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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/11/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Mario Miele Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 651/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, promosso da
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Novi Velia (Sa), alla via San Paolo, n. 5, (C.F. , rappresentato C.F._1
e difeso, dall'avv. Aniello Natale (C.F. ), giusta procura in calce C.F._2 al ricorso introduttivo, presso il cui studio, in Vallo della Lucania (Sa), alla via
Ottavio Valiante, n. 11, elettivamente domicilia;
e nata a [...], il [...], residente Controparte_1 in Louisville Kentucky –Sebree Iane, (C.F. , rappresentata e C.F._3 difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Paola Verdoliva (C.F.
) presso il cui studio, in Sapri (Sa) alla via Kennedy n. 75, C.F._4 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti i signori e con ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto depositato in data 11.12.2024, adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio con il rito civile, in data 06.06.2012, in L'Avana (Cuba), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Novi Velia
(Sa), alla Parte II, atto n. 2, Serie C, Ufficio 1, anno 2012, optando il regime della comunione legale dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che in data
13.02.2024 veniva emessa sentenza n. 172/2024, nell'ambito del giudizio per separazione giudiziale iscritto al n. di R.G. 1535/2015, sentenza passata in giudicato. Tanto premesso, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, concludevano affinchè l'intestato Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Novi Velia al n. 2, Parte II, Serie
C, anno 2012, celebrato in L'Avana (Cuba), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novi Velia (Sa) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 22.01.2025, veniva celebrata secondo le modalità cartolari stante la rinuncia espressa dei coniugi alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione.
All'esito, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale con provvedimento del
13.03.2025, rilevato che il titolo giudiziale (e conseguentemente l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio offerto in produzione) costituito dalla sentenza di separazione n. 172/2024 (R.G. 1535/2015) resa dal Tribunale di Vallo della
Lucania, risultava affetto da evidente errore materiale nella parte in cui nel
P.Q.M.
veniva erroneamente pronunziato “lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato senza condizioni” in luogo della separazione personale dei coniugi, rinviava alla successiva udienza del 09.04.2025 al fine interloquire con i procuratori costituiti sugli aspetti prospettati nella parte motiva del provvedimento. Dopo una serie di rinvii disposti al fine di consentire alle parti in causa di dare corso al procedimento per la modifica di errore materiale e, preso atto delle rappresentazioni dei difensori in tal senso, all'udienza del 05.10.2025, verificato l'esito positivo del rilievo sollevato e verificato il documentato deposito della sentenza emendata con Decreto n. cronol. 7222/2025 del 27.06.2025 RG n.
1535/2015 -1 (deposito del 09.07.2025), nonché dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rettificato e aggiornato (deposito del 01.10.2025), il giudice delegato si riservava di deferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione giudiziale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Ne devono essere disposte le relative formalità.
I ricorrenti hanno dato atto della assenza di statuizioni accessorie stante la propria autosufficienza economica e l'assenza di figli.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio intercorso tra i signori Parte_1
e celebrato il 06.06.2012 in L'Avana (Cuba) e trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Novi Velia (Sa), alla Parte II, atto n. 2,
Serie C, Ufficio 1, anno 2012;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Velia (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni