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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 298/2022, posta in decisione in data 27.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
, IN Parte_1
PERSONA DEL CURATORE (C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. CATUOGNO RENATO e con elezione di domicilio in via VIA
M. STABILE, 85 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...]- CP_1 C.F._1
SEGESTA (TP) in data 01/11/1956, con il patrocinio dell'Avv. GRECO
1 SALVATORE VINCENZO e dall'Avv. e con elezione di domicilio in PALERMO
IN VIA CALATAFIMI N. 319 presso il medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del 9.2.2022, la
[...]
provvedeva alla riassunzione del giudizio, avanti a Controparte_2
questa Corte d'Appello ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 34774 del 2021 della Corte di Cassazione, con la quale la stessa Corte aveva cassato la sentenza civile della Corte d'Appello di Palermo n. 1209/2014 - nell'ambito del giudizio avente ad oggetto azione di responsabilità promossa dal Controparte_2
ex art.146 l.f. ed artt.2393 e 2394 c.c., nei confronti degli amministratori e sindaci della società cooperativa - e, di conseguenza, aveva disposto il rinvio per l'esame nel merito del gravame, “alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”.
In data 27.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ai fini di una migliore esposizione e comprensione delle ragioni sottese alla decisione, è opportuna una breve ricostruzione delle vicende processuali che hanno preceduto la riassunzione innanzi a questa Corte.
Con sentenza n. 55/95 del 15.02.1995, il Tribunale di Palermo, Sezione
Fallimentare, dichiarava il fallimento della Controparte_3
Con decreto del G.U.P. di Palermo, del 10.06.1998, , presidente CP_1
del Collegio sindacale della società (unitamente al Sig. CP_4 CP_5
2 presidente del collegio sindacale dall'aprile 1992 ed al Sig. CP_6 Per_1
), veniva chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 217, 224 e 220 L.F.
[...]
per avere, quale Presidente del Collegio Sindacale dal 30.01.1986 al 22.04.1992, concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi di controllo, vigilanza e denuncia imposti dalla legge.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Penale, con sentenza n. 3419/02 del
15.10.02 (R.G. 1043/98 e 608/99) dichiarava colpevole dei reati CP_1
ascritti, condannandolo anche “al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile rimandando le parti per la valutazione dei primi dinanzi al competente giudice civile".
Con sentenza n. 2640/04 del 12.10.04, la Corte di Palermo, Prima Sezione
Penale, decidendo il giudizio d'impugnazione promosso dagli imputati
[...]
e nei confronti della costituita parte civile, in parziale CP_1 Parte_3
riforma della sentenza appellata, dichiarava "non doversi procedere nei confronti del in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione” e CP_1
confermava al contempo “le statuizioni civili della sentenza impugnata".
La suddetta sentenza veniva impugnata da e Parte_3 CP_1
dinanzi la Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 976 dei 18.05-16.06.06, dichiarava inammissibili i ricorsi.
Pertanto, la sentenza n. 2640/2004 emessa dalla Corte d'appello penale, contenente, oltre alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del reato nei confronti del , anche la conferma delle statuizioni civili di CP_1
condanna di cui alla sentenza n. 3419/02 del 15.10.02 del Tribunale di Palermo, veniva dichiarata irrevocabile in data 18.5.2006.
Aveva, dunque, inizio il giudizio civile.
Con atto di citazione del 12.06.06 ai sensi dell'art. 146 L.F., la Curatela del
Fallimento della conveniva, tra gli altri, il onde Parte_1 CP_1
3 conseguire la sua condanna, in solido con gli altri convenuti, al pagamento in favore della stessa della somma di € 859.348,39.
Con sentenza n. 2619 dei. 15.02-05.05.08, il Tribunale civile di Palermo condannava in solido con gli altri convenuti a corrispondere alla CP_1
curatela attrice, la somma di € 535.454,00.
Avverso tale pronuncia proponeva appello uno dei condannati in solido,
; così proponeva appello incidentale, dolendosi Persona_1 CP_1
del fatto che il Tribunale avesse ritenuto vincolante nel giudizio civile la statuizione di condanna al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale, confermata dalla Corte d'Appello penale con la quale però era stato al contempo dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso stante la prescrizione del reato. CP_1
La Corte d'appello di Palermo, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 1209, in data 19.07.2014, notificata il 20.04.2015, statuiva: “In parziale riforma della sentenza del Tribunalî di Palermo del 15 febbraio-5 maggio 2008, appellata, in via principale, da e, in via incidentale, da , elimina Persona_1 CP_1
la statuizione di condanna dei predetti, in solido con il la e lo Pt_3 CP_7
al pagamento di € 535.454,00 oltre interessi (…) Compensa interamente CP_5
ira il , il e il fallimento le spese dei due gradi del giudizio”. Per_1 CP_1
In motivazione, la Corte territoriale, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SSUU nella sentenza n.1768/11, secondo cui "la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti", ne deduceva che "Pertanto, alla luce dei principi sopra evidenziati, nessuna efficacia vincolante nel presente giudizio può attribuirsi alla statuizione generica di condanna del al risarcimento del danno, CP_1
contenuta nella sentenza (penale) del Tribunale di Palermo del 15 ottobre 2002, confermata dalla Corte di appello con la pronunzia del 12 ottobre 2004”. Escludeva
4 poi, nel merito la responsabilità del stante l'inutilizzabilità contro lo stesso CP_1
contro lo stesso della dichiarazione di accettazione dell'incarico di presidente del collegio Sindacale e dei verbali di assemblea susseguenti il 1989 disconosciuti dal e non verificati in assenza dell'apposita istanza ex art. 214 c.p.c. della Curatela CP_1
fallimentare.
Tale sentenza veniva cassata dalla Suprema Corte con l'ordinanza 34774/2021 inizialmente citata. Segnatamente, la Suprema Corte richiamava il consolidato orientamento per cui “L'efficacia vincolante attiene proprio all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, non potendo più mettere in dubbio «l'accertamento della sussistenza del fatto reato» (Cass.
2083/2013), «la sua commissione» e la sua illiceità (Cass. 14921/2010), oltre che
«l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili» (Cass. 2083/2013), ma potrà contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, cosicché il giudice civile non deve procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell'an della richiesta risarcitoria (Cass. 5660/2018; Cass. 4318/2019)” e concludeva affermando che “La corte di merito ha dunque errato nell'applicare il principio enunciato da S.U. n. 1768/011 cit. alla diversa fattispecie sottoposta al suo esame, in cui, essendole precluso di procedere a nuova ed autonoma valutazione dell'an debeatur, essa era tenuta unicamente a. verificare la sussistenza del nesso di causalità, nel senso sopra chiarito, ed a quantificare il danno risarcibile”.
Ne deriva che, tenuto conto del principio enunciato dalla Suprema Corte, la responsabilità del per i fatti accertati è ormai incontestabile., restando CP_1
irrilevante nel presente giudizio, ogni questione relativa alla veridicità dei documenti prima citati, coperta dal giudicato della sentenza penale, restando impregiudicato solo il profilo dell'esistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata e il danno e la quantificazione del danno.
5 Oggetto del giudizio in questa sede è, dunque, la determinazione del danno risarcibile dal di cui all'art. 2407 c.c. CP_1
Va premesso che , in forza dell'evocato giudicato penale, è pacifico che il CP_1
ha esercitato il mandato di Presidente del collegio sindacale sino al 22 aprile 1992, e, comunque, a tacere d'altro, va ricordato che la sentenza della corte d'Appello Penale, dalla quale deriva il giudicato penale qui evocato, assevera che in sede di dichiarazioni spontanee lo stesso ha affermato di non essere stato in carica dal CP_1
1992 (quando viene poi rimpiazzato nella carica dallo . CP_5
Nel merito, il Tribunale nella sentenza n. 2619/08, individua quattro condotte
“distrattive” operate da presidente del consiglio di Parte_3
amministrazione, oggetto dell'accertamento peritale e la cui responsabilità è stata ascritta anche ai membri del Collegio sindacale (in particolare al per quel che CP_1
concerne questo giudizio) per non avere adeguatamente vigilato e contrastato le stesse azioni dannose;
con riferimento agli importi correlati alle stesse condotte, esse sono:
A) £ 195.000.000 (€ 100.709,10) pari alla somma sborsata dalla società per il passaggio della convenzione con la USL intestata al dottor senza CP_8
conseguire in concreto in contropartita alcune attività (con conseguente danno patrimoniale);
B) £ 104.500.000 (€ 53.969,74) pari alla somma annotata in uscita in favore di soggetti non identificati;
C) £ 164.300.000 (€ 84.853,87) pari alla rinunzia al credito nei confronti dell'Euroscuola soc. coop. a r.l. (società amministrata dallo stesso nei cui Pt_3
confronti non è stata esperita alcuna azione volta al recupero del credito);
D) £ 57.249.000 (€ 29.566,64) pari alla rinuncia al credito per gli interessi attivi maturati nei confronti dei soci in relazione ai prestiti loro concessi.
6 Ebbene, seguendo le specifiche contestazioni del e sulla scorta delle CP_1
risultanze del C.T.U. esperita nel corso delle indagini penali, acquista ritualmente perché prodotta dalla Curatela Fallimentare attrice, si deve osservare che:
1) quanto all'importo indicato sub B), la C.T.U. (pag. 65 e segg.) dà conto che i pagamenti a soggetti non identificati e non documentati è avvento in data 31.12.1993, dunque in epoca successiva alla fine del mandato nel collegio sindacale del CP_1
2) per l'importo sub. C), il C.T.U. ancora registra che l'importo viene iscritto in bilancio come credito a fine esercizio 1992 e non viene riscosso a partire dall'esercizio 1993 ma, a quel che si ricava dalle spiegazioni, la mancata riscossione non è imputabile al periodo in cui il è stato sindaco della società; CP_1
3) riguardo l'importo sub. D), il C.T.U. chiarisce che esso, corrispondente a interessi attivi a carico di soci su crediti concessi agli stessi, viene cancellato e contabilizzato come sopravvenienze passive solo al 31.12.1993.
Si tratta quindi di condotte distrattive generatrici di un danno pecuniario consolidato solo dopo che il ha cessato l'incarico di Sindaco della società. CP_1
Non è quindi possibile individuare un nesso di causalità tra un'azione che si assume compiuta dal e il relativo danno pecuniario, laddove le condotte che CP_1
con alto grado di probabilità hanno originato il danno pecuniari evidenziato, non sono attribuibili al come componente del collegio Sindacale, incarico da lui lasciato CP_1
prima delle suddette azioni, che restano fuori del perimetro del controllo, rectius della vigilanza dovuta dallo stesso come dall'origano sindacale ex art. 2407 c.c.
Nulla viene di contro dedotto e puntualizzato, in ordine al primo importo indicato dal Tribunale (riguardante l'importo di € 100.709,10), che resta quindi imputabile all'omesso controllo del collegio sindacale, in quanto esborso sostenuto con una causale (il passaggio della ) che non ha però prodotto il Parte_4
risultato utile.
7 In conclusione, vanno espunte dal danno imputabile al ancorché in CP_1
solido, le tre suddette voci di danno, che va complessivamente ridotto a € 100.709,10, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della stessa sentenza in primo grado.
Va respinta la difesa formulata dal in sede di comparsa conclusionale del CP_1
27.03.2025, laddove ha chiesto di tenere conto della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. e di esercitare il diritto al contraddittorio sulla novella legislativa, approvata in via definitiva in data 12.03.2025 o, in subordine, “determinare il quantum debeatur sulla scorta della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. e cioè parametrandolo entro i limiti del multiplo del compenso annuale percepito dal concludente nel periodo oggetto di accertamento penale”.
In disparte la considerazione che non è documentato il compenso a suo tempo percepito dal come Sindaco, la disposizione entra in vigore il giorno 12.4.2025 CP_1
e introduce una limitazione al diritto al ristoro del danno (o altrimenti pone una mera limitazione quantitativa al danno risarcibile), ha quindi una portata innovativa in ordine ai criteri di determinazione del quantum e non meramente processuale, con la conseguenza che essa non può essere applicata retroattivamente e non può trovare applicazione al giudizio in corso.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra le parti 1/2 delle spese di tutti i giudizi, dei gradi precedenti, di quello svolto avanti alla Cassazione e di questo giudizio di rinvio, parametrato sull'importo riconosciuto in questo giudizio a titolo di risarcimento all'attrice in riassunzione, ponendo la restante metà a carico del CP_1
che è rimasto prevalentemente soccombente. Dette spese possono essere liquidate, nell'intero: per il giudizio innanzi al Tribunale in complessivi € 7.598,00 di cui € 1.318,00 per diritti, € 6.280,00 per onorari, oltre spese generali, IVA C.PA come per legge;
8 in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA E CPA come per legge, per il primo giudizio innanzi alla Corte d'Appello; in complessivi € 10.672,00 di cui € 7.300,00 per compensi ed € 3.372,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio innanzi alla
Corte di Cassazione;
in complessivi € 10.714,00 di cui € 9.500,00 per compensi ed € 1.214,00 per spese, oltre spese generali, IVA E CPA come per legge per questo giudizio di rinvio .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto con atto di citazione in riassunzione del
9.2.2022, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1209/2014 e in riforma di detta sentenza, ridetermina in € 100.709,10 l'importo al cui pagamento viene condannato , in solido , , CP_1 Persona_1 CP_9
e in favore della curatela del Parte_3 Controparte_10 [...]
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Controparte_11
2) condanna , al pagamento, in favore della del Fallimento CP_1 CP_2
della metà delle spese di lite, che liquida Controparte_2
nell'intero per il giudizio innanzi al Tribunale in complessivi € 7.598,00 oltre accessori;
in complessivi € 8.500,00 oltre accessori per il primo giudizio innanzi alla
Corte d'Appello; in complessivi € 10.672,00 oltre accessori per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
in complessivi € 10.714,00 oltre accessori, per questo giudizio di rinvio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese in data 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 298/2022, posta in decisione in data 27.1.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
, IN Parte_1
PERSONA DEL CURATORE (C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. CATUOGNO RENATO e con elezione di domicilio in via VIA
M. STABILE, 85 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...]- CP_1 C.F._1
SEGESTA (TP) in data 01/11/1956, con il patrocinio dell'Avv. GRECO
1 SALVATORE VINCENZO e dall'Avv. e con elezione di domicilio in PALERMO
IN VIA CALATAFIMI N. 319 presso il medesimo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del 9.2.2022, la
[...]
provvedeva alla riassunzione del giudizio, avanti a Controparte_2
questa Corte d'Appello ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 34774 del 2021 della Corte di Cassazione, con la quale la stessa Corte aveva cassato la sentenza civile della Corte d'Appello di Palermo n. 1209/2014 - nell'ambito del giudizio avente ad oggetto azione di responsabilità promossa dal Controparte_2
ex art.146 l.f. ed artt.2393 e 2394 c.c., nei confronti degli amministratori e sindaci della società cooperativa - e, di conseguenza, aveva disposto il rinvio per l'esame nel merito del gravame, “alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”.
In data 27.1.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ai fini di una migliore esposizione e comprensione delle ragioni sottese alla decisione, è opportuna una breve ricostruzione delle vicende processuali che hanno preceduto la riassunzione innanzi a questa Corte.
Con sentenza n. 55/95 del 15.02.1995, il Tribunale di Palermo, Sezione
Fallimentare, dichiarava il fallimento della Controparte_3
Con decreto del G.U.P. di Palermo, del 10.06.1998, , presidente CP_1
del Collegio sindacale della società (unitamente al Sig. CP_4 CP_5
2 presidente del collegio sindacale dall'aprile 1992 ed al Sig. CP_6 Per_1
), veniva chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 217, 224 e 220 L.F.
[...]
per avere, quale Presidente del Collegio Sindacale dal 30.01.1986 al 22.04.1992, concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi di controllo, vigilanza e denuncia imposti dalla legge.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Penale, con sentenza n. 3419/02 del
15.10.02 (R.G. 1043/98 e 608/99) dichiarava colpevole dei reati CP_1
ascritti, condannandolo anche “al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile rimandando le parti per la valutazione dei primi dinanzi al competente giudice civile".
Con sentenza n. 2640/04 del 12.10.04, la Corte di Palermo, Prima Sezione
Penale, decidendo il giudizio d'impugnazione promosso dagli imputati
[...]
e nei confronti della costituita parte civile, in parziale CP_1 Parte_3
riforma della sentenza appellata, dichiarava "non doversi procedere nei confronti del in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione” e CP_1
confermava al contempo “le statuizioni civili della sentenza impugnata".
La suddetta sentenza veniva impugnata da e Parte_3 CP_1
dinanzi la Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 976 dei 18.05-16.06.06, dichiarava inammissibili i ricorsi.
Pertanto, la sentenza n. 2640/2004 emessa dalla Corte d'appello penale, contenente, oltre alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del reato nei confronti del , anche la conferma delle statuizioni civili di CP_1
condanna di cui alla sentenza n. 3419/02 del 15.10.02 del Tribunale di Palermo, veniva dichiarata irrevocabile in data 18.5.2006.
Aveva, dunque, inizio il giudizio civile.
Con atto di citazione del 12.06.06 ai sensi dell'art. 146 L.F., la Curatela del
Fallimento della conveniva, tra gli altri, il onde Parte_1 CP_1
3 conseguire la sua condanna, in solido con gli altri convenuti, al pagamento in favore della stessa della somma di € 859.348,39.
Con sentenza n. 2619 dei. 15.02-05.05.08, il Tribunale civile di Palermo condannava in solido con gli altri convenuti a corrispondere alla CP_1
curatela attrice, la somma di € 535.454,00.
Avverso tale pronuncia proponeva appello uno dei condannati in solido,
; così proponeva appello incidentale, dolendosi Persona_1 CP_1
del fatto che il Tribunale avesse ritenuto vincolante nel giudizio civile la statuizione di condanna al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale, confermata dalla Corte d'Appello penale con la quale però era stato al contempo dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso stante la prescrizione del reato. CP_1
La Corte d'appello di Palermo, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 1209, in data 19.07.2014, notificata il 20.04.2015, statuiva: “In parziale riforma della sentenza del Tribunalî di Palermo del 15 febbraio-5 maggio 2008, appellata, in via principale, da e, in via incidentale, da , elimina Persona_1 CP_1
la statuizione di condanna dei predetti, in solido con il la e lo Pt_3 CP_7
al pagamento di € 535.454,00 oltre interessi (…) Compensa interamente CP_5
ira il , il e il fallimento le spese dei due gradi del giudizio”. Per_1 CP_1
In motivazione, la Corte territoriale, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a SSUU nella sentenza n.1768/11, secondo cui "la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti", ne deduceva che "Pertanto, alla luce dei principi sopra evidenziati, nessuna efficacia vincolante nel presente giudizio può attribuirsi alla statuizione generica di condanna del al risarcimento del danno, CP_1
contenuta nella sentenza (penale) del Tribunale di Palermo del 15 ottobre 2002, confermata dalla Corte di appello con la pronunzia del 12 ottobre 2004”. Escludeva
4 poi, nel merito la responsabilità del stante l'inutilizzabilità contro lo stesso CP_1
contro lo stesso della dichiarazione di accettazione dell'incarico di presidente del collegio Sindacale e dei verbali di assemblea susseguenti il 1989 disconosciuti dal e non verificati in assenza dell'apposita istanza ex art. 214 c.p.c. della Curatela CP_1
fallimentare.
Tale sentenza veniva cassata dalla Suprema Corte con l'ordinanza 34774/2021 inizialmente citata. Segnatamente, la Suprema Corte richiamava il consolidato orientamento per cui “L'efficacia vincolante attiene proprio all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, non potendo più mettere in dubbio «l'accertamento della sussistenza del fatto reato» (Cass.
2083/2013), «la sua commissione» e la sua illiceità (Cass. 14921/2010), oltre che
«l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili» (Cass. 2083/2013), ma potrà contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, cosicché il giudice civile non deve procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell'an della richiesta risarcitoria (Cass. 5660/2018; Cass. 4318/2019)” e concludeva affermando che “La corte di merito ha dunque errato nell'applicare il principio enunciato da S.U. n. 1768/011 cit. alla diversa fattispecie sottoposta al suo esame, in cui, essendole precluso di procedere a nuova ed autonoma valutazione dell'an debeatur, essa era tenuta unicamente a. verificare la sussistenza del nesso di causalità, nel senso sopra chiarito, ed a quantificare il danno risarcibile”.
Ne deriva che, tenuto conto del principio enunciato dalla Suprema Corte, la responsabilità del per i fatti accertati è ormai incontestabile., restando CP_1
irrilevante nel presente giudizio, ogni questione relativa alla veridicità dei documenti prima citati, coperta dal giudicato della sentenza penale, restando impregiudicato solo il profilo dell'esistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata e il danno e la quantificazione del danno.
5 Oggetto del giudizio in questa sede è, dunque, la determinazione del danno risarcibile dal di cui all'art. 2407 c.c. CP_1
Va premesso che , in forza dell'evocato giudicato penale, è pacifico che il CP_1
ha esercitato il mandato di Presidente del collegio sindacale sino al 22 aprile 1992, e, comunque, a tacere d'altro, va ricordato che la sentenza della corte d'Appello Penale, dalla quale deriva il giudicato penale qui evocato, assevera che in sede di dichiarazioni spontanee lo stesso ha affermato di non essere stato in carica dal CP_1
1992 (quando viene poi rimpiazzato nella carica dallo . CP_5
Nel merito, il Tribunale nella sentenza n. 2619/08, individua quattro condotte
“distrattive” operate da presidente del consiglio di Parte_3
amministrazione, oggetto dell'accertamento peritale e la cui responsabilità è stata ascritta anche ai membri del Collegio sindacale (in particolare al per quel che CP_1
concerne questo giudizio) per non avere adeguatamente vigilato e contrastato le stesse azioni dannose;
con riferimento agli importi correlati alle stesse condotte, esse sono:
A) £ 195.000.000 (€ 100.709,10) pari alla somma sborsata dalla società per il passaggio della convenzione con la USL intestata al dottor senza CP_8
conseguire in concreto in contropartita alcune attività (con conseguente danno patrimoniale);
B) £ 104.500.000 (€ 53.969,74) pari alla somma annotata in uscita in favore di soggetti non identificati;
C) £ 164.300.000 (€ 84.853,87) pari alla rinunzia al credito nei confronti dell'Euroscuola soc. coop. a r.l. (società amministrata dallo stesso nei cui Pt_3
confronti non è stata esperita alcuna azione volta al recupero del credito);
D) £ 57.249.000 (€ 29.566,64) pari alla rinuncia al credito per gli interessi attivi maturati nei confronti dei soci in relazione ai prestiti loro concessi.
6 Ebbene, seguendo le specifiche contestazioni del e sulla scorta delle CP_1
risultanze del C.T.U. esperita nel corso delle indagini penali, acquista ritualmente perché prodotta dalla Curatela Fallimentare attrice, si deve osservare che:
1) quanto all'importo indicato sub B), la C.T.U. (pag. 65 e segg.) dà conto che i pagamenti a soggetti non identificati e non documentati è avvento in data 31.12.1993, dunque in epoca successiva alla fine del mandato nel collegio sindacale del CP_1
2) per l'importo sub. C), il C.T.U. ancora registra che l'importo viene iscritto in bilancio come credito a fine esercizio 1992 e non viene riscosso a partire dall'esercizio 1993 ma, a quel che si ricava dalle spiegazioni, la mancata riscossione non è imputabile al periodo in cui il è stato sindaco della società; CP_1
3) riguardo l'importo sub. D), il C.T.U. chiarisce che esso, corrispondente a interessi attivi a carico di soci su crediti concessi agli stessi, viene cancellato e contabilizzato come sopravvenienze passive solo al 31.12.1993.
Si tratta quindi di condotte distrattive generatrici di un danno pecuniario consolidato solo dopo che il ha cessato l'incarico di Sindaco della società. CP_1
Non è quindi possibile individuare un nesso di causalità tra un'azione che si assume compiuta dal e il relativo danno pecuniario, laddove le condotte che CP_1
con alto grado di probabilità hanno originato il danno pecuniari evidenziato, non sono attribuibili al come componente del collegio Sindacale, incarico da lui lasciato CP_1
prima delle suddette azioni, che restano fuori del perimetro del controllo, rectius della vigilanza dovuta dallo stesso come dall'origano sindacale ex art. 2407 c.c.
Nulla viene di contro dedotto e puntualizzato, in ordine al primo importo indicato dal Tribunale (riguardante l'importo di € 100.709,10), che resta quindi imputabile all'omesso controllo del collegio sindacale, in quanto esborso sostenuto con una causale (il passaggio della ) che non ha però prodotto il Parte_4
risultato utile.
7 In conclusione, vanno espunte dal danno imputabile al ancorché in CP_1
solido, le tre suddette voci di danno, che va complessivamente ridotto a € 100.709,10, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della stessa sentenza in primo grado.
Va respinta la difesa formulata dal in sede di comparsa conclusionale del CP_1
27.03.2025, laddove ha chiesto di tenere conto della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. e di esercitare il diritto al contraddittorio sulla novella legislativa, approvata in via definitiva in data 12.03.2025 o, in subordine, “determinare il quantum debeatur sulla scorta della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. e cioè parametrandolo entro i limiti del multiplo del compenso annuale percepito dal concludente nel periodo oggetto di accertamento penale”.
In disparte la considerazione che non è documentato il compenso a suo tempo percepito dal come Sindaco, la disposizione entra in vigore il giorno 12.4.2025 CP_1
e introduce una limitazione al diritto al ristoro del danno (o altrimenti pone una mera limitazione quantitativa al danno risarcibile), ha quindi una portata innovativa in ordine ai criteri di determinazione del quantum e non meramente processuale, con la conseguenza che essa non può essere applicata retroattivamente e non può trovare applicazione al giudizio in corso.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra le parti 1/2 delle spese di tutti i giudizi, dei gradi precedenti, di quello svolto avanti alla Cassazione e di questo giudizio di rinvio, parametrato sull'importo riconosciuto in questo giudizio a titolo di risarcimento all'attrice in riassunzione, ponendo la restante metà a carico del CP_1
che è rimasto prevalentemente soccombente. Dette spese possono essere liquidate, nell'intero: per il giudizio innanzi al Tribunale in complessivi € 7.598,00 di cui € 1.318,00 per diritti, € 6.280,00 per onorari, oltre spese generali, IVA C.PA come per legge;
8 in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA E CPA come per legge, per il primo giudizio innanzi alla Corte d'Appello; in complessivi € 10.672,00 di cui € 7.300,00 per compensi ed € 3.372,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio innanzi alla
Corte di Cassazione;
in complessivi € 10.714,00 di cui € 9.500,00 per compensi ed € 1.214,00 per spese, oltre spese generali, IVA E CPA come per legge per questo giudizio di rinvio .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto con atto di citazione in riassunzione del
9.2.2022, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1209/2014 e in riforma di detta sentenza, ridetermina in € 100.709,10 l'importo al cui pagamento viene condannato , in solido , , CP_1 Persona_1 CP_9
e in favore della curatela del Parte_3 Controparte_10 [...]
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Controparte_11
2) condanna , al pagamento, in favore della del Fallimento CP_1 CP_2
della metà delle spese di lite, che liquida Controparte_2
nell'intero per il giudizio innanzi al Tribunale in complessivi € 7.598,00 oltre accessori;
in complessivi € 8.500,00 oltre accessori per il primo giudizio innanzi alla
Corte d'Appello; in complessivi € 10.672,00 oltre accessori per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
in complessivi € 10.714,00 oltre accessori, per questo giudizio di rinvio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese in data 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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