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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 11991/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11991/2020 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 14.11.1952 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. GIORDANO ANDREA
RICORRENTE
CONTRO
NATA A MESSINA IL 19.3.1969 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA CP_1 C.F._2
DALL'AVV. SPINA SERGIO ANTONINO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: la causa è stata posta in decisione il 25.1.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in Messina il 19.11.1999, iscritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 222, Parte I, anno 1999.
Dalla coppia non sono nati figli.
Con decreto n. 702/2013 del 19.7.2013 di questo Tribunale è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, con previsione di un contributo di mantenimento a carico del Pt_1
per il coniuge di € 900,00 mensili.
Con ricorso depositato il 23.10.2020 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili – rectius lo scioglimento – del matrimonio, senza previsione di alcun assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio , chiedendo di confermare l'importo del contributo di CP_1
mantenimento (assegno divorzile) disposto in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 7.7.2021 è stato esperito il tentativo di conciliazione da parte del
Presidente, con esito negativo.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio il 25.1.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per atti conclusivi, previa trasmissione al PM.
Le parti hanno concluso: parte ricorrente riportandosi integralmente a quelle già rassegnate in atti, ed in particolare a quelle contenute nel ricorso introduttivo depositato il 27/10/2020, nelle successive memorie autorizzate del 14/01/2022 e nelle memorie ex art. 183 sesto comma n.1 cpc del 10/03/2022; parte resistente “pur insistendo nelle richieste istruttorie, precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito in seno ai propri scritti difensivi specificando che, non essendo mutate le condizioni economiche del , tanto che lo Pt_1
stesso, ad oggi, non ha avuto necessità di richiedere la pensione di anzianità, e mantenendo “segreta” la propria residenza, tanto da risultare a tutt'oggi irreperibile, si chiede di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'assegno divorzile nella misura di 900 euro”.
Le parti hanno depositato scritti conclusivi.
____
La domanda di dichiarazione scioglimento del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data 17.7.2013, nel giudizio per separazione consensuale definito con decreto di omologa di questo Tribunale (allegato al ricorso).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento alla domanda di prevedere un assegno divorziale per la ricorrente, questa si fonda sulla deduzione che sia stato il marito che le ha impedito di lavorare e di laurearsi.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, rispetto a quanto dedotto, nulla abbia provato la ricorrente, in assenza di attività istruttoria volta a dimostrare tale assunto, avendo allegato documentazione relativa ai maltrattamenti perpetrati dal marito (all. al ricorso) ed avendo chiesto lo svolgimento di indagini da parte della Guardia di Finanza volto a verificare le agiate condizioni di vita del ricorrente e a rinvenire il denaro nascosto, in Italia e all'estero (memoria del 19.4.2022; istanza, tra l'altro, rigettata in quanto a contenuto esplorativo, in mancanza di indici di tale occultamento di denaro). Neppure è stata fornita la prova della funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere l'assegno divorzile nel caso di specie, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018).
Invero, l'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. n. 38362 del 03/12/2021).
In assenza di prova, va, pertanto, rigettata la domanda di contribuzione avanzata dalla ricorrente.
____
Tenuto conto della natura del presente giudizio, con prevalenza della domanda di status, le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 11991/2020 RG, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Messina il 19.11.1999, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune, al n. 222, Parte I, anno 1999;
2) spese compensate.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11991/2020 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 14.11.1952 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. GIORDANO ANDREA
RICORRENTE
CONTRO
NATA A MESSINA IL 19.3.1969 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA CP_1 C.F._2
DALL'AVV. SPINA SERGIO ANTONINO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: la causa è stata posta in decisione il 25.1.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in Messina il 19.11.1999, iscritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 222, Parte I, anno 1999.
Dalla coppia non sono nati figli.
Con decreto n. 702/2013 del 19.7.2013 di questo Tribunale è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, con previsione di un contributo di mantenimento a carico del Pt_1
per il coniuge di € 900,00 mensili.
Con ricorso depositato il 23.10.2020 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili – rectius lo scioglimento – del matrimonio, senza previsione di alcun assegno divorzile.
Si è costituita in giudizio , chiedendo di confermare l'importo del contributo di CP_1
mantenimento (assegno divorzile) disposto in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 7.7.2021 è stato esperito il tentativo di conciliazione da parte del
Presidente, con esito negativo.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio il 25.1.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per atti conclusivi, previa trasmissione al PM.
Le parti hanno concluso: parte ricorrente riportandosi integralmente a quelle già rassegnate in atti, ed in particolare a quelle contenute nel ricorso introduttivo depositato il 27/10/2020, nelle successive memorie autorizzate del 14/01/2022 e nelle memorie ex art. 183 sesto comma n.1 cpc del 10/03/2022; parte resistente “pur insistendo nelle richieste istruttorie, precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto ed eccepito in seno ai propri scritti difensivi specificando che, non essendo mutate le condizioni economiche del , tanto che lo Pt_1
stesso, ad oggi, non ha avuto necessità di richiedere la pensione di anzianità, e mantenendo “segreta” la propria residenza, tanto da risultare a tutt'oggi irreperibile, si chiede di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'assegno divorzile nella misura di 900 euro”.
Le parti hanno depositato scritti conclusivi.
____
La domanda di dichiarazione scioglimento del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data 17.7.2013, nel giudizio per separazione consensuale definito con decreto di omologa di questo Tribunale (allegato al ricorso).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
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Con riferimento alla domanda di prevedere un assegno divorziale per la ricorrente, questa si fonda sulla deduzione che sia stato il marito che le ha impedito di lavorare e di laurearsi.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, rispetto a quanto dedotto, nulla abbia provato la ricorrente, in assenza di attività istruttoria volta a dimostrare tale assunto, avendo allegato documentazione relativa ai maltrattamenti perpetrati dal marito (all. al ricorso) ed avendo chiesto lo svolgimento di indagini da parte della Guardia di Finanza volto a verificare le agiate condizioni di vita del ricorrente e a rinvenire il denaro nascosto, in Italia e all'estero (memoria del 19.4.2022; istanza, tra l'altro, rigettata in quanto a contenuto esplorativo, in mancanza di indici di tale occultamento di denaro). Neppure è stata fornita la prova della funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere l'assegno divorzile nel caso di specie, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018).
Invero, l'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. n. 38362 del 03/12/2021).
In assenza di prova, va, pertanto, rigettata la domanda di contribuzione avanzata dalla ricorrente.
____
Tenuto conto della natura del presente giudizio, con prevalenza della domanda di status, le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 11991/2020 RG, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Messina il 19.11.1999, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune, al n. 222, Parte I, anno 1999;
2) spese compensate.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco