Decreto cautelare 31 luglio 2017
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01574/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2017, proposto da
Obiettivo 2.0 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Brischetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Lupiae n. 34;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Zacà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cosimo Zacà in Lecce, via M. Schipa n. 35;
Ministero dell’Interno, Prefettura di Lecce - Commissione Provinciale di Vigilanza Luoghi di Pubblico Spettacolo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
dell’Ordinanza Sindacale n.134/2017, pubblicata sull’Albo Pretorio On Line in data 23.06.2017 e non notificata, ad oggetto “Misure atte a garantire i cittadini in occasione dei concerti … presso RC GO , nella parte in cui introduce il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitore di vetro e lattina, nei limiti dell’interesse fatto valere;
- dell’Ordinanza Sindacale n.158/2017 pubblicata sull’Albo Pretorio On Line in data 10.07.2017 e non notificata, ad oggetto “Variazione date eventi presso RC GO , nei limiti dell’interesse fatto valere;
- del Verbale della Commissione Provinciale Vigilanza Luoghi di Pubblico Spettacolo del 14.06.2017, richiamato nelle Ordinanze Sindacali impugnate ma non allegato né reso disponibile, nei limiti dell’interesse fatto valere;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli, del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Lecce - Commissione Provinciale di Vigilanza Luoghi di Pubblico Spettacolo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la società Obiettivo 2.0 chiedeva l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia - delle ordinanze sindacali, in epigrafe indicate, con cui il Comune di Gallipoli disponeva il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitore di vetro e lattina.
Con unico ed articolato ordine di doglianze, la ricorrente deduceva i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere nei suoi vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gallipoli, instando per il rigetto del ricorso e della presupposta istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 5.9.2017, la difesa attorea chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo dei giudizi cautelari.
In vista della trattazione del merito della causa, la ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 22.9.2022, la causa veniva riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del procuratore della società ricorrente, depositata in atti.
Per tale ragione, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, considerata la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO