Articolo 2 della Legge 18 gennaio 1951, n. 61
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 marzo 1951
Art. 2.
Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per quattro quinti alla costruzione di case a carattere popolare e per un quinto alla costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia, e la gioventu'.
Entrata in vigore il 11 marzo 1951