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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1021/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. SAMBINELLO TOSCA e
NICOLA RUBIERO
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1
nata Rovigo il 19.08.1982 e residente a [...]1, c.f.
, e , nato a [...] il [...] ed ivi residente, C.F._1 Parte_2 via A. Meucci, n. 4, c.f. , e, per l'effetto, 2. Ordinare all'ufficiale di stato civile C.F._2 del competente comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza relativa al matrimonio concordatario, celebrato in data 19.09.2009 a Lendinara (RO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune, Anno 2009, parte II, serie A, n. 17. 3. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a Trecenta (RO) il [...], ad [...] i genitori, Persona_1
con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Il padre potrà vedere e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre. In ogni caso, il signor potrà Parte_2
1 trascorrere con la figlia due o tre pomeriggi infrasettimanali, con la possibilità di cenare con il genitore ed eventualmente pernottare presso di lui. trascorrerà con il padre i Persona_1
fine settimana alternati, dal sabato alla domenica, le vacanze natalizie (sette giorni) e pasquali (tre giorni), ad anni alterni comprendenti il Natale e, quanto al periodo estivo, trenta giorni, anche non consecutivi.
4. Disporre che il signor versi, quale contributo per il mantenimento Parte_2
della figlia minore, la somma mensile di euro 300,00=, entro il 31 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza da febbraio 2026. 5. Disporre che i coniugi sono obbligati a sostenere nella misura del
50% ciascuno, le spese straordinarie dovendo per tali intendersi le spese mediche non coperte dal
SSN, le spese odontoiatriche, le spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo e materiale di cancelleria di inizio anno, visite di istruzione organizzate dalla scuola, costi per trasporto pubblico) nonché le spese per un'attività sportiva.
6. Disporre che l'assegno unico sia interamente corrisposto alla madre.
7. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, nulla pretendono reciprocamente a titolo di concorso per il loro mantenimento. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.3.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto celebrato in data 19.09.2009 a Lendinara (RO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune, Anno 2009, parte II, serie A, n. 17, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è la figlia in data Per_1
6.12.2013.
Le parti inoltre hanno precisato che con decreto del 7.6.2019 il Tribunale di Rovigo ha omologato la separazione personale dei coniugi personalmente comparsi avanti la Presidente del Tribunale di
Rovigo in data 24.4.2019.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice
2 relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 24.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione per la data del 18.4.2025 e assegnato termine sino alla stessa per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, disponendo la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 24.4.2019 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 7.6.2019 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dai medesimi difensori, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LENDINARA in data
19.9.2009 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di LENDINARA nell'anno 2009, parte II, serie A, n. 17;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
3 NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6.5.2025.
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
4
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso