riferire la causa della caduta ma, anzi, ha chiaramente Tes_2 affermato che la stessa poteva essere stata determinata da una storta, poiché egli ha potuto osservare un cedimento della gamba non essendo tuttavia sicuro se la avesse “urtato qualcosa”. Parte_2
La tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui la caduta era stata determinata da “una parte fallata del palco” non ha trovato allora alcun riscontro nell'istruttoria espletata e, del resto, di tanto non dubita neanche il primo giudice che invero ha dato atto che la causa della caduta è rimasta ignota;
e purtuttavia egli non ha tratto le dovute conseguenze quanto all'insussistenza di prova, nella specie, del nesso di causalità.
Né risulta provata la pericolosità del palco su cui la prima di cadere si stava esibendo. Parte_2
In sede di escussione la teste ha affermato come il palco non fosse “liscio” e che non fosse Tes_1 un “buon palco”, aggiungendo “non ricordo altro” nonostante fosse incontroverso che la detta vi si stava esibendo senza cadere così dimostrando che le dette imperfezioni erano in ogni Tes_1 caso di non particolare rilevanza e, oltretutto, del tutto visibili.
Il teste del pari, lungi dal confermare che il palco non era omogeneo e quindi diversamente Tes_2 da quanto invece ritenuto dal primo giudice, si limitava a riferire “mi ricordo che sul palco vi era un tappeto di danza. Ero abbastanza vicino da vederlo”, null'altro riferendo. Il teste il quale Tes_2 assisteva allo spettacolo, ha dunque affermato di aver visto un tappeto, rispetto al quale tuttavia non ha riferito di alcuna usura o imperfezione, mentre la teste ha solo riferito che la superficie Tes_1 del palo era in legno e di non ricordare che vi fosse un tappeto. Difatti, la detta teste ha affermato
“Non ricordo se c'era o no un tappeto”.
Non è stata acquisita in definitiva alcuna prova sull'oggettivo stato dei luoghi del quale parte attrice non ha offerto neanche una rappresentazione fotografica dell'epoca dei fatti.
Non è allora condivisibile, a giudizio della Corte, quanto sostenuto dal Tribunale allorquando si afferma che le condizioni addirittura di “precarietà” e di non omogeneità del palco avevano trovato riscontro nelle affermazioni dei testi escussi, giacché affermare come hanno fatti i testi che un elemento sia non perfettamente liscio o non omogeneo o, addirittura, “non buono” non fornisce alcuna indicazione circa l'esistenza di falle, dislivelli, ostacoli o rotture della superficie della struttura lignea, difetti circa i quali, invece, nessuno dei due testi ha riferito alcunché.
Ciò che quivi più rileva è dunque che anche a voler ritenere che il palco non fosse in perfette condizioni, nessuno dei testi ha parlato di presenza di buche o rotture (falle) sul palco né vi ha ricollegato neppure a posteriori ed in concreto la causa della caduta della Parte_2
Pertanto, ed a prescindere dal mancato espresso richiamo fatto dal primo giudice alla fattispecie di cui all'art. 2051, v'è che il materiale probatorio raccolto non è risultato idoneo a dimostrare la fondatezza della tesi dell'appellante, secondo cui ricorrerebbero le circostanze fattuali necessarie per l'applicazione della responsabilità di cui alla disposizione dell'art. 2051 c.c., atteso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della stessa, sulla quale grava l'onere della prova del nesso eziologico tra la caduta e le condizioni anomale del manto del cortile in linea con l'orientamento giurisprudenziale richiamato al paragrafo precedente ed alla stregua del principio affermato dalla
S.C., secondo cui: «Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta» (Cass. 15 febbraio
2010, n. 3468; Cass. 10 marzo 2015, n. 4773).
Non avendo dimostrato, sulla scorta delle prove orali appena richiamate, la Parte_2 dinamica dell'incidente ed il nesso eziologico tra il danno e la cosa e pur avendone l'onere i motivi di appello sin qui esaminati vanno accolti ed il capo della decisione in esame riformato, con il conseguente rigetto della domanda attorea.
Rimangono assorbite le ulteriori doglianze in punto di ctu e spese di lite che attesa la riforma della sentenza vanno rideterminate per entrambi i gradi del giudizio e poste a carico della in via Parte_2 definitiva.
Esse che infatti seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo applicando sia per il primo che per il secondo grado i parametri minimi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e con d.m. 13 agosto 2022, n. 147 attesa la ridotta attività e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle caratteristiche dell'attività prestata, del valore dell'affare (3° scaglione tabella 2° per il primo grado e 12° per il secondo), delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti per complessivi, per definitivi € 2.540 per il primo grado oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €233 (206 Cu+ 27 marca) ed €2.906 per il secondo grado, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €382,50 (355,50 CU+ 27 per marca di iscrizione).
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della soccombente Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 596/2020, pubblicata il 09/07/2020, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto ed in riforma la sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da Parte_2
-condanna l'appellata a rifondere le spese di lite liquidate come segue: Parte_2
€2.540 per il primo grado, oltre al rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €233; €2.906 per il secondo grado, oltre a rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge e spese vive per €382,50;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della soccombente Parte_2
Così deciso in Roma, 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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