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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1083/2023 con OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AV STRAULINO;
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
CO DR
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC emessa dal Tribunale di Firenze il 24 aprile 2023 e depositata in cancelleria il 26 aprile 2023 nella causa n.1622/2022 R.G..
CONCLUSIONI
In data 13 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- In via pregiudiziale: ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 cost. disponendo la sospensione del presente giudizio e rimettendo alla Corte costituzionale la questione di legittimità sollevata dalla Banca;
- in via principale: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare
l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n. 2599/2023 del 26 aprile 2023, a definizione del giudizio r.g.a.c.c. 1622/2022, rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle censure di merito sollevate avverso
l'Ordinanza gravata, dichiarare la nullità della medesima laddove non ha sottoposto a preventivo contraddittorio le asserite violazioni relative agli obblighi di forma e alla accettazione delle clausole vessatorie;
- in via di estremo subordine, dichiarare la nullità dell'Ordinanza laddove ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione, mai proposta dalla Banca, accogliendo invece quella di inammissibilità parziale della domanda.
Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla
- restituzione della somma di Euro 3.795,30, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 27.4.2023, data dell'avvenuto pagamento da parte da in favore del procuratore antistatario”. Parte_1
Per l'appellato : Controparte_1
2 “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. , conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- che in data 23.2.2007, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico (presso un esercente convenzionato con la Banca, ovvero la Papino Elettrodomestici), aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving n. 9541438;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, esercente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) ex art. 3 D. Lgs. 347/1999;
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, sussisteva l'obbligo per l'Intermediario di restituire le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta;
- che aveva interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento del diritto alla restituzione delle sole somme prese in prestito al tasso legale ex art. 1284 comma 3 c.c., con riserva di ripetizione e quantificazione in separato giudizio.
Parte ricorrente, pertanto, chiedeva “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai
3 sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda e concludeva “in via principale, nel merito: rigettare la domanda di nullità in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata: dichiarare inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
- in via ulteriormente subordinata: dichiarare inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per mancata estinzione del Finanziamento antecedentemente all'instaurazione del giudizio;
- in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea di nullità e di ripetizione di indebito dovessero essere ritenute ammissibili e fondate, dichiarare la sopravvenuta prescrizione decennale di ogni diritto restitutorio fatto valere dall'attore in relazione alle somme corrisposte in data antecedente al 1.02.2012. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite “.
Il Tribunale di Firenze con l'ordinanza, resa il 24 aprile 2023 e depositata il 26 aprile successivo (rep. n. 2599/2023), così statuiva:
“- DICHIARA la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato da
; Controparte_1
- ACCERTA il diritto del ricorrente a restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale;
- CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni di € 145,50 con distrazione in favore dell'Avv. Ruocco Andrea che si dichiara antistatario”.
L'appello.
2. Proponeva appello , (di seguito solo ) Parte_1 Parte_1 formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) “erronea qualificazione in diritto dell'operazione di acquisto dell'acquisto dell'elettrodomestico a mezzo della Linea di Credito”;
4 2) “erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di
Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001.
Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo”.
3) “erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla Banca”;
4) “erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento”;
5) “ in subordine, erronea interpretazione del D.M. 485/2001”;
6) “ travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione”;
7) “asserita violazione degli obblighi di forma cui all'art. 117 TUB. Violazione del principio del contraddittorio”;
8) “mancata espressa accettazione delle clausole vessatorie. Violazione del principio del contraddittorio”;
9) “erroneità dell'Ordinanza per carenza di motivazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della ”; Pt_1
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 13 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata dal , è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il CP_1 gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento
3.1 La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Parte appellante nelle note di trattazione scritta dell'11 novembre 2025 ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e
77 della Costituzione, in relazione all'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 52/1996, per avere
5 il Legislatore Delegato sub-delegato ad una fonte regolamentare (D.M. n. 485/2001) la definizione del perimetro soggettivo ed oggettivo della attività degli agenti in attività finanziaria, potestà non riconosciutagli dalla legge delega (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 104/2017), […] ravvisandosi quindi un “abusivo esercizio dello strumento della subdelega in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti”. […] “la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge in esame comporterebbe inevitabilmente l'invalidità derivata dell'atto adottato in sua attuazione dall'Amministrazione, con la conseguenza che quest'ultimo, in quanto annullabile, dovrebbe essere disapplicato da parte del Giudice Ordinario (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4998/2024). Pertanto, l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 nella parte in cui ha subdelegato al
Ministro la determinare della perimetro della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, avrà quale effetto naturalmente conseguente la declaratoria da parte di codesto Ill.mo Giudice di disapplicazione del D.M. n. 485/2001, in quanto adottato in forza di disposizione di legge incostituzionale”, pertanto avanzava richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
La questione è manifestamente infondata.
Come questa Corte ha già avuto modo d'illustrare in precedenti pronunce, la Corte
Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite (vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima sub-delegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sentenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost. , 09/04/2019,
n.79 : “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare
(sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o
6 atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del 2017)”.
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art.
3”.
7 Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima sub-delegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
In sintesi e conclusione, come affermato da questa Corte nelle precedenti pronunce, con riferimento al quadro normativo di rilievo l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, essendo palese che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio. E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n.
197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
8 Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
4. Nel merito, possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi i primi sei motivi di impugnazione: 1. “erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/200”; 2. “erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo”;
3. “erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla ”; 4. “erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. Pt_1
374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa
Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento”; 5. “in subordine, erronea interpretazione del D.M. 485/2001”; 6.
“travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione”.
I motivi sono infondati.
4.1 Quanto alla qualificazione in diritto dell'operazione di acquisto di la CP_1 ratio decidendi del Tribunale non merita censure, stante la corretta applicazione delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali anche recenti che regolano la materia.
9 Parte appellante, in sintesi, sostiene - che l'ordinanza sia chiaramente erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'attività di promozione e collocamento della Carta revolving sia esclusa dal perimetro applicativo dell'esenzione alla riserva di attività prevista in favore degli agenti in attività finanziaria cui al combinato disposto degli art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 e 2 del Decreto, riportando a sostegno di tale ipotesi alcune decisioni di merito.
Aggiunge - che quantunque si voglia ritenere che la promozione ed il collocamento della
Carta revolving non rientrasse nel perimetro di applicazione della esenzione dalla riserva di attività, in ogni caso la conseguenza giuridica di tale (ipotetica) violazione non sarebbe certo una declaratoria di nullità del contratto;
- che le norme ritenute violate non avevano il carattere imperativo poiché in nessun punto la normativa asseritamente violata era qualificabile come imperativa;
- che sul punto, il Giudice di prime cure non aveva preso una posizione, operando un'inammissibile equiparazione tra la nozione di norma inderogabile e quella di norma imperativa.
Ritiene la Corte che nella fattispecie, l'elemento fattuale è pacifico: trattasi di un contratto di finanziamento, intercorso tra e , Controparte_1 Parte_1 promosso e concluso tramite il negoziante , Controparte_2 convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991.
Si può quindi affermare che la presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).
Il contratto in questione, quindi, è riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione del cliente di una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per
10 nuovi impieghi, trattasi di contratto ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
La Corte rileva che la tematica della nullità del contratto di finanziamento concluso tramite un negoziante e/o un rivenditore non iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 347/1991, ha creato contrasti interpretativi della giurisprudenza di merito sulla rilevante questione della validità del finanziamento del credito al consumo nella tipologia del prestito personale attraverso il collocamento della
Carta revolving, né tra l'altro la Corte regolatrice si era espressa con precedenti orientamenti, pertanto per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025,
n.12838, ha così statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre
2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”. (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025,
n.12838).
Si aggiunga, che la Corte regolatrice in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso
11 l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
4.2. La pronunzia della Corte regolatrice, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
12 b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo
“finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
La chiarezza dell'interpretazione data dalla Suprema Corte che ha affrontato tutte le questioni che sono state sollevate anche in questo grado da fa ritenere Parte_1
i motivi da uno a sei infondati sotto tutti i profili né l'appellante offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Orbene, condividendo i principi espressi dalla S.C. deve confermarsi che il finanziamento oggetto del giudizio ex art. 1418 c.c. comma 1° è nullo non potendo la Carta revolving essere oggetto di collocamento a mezzo di dealer e, come precisato dalla C.S. anche prima del D.Lgs n.141/ 2010 tale tipo di finanziamento non era possibile. Quindi la dedotta circostanza che il contratto di del 2007, fosse precedente Controparte_1 al D.Lgs n.141/2010, non rileva alcun beneficio per la decisione.
5. Il settimo ed ottavo motivo (7) “asserita violazione degli obblighi di forma cui all'art. 117 TUB. Violazione del principio del contraddittorio”; 8) “mancata espressa accettazione delle clausole vessatorie. Violazione del principio del contraddittorio”) restano assorbiti dalla conferma della declaratoria di nullità del contratto per i motivi indicati.
6. Nono motivo di impugnazione: “erroneità dell'Ordinanza per non aver valutato
l'eccezione di inammissibilità della azione di nullità”.
Parte appellante deduce: “il provvedimento gravato merita di essere riformato nella parte in cui afferma: “In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione
13 sollevata dalla resistente in quanto la domanda spiegata dal ricorrente non è domanda di condanna al pagamento, ma domanda di accertamento della nullità del contratto (…).”
[Allegato 2 p. 2 primo paragrafo dei motivi di diritto]. Invero, la ha sollevato Pt_1 esclusivamente l'eccezione di inammissibilità della domanda per prescrizione della
(sottostante ed eventuale) azione di ripetizione di indebito, sulla quale l'Ordinanza non si è neppure pronunciata statuendo, invece, su una eccezione mai sollevata”.
Il motivo è infondato.
Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020,
n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva
14 quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi
Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
7. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà; la residua metà delle spese deve essere posta a carico della soccombente . Parte_1
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, per la frazione indicata, per il presente grado di giudizio, in € 2.171,00 (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass.
19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012
15
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà le spese del presente giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese del grado, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012;
- la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere Ausiliario relatore Dott Giuseppina Mastrodomenico Il Presidente Dott. Ludovico delle Vergini
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1083/2023 con OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AV STRAULINO;
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
CO DR
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC emessa dal Tribunale di Firenze il 24 aprile 2023 e depositata in cancelleria il 26 aprile 2023 nella causa n.1622/2022 R.G..
CONCLUSIONI
In data 13 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
- In via pregiudiziale: ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 cost. disponendo la sospensione del presente giudizio e rimettendo alla Corte costituzionale la questione di legittimità sollevata dalla Banca;
- in via principale: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare
l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n. 2599/2023 del 26 aprile 2023, a definizione del giudizio r.g.a.c.c. 1622/2022, rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle censure di merito sollevate avverso
l'Ordinanza gravata, dichiarare la nullità della medesima laddove non ha sottoposto a preventivo contraddittorio le asserite violazioni relative agli obblighi di forma e alla accettazione delle clausole vessatorie;
- in via di estremo subordine, dichiarare la nullità dell'Ordinanza laddove ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione, mai proposta dalla Banca, accogliendo invece quella di inammissibilità parziale della domanda.
Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla
- restituzione della somma di Euro 3.795,30, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 27.4.2023, data dell'avvenuto pagamento da parte da in favore del procuratore antistatario”. Parte_1
Per l'appellato : Controparte_1
2 “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. , conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- che in data 23.2.2007, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico (presso un esercente convenzionato con la Banca, ovvero la Papino Elettrodomestici), aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving n. 9541438;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, esercente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) ex art. 3 D. Lgs. 347/1999;
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, sussisteva l'obbligo per l'Intermediario di restituire le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta;
- che aveva interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento del diritto alla restituzione delle sole somme prese in prestito al tasso legale ex art. 1284 comma 3 c.c., con riserva di ripetizione e quantificazione in separato giudizio.
Parte ricorrente, pertanto, chiedeva “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai
3 sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda e concludeva “in via principale, nel merito: rigettare la domanda di nullità in quanto manifestamente infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata: dichiarare inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
- in via ulteriormente subordinata: dichiarare inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per mancata estinzione del Finanziamento antecedentemente all'instaurazione del giudizio;
- in estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda attorea di nullità e di ripetizione di indebito dovessero essere ritenute ammissibili e fondate, dichiarare la sopravvenuta prescrizione decennale di ogni diritto restitutorio fatto valere dall'attore in relazione alle somme corrisposte in data antecedente al 1.02.2012. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite “.
Il Tribunale di Firenze con l'ordinanza, resa il 24 aprile 2023 e depositata il 26 aprile successivo (rep. n. 2599/2023), così statuiva:
“- DICHIARA la nullità del contratto di finanziamento revolving stipulato da
; Controparte_1
- ACCERTA il diritto del ricorrente a restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale;
- CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni di € 145,50 con distrazione in favore dell'Avv. Ruocco Andrea che si dichiara antistatario”.
L'appello.
2. Proponeva appello , (di seguito solo ) Parte_1 Parte_1 formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) “erronea qualificazione in diritto dell'operazione di acquisto dell'acquisto dell'elettrodomestico a mezzo della Linea di Credito”;
4 2) “erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di
Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001.
Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo”.
3) “erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla Banca”;
4) “erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento”;
5) “ in subordine, erronea interpretazione del D.M. 485/2001”;
6) “ travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione”;
7) “asserita violazione degli obblighi di forma cui all'art. 117 TUB. Violazione del principio del contraddittorio”;
8) “mancata espressa accettazione delle clausole vessatorie. Violazione del principio del contraddittorio”;
9) “erroneità dell'Ordinanza per carenza di motivazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della ”; Pt_1
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 13 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata dal , è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il CP_1 gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento
3.1 La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Parte appellante nelle note di trattazione scritta dell'11 novembre 2025 ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e
77 della Costituzione, in relazione all'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 52/1996, per avere
5 il Legislatore Delegato sub-delegato ad una fonte regolamentare (D.M. n. 485/2001) la definizione del perimetro soggettivo ed oggettivo della attività degli agenti in attività finanziaria, potestà non riconosciutagli dalla legge delega (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 104/2017), […] ravvisandosi quindi un “abusivo esercizio dello strumento della subdelega in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti”. […] “la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge in esame comporterebbe inevitabilmente l'invalidità derivata dell'atto adottato in sua attuazione dall'Amministrazione, con la conseguenza che quest'ultimo, in quanto annullabile, dovrebbe essere disapplicato da parte del Giudice Ordinario (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4998/2024). Pertanto, l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 nella parte in cui ha subdelegato al
Ministro la determinare della perimetro della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, avrà quale effetto naturalmente conseguente la declaratoria da parte di codesto Ill.mo Giudice di disapplicazione del D.M. n. 485/2001, in quanto adottato in forza di disposizione di legge incostituzionale”, pertanto avanzava richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
La questione è manifestamente infondata.
Come questa Corte ha già avuto modo d'illustrare in precedenti pronunce, la Corte
Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite (vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima sub-delegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976,
91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sentenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost. , 09/04/2019,
n.79 : “la giurisprudenza di questa corte … consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare
(sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o
6 atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)» (sentenza n. 104 del 2017)”.
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art.
3”.
7 Il successivo art. 3 disponeva: “
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima sub-delegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
In sintesi e conclusione, come affermato da questa Corte nelle precedenti pronunce, con riferimento al quadro normativo di rilievo l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, essendo palese che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio. E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n.
197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
8 Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
4. Nel merito, possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi i primi sei motivi di impugnazione: 1. “erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/200”; 2. “erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo”;
3. “erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla ”; 4. “erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. Pt_1
374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Banca ed Impresa
Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento”; 5. “in subordine, erronea interpretazione del D.M. 485/2001”; 6.
“travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione”.
I motivi sono infondati.
4.1 Quanto alla qualificazione in diritto dell'operazione di acquisto di la CP_1 ratio decidendi del Tribunale non merita censure, stante la corretta applicazione delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali anche recenti che regolano la materia.
9 Parte appellante, in sintesi, sostiene - che l'ordinanza sia chiaramente erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'attività di promozione e collocamento della Carta revolving sia esclusa dal perimetro applicativo dell'esenzione alla riserva di attività prevista in favore degli agenti in attività finanziaria cui al combinato disposto degli art. 3 del D.lgs. n.
374/1999 e 2 del Decreto, riportando a sostegno di tale ipotesi alcune decisioni di merito.
Aggiunge - che quantunque si voglia ritenere che la promozione ed il collocamento della
Carta revolving non rientrasse nel perimetro di applicazione della esenzione dalla riserva di attività, in ogni caso la conseguenza giuridica di tale (ipotetica) violazione non sarebbe certo una declaratoria di nullità del contratto;
- che le norme ritenute violate non avevano il carattere imperativo poiché in nessun punto la normativa asseritamente violata era qualificabile come imperativa;
- che sul punto, il Giudice di prime cure non aveva preso una posizione, operando un'inammissibile equiparazione tra la nozione di norma inderogabile e quella di norma imperativa.
Ritiene la Corte che nella fattispecie, l'elemento fattuale è pacifico: trattasi di un contratto di finanziamento, intercorso tra e , Controparte_1 Parte_1 promosso e concluso tramite il negoziante , Controparte_2 convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991.
Si può quindi affermare che la presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).
Il contratto in questione, quindi, è riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione del cliente di una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per
10 nuovi impieghi, trattasi di contratto ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
La Corte rileva che la tematica della nullità del contratto di finanziamento concluso tramite un negoziante e/o un rivenditore non iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 347/1991, ha creato contrasti interpretativi della giurisprudenza di merito sulla rilevante questione della validità del finanziamento del credito al consumo nella tipologia del prestito personale attraverso il collocamento della
Carta revolving, né tra l'altro la Corte regolatrice si era espressa con precedenti orientamenti, pertanto per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025,
n.12838, ha così statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre
2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”. (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025,
n.12838).
Si aggiunga, che la Corte regolatrice in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso
11 l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
4.2. La pronunzia della Corte regolatrice, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
12 b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo
“finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
La chiarezza dell'interpretazione data dalla Suprema Corte che ha affrontato tutte le questioni che sono state sollevate anche in questo grado da fa ritenere Parte_1
i motivi da uno a sei infondati sotto tutti i profili né l'appellante offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Orbene, condividendo i principi espressi dalla S.C. deve confermarsi che il finanziamento oggetto del giudizio ex art. 1418 c.c. comma 1° è nullo non potendo la Carta revolving essere oggetto di collocamento a mezzo di dealer e, come precisato dalla C.S. anche prima del D.Lgs n.141/ 2010 tale tipo di finanziamento non era possibile. Quindi la dedotta circostanza che il contratto di del 2007, fosse precedente Controparte_1 al D.Lgs n.141/2010, non rileva alcun beneficio per la decisione.
5. Il settimo ed ottavo motivo (7) “asserita violazione degli obblighi di forma cui all'art. 117 TUB. Violazione del principio del contraddittorio”; 8) “mancata espressa accettazione delle clausole vessatorie. Violazione del principio del contraddittorio”) restano assorbiti dalla conferma della declaratoria di nullità del contratto per i motivi indicati.
6. Nono motivo di impugnazione: “erroneità dell'Ordinanza per non aver valutato
l'eccezione di inammissibilità della azione di nullità”.
Parte appellante deduce: “il provvedimento gravato merita di essere riformato nella parte in cui afferma: “In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione
13 sollevata dalla resistente in quanto la domanda spiegata dal ricorrente non è domanda di condanna al pagamento, ma domanda di accertamento della nullità del contratto (…).”
[Allegato 2 p. 2 primo paragrafo dei motivi di diritto]. Invero, la ha sollevato Pt_1 esclusivamente l'eccezione di inammissibilità della domanda per prescrizione della
(sottostante ed eventuale) azione di ripetizione di indebito, sulla quale l'Ordinanza non si è neppure pronunciata statuendo, invece, su una eccezione mai sollevata”.
Il motivo è infondato.
Sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020,
n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva
14 quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi
Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
7. L'appello va quindi respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà; la residua metà delle spese deve essere posta a carico della soccombente . Parte_1
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, per la frazione indicata, per il presente grado di giudizio, in € 2.171,00 (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077, Cass.
19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà le spese del presente giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese del grado, che liquida, per tale frazione, in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012;
- la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere Ausiliario relatore Dott Giuseppina Mastrodomenico Il Presidente Dott. Ludovico delle Vergini
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