Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122 .