Sentenza 12 luglio 1986
Massime • 3
Il concorso tra la disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale e quella prevista da un contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto (regionale, provinciale, aziendale) va individuato non già in base al principio di gerarchia (secondo cui prevale la normativa di livello superiore), ne' secondo il principio del favore del lavoratore (secondo cui il contratto di livello inferiore può introdurre una disciplina soltanto migliorativa di quella di livello superiore), ne' secondo il principio della sopravvenienza (secondo cui prevale, sempre e comunque, il contratto collettivo più recente), bensì secondo il criterio di Competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati è - nei limiti della normativa inderogabile di legge - prevalente sulle altre consimili, anche se di livello superiore, nel rispetto però dei criteri fondamentali ispiratori di queste ultime che però non escludono differenziazioni giustificate da situazioni locali o particolari, quali una diversa qualità o quantità di lavoro o peculiarità di singoli settori. ( V 1445/86, mass n 444840; ( V 4819/85, mass n 442227).*
L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche in pejus al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione. ( V 5613/84, mass n 437287; ( V 1081/84, mass n 433238).*
Le Disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei Sindacati, ma invece operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nella ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti Disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quest'ultimo affidata all'autonomia contrattuale delle stesse parti stipulanti che possono prevederla con apposita clausola. ( V 4423/84, mass n 436323; ( V 5741/81, mass n 417625).*
Commentario • 1
- 1. La successione dei contratti collettivi nel tempoDomenico Giardino · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2022
Indice: Il problema dei diritti quesiti Il rapporto tra legge e contratto collettivo Il rapporto tra contratti di diverso livello 1.Il problema dei diritti quesiti nella successione dei contratti collettivi Pare doveroso, in premessa, affermare che, nel panorama del diritto sindacale, non vi è alcuna disciplina di fonte legale[1] atta a regolare la successione dei contratti collettivi. Pertanto, in ragione di questa palese abulia del legislatore, sicuramente dettata da opportune scelte di politica legislativa, la giurisprudenza, con la sua ampia letteratura, è intervenuta in tema, dettando dei criteri guida, al fine di consentire agli addetti ai lavori di uscire dal garbuglio nel quale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/1986, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1986 |
Testo completo
L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello;
ne consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche in pejus al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione. ( V 5613/84, mass n 437287; ( V 1081/84, mass n 433238).*