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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 788/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Luca Leoni, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_2
Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 05/06/2023 , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
989/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:1) “accertare e dichiarare che la
Sig.ra (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1 Cilento (SA) il 2.7.1937 e residente in [...] - essendo soggetto invalido ultrassessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con necessità di assistenza continua - ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile al 100% ed all'indennità di accompagnamento, maturata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla data che il nominando CTU vorrà indicare”; 2) “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dei benefici previsti per i portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92, sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla data che il nominando CTU vorrà indicare ”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_3 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
12/10/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Soggetto allettato in scadute condizioni generali, non deambulante, con grave deficit anche della motilità, e profondamente confuso per vasculopatia cerebrale e probabili esiti d i diversi TIA e artrosi polidistrettuale. ipomobilità dei quattro arti soprattutto quello superiore destra. Incontinenza urinaria stabilizzata e riferita fecale. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia”-
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente le condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento dal
01/06/2023 ed il riconoscimento dello status di disabile in condizione di gravità ai sensi del comma 3 articolo 3 della legge 104/92-
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-
Pag. 2 di 4 conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei chiesti benefici).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave). D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le chieste provvidenze.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova Parte_1
a decorrere dall'01/06/2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché, sempre a decorrere dalla stessa data, nella condizione di portatrice di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_4
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 788/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Luca Leoni, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_2
Notaio in Fiumicino, Rep / Racc 97590/7131;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 05/06/2023 , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
989/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:1) “accertare e dichiarare che la
Sig.ra (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1 Cilento (SA) il 2.7.1937 e residente in [...] - essendo soggetto invalido ultrassessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con necessità di assistenza continua - ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile al 100% ed all'indennità di accompagnamento, maturata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla data che il nominando CTU vorrà indicare”; 2) “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dei benefici previsti per i portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92, sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla data che il nominando CTU vorrà indicare ”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_3 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
12/10/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Soggetto allettato in scadute condizioni generali, non deambulante, con grave deficit anche della motilità, e profondamente confuso per vasculopatia cerebrale e probabili esiti d i diversi TIA e artrosi polidistrettuale. ipomobilità dei quattro arti soprattutto quello superiore destra. Incontinenza urinaria stabilizzata e riferita fecale. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia”-
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente le condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento dal
01/06/2023 ed il riconoscimento dello status di disabile in condizione di gravità ai sensi del comma 3 articolo 3 della legge 104/92-
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-
Pag. 2 di 4 conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei chiesti benefici).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave). D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le chieste provvidenze.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova Parte_1
a decorrere dall'01/06/2023 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché, sempre a decorrere dalla stessa data, nella condizione di portatrice di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_4
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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