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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2197/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lentini e Silvia Parte_1 C.F._1
Vittoria Brucculeri presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Gradara n. 6, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Mbete Nzati Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale Randi n. 43, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “- pronunciare la separazione dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente Parte_1
Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ravenna;
- affidare la figlia minore a entrambi i genitori con collocazione stabile presso la residenza della Per_1
madre sita in Ravenna alla via Carraia Bezzi n. 80;
pagina 1 di 5 - porre a carico del sig. a parziale modifica dei provvedimenti assunti dall'Ill.mo Controparte_1
Presidente del Tribunale di Ravenna, dott. Michele Leoni, con l'ordinanza del 16/01/2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/01/2023, del tenuto conto del fatto che il figlio maggiorenne dispone di mezzi propri di sostentamento disponendo di un introito Parte_2
mensile, e del maggiore dispendio economico richiesto per il soddisfacimento delle esigenze della figlia un assegno mensile di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, Per_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche che si renderanno necessarie per la prole, così come disciplinate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ravenna e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, in data 16.07.2015;
- vinti i compensi e le spese del giudizio”; per “- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Controparte_1
- la casa coniugale sarà assegnata in via esclusiva alla Sig.ra che vi abiterà con la minore Pt_1
Per_1
- sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento presso la madre;
Per_1
- il sig. verserà mensilmente un contributo di mantenimento, per Luna, di euro 200,00, somma CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso in misura pari al 50% delle spese straordinarie;
- che la Sig.ra versi a favore di in un conto corrente a lui intestato, almeno fino a quando Pt_1 Pt_2
lo stesso coabiterà con il padre e non sarà economicamente indipendente, un assegno di mantenimento di 200,00 euro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso in misura pari al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/7/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dal marito con il quale contrasse matrimonio in Ravenna, il 5/10/2003, iscritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 191, p. 1, alle condizioni indicate in ricorso, deducendo in particolare che dall'unione con il predetto nacquero i figli il Pt_2
29/1/2002 e il 19/1/2006. Per_1
Con memoria difensiva depositata il 13/12/2022 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
pagina 2 di 5 All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 23/11/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Quanto alle domande di affidamento della figlia minore reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, esse devono ritenersi inammissibili per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, per essere la figlia secondogenita, nata il [...], già divenuta maggiorenne ed avendo, pertanto, acquistato la piena capacità di agire.
3. Circa l'assegnazione della casa familiare, invece, è pacifico che in essa viva l'odierna ricorrente proprietaria dell'immobile, unitamente alla figlia secondogenita, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Tale casa, sita in Ravenna, via Carraia Bezzi n. 80, di proprietà di , va Parte_1
pertanto assegnata alla stessa ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
4. Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni va invece premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
pagina 3 di 5 Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti innanzitutto che la figlia secondogenita conviva con la madre e che il figlio primogenito conviva, invece, con il padre.
In secondo luogo è parimenti pacifico che, sebbene il figlio primogenito manifesti già una sua capacità reddituale - documentata dalla parte ricorrente (cfr. contratto di assunzione prodotto il 12/5/2023; informazione dell'Agenzia Regionale per il lavoro prodotta il 16/6/2023) -, tuttavia entrambi i figli non possono considerarsi allo stato “economicamente autosufficienti”, segnatamente considerando che la figlia secondogenita è ancora una studentessa ed il figlio primogenito, nato il [...], “svolge dei lavoretti”, “in maniera non stabile” (così in comparsa conclusionale) e si trova, dunque, Parte_1
come la maggioranza dei suoi coetanei che non hanno compiuto studi universitari, ancora in una fase di inserimento pieno nel mondo del lavoro.
Dalla documentazione in atti, poi, si evince che è proprietaria/comproprietaria di beni Parte_1
immobili, è intestataria di un c/c avente al 19/12/2023 un saldo di euro 22.367,00 e di un fondo con controvalore al 30/9/2023 pari ad euro 9434,01 ed ha contratto un mutuo ipotecario, con piano di ammortamento in 300 mesi (cfr. nel dettaglio, in particolare, dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata dalla parte il 19/12/2023, doc. 3 ed estratti conto in atti). Dalla più recente certificazione unica prodotta dalla parte, infine, si evince che ha percepito nell'annualità fiscale 2022 un Parte_1
“reddito di lavoro dipendente e assimilato con contratto a tempo indeterminato” pari ad euro 24.03281.
Con riferimento, invece, alla situazione reddituale e patrimoniale di questi risulta Controparte_1 essere proprietario al 20/12/2023 di un'autovettura Citroen C2 immatricolata nel 2005, privo di accantonamenti rilevanti di somme di denaro e conduttore di un immobile in locazione Dalla più recente certificazione unica prodotta dalla parte si evince, poi, che ha percepito Controparte_1 nell'annualità fiscale 2021 un “reddito di lavoro dipendente e assimilato con contratto a tempo indeterminato” pari ad euro 22.048,32 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione unica prodotte dalla parte).
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori, b) delle presumibili
(art. 2729 c.c.) esigenze di vita dei figli, c) della convivenza degli stessi, pacificamente, l'uno col padre e l'altra con la madre, d) della capacità reddituale manifestata dal figlio primogenito e della conseguente maggiore onerosità per la madre nella contribuzione al mantenimento della figlia studentessa con ella convivente, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al Parte_1
pagina 4 di 5 mantenimento del figlio convivente con il padre versando ad la somma di euro Controparte_1
100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale e che Controparte_1
contribuisca al mantenimento della figlia convivente con la madre versando a la somma di Parte_1
euro 250,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
5. Le spese di lite, tenuto conto del suo esito, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa o dichiarata inammissibile ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2197/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di ed , avendo i coniugi contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Ravenna, il 5/10/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 191, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) assegna la casa familiare sita in Ravenna, via Carraia Bezzi n. 80, a;
Parte_1
d) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio convivente con il padre versando ad Parte_1
la somma di euro 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile Controparte_1
sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato
Tribunale;
e) dispone che contribuisca al mantenimento della figlia convivente con la madre Controparte_1
versando a la somma di euro 250,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente Parte_1
rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
f) compensa le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lentini e Silvia Parte_1 C.F._1
Vittoria Brucculeri presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Gradara n. 6, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Mbete Nzati Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale Randi n. 43, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “- pronunciare la separazione dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente Parte_1
Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ravenna;
- affidare la figlia minore a entrambi i genitori con collocazione stabile presso la residenza della Per_1
madre sita in Ravenna alla via Carraia Bezzi n. 80;
pagina 1 di 5 - porre a carico del sig. a parziale modifica dei provvedimenti assunti dall'Ill.mo Controparte_1
Presidente del Tribunale di Ravenna, dott. Michele Leoni, con l'ordinanza del 16/01/2023 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/01/2023, del tenuto conto del fatto che il figlio maggiorenne dispone di mezzi propri di sostentamento disponendo di un introito Parte_2
mensile, e del maggiore dispendio economico richiesto per il soddisfacimento delle esigenze della figlia un assegno mensile di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, Per_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche che si renderanno necessarie per la prole, così come disciplinate dal “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ravenna e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, in data 16.07.2015;
- vinti i compensi e le spese del giudizio”; per “- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Controparte_1
- la casa coniugale sarà assegnata in via esclusiva alla Sig.ra che vi abiterà con la minore Pt_1
Per_1
- sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento presso la madre;
Per_1
- il sig. verserà mensilmente un contributo di mantenimento, per Luna, di euro 200,00, somma CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso in misura pari al 50% delle spese straordinarie;
- che la Sig.ra versi a favore di in un conto corrente a lui intestato, almeno fino a quando Pt_1 Pt_2
lo stesso coabiterà con il padre e non sarà economicamente indipendente, un assegno di mantenimento di 200,00 euro, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso in misura pari al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/7/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dal marito con il quale contrasse matrimonio in Ravenna, il 5/10/2003, iscritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 191, p. 1, alle condizioni indicate in ricorso, deducendo in particolare che dall'unione con il predetto nacquero i figli il Pt_2
29/1/2002 e il 19/1/2006. Per_1
Con memoria difensiva depositata il 13/12/2022 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
pagina 2 di 5 All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 23/11/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Quanto alle domande di affidamento della figlia minore reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, esse devono ritenersi inammissibili per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, per essere la figlia secondogenita, nata il [...], già divenuta maggiorenne ed avendo, pertanto, acquistato la piena capacità di agire.
3. Circa l'assegnazione della casa familiare, invece, è pacifico che in essa viva l'odierna ricorrente proprietaria dell'immobile, unitamente alla figlia secondogenita, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Tale casa, sita in Ravenna, via Carraia Bezzi n. 80, di proprietà di , va Parte_1
pertanto assegnata alla stessa ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
4. Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni va invece premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
pagina 3 di 5 Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti innanzitutto che la figlia secondogenita conviva con la madre e che il figlio primogenito conviva, invece, con il padre.
In secondo luogo è parimenti pacifico che, sebbene il figlio primogenito manifesti già una sua capacità reddituale - documentata dalla parte ricorrente (cfr. contratto di assunzione prodotto il 12/5/2023; informazione dell'Agenzia Regionale per il lavoro prodotta il 16/6/2023) -, tuttavia entrambi i figli non possono considerarsi allo stato “economicamente autosufficienti”, segnatamente considerando che la figlia secondogenita è ancora una studentessa ed il figlio primogenito, nato il [...], “svolge dei lavoretti”, “in maniera non stabile” (così in comparsa conclusionale) e si trova, dunque, Parte_1
come la maggioranza dei suoi coetanei che non hanno compiuto studi universitari, ancora in una fase di inserimento pieno nel mondo del lavoro.
Dalla documentazione in atti, poi, si evince che è proprietaria/comproprietaria di beni Parte_1
immobili, è intestataria di un c/c avente al 19/12/2023 un saldo di euro 22.367,00 e di un fondo con controvalore al 30/9/2023 pari ad euro 9434,01 ed ha contratto un mutuo ipotecario, con piano di ammortamento in 300 mesi (cfr. nel dettaglio, in particolare, dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata dalla parte il 19/12/2023, doc. 3 ed estratti conto in atti). Dalla più recente certificazione unica prodotta dalla parte, infine, si evince che ha percepito nell'annualità fiscale 2022 un Parte_1
“reddito di lavoro dipendente e assimilato con contratto a tempo indeterminato” pari ad euro 24.03281.
Con riferimento, invece, alla situazione reddituale e patrimoniale di questi risulta Controparte_1 essere proprietario al 20/12/2023 di un'autovettura Citroen C2 immatricolata nel 2005, privo di accantonamenti rilevanti di somme di denaro e conduttore di un immobile in locazione Dalla più recente certificazione unica prodotta dalla parte si evince, poi, che ha percepito Controparte_1 nell'annualità fiscale 2021 un “reddito di lavoro dipendente e assimilato con contratto a tempo indeterminato” pari ad euro 22.048,32 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione unica prodotte dalla parte).
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori, b) delle presumibili
(art. 2729 c.c.) esigenze di vita dei figli, c) della convivenza degli stessi, pacificamente, l'uno col padre e l'altra con la madre, d) della capacità reddituale manifestata dal figlio primogenito e della conseguente maggiore onerosità per la madre nella contribuzione al mantenimento della figlia studentessa con ella convivente, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al Parte_1
pagina 4 di 5 mantenimento del figlio convivente con il padre versando ad la somma di euro Controparte_1
100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale e che Controparte_1
contribuisca al mantenimento della figlia convivente con la madre versando a la somma di Parte_1
euro 250,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
5. Le spese di lite, tenuto conto del suo esito, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa o dichiarata inammissibile ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2197/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di ed , avendo i coniugi contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Ravenna, il 5/10/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 191, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) assegna la casa familiare sita in Ravenna, via Carraia Bezzi n. 80, a;
Parte_1
d) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio convivente con il padre versando ad Parte_1
la somma di euro 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile Controparte_1
sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato
Tribunale;
e) dispone che contribuisca al mantenimento della figlia convivente con la madre Controparte_1
versando a la somma di euro 250,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente Parte_1
rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
f) compensa le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 5 di 5