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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/05/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1552/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4
tutti nella qualità di eredi di RSona_1
, c.f.
[...] C.F._5
rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Mancini e Graziella Consoli, in forza di procure in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
(già , c.f. CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Pasquali dell'Avvocatura Capitolina, giusta procura generale alle liti per atto notaio , rep. n. 21680 racc. n. 11519 del 23.2.2022 RSona_2
pagina 1 di 13 APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_3
- c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonsina Di Domenico dell'Avvocatura dell'Ente, giusta procura generale alle liti per atto notaio , rep. n. 84904 racc. n. 18256, del RSona_3
22.3.2022
APPELLATA
, c.f. Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e , tutti nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di unitamente a , hanno proposto appello avverso la RSona_1 Per_1
sentenza n. 14395/2021, R.G. n. 21694/2018, pubblicata in data 14.9.2021, con cui il tribunale di Roma ha respinto le domande ex art. 2932 c.c. e le domande risarcitorie proposte dai predetti e da molti altri attori (accogliendola soltanto in relazione a uno degli istanti,
). Parte_5
Per ciò che ancora rileva, il primo giudice affermava quanto segue:
- gli attori esponevano che gli immobili oggetto di causa erano stati concessi in locazione ai sensi della legge n. 137/1952 in favore dei beneficiari appartenenti alla categoria profughi;
che, in origine, tali alloggi erano di proprietà dell e gestiti da;
che in relazione a tali alloggi era Controparte_4 CP_3 stata presentata formale domanda di riscatto, a fronte della quale l' aveva determinato il prezzo da CP_3 versare, quale condizione per “consentire la predisposizione della procedura di vendita”; che gli attori avevano provveduto al pagamento del prezzo indicato senza, tuttavia, essere convocati per la stipula;
che l' comunicava che gli immobili erano stati trasferiti a titolo gratuito al Controparte_4 CP_2
, che avrebbe dovuto provvedere all'atto di trasferimento;
che tuttavia nessuno degli enti aveva
[...] provveduto alla convocazione per il formale trasferimento degli alloggi, costringendo gli attori al pagamento di canoni di locazione non dovuti (avendo da anni provveduto al pagamento del prezzo per l'acquisto degli immobili);
- gli attori lamentavano di avere diritto di conseguire la proprietà degli alloggi destinati alla categoria dei profughi, ai sensi dell'art. 22, l. 137/52, tuttavia assegnati in locazione a tale titolo solo a e a Per_1
, mentre gli altri agivano quali eredi degli originari assegnatari, deceduti nelle Parte_5 more del procedimento di cessione degli immobili;
pagina 2 di 13 - era necessario quindi verificare la trasmissibilità iure hereditatis del diritto alla cessione dell'alloggio nel caso in cui l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita;
- secondo la recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. 17.7.2017, n. 17623; conf. Cass.
8.1.2019, n. 204) “in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli eredi dell'assegnatario dell'immobile, che abbia conseguito dall'ente gestore l'accettazione dell'istanza di cessione e pure la comunicazione del prezzo, provvedendo quindi a pagarlo integralmente, ma sia poi deceduto prima della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, non acquisiscono il diritto dominicale sull'alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, perché il trasferimento dell'immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell'alloggio, ed il diritto ad ottenere la cessione non è perciò trasmissibile, "iure haereditatis", a chi sia succeduto "mortis causa" al soggetto verificato”;
- nel caso di specie si trattava di un diritto, il cui riconoscimento, essendo modulato sulla scorta di specifici presupposti di legge, poteva aver riguardato solo l'assegnatario dell'alloggio che quei presupposti evidentemente soddisfaceva e non era perciò invocabile a proprio beneficio da chi gli fosse succeduto mortis causa (Cass., Sez. U, 17/07/2017, n. 17623);
- del resto con la domanda svolta, gli attori avevano rivendicato di avere diritto alla cessione degli immobili
- sul presupposto della propria qualità di eredi degli originari assegnatari - e non un diritto iure proprio all'acquisto degli stessi (in quanto aspiranti al subentro nel diritto dell'assegnatario dell'alloggio, già richiedente la cessione, quali familiari conviventi al momento del decesso di quest'ultimo);
- ciò detto con riguardo alla posizione degli attori che hanno agito iure haereditatis, anche la domanda svolta da doveva essere rigettata;
Per_1
- l'attore rivendicava il proprio diritto alla cessione dell'alloggio assegnatogli al prezzo di vendita agevolato
(che aveva documentato di avere versato) ex art. 1 comma 24 legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul presupposto della sua qualità di “profugo”; RS
- tuttavia, parte convenuta aveva documentato che il aveva ottenuto l'assegnazione dell'alloggio in oggetto quale occupante senza titolo, in accoglimento della sua domanda di regolarizzazione ex lege
CP_ 33/87 (e non in qualità di profugo, cfr. docc. 5 e 20 del fascicolo di parte;
- risultava altresì che il riscatto dell'immobile assegnato a seguito di regolarizzazione poteva essere effettuato, ma a condizioni di minor favore ex art. 1 comma 10 legge 560/1993, ad un prezzo indicato da CP_ in euro 32.584,93 (cfr. doc. 11 del fascicolo di ), mentre non risultava che tale CP_1 RS importo fosse stato versato dal
- inoltre, l'originaria erronea indicazione del prezzo di vendita (poi corretta e riformulata dall'amministrazione) di euro 387,75 (ex art. 1 comma 24 legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul CP_ presupposto della qualità di “profugo”), risultava espressamente subordinata da parte di all'accertamento “della regolarità del rapporto locatizio” (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte Ater);
- non sussistevano pertanto i presupposti per la cessione dell'immobile ex art. 2932 c.c. e la domanda RS proposta dal doveva essere respinta;
- il rigetto della domanda comportava l'assorbimento della domanda risarcitoria come proposta dai medesimi attori.
pagina 3 di 13 ***
Gli appellanti hanno chiesto alla Corte di riformare la detta sentenza e di accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado e, per l'effetto, pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza sostitutiva di rogito e avente efficacia traslativa tra le parti a mezzo della quale trasferire gli immobili meglio indicati in atti, con condanna delle amministrazioni convenute, in solido, ovvero ognuna per quanto di giustizia, al risarcimento del danno e con ordine al conservatore dei Registri immobiliari di di procedere alle relative trascrizioni, con CP_2
esonero di ogni responsabilità al riguardo.
***
Si è costituita, in data 31.5.2022, , chiedendo di dichiarare inammissibile CP_1
l'appello e, comunque, di rigettarlo nel merito.
***
Si sono costituite, in data 6.6.2022 e 10.6.2022, l e Controparte_4 CP_3
rispettivamente chiedendo, la prima, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto rigettare le domande e l'appello, la seconda, di rigettare tutte le CP_4 domande svolte nel presente giudizio e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
In subordine, ha chiesto, dichiarata la assoluta buona fede della stessa, con le ovvie CP_3
conseguenze in ordine alla liquidazione degli interessi, di essere manlevata da
[...]
e/o dall' , anche in solido fra loro, per tutte le somme che CP_1 Controparte_4
fossero riconosciute in favore degli appellanti;
in via istruttoria, ha chiesto di dichiarare inammissibile e tardiva la produzione documentale di parte appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c., con conseguente stralcio della stessa.
***
All'udienza del 30.6.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 18.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 22.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
Le parti (ad eccezione dell' ) hanno tempestivamente depositato le note Controparte_4
e all'udienza del 22.5.2025 (ad eccezione di ) hanno discusso oralmente la CP_1
causa, concludendo come da verbale.
***
pagina 4 di 13 Preliminarmente, si osserva che la documentazione allegata alle note conclusionali degli appellanti (comunicazione di del 26.1.2023 e risposta dell' CP_1 CP_4 del 22.5.2023, relativa all'istruttoria in corso), seppur ammissibile, trattandosi di
[...]
documenti di formazione successiva, è irrilevante ai fini del decidere, come si vedrà in seguito.
***
Nel merito, con il primo motivo parte appellante, ritenendo non condivisibile l'orientamento della Corte di cassazione richiamato in sentenza, lamenta che il primo giudice avrebbe affermato, in maniera incomprensibile ed erronea, che il diritto alla cessione dell'alloggio non era trasmissibile iure hereditatis, così violando i principi della successione mortis causa, secondo i quali l'erede subentra in tutti i rapporti giuridici del de cuius, come previsto anche dall'art. 1 della legge n. 137/1992 [in realtà 1952], secondo cui le condizioni di favore riservate ai profughi sono estese ai congiunti;
anche secondo la specifica deliberazione n. 571 del
2.7.2004 della Giunta Regionale del Lazio, i soggetti aventi titolo all'acquisto degli alloggi per i profughi giuliani e dalmati sono "l'assegnatario o i componenti del proprio nucleo familiare conviventi, ovvero i figli non conviventi o i loro eredi purchè prima della stipula dell'atto non siano in mora con il pagamento del canone e degli oneri accessori" e "in caso di decesso dell'assegnatario ed in presenza di domanda di acquisto da parte del de cuius ed ove nell'alloggio non sono presenti altri componenti, la vendita può essere effettuata a favore degli eredi qualora ne abbiano ancora il possesso, anche non conviventi, in accordo, da uno degli stessi previa rinuncia all'atto del rogito da parte degli altri"; inoltre, avendo deciso in assenza di eccezione da parte delle convenute, il tribunale avrebbe violato il diritto di difesa degli attori, non garantendo il contraddittorio su una questione che era stata rilevata d'ufficio solo in sede di emissione della sentenza, senza valutare correttamente se gli eredi possedessero i requisiti che li avrebbero legittimati a succedere nel diritto all'acquisto degli immobili.
Chiede, pertanto, di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. in favore degli eredi della o Per_1
quanto meno di essere autorizzata a depositare, in questo grado di giudizio, la documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti in capo a . Parte_2
***
Il motivo è infondato.
Premesso che l'art. 1 della legge n. 137/1952 prevede solo che “l'assistenza” si estende ai congiunti a carico del profugo, ritiene questa Corte che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità, anche a sezioni unite, richiamato dal tribunale, da ritenersi pagina 5 di 13 costante, alla luce di successive e più recenti pronunce (oltre a Cass. n. 204/2019 citata dal giudice, cfr. anche Cass. n. 5032/2022, Cass. n. 21050/2024, Cass. n. 8494/2025).
Spiega la Suprema Corte (Cass. n. 21050/2024 cit.) che: il sistema di assegnazione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ruota intorno alla sussistenza, in capo all'assegnatario, di una serie di requisiti di legge, che devono essere posseduti nel momento della stipula del contratto dal soggetto che diventerà il proprietario, non essendo sufficiente che essi siano stati posseduti in un momento precedente (da parte di un soggetto diverso) e siano poi venuti meno;
se, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore dell'istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 513 del 1977, dall'onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente agli effetti della cessione la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile iure hereditatis;
tale disciplina non risulta derogata dall'art. 2, comma 3, della legge n. 136 del 2001, che ha solo ribadito la non necessità di un'espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere comunque nei confronti dei medesimi in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante, e non ha previsto anche il necessario accoglimento della relativa domanda dell'erede o degli eredi, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza, i quali, non risultando essere stati espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa;
anche l'accettazione dell'istanza di cessione con comunicazione del prezzo, seguita dall'integrale pagamento di questo, non conferisce agli eredi dell'assegnatario né il diritto dominicale sull'alloggio né il titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, posto che il passaggio di proprietà può avvenire solo dopo la positiva verifica dell'esistenza, in capo all'assegnatario effettivo, della sussistenza delle condizioni soggettive per l'assegnazione.
A fronte di siffatto consolidato orientamento, non vi è spazio per accogliere le critiche mosse al suddetto insegnamento da parte appellante, trattandosi di critiche tra l'altro generiche e che non apportano concreti elementi in grado di contrastare la non trasmissibilità del diritto agli eredi, correttamente affermata dal primo giudice.
pagina 6 di 13 Con riguard al suddetto insegnamento o all'ulteriore profilo della censura, deve escludersi che la valutazione effettuata dal primo giudice si risolva nel rilievo d'ufficio di un tema che doveva essere sottoposto alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Ciò in quanto trattasi dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2932 c.c., sicché incombe su chi agisce l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento.
E infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Del resto, è la stessa parte a riportare uno stralcio della sentenza della Suprema Corte n.
17623/2017 (richiamata anche dal giudice), che, dopo aver escluso che gli eredi dell'assegnatario acquisiscano a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ribadisce che non vi è un obbligo di accoglimento della domanda (‹‹Né tale disciplina risulta derogata dall'art. 2, comma 3, della l. n. 136 del 2001, che ha solo ribadito la non necessità di un'espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere comunque nei loro confronti in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante, ma non anche il necessario accoglimento della relativa domanda, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza dell'erede o degli eredi, che, in quanto non espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa››), che presuppone la verifica dei requisiti.
Ne consegue che gli attori erano tenuti a provare la sussistenza dei requisiti richiesti, sicché, in difetto, il giudicante, dopo aver rilevato che i predetti agivano iure hereditatis e non iure proprio, non poteva che trarne le conseguenze nel senso sopra descritto.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per ammettere, in questo grado di appello, il deposito della documentazione relativa ai requisiti in capo a , poiché non consentito Parte_2 dall'art. 345 c.p.c., dovendosi rammentare che (cfr. Cass. n. 26522/2017) la nuova previsione dell'art. 345 c.p.c. è applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il che esclude che, in relazione ad impugnazioni in appello di tale sentenza possa invocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere di indispensabilità della prova che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, essendo infatti necessario che la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (conf. Cass. n. 6590/2017; Cass. n. 6148/2020; Cass. n. 21606/2021).
***
pagina 7 di 13 RS Il secondo motivo riguarda soltanto l'appellante (che agiva iure proprio) e denuncia che il giudice di primo grado avrebbe totalmente omesso di considerare e valutare la
RS documentazione da cui risultava la qualità di “profugo” in capo al dando credito ciecamente alla erronea rappresentazione dei fatti offerta dall' senza considerare che CP_3
questa poteva essere incorsa in un errore e senza tener conto del fatto che la stessa aveva mutato la tesi difensiva in precedenza propugnata e più volte ribadita (inizialmente aveva CP_3
sostenuto che difettava la qualità di profugo e, solo con la terza memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., capovolgendo la propria posizione sul punto, aveva affermato che “la detta Per documentazione quantunque attestante la qualifica di profugo in capo al sig. in ogni modo non può assolutamente costituire legittimazione ad acquistare l'alloggio ai sensi dell'invocata legge”); del resto, RS l aveva comunicato al il prezzo di cessione dell'immobile, Controparte_4 specificando che tale prezzo era riservato alle categorie indicate all'art. 1 della legge 4 marzo
1952 n. 137 e che l'applicazione della suddetta condizione di miglior favore era subordinata all'accertamento dei requisiti d'appartenenza alle categorie cui la legge riserva tale beneficio;
RS il aveva inviato tutta la documentazione e conduceva in locazione l'alloggio da oltre un quinquennio, per assegnazione avvenuta con determina dirigenziale n. 4 del 1°.12.2000, ed era in possesso di tutti i requisiti, di talché l non aveva alcun diritto di provvedere a CP_3 rideterminare il prezzo per la cessione dell'alloggio; non risultava, dunque, in alcun modo RS rilevante come il avesse preso possesso dell'immobile e comunque, anche a voler ritenere legittimo il prezzo rideterminato dall'Ater, nel momento della determinazione del prezzo di cessione – e, nel caso specifico, dell'adesione alla compravendita manifestata dal RS
– si era perfezionato in capo al medesimo il diritto all'assegnazione in proprietà dell'alloggio suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sia al prezzo già corrisposto, sia, in subordine, al nuovo prezzo indicato dall'Ater.
***
Il motivo è infondato.
Parte appellante non nega le circostanze evidenziate dal primo giudice, come si ricava dal
RS fatto che la stessa ritiene irrilevanti le modalità con cui il aveva preso possesso dell'immobile, così implicitamente ammettendole. RS È pacifico, quindi, oltre che documentato, che il aveva ottenuto l'assegnazione dell'immobile, non in quanto profugo, ma in seguito a determinazione di ammissibilità della sanatoria, avendolo il medesimo occupato sine titulo, come dedotto da (contrariamente a CP_3
pagina 8 di 13 quanto si sostiene nell'atto di impugnazione) già nella memoria di costituzione in primo grado
(pag. 6 e segg.), con cui l'ente ha inoltre precisato che: RS
- l , in data 5.5.2006 aveva trasmesso ‹‹allo stesso signor la Controparte_4
determinazione del prezzo per la relativa cessione evidenziando, nel contempo, che il prezzo
2agevolato” ex comma 24 legge 530/1993 “…è subordinata all'accertamento dei requisiti di appartenenza alle categorie cui la legge riserva tale beneficio”››;
- effettuata l'istruttoria, come per legge, aveva constatato la carenza dei requisiti di CP_3
“profugo”, ragion per cui, considerato “decaduto” dal beneficio l'attore, in applicazione del comma 10 della legge n. 560/1993 (comma ‹‹applicato alla generalità degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica››), aveva rideterminato il prezzo di cessione in € 32.584,93; RS
- detto prezzo era stato formalmente comunicato al il quale lo aveva accettato, provvedendo a versare le spese di istruttoria pari a € 625,20 e al medesimo era stato specificato che la precedente somma di € 387,75 versata all'Agenzia del Demanio sarebbe stata considerata quale acconto sul prezzo di cessione;
RS
- non risultava, tuttavia, che il avesse corrisposto l'importo di cessione come determinato e comunicato da ragion per cui non poteva pronunciarsi sentenza ex CP_3
art. 2932 c.c.
Siffatta ricostruzione risulta supportata dalla documentazione allegata alla memoria, sub docc. da 3 a 6.
In particolare, l , il 5.5.2006, nel comunicare il prezzo di € 387,75, Controparte_4 determinato in base all'art. 1 comma 24 legge n. 560/1993 (riguardante i profughi), aveva espressamente precisato che l'applicazione di tale condizione era subordinata all'accertamento dei requisiti di appartenenza alle categorie cui la legge riservava il beneficio
(doc. 6 . CP_3
RS
dal canto suo, aveva poi comunicato al il 13.10.2008, che questi non poteva CP_3 usufruire delle condizioni di miglior favore in quanto l'assegnazione era avvenuta a seguito di sanatoria per l'occupazione abusiva, sicché era possibile procedere alla vendita secondo l'art. 1 comma 10 della legge n. 560/1993, al prezzo di € 32.584,93 (doc. 3 Ater).
Quanto sopra è stato ribadito nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di Ater, la quale ha specificato come il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 560/1993 si riferisca ai soli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive pagina 9 di 13 modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
Deve dunque escludersi che abbia modificato la propria linea difensiva soltanto con la CP_3 terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., poiché l'assunto è smentito dalla lettura integrale,
e non per stralci, degli atti difensivi e dei documenti depositati da CP_3
Del pari infondata è la censura secondo cui il giudice, ingiustamente, non avrebbe preso in esame la documentazione prodotta da parte attrice in ordine alla qualifica di profugo in capo RS al
RS E infatti, come si è visto, l'alloggio non è stato assegnato al in virtù della qualifica di profugo, ma è stato occupato illegittimamente e all'occupazione ha fatto seguito, nel 2000, la sanatoria.
Pertanto, la documentazione sullo status di profugo non avrebbe potuto comunque sortire gli effetti invocati dall'istante, atteso che, anche ove fosse stata provata detta qualità, sarebbe rimasto fermo e insuperabile il fatto (debitamente evidenziato nella gravata sentenza) che RS l'assegnazione dell'alloggio al era avvenuta sulla base della sanatoria dell'occupazione sine titulo.
Non essendo l'immobile stato assegnato al predetto in qualità di , trovava quindi Per_4 applicazione il comma 10 e non il comma 24 dell'art. 1 citato.
Com'è noto, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 8767 del 15/04/2011; cfr. anche Cass. n. 12123 del 17/05/2013).
In conclusione, devono condividersi le compiute, puntuali e approfondite argomentazioni del tribunale, il quale ha effettuato una valutazione aderente alla documentazione in atti, corretta e del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Da ultimo, si rileva che il primo giudice ha affermato che l'attore rivendicava il proprio diritto alla cessione dell'alloggio assegnatogli al prezzo di vendita agevolato (che aveva documentato di avere versato) ex art. 1 comma 24 legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul presupposto della sua qualità di “ ”, e che il riscatto dell'immobile assegnato a seguito Per_4
di regolarizzazione poteva essere effettuato, ma a condizioni di minor favore ex art. 1 comma pagina 10 di 13 10 legge 560/1993, ad un prezzo indicato da in euro 32.584,93 (cfr. doc. 11 del fascicolo CP_3
RS di ), importo che non risultava versato dal CP_1
L'appellante, quanto al nuovo prezzo, non ha censurato detta ultima statuizione e si è limitato ad affermare che la procedura amministrativa si era perfezionata e che egli era divenuto a tutti gli effetti titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione in forma specifica, a norma dell'articolo 2932 c.c., sia al prezzo già corrisposto, sia, in subordine, al nuovo prezzo indicato dalla P.A. (come già dedotto in primo grado nel corpo della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Ora, va detto che la domanda ex art. 2932 c.c. era fondata sul fatto che, a fronte dell'avvenuto pagamento del prezzo, gli enti convenuti erano rimasti inerti e non avevano proceduto alla stipula. RS È evidente, dunque, che il pagamento del prezzo cui faceva riferimento il (con la domanda) era quello di € 387,75, precedentemente determinato dall'Agenzia del Demanio
(cfr. doc. 44 di parte attrice), poi superato dalle determinazioni di Ater, delle quali si è detto sopra.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. citata, pur avendo affermato (cfr. pag. 6) che il
RS era titolare del diritto alla stipula anche al nuovo prezzo, la parte ha ribadito le conclusioni di cui in citazione, senza precisare o modificare la domanda e senza dedurre alcunché in ordine al pagamento di siffatto nuovo prezzo o all'eventuale offerta di pagamento.
Del resto, anche con l'atto di impugnazione (e non poteva essere diversamente, stante il divieto di proporre domande nuove), l'appellante si è limitato a chiedere il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., senza nulla aggiungere.
Ne consegue che non è consentito alla Corte esaminare la questione, soltanto accennata, del trasferimento al maggior prezzo rideterminato da non essendo mai stata formulata una CP_3
rituale domanda subordinata in tal senso.
Irrilevante è dunque la documentazione allegata alle note conclusionali, fermo restando che dalla stessa risulta soltanto che, al fine di poter perfezionare la stipula dell'eventuale atto di acquisto, chiedeva all'Agenzia del Demanio di trasferire l'importo di € 387,75 CP_1
da questa introitato, in una con la documentazione in possesso della stessa.
***
Con il terzo motivo, parte appellante insiste nella richiesta di accoglimento della domanda risarcitoria già formulata nel primo grado di giudizio, sostenendo di aver fornito prova documentale del fatto che le parti appellanti avevano pagato canoni di locazione certamente pagina 11 di 13 non dovuti, considerato che avevano maturato il diritto al trasferimento della proprietà degli immobili già nel momento della determinazione del prezzo di cessione da parte della P.A.
***
Il motivo è assorbito nel rigetto delle precedenti doglianze.
È evidente, infatti, che l'invocato risarcimento del danno presuppone, in tesi, il riconoscimento del diritto degli appellanti ad ottenere il trasferimento dell'immobile, che sarebbe stato, secondo i predetti, illegittimamente negato dagli appellati.
Pertanto, una volta respinti il primo e il secondo motivo di gravame, e una volta confermata l'impugnata sentenza sulla statuizione di rigetto delle domande ex art. 2932 c.c., non vi è spazio per esaminare la domanda risarcitoria, che presuppone invece, logicamente,
l'accoglimento delle dette domande.
***
Ogni altra questione rimane assorbita.
***
Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile - complessità media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 14395/2021, R.G. n. 21694/2018, pubblicata in data 14.9.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , , e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di e , in solido, al pagamento, in favore di RSona_1 Per_1
(già , per CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 12 di 13 l - e , delle Controparte_3 Controparte_4 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.313,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1552/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3
, c.f. Parte_4 C.F._4
tutti nella qualità di eredi di RSona_1
, c.f.
[...] C.F._5
rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Mancini e Graziella Consoli, in forza di procure in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
(già , c.f. CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Pasquali dell'Avvocatura Capitolina, giusta procura generale alle liti per atto notaio , rep. n. 21680 racc. n. 11519 del 23.2.2022 RSona_2
pagina 1 di 13 APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_3
- c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonsina Di Domenico dell'Avvocatura dell'Ente, giusta procura generale alle liti per atto notaio , rep. n. 84904 racc. n. 18256, del RSona_3
22.3.2022
APPELLATA
, c.f. Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e , tutti nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di unitamente a , hanno proposto appello avverso la RSona_1 Per_1
sentenza n. 14395/2021, R.G. n. 21694/2018, pubblicata in data 14.9.2021, con cui il tribunale di Roma ha respinto le domande ex art. 2932 c.c. e le domande risarcitorie proposte dai predetti e da molti altri attori (accogliendola soltanto in relazione a uno degli istanti,
). Parte_5
Per ciò che ancora rileva, il primo giudice affermava quanto segue:
- gli attori esponevano che gli immobili oggetto di causa erano stati concessi in locazione ai sensi della legge n. 137/1952 in favore dei beneficiari appartenenti alla categoria profughi;
che, in origine, tali alloggi erano di proprietà dell e gestiti da;
che in relazione a tali alloggi era Controparte_4 CP_3 stata presentata formale domanda di riscatto, a fronte della quale l' aveva determinato il prezzo da CP_3 versare, quale condizione per “consentire la predisposizione della procedura di vendita”; che gli attori avevano provveduto al pagamento del prezzo indicato senza, tuttavia, essere convocati per la stipula;
che l' comunicava che gli immobili erano stati trasferiti a titolo gratuito al Controparte_4 CP_2
, che avrebbe dovuto provvedere all'atto di trasferimento;
che tuttavia nessuno degli enti aveva
[...] provveduto alla convocazione per il formale trasferimento degli alloggi, costringendo gli attori al pagamento di canoni di locazione non dovuti (avendo da anni provveduto al pagamento del prezzo per l'acquisto degli immobili);
- gli attori lamentavano di avere diritto di conseguire la proprietà degli alloggi destinati alla categoria dei profughi, ai sensi dell'art. 22, l. 137/52, tuttavia assegnati in locazione a tale titolo solo a e a Per_1
, mentre gli altri agivano quali eredi degli originari assegnatari, deceduti nelle Parte_5 more del procedimento di cessione degli immobili;
pagina 2 di 13 - era necessario quindi verificare la trasmissibilità iure hereditatis del diritto alla cessione dell'alloggio nel caso in cui l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita;
- secondo la recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. 17.7.2017, n. 17623; conf. Cass.
8.1.2019, n. 204) “in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli eredi dell'assegnatario dell'immobile, che abbia conseguito dall'ente gestore l'accettazione dell'istanza di cessione e pure la comunicazione del prezzo, provvedendo quindi a pagarlo integralmente, ma sia poi deceduto prima della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, non acquisiscono il diritto dominicale sull'alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, perché il trasferimento dell'immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell'alloggio, ed il diritto ad ottenere la cessione non è perciò trasmissibile, "iure haereditatis", a chi sia succeduto "mortis causa" al soggetto verificato”;
- nel caso di specie si trattava di un diritto, il cui riconoscimento, essendo modulato sulla scorta di specifici presupposti di legge, poteva aver riguardato solo l'assegnatario dell'alloggio che quei presupposti evidentemente soddisfaceva e non era perciò invocabile a proprio beneficio da chi gli fosse succeduto mortis causa (Cass., Sez. U, 17/07/2017, n. 17623);
- del resto con la domanda svolta, gli attori avevano rivendicato di avere diritto alla cessione degli immobili
- sul presupposto della propria qualità di eredi degli originari assegnatari - e non un diritto iure proprio all'acquisto degli stessi (in quanto aspiranti al subentro nel diritto dell'assegnatario dell'alloggio, già richiedente la cessione, quali familiari conviventi al momento del decesso di quest'ultimo);
- ciò detto con riguardo alla posizione degli attori che hanno agito iure haereditatis, anche la domanda svolta da doveva essere rigettata;
Per_1
- l'attore rivendicava il proprio diritto alla cessione dell'alloggio assegnatogli al prezzo di vendita agevolato
(che aveva documentato di avere versato) ex art. 1 comma 24 legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul presupposto della sua qualità di “profugo”; RS
- tuttavia, parte convenuta aveva documentato che il aveva ottenuto l'assegnazione dell'alloggio in oggetto quale occupante senza titolo, in accoglimento della sua domanda di regolarizzazione ex lege
CP_ 33/87 (e non in qualità di profugo, cfr. docc. 5 e 20 del fascicolo di parte;
- risultava altresì che il riscatto dell'immobile assegnato a seguito di regolarizzazione poteva essere effettuato, ma a condizioni di minor favore ex art. 1 comma 10 legge 560/1993, ad un prezzo indicato da CP_ in euro 32.584,93 (cfr. doc. 11 del fascicolo di ), mentre non risultava che tale CP_1 RS importo fosse stato versato dal
- inoltre, l'originaria erronea indicazione del prezzo di vendita (poi corretta e riformulata dall'amministrazione) di euro 387,75 (ex art. 1 comma 24 legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul CP_ presupposto della qualità di “profugo”), risultava espressamente subordinata da parte di all'accertamento “della regolarità del rapporto locatizio” (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte Ater);
- non sussistevano pertanto i presupposti per la cessione dell'immobile ex art. 2932 c.c. e la domanda RS proposta dal doveva essere respinta;
- il rigetto della domanda comportava l'assorbimento della domanda risarcitoria come proposta dai medesimi attori.
pagina 3 di 13 ***
Gli appellanti hanno chiesto alla Corte di riformare la detta sentenza e di accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado e, per l'effetto, pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza sostitutiva di rogito e avente efficacia traslativa tra le parti a mezzo della quale trasferire gli immobili meglio indicati in atti, con condanna delle amministrazioni convenute, in solido, ovvero ognuna per quanto di giustizia, al risarcimento del danno e con ordine al conservatore dei Registri immobiliari di di procedere alle relative trascrizioni, con CP_2
esonero di ogni responsabilità al riguardo.
***
Si è costituita, in data 31.5.2022, , chiedendo di dichiarare inammissibile CP_1
l'appello e, comunque, di rigettarlo nel merito.
***
Si sono costituite, in data 6.6.2022 e 10.6.2022, l e Controparte_4 CP_3
rispettivamente chiedendo, la prima, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto rigettare le domande e l'appello, la seconda, di rigettare tutte le CP_4 domande svolte nel presente giudizio e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
In subordine, ha chiesto, dichiarata la assoluta buona fede della stessa, con le ovvie CP_3
conseguenze in ordine alla liquidazione degli interessi, di essere manlevata da
[...]
e/o dall' , anche in solido fra loro, per tutte le somme che CP_1 Controparte_4
fossero riconosciute in favore degli appellanti;
in via istruttoria, ha chiesto di dichiarare inammissibile e tardiva la produzione documentale di parte appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c., con conseguente stralcio della stessa.
***
All'udienza del 30.6.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 18.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 22.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
Le parti (ad eccezione dell' ) hanno tempestivamente depositato le note Controparte_4
e all'udienza del 22.5.2025 (ad eccezione di ) hanno discusso oralmente la CP_1
causa, concludendo come da verbale.
***
pagina 4 di 13 Preliminarmente, si osserva che la documentazione allegata alle note conclusionali degli appellanti (comunicazione di del 26.1.2023 e risposta dell' CP_1 CP_4 del 22.5.2023, relativa all'istruttoria in corso), seppur ammissibile, trattandosi di
[...]
documenti di formazione successiva, è irrilevante ai fini del decidere, come si vedrà in seguito.
***
Nel merito, con il primo motivo parte appellante, ritenendo non condivisibile l'orientamento della Corte di cassazione richiamato in sentenza, lamenta che il primo giudice avrebbe affermato, in maniera incomprensibile ed erronea, che il diritto alla cessione dell'alloggio non era trasmissibile iure hereditatis, così violando i principi della successione mortis causa, secondo i quali l'erede subentra in tutti i rapporti giuridici del de cuius, come previsto anche dall'art. 1 della legge n. 137/1992 [in realtà 1952], secondo cui le condizioni di favore riservate ai profughi sono estese ai congiunti;
anche secondo la specifica deliberazione n. 571 del
2.7.2004 della Giunta Regionale del Lazio, i soggetti aventi titolo all'acquisto degli alloggi per i profughi giuliani e dalmati sono "l'assegnatario o i componenti del proprio nucleo familiare conviventi, ovvero i figli non conviventi o i loro eredi purchè prima della stipula dell'atto non siano in mora con il pagamento del canone e degli oneri accessori" e "in caso di decesso dell'assegnatario ed in presenza di domanda di acquisto da parte del de cuius ed ove nell'alloggio non sono presenti altri componenti, la vendita può essere effettuata a favore degli eredi qualora ne abbiano ancora il possesso, anche non conviventi, in accordo, da uno degli stessi previa rinuncia all'atto del rogito da parte degli altri"; inoltre, avendo deciso in assenza di eccezione da parte delle convenute, il tribunale avrebbe violato il diritto di difesa degli attori, non garantendo il contraddittorio su una questione che era stata rilevata d'ufficio solo in sede di emissione della sentenza, senza valutare correttamente se gli eredi possedessero i requisiti che li avrebbero legittimati a succedere nel diritto all'acquisto degli immobili.
Chiede, pertanto, di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. in favore degli eredi della o Per_1
quanto meno di essere autorizzata a depositare, in questo grado di giudizio, la documentazione diretta a dimostrare il possesso dei requisiti in capo a . Parte_2
***
Il motivo è infondato.
Premesso che l'art. 1 della legge n. 137/1952 prevede solo che “l'assistenza” si estende ai congiunti a carico del profugo, ritiene questa Corte che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità, anche a sezioni unite, richiamato dal tribunale, da ritenersi pagina 5 di 13 costante, alla luce di successive e più recenti pronunce (oltre a Cass. n. 204/2019 citata dal giudice, cfr. anche Cass. n. 5032/2022, Cass. n. 21050/2024, Cass. n. 8494/2025).
Spiega la Suprema Corte (Cass. n. 21050/2024 cit.) che: il sistema di assegnazione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ruota intorno alla sussistenza, in capo all'assegnatario, di una serie di requisiti di legge, che devono essere posseduti nel momento della stipula del contratto dal soggetto che diventerà il proprietario, non essendo sufficiente che essi siano stati posseduti in un momento precedente (da parte di un soggetto diverso) e siano poi venuti meno;
se, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore dell'istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 513 del 1977, dall'onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente agli effetti della cessione la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile iure hereditatis;
tale disciplina non risulta derogata dall'art. 2, comma 3, della legge n. 136 del 2001, che ha solo ribadito la non necessità di un'espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere comunque nei confronti dei medesimi in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante, e non ha previsto anche il necessario accoglimento della relativa domanda dell'erede o degli eredi, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza, i quali, non risultando essere stati espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa;
anche l'accettazione dell'istanza di cessione con comunicazione del prezzo, seguita dall'integrale pagamento di questo, non conferisce agli eredi dell'assegnatario né il diritto dominicale sull'alloggio né il titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, posto che il passaggio di proprietà può avvenire solo dopo la positiva verifica dell'esistenza, in capo all'assegnatario effettivo, della sussistenza delle condizioni soggettive per l'assegnazione.
A fronte di siffatto consolidato orientamento, non vi è spazio per accogliere le critiche mosse al suddetto insegnamento da parte appellante, trattandosi di critiche tra l'altro generiche e che non apportano concreti elementi in grado di contrastare la non trasmissibilità del diritto agli eredi, correttamente affermata dal primo giudice.
pagina 6 di 13 Con riguard al suddetto insegnamento o all'ulteriore profilo della censura, deve escludersi che la valutazione effettuata dal primo giudice si risolva nel rilievo d'ufficio di un tema che doveva essere sottoposto alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Ciò in quanto trattasi dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2932 c.c., sicché incombe su chi agisce l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento.
E infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Del resto, è la stessa parte a riportare uno stralcio della sentenza della Suprema Corte n.
17623/2017 (richiamata anche dal giudice), che, dopo aver escluso che gli eredi dell'assegnatario acquisiscano a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ribadisce che non vi è un obbligo di accoglimento della domanda (‹‹Né tale disciplina risulta derogata dall'art. 2, comma 3, della l. n. 136 del 2001, che ha solo ribadito la non necessità di un'espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere comunque nei loro confronti in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante, ma non anche il necessario accoglimento della relativa domanda, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza dell'erede o degli eredi, che, in quanto non espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa››), che presuppone la verifica dei requisiti.
Ne consegue che gli attori erano tenuti a provare la sussistenza dei requisiti richiesti, sicché, in difetto, il giudicante, dopo aver rilevato che i predetti agivano iure hereditatis e non iure proprio, non poteva che trarne le conseguenze nel senso sopra descritto.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per ammettere, in questo grado di appello, il deposito della documentazione relativa ai requisiti in capo a , poiché non consentito Parte_2 dall'art. 345 c.p.c., dovendosi rammentare che (cfr. Cass. n. 26522/2017) la nuova previsione dell'art. 345 c.p.c. è applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il che esclude che, in relazione ad impugnazioni in appello di tale sentenza possa invocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere di indispensabilità della prova che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, essendo infatti necessario che la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (conf. Cass. n. 6590/2017; Cass. n. 6148/2020; Cass. n. 21606/2021).
***
pagina 7 di 13 RS Il secondo motivo riguarda soltanto l'appellante (che agiva iure proprio) e denuncia che il giudice di primo grado avrebbe totalmente omesso di considerare e valutare la
RS documentazione da cui risultava la qualità di “profugo” in capo al dando credito ciecamente alla erronea rappresentazione dei fatti offerta dall' senza considerare che CP_3
questa poteva essere incorsa in un errore e senza tener conto del fatto che la stessa aveva mutato la tesi difensiva in precedenza propugnata e più volte ribadita (inizialmente aveva CP_3
sostenuto che difettava la qualità di profugo e, solo con la terza memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., capovolgendo la propria posizione sul punto, aveva affermato che “la detta Per documentazione quantunque attestante la qualifica di profugo in capo al sig. in ogni modo non può assolutamente costituire legittimazione ad acquistare l'alloggio ai sensi dell'invocata legge”); del resto, RS l aveva comunicato al il prezzo di cessione dell'immobile, Controparte_4 specificando che tale prezzo era riservato alle categorie indicate all'art. 1 della legge 4 marzo
1952 n. 137 e che l'applicazione della suddetta condizione di miglior favore era subordinata all'accertamento dei requisiti d'appartenenza alle categorie cui la legge riserva tale beneficio;
RS il aveva inviato tutta la documentazione e conduceva in locazione l'alloggio da oltre un quinquennio, per assegnazione avvenuta con determina dirigenziale n. 4 del 1°.12.2000, ed era in possesso di tutti i requisiti, di talché l non aveva alcun diritto di provvedere a CP_3 rideterminare il prezzo per la cessione dell'alloggio; non risultava, dunque, in alcun modo RS rilevante come il avesse preso possesso dell'immobile e comunque, anche a voler ritenere legittimo il prezzo rideterminato dall'Ater, nel momento della determinazione del prezzo di cessione – e, nel caso specifico, dell'adesione alla compravendita manifestata dal RS
– si era perfezionato in capo al medesimo il diritto all'assegnazione in proprietà dell'alloggio suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sia al prezzo già corrisposto, sia, in subordine, al nuovo prezzo indicato dall'Ater.
***
Il motivo è infondato.
Parte appellante non nega le circostanze evidenziate dal primo giudice, come si ricava dal
RS fatto che la stessa ritiene irrilevanti le modalità con cui il aveva preso possesso dell'immobile, così implicitamente ammettendole. RS È pacifico, quindi, oltre che documentato, che il aveva ottenuto l'assegnazione dell'immobile, non in quanto profugo, ma in seguito a determinazione di ammissibilità della sanatoria, avendolo il medesimo occupato sine titulo, come dedotto da (contrariamente a CP_3
pagina 8 di 13 quanto si sostiene nell'atto di impugnazione) già nella memoria di costituzione in primo grado
(pag. 6 e segg.), con cui l'ente ha inoltre precisato che: RS
- l , in data 5.5.2006 aveva trasmesso ‹‹allo stesso signor la Controparte_4
determinazione del prezzo per la relativa cessione evidenziando, nel contempo, che il prezzo
2agevolato” ex comma 24 legge 530/1993 “…è subordinata all'accertamento dei requisiti di appartenenza alle categorie cui la legge riserva tale beneficio”››;
- effettuata l'istruttoria, come per legge, aveva constatato la carenza dei requisiti di CP_3
“profugo”, ragion per cui, considerato “decaduto” dal beneficio l'attore, in applicazione del comma 10 della legge n. 560/1993 (comma ‹‹applicato alla generalità degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica››), aveva rideterminato il prezzo di cessione in € 32.584,93; RS
- detto prezzo era stato formalmente comunicato al il quale lo aveva accettato, provvedendo a versare le spese di istruttoria pari a € 625,20 e al medesimo era stato specificato che la precedente somma di € 387,75 versata all'Agenzia del Demanio sarebbe stata considerata quale acconto sul prezzo di cessione;
RS
- non risultava, tuttavia, che il avesse corrisposto l'importo di cessione come determinato e comunicato da ragion per cui non poteva pronunciarsi sentenza ex CP_3
art. 2932 c.c.
Siffatta ricostruzione risulta supportata dalla documentazione allegata alla memoria, sub docc. da 3 a 6.
In particolare, l , il 5.5.2006, nel comunicare il prezzo di € 387,75, Controparte_4 determinato in base all'art. 1 comma 24 legge n. 560/1993 (riguardante i profughi), aveva espressamente precisato che l'applicazione di tale condizione era subordinata all'accertamento dei requisiti di appartenenza alle categorie cui la legge riservava il beneficio
(doc. 6 . CP_3
RS
dal canto suo, aveva poi comunicato al il 13.10.2008, che questi non poteva CP_3 usufruire delle condizioni di miglior favore in quanto l'assegnazione era avvenuta a seguito di sanatoria per l'occupazione abusiva, sicché era possibile procedere alla vendita secondo l'art. 1 comma 10 della legge n. 560/1993, al prezzo di € 32.584,93 (doc. 3 Ater).
Quanto sopra è stato ribadito nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di Ater, la quale ha specificato come il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 560/1993 si riferisca ai soli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive pagina 9 di 13 modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
Deve dunque escludersi che abbia modificato la propria linea difensiva soltanto con la CP_3 terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., poiché l'assunto è smentito dalla lettura integrale,
e non per stralci, degli atti difensivi e dei documenti depositati da CP_3
Del pari infondata è la censura secondo cui il giudice, ingiustamente, non avrebbe preso in esame la documentazione prodotta da parte attrice in ordine alla qualifica di profugo in capo RS al
RS E infatti, come si è visto, l'alloggio non è stato assegnato al in virtù della qualifica di profugo, ma è stato occupato illegittimamente e all'occupazione ha fatto seguito, nel 2000, la sanatoria.
Pertanto, la documentazione sullo status di profugo non avrebbe potuto comunque sortire gli effetti invocati dall'istante, atteso che, anche ove fosse stata provata detta qualità, sarebbe rimasto fermo e insuperabile il fatto (debitamente evidenziato nella gravata sentenza) che RS l'assegnazione dell'alloggio al era avvenuta sulla base della sanatoria dell'occupazione sine titulo.
Non essendo l'immobile stato assegnato al predetto in qualità di , trovava quindi Per_4 applicazione il comma 10 e non il comma 24 dell'art. 1 citato.
Com'è noto, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 8767 del 15/04/2011; cfr. anche Cass. n. 12123 del 17/05/2013).
In conclusione, devono condividersi le compiute, puntuali e approfondite argomentazioni del tribunale, il quale ha effettuato una valutazione aderente alla documentazione in atti, corretta e del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Da ultimo, si rileva che il primo giudice ha affermato che l'attore rivendicava il proprio diritto alla cessione dell'alloggio assegnatogli al prezzo di vendita agevolato (che aveva documentato di avere versato) ex art. 1 comma 24 legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul presupposto della sua qualità di “ ”, e che il riscatto dell'immobile assegnato a seguito Per_4
di regolarizzazione poteva essere effettuato, ma a condizioni di minor favore ex art. 1 comma pagina 10 di 13 10 legge 560/1993, ad un prezzo indicato da in euro 32.584,93 (cfr. doc. 11 del fascicolo CP_3
RS di ), importo che non risultava versato dal CP_1
L'appellante, quanto al nuovo prezzo, non ha censurato detta ultima statuizione e si è limitato ad affermare che la procedura amministrativa si era perfezionata e che egli era divenuto a tutti gli effetti titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione in forma specifica, a norma dell'articolo 2932 c.c., sia al prezzo già corrisposto, sia, in subordine, al nuovo prezzo indicato dalla P.A. (come già dedotto in primo grado nel corpo della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Ora, va detto che la domanda ex art. 2932 c.c. era fondata sul fatto che, a fronte dell'avvenuto pagamento del prezzo, gli enti convenuti erano rimasti inerti e non avevano proceduto alla stipula. RS È evidente, dunque, che il pagamento del prezzo cui faceva riferimento il (con la domanda) era quello di € 387,75, precedentemente determinato dall'Agenzia del Demanio
(cfr. doc. 44 di parte attrice), poi superato dalle determinazioni di Ater, delle quali si è detto sopra.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. citata, pur avendo affermato (cfr. pag. 6) che il
RS era titolare del diritto alla stipula anche al nuovo prezzo, la parte ha ribadito le conclusioni di cui in citazione, senza precisare o modificare la domanda e senza dedurre alcunché in ordine al pagamento di siffatto nuovo prezzo o all'eventuale offerta di pagamento.
Del resto, anche con l'atto di impugnazione (e non poteva essere diversamente, stante il divieto di proporre domande nuove), l'appellante si è limitato a chiedere il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., senza nulla aggiungere.
Ne consegue che non è consentito alla Corte esaminare la questione, soltanto accennata, del trasferimento al maggior prezzo rideterminato da non essendo mai stata formulata una CP_3
rituale domanda subordinata in tal senso.
Irrilevante è dunque la documentazione allegata alle note conclusionali, fermo restando che dalla stessa risulta soltanto che, al fine di poter perfezionare la stipula dell'eventuale atto di acquisto, chiedeva all'Agenzia del Demanio di trasferire l'importo di € 387,75 CP_1
da questa introitato, in una con la documentazione in possesso della stessa.
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Con il terzo motivo, parte appellante insiste nella richiesta di accoglimento della domanda risarcitoria già formulata nel primo grado di giudizio, sostenendo di aver fornito prova documentale del fatto che le parti appellanti avevano pagato canoni di locazione certamente pagina 11 di 13 non dovuti, considerato che avevano maturato il diritto al trasferimento della proprietà degli immobili già nel momento della determinazione del prezzo di cessione da parte della P.A.
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Il motivo è assorbito nel rigetto delle precedenti doglianze.
È evidente, infatti, che l'invocato risarcimento del danno presuppone, in tesi, il riconoscimento del diritto degli appellanti ad ottenere il trasferimento dell'immobile, che sarebbe stato, secondo i predetti, illegittimamente negato dagli appellati.
Pertanto, una volta respinti il primo e il secondo motivo di gravame, e una volta confermata l'impugnata sentenza sulla statuizione di rigetto delle domande ex art. 2932 c.c., non vi è spazio per esaminare la domanda risarcitoria, che presuppone invece, logicamente,
l'accoglimento delle dette domande.
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Ogni altra questione rimane assorbita.
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Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile - complessità media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 14395/2021, R.G. n. 21694/2018, pubblicata in data 14.9.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , , e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di e , in solido, al pagamento, in favore di RSona_1 Per_1
(già , per CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 12 di 13 l - e , delle Controparte_3 Controparte_4 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.313,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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