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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 22 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 960/13, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Ennio Laurita e Felice Rapolla e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta mandato a margine dell'atto di citazione (PEC in atti);
ATTORE e (incorporante , Controparte_1 Controparte_2 (P.IVA.: rappresentata e difesa dall'Avv. Dario BIANCHINI e domiciliata P.IVA_1 presso i usta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione (PEC in atti);
CONVENUTO
[...]
Controparte_3
CONVENUTI - CONTUMACI
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione del 04.01.2013 evocava dinanzi al Parte_1 Tribunale di Potenza, la e Controparte_4 CP Controparte_3
, chiedendo ad l bil
[...] avvenuto il 28.06.2011 all'altezza dell'intersezione viaria del Centro direzionale Franco sito nel centro abitato di Potenza -s.p. località Tre Mari-. Chiedeva consequenzialmente la condanna solidale dei predetti convenuti per impegnato la corsia di marcia su cui viaggiava l'attore nonostante l'intersezione consentisse di immettersi nel traffico veicolare nella sola corsia di marcia opposta. Si costituiva la sola compagnia convenuta contestando an e quantum debeatur, in considerazione dell'assenza di scontro tra i veicoli e di una differente ricostruzione del sinistro per la quale la responsabilità dovesse ascriversi alla condotta imprudente del motociclista. Il conducente e il proprietario del veicolo antagonista non intendevano spiegare alcuna difesa onde il processo si svolgeva in loro contumacia. Assunta la prova per testi richiesta dalla sola parte convenuta, la causa veniva una prima volta rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU medico-legale. La causa conosceva lunghi periodi di stallo dovuto in parte al ripetuto avvicendarsi dei
1 magistrati assegnatari della controversia ed in parte alle note difficoltà operative occasionate dalla pandemia da covid-19, per cui, naufragata la possibilità di dirimere la controversia sulla base di una proposta formulata dal g.i., veniva definitivamente introitata a sentenza con l'acquisizione di memorie e repliche concesse ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.
An debeatur Dinamica e responsabilità Sebbene la prova orale richiesta da parte attrice sia stata dichiarata inammissibile (né invero è stata reclamata o impugnata), vi sono sufficienti elementi per affermare che la responsabilità dell'occorso è ascrivibile alla colposa condotta di guida di entrambi i conducenti. E valga il vero. Deve ritenersi pacifico, perché non contestato e non smentito neanche dai testi escussi, il fatto che il uscendo dal “Centro direzionale Franco” abbia CP attraversato trasversalmente la banchina adiacente l'intersezione con la s.p. per poi attraversare la corsia di marcia riservata ai veicoli con direzione di marcia “svincolo R.A.5/Potenza centro”, ed infine, oltrepassando la linea continua di mezzeria ivi esistente, si sia immesso nel flusso di circolazione della corsia di marcia riservata ai veicoli marcianti in senso opposto. E' di tutta evidenza che tale condotta di guida si ponga in contrasto con l'art. 40 cds (e comunque con l'art. 145, comma 2, cds) che sancisce il divieto di tale manovra;
segnatamente, la norma così recita: “Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate”. Se da un lato, quindi, è possibile affermare la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, allo stesso modo, dall'altro, si deve riconoscere la contrapposta responsabilità del conducente del motociclo. L'attore, stante l'inammissibilità della prova orale da egli richiesta, non ha fornito piena prova delle sue allegazioni. Non risulta provato il punto iniziale di frenata o la distanza tra il motociclo e l'autovettura al momento di inizio della manovra vietata, né tampoco vi sono altri elementi (ad es. velocità, visibilità, condizioni del manto stradale, segnaletica) per cui possa senz'altro affermarsi che il centauro abbia adottato tutte le idonee e possibili manovre per evitare non solo la collisione (assente) ma anche la caduta. La (cor)responsabilità del , tra l'altro, si desume anche dai pochi Pt_1 elementi fattuali emersi dall'istruttoria. I testi hanno dichiarato di aver sentito la frenata del motociclista dopo essersi già immessi nel flusso di circolazione ossia nella corsia di marcia di provenienza del
. Pt_1 Ma se così è, allora la dinamica dell'occorso può declinarsi in una delle seguenti ipotesi ricostruttive che, comunque, portano a ravvisare una colposa condotta di guida dell'attore: 1) L'attore non si avvedeva (della manovra) del veicolo antagonista. E' ovvio che tale disattenzione alla guida comporti un addebito di responsa -
2 bilità in capo al conducente del motociclo. Questa ipotesi è tuttavia da escludersi per stessa ammissione del che ha fondato la sua richiesta proprio sul fatto della Pt_1 manovra vietata del siccome allegata e descritta compiutamente nell'atto CP introduttivo, 2) L'attore viaggiava a velocità non consentita trovandosi in prossimità dell'intersezione viaria, così violando l'art. 141, commi 2 e 3, cds. Tale ipotesi è verosimile. Quand'anche si voglia ritenere provato il fatto che il abbia frenato per evitare l'impatto, questa manovra emergenziale non Pt_1 consente di ritenere superato il dettato dell'art. 141 comma 2, cds, il quale recita “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. In ogni caso, se, come è pacifico, l'attore non riusciva a mantenere il controllo del motociclo rovinando al suolo, si desume che questi non stesse marciando a velocità ridotta (max 30 km/h in prossimità di intersezioni), come statuisce l'art. 141, comma 3, cds (..il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni..); 3) Altra ipotesi, a parere del tribunale ancor più verosimile, è quella per cui il stesse marciando al centro della corsia o comunque non tenendo il Pt_1 margine destro della carreggiata, così violando l'art. 143, comma 1, cds (..I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera). Se il motociclista avesse proceduto a velocità consentita sul margine destro della carreggiata, egli avrebbe avuto tutto il tempo di arrestare il motociclo, posto che, per quanto repentina possa essere stata la manovra del il avrebbe CP Pt_1 avuto un lasso di tempo ragionevole, intercorrente tra l'uscita dal luogo privato del veicolo e il momento di immissione nella corsia opposta, per arrestare il motociclo e/o evitare il veicolo senza perdere il controllo del motociclo.
Conclusivamente, quindi, anche il deve ritenersi (cor)responsabile del Pt_1 sinistro occorsogli. Ai fini della determinazione della percentuale di responsabilità, l'assenza di scontro tra i mezzi non consentirebbe l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, cc. che individua una presunzione di pari responsabilità; ciononostante, la giurisprudenza della S.C. ha precisato che, “anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa trai vari corresponsabili, sempre che si stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e il danno subito dall'altro (così la sentenza 9 marzo 2012 n. 3704 e le ordinanze 19 luglio 2018 n. 19197 e 12 febbraio 2021 n. 3764)” (Cass., ord. n. 19282/22).
Così è che, valutato complessivamente il compendio istruttorio, il tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta in misura paritaria ad entrambi i conducenti. Quantum debeatur I danni andranno conseguentemente liquidati se ed in quanto dall'attore allegati e provati. Danno patrimoniale
3 Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale non può riconoscere le somme riportate in un semplice preventivo depositato in atti, peraltro contestato dalla controparte e non confermato dall'autore del medesimo. Alcun importo, quindi, può essere liquidato per il danneggiamento del motociclo. Per converso, devono essere riconosciuti gli esborsi sostenuti per le cure e terapie mediche occasionate dall'incidente, che possono determinarsi in complessivi
€ 533,98, tale essendo l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU. Danno non patrimoniale Il danno non patrimoniale va invece risarcito nei termini di cui appresso. I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18, per la quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all'interno della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale. Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica (biologico). Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU –dott. il cui operato va esente da critiche che ne possano minare Tes_1 l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica. L'attore, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una Invalidità Permanente pari al 6%, una I.T.P. al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30, e al 25% di gg. 30 (vds relazione CTU in atti). A parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per il riconoscimento della personalizzazione del danno né per il riconoscimento del danno morale, entrambi non provati. Liquidando il solo danno all'integrità psico-fisica (biologico) medicalmente accertato, il Tribunale osserva che possono utilizzarsi le tabelle 'milanesi' per lesioni micropermanenti, per cui si avrà:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2011
Età del danneggiato alla data della guarigione clinica 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno biologico € 759,04
Danno biologico permanente risarcibile € 2.940,52
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 44,28
4 Invalidità Temporanea Parziale al 75% € 996,30
Invalidità Temporanea Parziale al 50% € 442,80
Invalidità Temporanea Parziale al 25% € 221,40
Totale danno biologico temporaneo € 1.660,50
TOTALE € 4.601,02
Indi, i convenuti dovranno essere condannati al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 2.567,50, pari al 50% dell'intero danno patrimoniale (€ 533,98) e non patrimoniale (€ 4.601,02) ut supra riconosciuto. A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995). Le spese di giudizio, ridotte del 30% in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto esaminate, possono essere compensate in misura pari al 50% a motivo dell'accoglimento solo parziale della domanda, così come andranno poste a carico di tutte le parti le spese e compensi di CTU nelle percentuali definite con contestuale e separato decreto di liquidazione.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 CP
e , nella causa iscritta al R.G. n. 960/2013
[...] Controparte_3 così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e CP [...]
; Controparte_3
2. Accoglie parzialmente la domanda nei limiti e con le precisazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto:
3. Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per concorrente e paritaria responsabilità addebitabile alla colposa condotta di guida di e Controparte_3
Parte_1
4. Condanna e Controparte_1 CP
, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3
della complessiva somma pari ad € 2.567,50, Parte_1 oltre alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma via via rivalutata dal sinistro all'effettivo soddisfo;
5. Condanna e Controparte_1 CP
, in solido, al pagamento, in favore degli Controparte_3
5 avv.ti Ennio Laurita e Felice Rapolla dichiaratisi antistatari, delle spese e compensi di lite che si liquidano in complessivi € 1.879,95 di cui € 1.776,95 per compensi ed € 103,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 22 maggio 2025
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
6
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 22 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 960/13, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Ennio Laurita e Felice Rapolla e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta mandato a margine dell'atto di citazione (PEC in atti);
ATTORE e (incorporante , Controparte_1 Controparte_2 (P.IVA.: rappresentata e difesa dall'Avv. Dario BIANCHINI e domiciliata P.IVA_1 presso i usta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione (PEC in atti);
CONVENUTO
[...]
Controparte_3
CONVENUTI - CONTUMACI
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione del 04.01.2013 evocava dinanzi al Parte_1 Tribunale di Potenza, la e Controparte_4 CP Controparte_3
, chiedendo ad l bil
[...] avvenuto il 28.06.2011 all'altezza dell'intersezione viaria del Centro direzionale Franco sito nel centro abitato di Potenza -s.p. località Tre Mari-. Chiedeva consequenzialmente la condanna solidale dei predetti convenuti per impegnato la corsia di marcia su cui viaggiava l'attore nonostante l'intersezione consentisse di immettersi nel traffico veicolare nella sola corsia di marcia opposta. Si costituiva la sola compagnia convenuta contestando an e quantum debeatur, in considerazione dell'assenza di scontro tra i veicoli e di una differente ricostruzione del sinistro per la quale la responsabilità dovesse ascriversi alla condotta imprudente del motociclista. Il conducente e il proprietario del veicolo antagonista non intendevano spiegare alcuna difesa onde il processo si svolgeva in loro contumacia. Assunta la prova per testi richiesta dalla sola parte convenuta, la causa veniva una prima volta rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU medico-legale. La causa conosceva lunghi periodi di stallo dovuto in parte al ripetuto avvicendarsi dei
1 magistrati assegnatari della controversia ed in parte alle note difficoltà operative occasionate dalla pandemia da covid-19, per cui, naufragata la possibilità di dirimere la controversia sulla base di una proposta formulata dal g.i., veniva definitivamente introitata a sentenza con l'acquisizione di memorie e repliche concesse ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti e con le precisazioni di cui appresso.
An debeatur Dinamica e responsabilità Sebbene la prova orale richiesta da parte attrice sia stata dichiarata inammissibile (né invero è stata reclamata o impugnata), vi sono sufficienti elementi per affermare che la responsabilità dell'occorso è ascrivibile alla colposa condotta di guida di entrambi i conducenti. E valga il vero. Deve ritenersi pacifico, perché non contestato e non smentito neanche dai testi escussi, il fatto che il uscendo dal “Centro direzionale Franco” abbia CP attraversato trasversalmente la banchina adiacente l'intersezione con la s.p. per poi attraversare la corsia di marcia riservata ai veicoli con direzione di marcia “svincolo R.A.5/Potenza centro”, ed infine, oltrepassando la linea continua di mezzeria ivi esistente, si sia immesso nel flusso di circolazione della corsia di marcia riservata ai veicoli marcianti in senso opposto. E' di tutta evidenza che tale condotta di guida si ponga in contrasto con l'art. 40 cds (e comunque con l'art. 145, comma 2, cds) che sancisce il divieto di tale manovra;
segnatamente, la norma così recita: “Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate”. Se da un lato, quindi, è possibile affermare la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, allo stesso modo, dall'altro, si deve riconoscere la contrapposta responsabilità del conducente del motociclo. L'attore, stante l'inammissibilità della prova orale da egli richiesta, non ha fornito piena prova delle sue allegazioni. Non risulta provato il punto iniziale di frenata o la distanza tra il motociclo e l'autovettura al momento di inizio della manovra vietata, né tampoco vi sono altri elementi (ad es. velocità, visibilità, condizioni del manto stradale, segnaletica) per cui possa senz'altro affermarsi che il centauro abbia adottato tutte le idonee e possibili manovre per evitare non solo la collisione (assente) ma anche la caduta. La (cor)responsabilità del , tra l'altro, si desume anche dai pochi Pt_1 elementi fattuali emersi dall'istruttoria. I testi hanno dichiarato di aver sentito la frenata del motociclista dopo essersi già immessi nel flusso di circolazione ossia nella corsia di marcia di provenienza del
. Pt_1 Ma se così è, allora la dinamica dell'occorso può declinarsi in una delle seguenti ipotesi ricostruttive che, comunque, portano a ravvisare una colposa condotta di guida dell'attore: 1) L'attore non si avvedeva (della manovra) del veicolo antagonista. E' ovvio che tale disattenzione alla guida comporti un addebito di responsa -
2 bilità in capo al conducente del motociclo. Questa ipotesi è tuttavia da escludersi per stessa ammissione del che ha fondato la sua richiesta proprio sul fatto della Pt_1 manovra vietata del siccome allegata e descritta compiutamente nell'atto CP introduttivo, 2) L'attore viaggiava a velocità non consentita trovandosi in prossimità dell'intersezione viaria, così violando l'art. 141, commi 2 e 3, cds. Tale ipotesi è verosimile. Quand'anche si voglia ritenere provato il fatto che il abbia frenato per evitare l'impatto, questa manovra emergenziale non Pt_1 consente di ritenere superato il dettato dell'art. 141 comma 2, cds, il quale recita “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. In ogni caso, se, come è pacifico, l'attore non riusciva a mantenere il controllo del motociclo rovinando al suolo, si desume che questi non stesse marciando a velocità ridotta (max 30 km/h in prossimità di intersezioni), come statuisce l'art. 141, comma 3, cds (..il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni..); 3) Altra ipotesi, a parere del tribunale ancor più verosimile, è quella per cui il stesse marciando al centro della corsia o comunque non tenendo il Pt_1 margine destro della carreggiata, così violando l'art. 143, comma 1, cds (..I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera). Se il motociclista avesse proceduto a velocità consentita sul margine destro della carreggiata, egli avrebbe avuto tutto il tempo di arrestare il motociclo, posto che, per quanto repentina possa essere stata la manovra del il avrebbe CP Pt_1 avuto un lasso di tempo ragionevole, intercorrente tra l'uscita dal luogo privato del veicolo e il momento di immissione nella corsia opposta, per arrestare il motociclo e/o evitare il veicolo senza perdere il controllo del motociclo.
Conclusivamente, quindi, anche il deve ritenersi (cor)responsabile del Pt_1 sinistro occorsogli. Ai fini della determinazione della percentuale di responsabilità, l'assenza di scontro tra i mezzi non consentirebbe l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, cc. che individua una presunzione di pari responsabilità; ciononostante, la giurisprudenza della S.C. ha precisato che, “anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa trai vari corresponsabili, sempre che si stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e il danno subito dall'altro (così la sentenza 9 marzo 2012 n. 3704 e le ordinanze 19 luglio 2018 n. 19197 e 12 febbraio 2021 n. 3764)” (Cass., ord. n. 19282/22).
Così è che, valutato complessivamente il compendio istruttorio, il tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta in misura paritaria ad entrambi i conducenti. Quantum debeatur I danni andranno conseguentemente liquidati se ed in quanto dall'attore allegati e provati. Danno patrimoniale
3 Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale non può riconoscere le somme riportate in un semplice preventivo depositato in atti, peraltro contestato dalla controparte e non confermato dall'autore del medesimo. Alcun importo, quindi, può essere liquidato per il danneggiamento del motociclo. Per converso, devono essere riconosciuti gli esborsi sostenuti per le cure e terapie mediche occasionate dall'incidente, che possono determinarsi in complessivi
€ 533,98, tale essendo l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU. Danno non patrimoniale Il danno non patrimoniale va invece risarcito nei termini di cui appresso. I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18, per la quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all'interno della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale. Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica (biologico). Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU –dott. il cui operato va esente da critiche che ne possano minare Tes_1 l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica. L'attore, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una Invalidità Permanente pari al 6%, una I.T.P. al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30, e al 25% di gg. 30 (vds relazione CTU in atti). A parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per il riconoscimento della personalizzazione del danno né per il riconoscimento del danno morale, entrambi non provati. Liquidando il solo danno all'integrità psico-fisica (biologico) medicalmente accertato, il Tribunale osserva che possono utilizzarsi le tabelle 'milanesi' per lesioni micropermanenti, per cui si avrà:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2011
Età del danneggiato alla data della guarigione clinica 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno biologico € 759,04
Danno biologico permanente risarcibile € 2.940,52
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Indennità giornaliera € 44,28
4 Invalidità Temporanea Parziale al 75% € 996,30
Invalidità Temporanea Parziale al 50% € 442,80
Invalidità Temporanea Parziale al 25% € 221,40
Totale danno biologico temporaneo € 1.660,50
TOTALE € 4.601,02
Indi, i convenuti dovranno essere condannati al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 2.567,50, pari al 50% dell'intero danno patrimoniale (€ 533,98) e non patrimoniale (€ 4.601,02) ut supra riconosciuto. A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995). Le spese di giudizio, ridotte del 30% in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto esaminate, possono essere compensate in misura pari al 50% a motivo dell'accoglimento solo parziale della domanda, così come andranno poste a carico di tutte le parti le spese e compensi di CTU nelle percentuali definite con contestuale e separato decreto di liquidazione.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 CP
e , nella causa iscritta al R.G. n. 960/2013
[...] Controparte_3 così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e CP [...]
; Controparte_3
2. Accoglie parzialmente la domanda nei limiti e con le precisazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto:
3. Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per concorrente e paritaria responsabilità addebitabile alla colposa condotta di guida di e Controparte_3
Parte_1
4. Condanna e Controparte_1 CP
, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3
della complessiva somma pari ad € 2.567,50, Parte_1 oltre alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma via via rivalutata dal sinistro all'effettivo soddisfo;
5. Condanna e Controparte_1 CP
, in solido, al pagamento, in favore degli Controparte_3
5 avv.ti Ennio Laurita e Felice Rapolla dichiaratisi antistatari, delle spese e compensi di lite che si liquidano in complessivi € 1.879,95 di cui € 1.776,95 per compensi ed € 103,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 22 maggio 2025
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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