Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2025, proposto da
RP RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Dipignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Belvedere, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Rivocati, 48;
per la declaratoria di nullità
ex articolo 112 e 114 comma 4 lett. b) e comunque ai sensi di legge
ovvero per l’annullamento, previa sospensiva
- della delibera della Giunta Comunale di Dipignano n. 58 del 17 luglio 2025 pubblicata sull'albo pretorio del Comune dal 17 luglio 2025 e per i quindici giorni successivi ,avente ad oggetto MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE VIGENTE CON RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA SETTORI E SERVIZI: ACCORPAMENTO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA E DEL SETTORE TECNICO -AMBIENTE, IN UN UNICO SETTORE TECNICO - VIGILANZA E AMBIENTE MODIFICA AL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI
- di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Dipignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. ED BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16 ottobre 2025 ed iscritto a ruolo il 29 ottobre 2025, il Sig. RP RI ha domandato la declaratoria di nullità, o comunque l’annullamento, previa sospensione cautelare della delibera della Giunta del Comune di Dipignano n. 58 del 17 luglio 2025, la quale ha operato una riorganizzazione accorpando i settori polizia locale, protezione civile e sicurezza e settore tecnico-ambiente, in un unico settore tecnico-vigilanza.
In particolare il ricorrente ha rappresentato di essere “ Capitano e già Comandante del servizio di Polizia locale del Comune di Dipignano e quindi Responsabile del settore Polizia Locale, Protezione Civile e Sicurezza, fino alla nomina del Sindaco quale Responsabile di detto settore, continua a prestare servizio nella Polizia locale di Dipignano quale Funzionario di elevata qualificazione e responsabile di vari procedimenti ”.
Ha impugnato la delibera in esame svolgendo cinque motivi in diritto.
Con il primo motivo, in particolare, censura la nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. e art. 21 septies l.n. 241/1990 per contrasto con la sentenza n. 57 del 2015 di questo T.A.R., resa fra le stesse parti.
Con gli altri motivi, in via subordinata, ha invece domandato l’annullamento del provvedimento reiterando le censure già svolte nel ricorso che ha dato origine alla sentenza n. 57/2015.
In data 10 novembre 2025 si è costituito in giudizio del Comune di Dipignano con memoria di forma.
La camera di consiglio del 12 novembre 2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed il Collegio ha rinviato la trattazione della causa alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 per la discussione sulla domanda di ottemperanza.
In data 20 dicembre 2025, il Comune ha depositato memoria nella quale, in sintesi, ha eccepito che: a) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire, considerato che il ricorrente non svolge più alcun ruolo direttivo nel settore Polizia Locale e non ha dichiarato quale ulteriore pregiudizio subirebbe dal provvedimento impugnato; b) l’azione di ottemperanza è inammissibile in quanto sono decorsi più di 10 anni dal deposito della sentenza n. 57/2015 alla notifica del presente ricorso; c) l’azione di ottemperanza sarebbe altresì inammissibile in quanto non vi sarebbe piena rispondenza tra l’oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 57/2015, e l’odierno provvedimento; d) il ricorso sarebbe comunque infondato, con riferimento alle asserite ragioni di annullabilità, contro le quali il Comune controdeduce.
In data 27 dicembre 2025, la parte ricorrente ha depositato memoria di replica nella quale, con particolare riferimento alla eccezione di carenza di interesse al ricorso, ha dedotto che: a) “ è ovvio che il ricorrente che ha ottenuto sentenza favorevole di accoglimento ha sempre interesse a chiedere l'ottemperanza di quella sentenza o a denunciarne la violazione e/o l'elusione ”; b) in ogni caso l’interesse sussisterebbe nella misura in cui l’accoglimento del ricorso è funzionale alla difesa della migliore efficacia ed effettività dell'azione amministrativa, nel campo delle responsabilità della polizia municipale, azione che egli, anche svolgendo funzioni non apicali nel settore interessato, è comunque chiamato a svolgere (richiama sul punto T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 191/2011).
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse proposta dal Comune di Dipignano.
L’eccezione è fondata.
Va rammentato in via generale che “ L’interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419; cfr. anche: Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 343; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2017, n. 11646).
Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato con precisione, neanche a seguito dell’eccezione sul punto svolta dal Comune, quale sia l’utilità pratica, diretta ed immediata che otterrebbe dall’annullamento della delibera impugnata.
Il ricorrente ha invece eccepito in senso contrario, in primo luogo, che la positiva valutazione del suo interesse nel giudizio definito con la sentenza n. 57/2015 di questo T.A.R., avrebbe cristallizzato la sussistenza dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo interesse ora andrebbe valutato soltanto verificando la sussistenza del giudicato e la sua applicabilità al caso concreto.
L’argomentazione non è condivisibile.
L’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione, e cioè di tutte le azioni processuali. Ciò implica, con particolare riferimento al processo amministrativo, che la sussistenza di un interesse a ricorrere concreto ed attuale è necessaria con riferimento a tutte le azioni contemplate dal codice, compresa quella di ottemperanza.
L’azione di ottemperanza, per di più, si espone per sua stessa natura all’incidenza di sopravvenienze di fatto e di diritto, che possono influire anche sulla sussistenza dell’interesse al ricorso, cioè sulla sussistenza di un’utilità pratica, diretta ed immediata che derivi dall’esecuzione del giudicato azionato.
Questo è proprio ciò che è accaduto nel caso in esame.
Infatti dalla lettura della sentenza n. 57/2015 si evince che l’utilità pratica e immediata perseguita dal Sig. RI era l’annullamento, oltreché della delibera di riorganizzazione dei servizi, anche del provvedimento che in sua esecuzione aveva nominato un nuovo responsabile del macro-settore in luogo del ricorrente.
Nel caso di specie, invece, è incontestato ed anzi pacifico tra le parti che il ricorrente sia cessato dalle funzioni di Comandante già in data antecedente all’adozione della delibera impugnata, per naturale scadenza temporale del precedente atto di nomina, non rinnovato o prorogato.
L’annullamento del provvedimento in esame non potrebbe quindi ottenere l’effetto immediato e diretto di far recuperare al ricorrente la qualifica di Comandante.
In altre parole i presupposti fattuali sono mutati e deve mutare, nei termini esaminati, la valutazione circa la sussistenza dell’interesse.
In via subordinata il ricorrente rappresenta che comunque sussiste il suo interesse nella misura in cui la delibera influisce sulla struttura del servizio che egli svolge, seppure non in posizione apicale.
Anche questa controdeduzione non è condivisibile.
La mera incidenza della delibera sullo svolgimento del servizio non è idonea, di per sé ed in mancanza di altre indicazioni, a configurare un pregiudizio attuale, concreto e personale.
Infatti tale pregiudizio dovrebbe riguardare non l’organizzazione del servizio in sé, con i suoi aspetti di maggiore o minore convenienza per l’utilità pubblica, quanto il ricorrente personalmente.
Il giudizio amministrativo è infatti caratterizzato da una giurisdizione soggettiva, come si desume, implicitamente ed a contrario, dalla eccezionalità dei casi di giurisdizione oggettiva (art. 130, comma 1, lett. a) e b) c.p.a.; art. 70 T.U.E.L.; d.l. n. 198/2009); sicché la parte che agisce deve vantare un interesse personale e distinto da quello della generalità dei consociati. Ne consegue che il corretto o migliore funzionamento della amministrazione non è un interesse di per sé tutelabile da parte del singolo ricorrente (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 4 febbraio 2025, n. 229).
Anche sotto questo profilo, il Collegio non ritiene conferente al caso di specie il pronunciamento citato dal ricorrente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 191/2011). In quel caso, infatti, era contestato un profilo di pregiudizio specifico, relativo al fatto che “ la Polizia Municipale riformata in un servizio composto per la quasi totale prevalenza da ausiliari alla sosta è strutturalmente posta nelle condizioni di non poter più adempiere a quasi nessuno dei propri compiti istituzionali ”, il che rappresentava evidentemente un pregiudizio attuale e concreto per ciascuno degli addetti al servizio.
Nel caso in esame non sussiste invece una adeguata specificazione del pregiudizio concreto, attuale e personale che interessa il ricorrente nello svolgimento delle sue funzioni.
Né diverse conclusioni si possono trarre dall’esame dell’istanza cautelare in quanto, come osservato dal Comune, in quella sede si fa riferimento a “ i gravi pregiudizi che derivano al
ricorrente privato delle prerogative inerenti alla sua posizione all’interno del settore "polizia municipale" e attesi gli inevitabili disservizi, impasse procedimentali soprattutto con riferimento ai compiti di polizia giudiziaria che si generano dall’esecuzione degli atti oggi gravati ”. Enunciazione che fa riferimento ai pregiudizi subiti dal ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni, senza tuttavia esplicarli, e ai possibili disservizi del settore, senza tuttavia indicare quali essi siano e in che modo sarebbero causati dagli atti impugnati.
Ritenuto dunque:
- che non sussiste interesse a ricorrere;
- che esso è condizione di tutte le azioni e dunque anche di quelle di annullamento, sicché l’intero ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
- restano conseguentemente assorbite le altre eccezioni in rito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Dipignano, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED BA | IV CO |
IL SEGRETARIO