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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 126/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 126/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 23.01.2025, congiuntamente da:
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PT) il 10.02.1976 e residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), Via delle Olimpiadi n. 13 presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Contrucci, nominata in forza di delibera del 16.12.2024 del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia relativo alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, giusta procura in atti;
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.07.1971 e residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Pistoia (PT), Viale Adua n. 137 presso e nello studio dell'Avv. Chiara D'Afiero che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 23.01.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pistoia (PT) il 12.09.2020, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che nel corso del 2024 si acuivano le incompatibilità e le incomprensioni in famiglia, fino a che la convivenza diveniva intollerabile ed il marito, in data 09.10.2024, lasciava la casa coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a non porre in essere comportamenti lesivi dell'altrui sfera personale;
2) la IG.ra rimarrà ad abitare nella abitazione coniugale sita Pt_1 in Pistoia (PT) Via Bellini n. 22 mentre il IG. Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo.
3) La casa coniugale in Pistoia, Via Bellini n. 22, verrà assegnata alla moglie con quanto la correda ed arreda avendo già il IG. Pt_2 prelevato i suoi effetti personali dalla stessa. Quanto presente nella casa coniugale viene, pertanto, riconosciuto di proprietà della IG.ra
Pt_1
4) Il IG. contribuirà al mantenimento della moglie Pt_2 corrispondendo alla IG.ra l'importo mensile di € Parte_1
300,00 (trecento/00) mediante bonifico sul c/c della stessa (iban
IT91 L032 6822 3000 0086 3239 820) entro il giorno 20 (venti) di ogni mese da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
2 5) Le condizioni del presente accordo hanno efficacia dal momento del deposito dello stesso in cancelleria telematica.
6) Spese legali compensate tra le parti tenendo conto della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della IG.ra
. Parte_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in
Pistoia (PT) il 12.09.2020, alle condizioni da essi concordate;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
72, P. 1, anno 2020);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 03.06.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 126/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 23.01.2025, congiuntamente da:
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PT) il 10.02.1976 e residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), Via delle Olimpiadi n. 13 presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Contrucci, nominata in forza di delibera del 16.12.2024 del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia relativo alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, giusta procura in atti;
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.07.1971 e residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Pistoia (PT), Viale Adua n. 137 presso e nello studio dell'Avv. Chiara D'Afiero che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 23.01.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Pistoia (PT) il 12.09.2020, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che nel corso del 2024 si acuivano le incompatibilità e le incomprensioni in famiglia, fino a che la convivenza diveniva intollerabile ed il marito, in data 09.10.2024, lasciava la casa coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a non porre in essere comportamenti lesivi dell'altrui sfera personale;
2) la IG.ra rimarrà ad abitare nella abitazione coniugale sita Pt_1 in Pistoia (PT) Via Bellini n. 22 mentre il IG. Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo.
3) La casa coniugale in Pistoia, Via Bellini n. 22, verrà assegnata alla moglie con quanto la correda ed arreda avendo già il IG. Pt_2 prelevato i suoi effetti personali dalla stessa. Quanto presente nella casa coniugale viene, pertanto, riconosciuto di proprietà della IG.ra
Pt_1
4) Il IG. contribuirà al mantenimento della moglie Pt_2 corrispondendo alla IG.ra l'importo mensile di € Parte_1
300,00 (trecento/00) mediante bonifico sul c/c della stessa (iban
IT91 L032 6822 3000 0086 3239 820) entro il giorno 20 (venti) di ogni mese da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
2 5) Le condizioni del presente accordo hanno efficacia dal momento del deposito dello stesso in cancelleria telematica.
6) Spese legali compensate tra le parti tenendo conto della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della IG.ra
. Parte_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in
Pistoia (PT) il 12.09.2020, alle condizioni da essi concordate;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
72, P. 1, anno 2020);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conIGlio del 03.06.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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