Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8336.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Milauro dom.
CONTRO
Controparte_1
Rappr. ex lege.
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 27.7.22, questo Tribunale chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli ulteriori incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – legati alla complessiva anzianità di servizio , di cui al CCNL applicato alla fattispecie riconosciuti al personale a tempo indeterminato, come sopra precisato ed indicato, previa disapplicazione delle norme di diritto interno in contrasto con la normativa comunitaria, e per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1
ad ottenere e ricevere il pagamento della retribuzione annua di € 26.407.69 pari a
[...] una retribuzione mensile di € 2.200,64 a far data dal 1 settembre 2017 e per l'effetto e conseguenza, condannare il resistente-convenuto ossia già Controparte_3
al pagamento in favore del medesimo ricorrente della differenza fra la retribuzione CP_4 spettante e quella corrisposta pari a € 25.464,40 – calcolata sino al mese di giugno 2022
ordinare inoltre al resistente-convenuto la pronta e puntuale regolarizzazione contributiva e previdenziale della CP_1 posizione del ricorrente in seguito e per conseguenza del riconoscimento Parte_1 delle differenze di retribuzione riconosciute. In ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo”; il tutto con vittoria di spese di lite
All'uopo espone come, con sentenza del Tribunale di Roma n.3108.14 in relazione agli anni sino al 2012\13 e 8370.16 in relazione al periodo sino all'1.9.15, è stata riconosciuta l'anzianità maturata quale docente in virtù di contratti a tempo determinato;
di essere stata quindi immessa in ruolo in data 27.11.15 senza tuttavia il riconoscimento dell'anzianità maturata e già riconosciuta con dette sentenze.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita l'amministrazione convenuta eccependo la prescrizione quinquennale del credito azionato e l'infondatezza del ricorso.
In relazione alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, si deve osservare come in passato si sia ritenuto che il lavoratore sia legittimato attivo in relazione alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva
[Cass. civ., 7/5/1983, n. 3144].
Successivamente si è affermato che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa [Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14853 del 30/5/2019; Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 19398 del 15/9/2014].
La soluzione della Corte di legittimità, tuttavia, nel ribadire la legittimazione del lavoratore ad agire, sposta il nodo problematico dal profilo della ammissibilità della domanda di condanna a favore di un terzo e della legittimazione alla stessa a quello della integrità del contraddittorio.
Invero, si deve ritenere che tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non sia configurabile un rapporto trilatero, ma tre rapporti bilaterali;
ne consegue che deve escludersi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo nei confronti del datore di lavoro [Cass. Sez. L, Sentenza n. 12213 CP_ del 3/7/2004]; sicchè la partecipazione al giudizio di di per sé non vale a giustificare la ammissibilità della domanda né, d'altro canto, la sua assenza a minare la stessa.
Tuttavia, nel rispetto della funzione nomofilattica della Corte Suprema di Cassazione, è CP_ stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che, costituitasi in giudizio, si è associata alle richieste attoree per quanto di interesse.
Con sentenze, coperte da giudicato, n.31804.14 e poi 8370.16, è stato dichiarato rispettivamente il “diritto di parte ricorrente di percepire gli incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio -come previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola -tenendo conto della reiterazione dei contratti a tempo determinato il primo dei quali a partire dall'1.9.2003” ed “il diritto dei ricorrenti a percepire gli incrementi stipendiali -cd gradoni- di cui al ccnl di categoria”.
È noto come il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo,
e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica [Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8379 del 07/04/2009]. Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo [Cass. civ. Sez. III Ord., 26/02/2019, n.
5486]. Nella specie, la premessa da cui muovono le sentenze coperte da giudicato è che il mero susseguirsi di rapporti di lavoro a tempo determinato non siano di ostacolo a ritenere una anzianità complessivamente maturata;
che è quanto deve ritenersi allora costituire principio oramai regolatore del rapporto giuridico tra parte ricorrente e l'amministrazione convenuta quand'anche ci si misuri con la successione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a quelli a tempo determinato.
Che è quanto induce a ritenere la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente a margine della domanda di mero accertamento del diritto a percepire gli ulteriori incrementi stipendiali in relazione alla complessiva anzianità di servizio maturata. Del resto l'amministrazione scolastica convenuta ha documentato come, con atto del 13.12.23, abbia provveduto alla coerente riparametrazione del trattamento economico.
In relazione alla eccezione di prescrizione, si deve osservare come il credito azionato decorre da settembre 2017, sicchè alcuna prescrizione quinquennale può ritenersi maturata al tempo della domanda del 27.7.22.
In merito alla misura del credito azionato, si deve osservare come parte ricorrente abbia inizialmente lamentato come, nonostante quanto erogato in corso di causa, parte avversa non abbia corrisposto quanto dovuto per il periodo 1\8 2024.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha invece limitato la domanda alla richiesta di condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento degli accessori maturati sulle differenze retributive maturate e corrisposte sulla base dell'anzianità riconosciuta con le sentenze del Tribunale di Roma supra richiamate. In proposito, vale ricordare come, rientri nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande;
tale rinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte [Cassazione civile, sez. II, 08/01/2002, n. 140].
La domanda, pertanto, deve essere accolta nella parte de qua, in difetto di prova dell'avvenuto pagamento.
In proposito, si deve tuttavia ricordare il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza [Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13624 del 02/07/2020 ]
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite nei termini indicati in dispositivo considerata l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, salvo compensarsi le spese CP_ di lite tra e convenuto considerata la novità delle questioni trattate. CP_1
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigettata ogni altra domanda ed eccezione,
condanna il convenuto al pagamento degli accessori maturati sulle differenze CP_1 retributive corrisposte sulla base dell'anzianità riconosciuta con le sentenze del Tribunale di Roma richiamate in parte motiva.
Condanna il convenuto a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che CP_1 liquida in euro 43,00 per spese ed euro 1697,75 per competenze, e, per il resto compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova