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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/11/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., Dott. NI SD, all'esito dell'udienza del
14/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.723/2020 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
D'Oro n° 3, cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo n.5, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- contumace -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25/02/2020, premetteva di essere bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per l'anno 2017, per n.51 giornate, ed essendo stata ammalata dal 24/01/2018 al 28/02/2018, ha richiesto all' di Messina, CP_1 la corresponsione della relativa indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica, ha richiesto all' , la corresponsione della relativa indennità di malattia;
CP_1
- Che l' non ha ottemperato nei termini di legge a quanto dovuto;
CP_1
- Che vano il ricorso amministrativo, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della relativa indennità, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato – nell'anno precedente – attività lavorativa per il numero di giornate indicato (n.51), da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività. CP_ L' non si costituiva e restava contumace.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Va dichiarata la contumacia dell'
Non sussistono problemi di decadenza, nemmeno ex art. 22 D.L. n. 7/1970, risultano dagli atti che il presente ricorso è stato proposto anche, entro il termine annuale di decadenza, previsto dall'art. 6, CP_ ultimo comma, della L. 138/1943, in quanto il ricorso amministrativo è del 19/11/2019, Prot. n. CP_ 1761725, ed il presente ricorso è stato depositato in data 25/02/2020, e, peraltro l' non ha fornito, anche a causa della sua mancata costituzione, la prova dell'avvenuta cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
Passando a scrutinare il merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi” (art. 4, co. 4, d. lgs. lt. n. 212/46).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione – e quindi dei requisiti che ne stanno alla base – mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212
(da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d. l. lt. n. 212 del 1946)” (Cass. n.
13553/04).
Ora, nella dedotta fattispecie, con l'estratto contributivo in atti, dalla quale risulta che la ricorrente ha le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta), vi è prova dell'iscrizione.
Parte ricorrente, dato prova, come era suo precipuo onere, anche attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Il ricorso da dunque accolto, per le motivazioni appena esposte, con la condanna dell' a riconoscere CP_1 la pretesa della ricorrente, oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale “il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , tenuto conto del valore della CP_1 causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione, così provvede: CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Accoglie il ricorso, e per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente, CP_1 Parte_1
l'indennità economica di malattia per il periodo dal 24/01/2018 al 28/02/2018, con
[...] gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo;
3)Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in CP_1
Euro 900,00, per compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 14/11/2025.
Il Giudice on.
NI SD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., Dott. NI SD, all'esito dell'udienza del
14/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.723/2020 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
D'Oro n° 3, cf: , elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo n.5, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- contumace -
Oggetto: indennità di malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 25/02/2020, premetteva di essere bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per l'anno 2017, per n.51 giornate, ed essendo stata ammalata dal 24/01/2018 al 28/02/2018, ha richiesto all' di Messina, CP_1 la corresponsione della relativa indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica, ha richiesto all' , la corresponsione della relativa indennità di malattia;
CP_1
- Che l' non ha ottemperato nei termini di legge a quanto dovuto;
CP_1
- Che vano il ricorso amministrativo, ha adito il giudice per ottenere il riconoscimento della relativa indennità, disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato – nell'anno precedente – attività lavorativa per il numero di giornate indicato (n.51), da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività. CP_ L' non si costituiva e restava contumace.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Va dichiarata la contumacia dell'
Non sussistono problemi di decadenza, nemmeno ex art. 22 D.L. n. 7/1970, risultano dagli atti che il presente ricorso è stato proposto anche, entro il termine annuale di decadenza, previsto dall'art. 6, CP_ ultimo comma, della L. 138/1943, in quanto il ricorso amministrativo è del 19/11/2019, Prot. n. CP_ 1761725, ed il presente ricorso è stato depositato in data 25/02/2020, e, peraltro l' non ha fornito, anche a causa della sua mancata costituzione, la prova dell'avvenuta cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
Passando a scrutinare il merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
In questo senso, anche in assenza della documentazione afferente l'iscrizione suddetta, “È, tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi” (art. 4, co. 4, d. lgs. lt. n. 212/46).
Ne deriva, in definitiva, che il lavoratore, ove non sia in grado di esibire la certificazione amministrativa, deve comunque comprovare (quantomeno) il proprio diritto all'iscrizione – e quindi dei requisiti che ne stanno alla base – mediante l'apposito certificato sostitutivo, come espresso in termini ancora più espliciti dall'ultima parte della massima secondo cui “ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell'indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell'elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all'art. 4 d. lg. lt. 9 aprile 1946 n. 212
(da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l'efficacia annuale degli elenchi principali coincide con l'anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l'effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell'elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del d. l. lt. n. 212 del 1946)” (Cass. n.
13553/04).
Ora, nella dedotta fattispecie, con l'estratto contributivo in atti, dalla quale risulta che la ricorrente ha le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta), vi è prova dell'iscrizione.
Parte ricorrente, dato prova, come era suo precipuo onere, anche attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Il ricorso da dunque accolto, per le motivazioni appena esposte, con la condanna dell' a riconoscere CP_1 la pretesa della ricorrente, oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale “il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , tenuto conto del valore della CP_1 causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione, così provvede: CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Accoglie il ricorso, e per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente, CP_1 Parte_1
l'indennità economica di malattia per il periodo dal 24/01/2018 al 28/02/2018, con
[...] gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo;
3)Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in CP_1
Euro 900,00, per compenso, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 14/11/2025.
Il Giudice on.
NI SD