TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 14/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 794/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico IG.ra CP_1 P.IVA_1
, Parte_1 rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. GLADYS CASTELLANO del Foro di Bergamo
(c.f. ) con Studio in 24122 Bergamo (BG) Via Quarenghi, n.13 C.F._2
(pec: fax 035/220709), in unione congiunta e Email_1 disgiunta con l'Avv. NICOLA STIAFFINI (c.f. del Foro di Livorno C.F._3
con Studio in 57123 Livorno in Via Traversa, n.2 (pec:
fax 0586.213763), giusta procura in atti Email_2
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata in formato telematico al ricorso per decreto ingiuntivo datato 01.09.2024 dall'avv. STEFANO CLEMENTI (C.F.
) – fax 0342.904235 - PEC del C.F._4 Email_3
Foro di , con studio in Bormio (SO) Via Al Forte 1, presso il quale è anche CP_2 elettivamente domiciliato (PEC fax “0342.904235”) Email_3
- parte convenuta opposta -
Oggetto: bancari, fideiussione
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
“Quanto ad entrambi gli opponenti, gli stessi si rimettono al Giudice in ordine alla completezza e idoneità probatoria della documentazione prodotta da controparte a sostegno della propria pretesa azionata monitoriamente.
Quanto al divieto di doppia garanzia inerente la sola opponente IG.ra , Pt_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTARE e DICHIARARE che parte opposta non è creditrice nei confronti dell'opponente IG.ra dell'importo di Euro 28.315,21, portato dal decreto Pt_2 ingiuntivo n.233/2024 Tribunale di Sondrio per le causali esposte, stante l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo qui opposto in violazione dell'art.
4.4 D.M. 23 settembre 2005 e per l'effetto IN VIA PRINCIPALE DICHIARARE nullo, invalido, inefficace e comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo o comunque revocarlo integralmente con ogni conseguente statuizione anche sulle spese e compensi del monitorio;
IN VIA SUBORDINATA ACCERTARE e DICHIARARE che la garanzia prestata dall'opponente IG.ra è limitata alla quota non garantita da MCC e per l'effetto Pt_1 ridurre ogni eventuale obbligazione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari”
Conclusioni di parte convenuta opposta
“IN VIA PRELIMINARE:
- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendone i presupposti di legge per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande ed eccezioni proposte da controparte, a qualunque titolo avanzate, perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque non provate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN OGNI CASO:
- condannare gli ingiunti al pagamento degli importi indicati in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria.
- con vittoria delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge”.
pagina 3 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società e CP_1 Controparte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 233/2024 del 18.09.2024
(ruolo n. 628/2024 R.G) emesso dal Tribunale di Sondrio in favore della Controparte_2
con cui si intimava alla predetta società, nonché alla garante fideiussore, il
[...] pagamento della somma di € 28.315,21 oltre interessi contrattuali al tasso annuo del
6,164% a decorrere dal 18.06.2024, quale residuo debitore del rapporto di prestito Part chirografario n. 1300110/02, ora posizione a “sofferenze” n. 110316/2, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento monitorio come ivi specificati.
La parte attrice opponente eccepiva: quanto alla società ed alla garante la mancata prova del credito azionato in monitorio per insufficienza del saldaconto prodotto in sede di decreto ingiuntivo sub Doc.3 a provare il credito azionato, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nonché quanto alla sola garante la violazione ad opera di controparte del cd. divieto di doppia garanzia di cui all'art 4.4. del D.M. 23 settembre 2005
(cfr. Doc.1 D.M. 23 settembre 2005), per aver richiesto ed ottenuto la garanzia pubblica di
MCC ed altresì la fideiussione sottoscritta dalla IG.ra (cfr. Doc.4 Controparte_3 fascicolo monitorio Fideiussione), con conseguente nullità (o in subordine inefficacia) della garanzia della IG.ra e revoca del decreto ingiuntivo opposto nella parte eccedente Pt_2 la garanzia di MCC.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto Controparte_2 dedotto da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva esperito il tentativo di mediazione innanzi alla Camera di Commercio di CP_2 che sortiva tuttavia esito negativo.
All'udienza del 7 maggio 2025 le parti si limitavano a chiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché il giudice, senza emettere altro provvedimento rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08.07.2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
1. In primo luogo si rileva come l'eccezione di invalidità del decreto ingiuntivo emesso in assenza di idonea prova, per insufficienza della certificazione ex art. 50 Tub apposta in calce al mero saldaconto, sia stata rinunciata da parte opponente laddove non più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e neppure più coltivata negli scritti difensivi e pagina 4 di 8 conclusivi successivi all'atto di citazione in opposizione.
Invero, per principio consolidato della Corte di Cassazione la rinuncia ad una domanda si può configurare quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte (in ultimo
Cassazione civile sez. II, 09/07/2018, n.18027).
Si osserva in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione laddove la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito tende a riconoscere l'efficacia probatoria dell'attestazione ex art. 50 TUB in calce al mero saldaconto limitatamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. È stato infatti osservato che "la L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, (ud.
16/05/2018, dep. 27/05/2019), n.14357; Cass. Sez. 2, sent. 19 marzo 2009, n. 6705, Rv.
607111-01).
2. Vendendo all'unico motivo di opposizione reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, si osserva come parte opponente abbia eccepito l'illegittimità della pretesa ingiunta al fideiussore per violazione della doppia garanzia di cui al D.M. 23 settembre
2005 art. 4.4.
La questione verte pertanto sulla validità di una fideiussione personale a garanzia di un finanziamento assistito da quella del Fondo per le piccole e medie imprese.
Sul punto la giurisprudenza, che si condivide e qui si richiama, ha già avuto modo di esprimersi sul tema, evidenziando che: come noto, la Garanzia del Fondo Pubblico per le
PMI (meglio conosciuta come MCC), è una prassi nel contesto economico-finanziario, essendo stata concepita per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.
Si configura dunque come una garanzia pubblica, ossia un impegno assunto dallo Stato attraverso il fondo, di natura accessoria rispetto all'obbligazione principale assunta dal debitore nei confronti del creditore finanziatore.
L'istituto trova la propria fonte nel Decreto legislativo n. 662 del 23 dicembre 1996, ulteriormente regolato dal Decreto Ministeriale del 23 settembre 2005, che ha stabilito le pagina 5 di 8 condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali per l'amministrazione del fondo stesso.
In particolare l'art.
4.4 del D.M. citato stabilisce che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
La norma, dunque, se da un lato fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla dice circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche.
La fideiussione prestata dall'opponente in favore della società di cui è Controparte_3 socia unica ed amministratore deve pertanto ritenersi perfettamente valida ed operante non essendo assimilabile a nessuna delle categorie specificatamente delineate nel disposto normativo (reale, assicurativa o bancaria).
La fideiussione in esame, all'evidenza, essendo di natura personale non può certamente ritenersi configurabile come “reale, assicurativa o bancaria” essendo indiscutibilmente connotata da chiari tratti distintivi rispetto a quest'ultime che sono prestate da soggetti sottoposti a specifici obblighi regolamentari, assenti nel caso di quelle personali che si configurano invece come un accordo tra privati.
Qualsivoglia altra interpretazione estensiva od analogia del divieto normativo risulterebbe infondata stante la chiarezza con cui il Legislatore ha delineato le categorie di garanzie soggette a limitazione.
D'altronde come già osservato dalla Giurisprudenza sul punto “La facoltà da parte di terzi di rilasciare garanzie personali, pur in presenza di garanzia del , non è Parte_4 esclusa dalla stessa normativa in materia” (Tribunale di Pavia, sentenza n. 1124 del
11.07.2024).
Se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia avrebbe certamente adottato una terminologia generica ed omnicomprensiva, senza ricorrere invece ad una qualificazione così dettagliata per tipologia, restringendo così l'applicazione a tali circoscritte categorie quali reali, assicurative e bancarie.
Invero, va affermato che tale previsione ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno su beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie o assicurative, ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di terzi che restando valide in ogni caso.
La normativa suddetta, infatti, non vieta in alcun modo l'acquisizione di ulteriori garanzie personali sul patrimonio di altri soggetti poiché “lo scopo della disciplina è quello di
pagina 6 di 8 impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata” (Tribunale di Padova n. 201/2023, Tribunale di Perugia n. 1337/2021 e Corte d'Appello di Trento n. 285/2021).
Risulta poi “assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23.09.2005 l'introduzione di norme interferenti con quelle di diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'Istituto di credito che eroghi il finanziamento agevolato” (Tribunale di Monza, sentenza n. 1598/2021).
Fermo restando dunque che tale divieto non è estensibile alle garanzie personali, quale quella per cui è causa, si osserva inoltre che il disposto dell'art. 4.4. è applicabile soltanto nell'ambito del rapporto interno tra il fondo di Garanzia ed il soggetto finanziatore (id est la
Banca), rapporto rispetto al quale il soggetto beneficiario del finanziamento ed il garante si pongono come terzi estranei (Trib. Milano, 09.01.2023 n. 107).
Ne consegue che il predetto divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca.
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Infine, ogni ulteriore questione relativa alla somma effettiva che residuerà da pagare in ragione dell'intervenuto futuro ed eventuale pagamento di MCC, avrà al più rilevanza in fase esecutiva.
Per queste ragioni le domande dell'opponente devono essere respinte e il decreto ingiuntivo emesso confermato e per l'effetto dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opponente, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro26.000,00 ad euro
520.000,00 in considerazione del valore della causa, della concreta attività prestata e dalla semplicità delle questioni trattate), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti Controparte_1 Controparte_3 di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 233/2024 del Controparte_2
18.09.2024 emesso dal Tribunale di Sondrio dichiarandolo esecutivo;
- condanna e in solido tra loro a rifondere Controparte_1 Controparte_3
l'opposto delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Sondrio, 14 luglio 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 794/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico IG.ra CP_1 P.IVA_1
, Parte_1 rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. GLADYS CASTELLANO del Foro di Bergamo
(c.f. ) con Studio in 24122 Bergamo (BG) Via Quarenghi, n.13 C.F._2
(pec: fax 035/220709), in unione congiunta e Email_1 disgiunta con l'Avv. NICOLA STIAFFINI (c.f. del Foro di Livorno C.F._3
con Studio in 57123 Livorno in Via Traversa, n.2 (pec:
fax 0586.213763), giusta procura in atti Email_2
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata in formato telematico al ricorso per decreto ingiuntivo datato 01.09.2024 dall'avv. STEFANO CLEMENTI (C.F.
) – fax 0342.904235 - PEC del C.F._4 Email_3
Foro di , con studio in Bormio (SO) Via Al Forte 1, presso il quale è anche CP_2 elettivamente domiciliato (PEC fax “0342.904235”) Email_3
- parte convenuta opposta -
Oggetto: bancari, fideiussione
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
“Quanto ad entrambi gli opponenti, gli stessi si rimettono al Giudice in ordine alla completezza e idoneità probatoria della documentazione prodotta da controparte a sostegno della propria pretesa azionata monitoriamente.
Quanto al divieto di doppia garanzia inerente la sola opponente IG.ra , Pt_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTARE e DICHIARARE che parte opposta non è creditrice nei confronti dell'opponente IG.ra dell'importo di Euro 28.315,21, portato dal decreto Pt_2 ingiuntivo n.233/2024 Tribunale di Sondrio per le causali esposte, stante l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo qui opposto in violazione dell'art.
4.4 D.M. 23 settembre 2005 e per l'effetto IN VIA PRINCIPALE DICHIARARE nullo, invalido, inefficace e comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo o comunque revocarlo integralmente con ogni conseguente statuizione anche sulle spese e compensi del monitorio;
IN VIA SUBORDINATA ACCERTARE e DICHIARARE che la garanzia prestata dall'opponente IG.ra è limitata alla quota non garantita da MCC e per l'effetto Pt_1 ridurre ogni eventuale obbligazione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari”
Conclusioni di parte convenuta opposta
“IN VIA PRELIMINARE:
- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendone i presupposti di legge per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande ed eccezioni proposte da controparte, a qualunque titolo avanzate, perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque non provate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN OGNI CASO:
- condannare gli ingiunti al pagamento degli importi indicati in decreto, oltre interessi come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria.
- con vittoria delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre IVA e accessori di legge”.
pagina 3 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società e CP_1 Controparte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 233/2024 del 18.09.2024
(ruolo n. 628/2024 R.G) emesso dal Tribunale di Sondrio in favore della Controparte_2
con cui si intimava alla predetta società, nonché alla garante fideiussore, il
[...] pagamento della somma di € 28.315,21 oltre interessi contrattuali al tasso annuo del
6,164% a decorrere dal 18.06.2024, quale residuo debitore del rapporto di prestito Part chirografario n. 1300110/02, ora posizione a “sofferenze” n. 110316/2, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento monitorio come ivi specificati.
La parte attrice opponente eccepiva: quanto alla società ed alla garante la mancata prova del credito azionato in monitorio per insufficienza del saldaconto prodotto in sede di decreto ingiuntivo sub Doc.3 a provare il credito azionato, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nonché quanto alla sola garante la violazione ad opera di controparte del cd. divieto di doppia garanzia di cui all'art 4.4. del D.M. 23 settembre 2005
(cfr. Doc.1 D.M. 23 settembre 2005), per aver richiesto ed ottenuto la garanzia pubblica di
MCC ed altresì la fideiussione sottoscritta dalla IG.ra (cfr. Doc.4 Controparte_3 fascicolo monitorio Fideiussione), con conseguente nullità (o in subordine inefficacia) della garanzia della IG.ra e revoca del decreto ingiuntivo opposto nella parte eccedente Pt_2 la garanzia di MCC.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente quanto Controparte_2 dedotto da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva esperito il tentativo di mediazione innanzi alla Camera di Commercio di CP_2 che sortiva tuttavia esito negativo.
All'udienza del 7 maggio 2025 le parti si limitavano a chiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché il giudice, senza emettere altro provvedimento rinviava la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08.07.2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
1. In primo luogo si rileva come l'eccezione di invalidità del decreto ingiuntivo emesso in assenza di idonea prova, per insufficienza della certificazione ex art. 50 Tub apposta in calce al mero saldaconto, sia stata rinunciata da parte opponente laddove non più riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e neppure più coltivata negli scritti difensivi e pagina 4 di 8 conclusivi successivi all'atto di citazione in opposizione.
Invero, per principio consolidato della Corte di Cassazione la rinuncia ad una domanda si può configurare quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte (in ultimo
Cassazione civile sez. II, 09/07/2018, n.18027).
Si osserva in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione laddove la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito tende a riconoscere l'efficacia probatoria dell'attestazione ex art. 50 TUB in calce al mero saldaconto limitatamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. È stato infatti osservato che "la L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, (ud.
16/05/2018, dep. 27/05/2019), n.14357; Cass. Sez. 2, sent. 19 marzo 2009, n. 6705, Rv.
607111-01).
2. Vendendo all'unico motivo di opposizione reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, si osserva come parte opponente abbia eccepito l'illegittimità della pretesa ingiunta al fideiussore per violazione della doppia garanzia di cui al D.M. 23 settembre
2005 art. 4.4.
La questione verte pertanto sulla validità di una fideiussione personale a garanzia di un finanziamento assistito da quella del Fondo per le piccole e medie imprese.
Sul punto la giurisprudenza, che si condivide e qui si richiama, ha già avuto modo di esprimersi sul tema, evidenziando che: come noto, la Garanzia del Fondo Pubblico per le
PMI (meglio conosciuta come MCC), è una prassi nel contesto economico-finanziario, essendo stata concepita per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.
Si configura dunque come una garanzia pubblica, ossia un impegno assunto dallo Stato attraverso il fondo, di natura accessoria rispetto all'obbligazione principale assunta dal debitore nei confronti del creditore finanziatore.
L'istituto trova la propria fonte nel Decreto legislativo n. 662 del 23 dicembre 1996, ulteriormente regolato dal Decreto Ministeriale del 23 settembre 2005, che ha stabilito le pagina 5 di 8 condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali per l'amministrazione del fondo stesso.
In particolare l'art.
4.4 del D.M. citato stabilisce che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
La norma, dunque, se da un lato fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla dice circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche.
La fideiussione prestata dall'opponente in favore della società di cui è Controparte_3 socia unica ed amministratore deve pertanto ritenersi perfettamente valida ed operante non essendo assimilabile a nessuna delle categorie specificatamente delineate nel disposto normativo (reale, assicurativa o bancaria).
La fideiussione in esame, all'evidenza, essendo di natura personale non può certamente ritenersi configurabile come “reale, assicurativa o bancaria” essendo indiscutibilmente connotata da chiari tratti distintivi rispetto a quest'ultime che sono prestate da soggetti sottoposti a specifici obblighi regolamentari, assenti nel caso di quelle personali che si configurano invece come un accordo tra privati.
Qualsivoglia altra interpretazione estensiva od analogia del divieto normativo risulterebbe infondata stante la chiarezza con cui il Legislatore ha delineato le categorie di garanzie soggette a limitazione.
D'altronde come già osservato dalla Giurisprudenza sul punto “La facoltà da parte di terzi di rilasciare garanzie personali, pur in presenza di garanzia del , non è Parte_4 esclusa dalla stessa normativa in materia” (Tribunale di Pavia, sentenza n. 1124 del
11.07.2024).
Se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia avrebbe certamente adottato una terminologia generica ed omnicomprensiva, senza ricorrere invece ad una qualificazione così dettagliata per tipologia, restringendo così l'applicazione a tali circoscritte categorie quali reali, assicurative e bancarie.
Invero, va affermato che tale previsione ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno su beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie o assicurative, ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di terzi che restando valide in ogni caso.
La normativa suddetta, infatti, non vieta in alcun modo l'acquisizione di ulteriori garanzie personali sul patrimonio di altri soggetti poiché “lo scopo della disciplina è quello di
pagina 6 di 8 impedire che l'impresa finanziata, non già terzi, sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere, essa, a banche ed assicurazioni, a pagamento: la finalità della disciplina è pertanto quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata” (Tribunale di Padova n. 201/2023, Tribunale di Perugia n. 1337/2021 e Corte d'Appello di Trento n. 285/2021).
Risulta poi “assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23.09.2005 l'introduzione di norme interferenti con quelle di diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell'Istituto di credito che eroghi il finanziamento agevolato” (Tribunale di Monza, sentenza n. 1598/2021).
Fermo restando dunque che tale divieto non è estensibile alle garanzie personali, quale quella per cui è causa, si osserva inoltre che il disposto dell'art. 4.4. è applicabile soltanto nell'ambito del rapporto interno tra il fondo di Garanzia ed il soggetto finanziatore (id est la
Banca), rapporto rispetto al quale il soggetto beneficiario del finanziamento ed il garante si pongono come terzi estranei (Trib. Milano, 09.01.2023 n. 107).
Ne consegue che il predetto divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca.
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Infine, ogni ulteriore questione relativa alla somma effettiva che residuerà da pagare in ragione dell'intervenuto futuro ed eventuale pagamento di MCC, avrà al più rilevanza in fase esecutiva.
Per queste ragioni le domande dell'opponente devono essere respinte e il decreto ingiuntivo emesso confermato e per l'effetto dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opponente, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro26.000,00 ad euro
520.000,00 in considerazione del valore della causa, della concreta attività prestata e dalla semplicità delle questioni trattate), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti Controparte_1 Controparte_3 di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 233/2024 del Controparte_2
18.09.2024 emesso dal Tribunale di Sondrio dichiarandolo esecutivo;
- condanna e in solido tra loro a rifondere Controparte_1 Controparte_3
l'opposto delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Sondrio, 14 luglio 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 8 di 8