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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 204/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Marilena Chirico giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/02/2021 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
2415/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare la necessità per il ricorrente della pensione di inabilità legge 118/71.“; 2)
“condannare l' alla corresponsione del relativo trattamento economico CP_1 decorrente dalla data della domanda ovvero da quella successiva che dovesse emergere, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposti dapprima chiarimenti (forniti dal dott. , in Persona_2 costanza del vincolo del giuramento prestato in sede di accertamento tecnico preventivo) e poi disposta rinnovazione (dott. ) all'odierna Persona_3 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. dott. ha riferito, con l'elaborato depositato Per_3 in data 26/10/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Nevralgia del trigemino a tipo SUNCT trattato sia con terapia farmacologiche specifiche e per mancata risposta clinica è stato sottoposto a doppio intervento radiochirurgico con IF (dose 60 GY novembre 2013 e 2014 ) con secondaria paresi periferica del VII nc a sx disturbi del visus grave depressione con apatia e ansia generalizzata ed epilessia parziale con crisi plurisettimanali e secondaria generalizzazione”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il ricorrere dei presupposti sanitari per la pensione d'inabilità ai sensi dell'art 12 L
118/71 dalla domanda amministrativa.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese seguono la soccombenza, stante il decorrere della riconosciuta prestazione alla domanda amministrativa.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in accertamento tecnico preventivo e della presente fase vanno poste a carico dell' vanno CP_2 liquidate come da dispositivo.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato il [...] a [...]], si trova, a decorrere dal Parte_1
17/06/2019 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 12 L 118/71;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, in relazione alla fase di CP_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Marilena Chirico);
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, in relazione alla CP_1 presente fase di merito, liquidate in complessivi € 2.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Marilena Chirico);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 204/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Marilena Chirico giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/02/2021 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
2415/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare la necessità per il ricorrente della pensione di inabilità legge 118/71.“; 2)
“condannare l' alla corresponsione del relativo trattamento economico CP_1 decorrente dalla data della domanda ovvero da quella successiva che dovesse emergere, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposti dapprima chiarimenti (forniti dal dott. , in Persona_2 costanza del vincolo del giuramento prestato in sede di accertamento tecnico preventivo) e poi disposta rinnovazione (dott. ) all'odierna Persona_3 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. dott. ha riferito, con l'elaborato depositato Per_3 in data 26/10/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Nevralgia del trigemino a tipo SUNCT trattato sia con terapia farmacologiche specifiche e per mancata risposta clinica è stato sottoposto a doppio intervento radiochirurgico con IF (dose 60 GY novembre 2013 e 2014 ) con secondaria paresi periferica del VII nc a sx disturbi del visus grave depressione con apatia e ansia generalizzata ed epilessia parziale con crisi plurisettimanali e secondaria generalizzazione”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il ricorrere dei presupposti sanitari per la pensione d'inabilità ai sensi dell'art 12 L
118/71 dalla domanda amministrativa.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese seguono la soccombenza, stante il decorrere della riconosciuta prestazione alla domanda amministrativa.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata in accertamento tecnico preventivo e della presente fase vanno poste a carico dell' vanno CP_2 liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nato il [...] a [...]], si trova, a decorrere dal Parte_1
17/06/2019 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 12 L 118/71;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, in relazione alla fase di CP_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Marilena Chirico);
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, in relazione alla CP_1 presente fase di merito, liquidate in complessivi € 2.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Marilena Chirico);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATP a carico dell , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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