TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 78
TAR
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. e art. 21 septies l.n. 241/1990 per contrasto con la sentenza n. 57 del 2015 di questo T.A.R.

    Il Collegio ha ritenuto che l'azione di ottemperanza, come ogni azione processuale, richieda un interesse concreto e attuale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha specificato quale utilità pratica, diretta e immediata otterrebbe dall'annullamento della delibera, dato che non ricopre più la carica di Comandante. Pertanto, l'interesse ad agire è venuto meno.

  • Inammissibile
    Censura di illegittimità derivante da motivi già dedotti nel ricorso definito con sentenza n. 57/2015

    Il Collegio ha ritenuto che l'azione di ottemperanza, come ogni azione processuale, richieda un interesse concreto e attuale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha specificato quale utilità pratica, diretta e immediata otterrebbe dall'annullamento della delibera, dato che non ricopre più la carica di Comandante. Pertanto, l'interesse ad agire è venuto meno. La mera incidenza della delibera sull'organizzazione del servizio non è idonea a configurare un pregiudizio attuale, concreto e personale per il ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 78
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 78
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo