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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/09/2024, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n.533/2024 R.G., discussa alla medesima udienza, promossa da: rappresentata e difesa, anche L' Parte 1 C.F. P.IVA 1
,
e Matteo Motroni C.F.disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Andrea Fortunat C.F. C.F. 1
,elettivamente domiciliata, in Milano, nella via Mascheroni n.31, C.F. 2
ricorrente contro
'rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Romanato, C.F. C.F. C.F. 3 CP 1
,
elettivamente domiciliato, in Verona, nella Piazza Renato Simoni n.3, C.F. 4
resistente
Conclusioni parte ricorrente:
"In via preliminare: visto il disposto di cui all'art. 700 c.p.c., ritenuta la propria competenza, ritenuto fondato il timore di un pregiudizio concreto, grave, imminente ed irreparabile per per i motivi tutti di cui in narrativa, emettere, inaudita altera parte, Parte 2
ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti dinanzi a sé, i provvedimenti ritenuti più idonei a impedire il suddetto pregiudizio, e in particolare ordinare al sig. CP 1 di astenersi
,
immediatamente dallo svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata ponendo, se ritenuto, a carico del convenuto eventualmente non ottemperante una somma (da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice) da corrispondere a Parte 2 per ogni giorno di inadempimento del suddetto ordine, in attesa della decisione di merito che compiutamente accerti la/e violazione/i da quest'ultimo posta/e in essere e i conseguenti oneri risarcitori.
2. Nel merito: a. in via principale: accertare, riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in precedenza, la piena legittimità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal sig. CP 1 e da Parte 2 in data 3 dicembre 2018, nonché la violazione da parte del sig. CP 1 degli obblighi di non concorrenza ivi previsti e, per l'effetto, condannare il sig. CP 1 ad astenersi dallo svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata, per tutta la durata prevista del patto di non concorrenza in causa;
b. sempre in via principale: riservata ogni più ampia azione in relazione a qualsivoglia diritto connesso alla richiesta di eventuale danno ulteriore rispetto all'importo di cui alla penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 3 dicembre 2018 in conseguenza dello svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata, accertare, riconoscere e dichiarare il conseguente diritto di a vedersi corrispondere gli importi previsti aParte_2 titolo di penali per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 3 dicembre 2018 e per il caso di violazione del dovere di informativa del predetto patto e, per l'effetto, condannare il sig.
CP_1 a versare a Parte 2 la penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 3 dicembre 2018, pari a € 51.441,86
(cinquantunomila quattrocento quarantuno/86), ovvero della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
il tutto con sentenza esecutiva come per legge;
c. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse illegittimo il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal sig. CP 2 in data 3 dicembre 2018, e da Parte 2
accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di alla restituzione, da Parte_2 parte del sig. CP 1 della somma complessiva di € 6.400,00= (seimilaequattrocento/00) allo stesso corrisposta quale corrispettivo per i predetti patti di non concorrenza, o della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa.
3. In ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari del giudizio cautelare e di merito.".
Conclusioni di parte resistente:
"In via principale Previo accertamento della nullità del patto di non concorrenza contenuto nella scrittura privata del 3 dicembre 2018, rigettarsi le domande avverse perché infondate in fatto ed in diritto. Dichiararsi nulla dovuto in forza della succitata scrittura privata, anche a titolo di penali;
In via subordinata Qualora l'emolumento di € 100,00 mensilmente incassato dal Sig. CP 1 in costanza di rapporto con Parte 2 fosse effettivamente riconducibile al patto di non concorrenza, fermo restando la nullità dello stesso, si aderisce alla domanda avversaria limitatamente alla restituzione degli importi percepiti, ovvero al versamento di un importo netto corrispondente al lordo di €
6.400,00 In via ulteriormente subordinata Qualora il patto di non concorrenza fosse ritenuto valido, rigettarsi le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, non avendo il Sig.
CP 1 perpetrato alcun atto di concorrenza sleale. In via di ulteriore subordine Ridursi, anche ai sensi dell'art. 1384 c.c., quanto il Sig. CP 1 sia tenuto a versare a titolo di penale e, conseguentemente, condannare l'odierno resistente alla minor somma ritenuta di giustizia.
Dichiararsi che nulla è dovuto per la penale relativa agli obblighi informativi In ogni caso Con vittoria di compensi professionali e spese di causa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c., iscritto a ruolo 1'01.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso in fatto: che il sig. CP 1 aveva dal 03.12.2018 al 30.03.2024, lavorato alle dipendenze della CP 3 inquadrato nel livello 3S, del 'con mansioni di caposquadra Org_1 Organizzazione_2
di magazzino presso il deposito aziendale di Colognola ai Colli, con una retribuzione mensile pari a €
1.952,37 lordi mensili, per 14 mensilità ed una RAL annua pari a € 27.333,18 lordi;
che le mansioni del resistente comprendevano: l'organizzazione dei turni di lavoro;
la gestione delle ferie;
il controllo sulle presenze in servizio dei dipendenti;
la stampa di documenti di trasporto nazionali ed esteri e delle liste di prelievo;
la registrazione dei dati operativi;
l'esecuzione di movimenti contabili di magazzino;
le comunicazioni con la clientela;
le comunicazioni con i fornitori esterni;
che il sig. CP_1, contestualmente all'assunzione, aveva sottoscritto con la ricorrente un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. che prevede: "...dopo l'eventuale cessazione del suo rapporto di lavoro con la
Società, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di cessazione dello stesso a non svolgere,
...
nell'ambito del territorio della Regione Veneto, né personalmente né per interposta persona od ente, attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro subordinato, autonomo, collaborazioni, consulenze, associazioni in partecipazione, agenzia, rapporti di amministrazione, ovvero in qualità di socio, ecc.) ed anche solo occasionale e gratuita, a favore di imprese o organizzazioni controllate, controllanti, partecipate o collegate alle stesse, le quali abbiano in essere contratti di fornitura di servizi presso la committenza della scrivente Società ovvero che operino in concorrenza con la scrivente
Società e/o con altre società nel settore della logistica e trasporti nonché del Org_3 che quale corrispettivo per il patto ex art.2125 c.c., la cooperativa si era obbligata a riconoscere al resistente un importo lordo pari ad € 1.200,00, da corrispondere annualmente in dodici mensilità, dell'importo cadauno di € 100,00, in aggiunta alla retribuzione, per tutta e non oltre la durata del contratto di lavoro subordinato, comprensivo di eventuali proroghe;
che il 19.03.2024, il sig. CP 1 aveva rassegnato le dimissioni, con effetto dal 30.03.2024; di essere stato assunto da [...] Parte 2che con PEC dell'11.04.2024, il resistente aveva informato l'
Controparte quale dipendente subordinato, categoria Impiegato di II livello;
,che la Controparte 4 è impresa che opera per la committente CP_5 ha sede legale in Verona e ha come oggetto sociale "la gestione della logistica per conto terzi", quindi attività sovrapponibili da quelle svolte dalla ricorrente e pertanto ricomprese tra quelle vietate dal patto di non concorrenza. tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro che pronunciasse in via cautelare la tutela inibitoria e, nel merito, previa dichiarazione di legittimità del patto di non concorrenza, la condanna del sig. CP 1 al pagamento delle penali previste contrattualmente;
in subordine, per il caso di accertamento della nullità del patto di non concorrenza, chiedeva di accertare e riconoscere il diritto alla restituzione, delle somme corrisposte al CP 1, aventi titolo nel patto, ex art.2125 c.c..
Parte resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso eccependo la nullità del patto di non concorrenza, in quanto indeterminato e sproporzionato;
in via subordinata, sul presupposto del preliminare accertamento che la somma di € 100,00, mensilmente versata in busta paga fosse imputabile al patto di non concorrenza e non alla retribuzione, aderiva alla domanda del ricorrente, diretta alla restituzione di quanto percepito a tale titolo.
All'udienza del 04.09.2024, il Giudice del Lavoro procedeva all'interrogatorio libero delle parti ed esperiva senza esito il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza in data 06.09.2024 il Giudice ritenendo non sussistere il periculum in mora rigettava l'inibitoria cautelare, non ammetteva le prove orali chieste e fissava per la discussione l'udienza 13.09.2024.
Alla detta udienza, il Giudice, all'esito della discussione orale, pronunciava sentenza del cui dispositivo dava o lettura in udienza, riservando il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I fatti di causa
I fatti di causa sono pacifici e le prove orali irrilevanti .
La stipulazione del patto di non concorrenza trova riscontro documentale.
Le dichiarazioni dello stesso resistente confermano che egli, rassegnate le dimissioni, ha instaurato un rapporto di lavoro, ancora in essere, con la società CP 4 legata da contratto di appalto con
CP_5 (committente anche della resistente) avente ad oggetto la movimentazione di materie prime.
Il lavoratore resistente alle dipendenze della nuova impresa opera fisicamente nello stesso sito dove lavorava per la cooperativa ricorrente, che ha in appalto la movimentazione del prodotto finito.
Le mansioni svolte dal lavoratore sia alle dipendenze dell' Pt 2 sia alle dipendenze della nuova datrice di lavoro sono rimaste pressocchè sovrapponibili in quanto continua ad occuparsi dell'organizzazione del lavoro del magazzino.
In fatto dunque il nuovo lavoro del sig.CP 1, si pone in evidente contrasto con le limitazioni pattuite, come fatte oggetto del patto di non concorrenza: il lavoratore, prima che trascorressero due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Unitaria, ha stipulato un contratto di lavoro che lo vede occupato in Veneto per una società che opera nel settore della logistica ed è anche legata da appalto con la committente
CP 5
Il patto di non concorrenza
Occorre ora delibare la validità del patto a fronte della eccepita nullità.
Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 2125 c.c., costituisce un negozio a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro od altra utilità al lavoratore, affinché quest'ultimo non svolga, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, attività in concorrenza con quella del datore di lavoro.
La ratio sui cui si fonda la pattuizione in parola è quella di salvaguardare il datore di lavoro da atti del lavoratore subordinato che, una volta uscito dall'azienda, potrebbe utilizzare la competenza professionale e le capacità acquisite durante il pregresso rapporto, in concorrenza con l'impresa di provenienza recandole un pregiudizio anche maggiore rispetto ad atti posti in essere da altri imprenditori. Poiché il patto in oggetto costituisce astrattamente una compressione della possibilità per il lavoratore di reperire una nuova occupazione, la norma che lo disciplina, individua alcuni limiti entro i quali la pattuizione deve essere contenuta.
Nello specifico, la disposizione dell'art. 2125 c.c. prevede che il vincolo deve essere determinato entro precisi limiti di tempo, di luogo e di oggetto, deve rivestire la forma scritta e prevedere un congruo corrispettivo. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto il patto non deve prevedere compensi simbolici, manifestamente iniqui o sproporzionati, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato (così Cassazione civile sez. lav., 25/08/2021, n.23418). CP Nella fattispecie concreta, come non contestato, il patto di non concorrenza impone al sig. di non svolgere, per 24 mesi dalla cessazione del rapporto con l'" Parte 2 ", nell'ambito della regione
Veneto, né personalmente né per interposta persona, qualsiasi attività lavorativa a favore di imprese(e delle collegate), le quali abbiano in essere contratti di fornitura di servizi presso la committente della ricorrente, che operino in concorrenza con quest'ultima o che siano operanti nel settore della logistica e trasposti e del
Org_3
A fronte della restrizione alla libertà professionale del lavoratore, è stato pattuito in suo favore un corrispettivo di € 100,00 mensili lordi, in aggiunta alla retribuzione.
La misura di tale compenso deve ritenersi non sia adeguato e sproporzionato rispetto al sacrificio in concreto richiesto al ricorrente e alla riduzione della sua capacità di guadagno, quale operaio (all'epoca dell'assunzione di anni 51),inquadrato nel livello 3 S del CCNL,con mansioni di Caposquadra nel magazzino di Colognola con una ral annua di € 27333,18.
L'età matura costituisce, tenuto conto della qualifica operaia, un elemento di difficoltà nell'inserimento del mondo del lavoro e l'avanzare dell'età un motivo di progressiva inesorabile riduzione dell'offerta del mercato.
A fronte di una modesta professionalità e di un'età anagrafica di per sé non competitiva, la limitazione imposta al lavoratore con il patto di non concorrenza è consistente sia con riguardo all'estensione territoriale (tutto il Veneto),sia con riguardo al tipo di attività (divieto di qualsiasi attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti ed anche solo occasionale e gratuita), sia con riguardo alla durata temporale(due anni dalla cessazione del rapporto con l'unitaria), sia al novero di imprese presso le quali non gli è consentito lavorare.
Tale ultimo divieto non riguarda solo le imprese concorrenti della datrice di lavoro, ma anche tutte quelle che hanno in essere contratti di fornitura di servizi presso la committenza della ricorrente e tutte quelle che operano nel settore della logistica e Trasporti nonché del Multiservizi;
inoltre il divieto di impiego è esteso anche "alle imprese o organizzazioni controllate, controllanti, partecipate o collegate alle stesse".
Anche a non voler considerare motivi di nullità del patto legato alla indeterminatezza dell'oggetto sotto il profilo della puntuale indicazione delle imprese presso le quali si è obbligato a non prestare attività lavorativa), è palese che la compressione del diritto di guadagno del ricorrente e dunque il sacrificio imposto è notevole: in sostanza il patto è tale da precludergli per la durata di due anni l'impiego in Veneto (regione nella quale è documentato risiede dal 1994) con qualsiasi tipo di rapporto nel settore della logistica, trasporti e multiservizi e delle società che gravitano intorno ad esse.
Rispetto all'ampiezza del sacrificio cui si è obbligato il lavoratore, il corrispettivo pattuito è irrisorio: a fronte della retribuzione annua lorda percepita di € 27.333,18, il corrispettivo annuo del patto di non concorrenza
(€ 1.200,00), è pari al 4,39 %.
Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 03.12.2018, deve essere dichiarato nullo perché manifestamente sproporzionato in rapporto al sacrificio in concreto richiesto al lavoratore.
Ripetizione di indebito
Alla accertata e dichiarata nullità del patto, non essendo contestato an e quantum delle somme versate a tale titolo, consegue il diritto della società alla ripetizione della somma corrisposta, pari al netto, sul corrispondente lordo di € 6.400,00.
Sulla predetta somma-attesa la buona fede del percipiente- andranno corrisposti interessi legali dalla domanda al saldo .
Spese di lite
Alla luce delle su esposte ragioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso(e dunque della parziale reciproca soccombenza), le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così
provvede:
in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte 3 contro [...]
CP_1
Accertata la nullità del patto di non concorrenza ex art.2125 cc sottoscritto dalle parti in data 3 dicembre
2018,
condanna
CP 1 alla restituzione in favore della CP 3 della somma netta percepita a titolo di corrispettivo per il predetto patto (corrispondente ad € 6400,00 lordi) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi 13 settembre 2024
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n.533/2024 R.G., discussa alla medesima udienza, promossa da: rappresentata e difesa, anche L' Parte 1 C.F. P.IVA 1
,
e Matteo Motroni C.F.disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Andrea Fortunat C.F. C.F. 1
,elettivamente domiciliata, in Milano, nella via Mascheroni n.31, C.F. 2
ricorrente contro
'rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Romanato, C.F. C.F. C.F. 3 CP 1
,
elettivamente domiciliato, in Verona, nella Piazza Renato Simoni n.3, C.F. 4
resistente
Conclusioni parte ricorrente:
"In via preliminare: visto il disposto di cui all'art. 700 c.p.c., ritenuta la propria competenza, ritenuto fondato il timore di un pregiudizio concreto, grave, imminente ed irreparabile per per i motivi tutti di cui in narrativa, emettere, inaudita altera parte, Parte 2
ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti dinanzi a sé, i provvedimenti ritenuti più idonei a impedire il suddetto pregiudizio, e in particolare ordinare al sig. CP 1 di astenersi
,
immediatamente dallo svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata ponendo, se ritenuto, a carico del convenuto eventualmente non ottemperante una somma (da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice) da corrispondere a Parte 2 per ogni giorno di inadempimento del suddetto ordine, in attesa della decisione di merito che compiutamente accerti la/e violazione/i da quest'ultimo posta/e in essere e i conseguenti oneri risarcitori.
2. Nel merito: a. in via principale: accertare, riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in precedenza, la piena legittimità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal sig. CP 1 e da Parte 2 in data 3 dicembre 2018, nonché la violazione da parte del sig. CP 1 degli obblighi di non concorrenza ivi previsti e, per l'effetto, condannare il sig. CP 1 ad astenersi dallo svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata, per tutta la durata prevista del patto di non concorrenza in causa;
b. sempre in via principale: riservata ogni più ampia azione in relazione a qualsivoglia diritto connesso alla richiesta di eventuale danno ulteriore rispetto all'importo di cui alla penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 3 dicembre 2018 in conseguenza dello svolgimento dell'attività concorrenziale contrattualmente vietata, accertare, riconoscere e dichiarare il conseguente diritto di a vedersi corrispondere gli importi previsti aParte_2 titolo di penali per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 3 dicembre 2018 e per il caso di violazione del dovere di informativa del predetto patto e, per l'effetto, condannare il sig.
CP_1 a versare a Parte 2 la penale prevista per il caso di violazione del patto di non concorrenza del 3 dicembre 2018, pari a € 51.441,86
(cinquantunomila quattrocento quarantuno/86), ovvero della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
il tutto con sentenza esecutiva come per legge;
c. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse illegittimo il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. sottoscritto dal sig. CP 2 in data 3 dicembre 2018, e da Parte 2
accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di alla restituzione, da Parte_2 parte del sig. CP 1 della somma complessiva di € 6.400,00= (seimilaequattrocento/00) allo stesso corrisposta quale corrispettivo per i predetti patti di non concorrenza, o della differente somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa.
3. In ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari del giudizio cautelare e di merito.".
Conclusioni di parte resistente:
"In via principale Previo accertamento della nullità del patto di non concorrenza contenuto nella scrittura privata del 3 dicembre 2018, rigettarsi le domande avverse perché infondate in fatto ed in diritto. Dichiararsi nulla dovuto in forza della succitata scrittura privata, anche a titolo di penali;
In via subordinata Qualora l'emolumento di € 100,00 mensilmente incassato dal Sig. CP 1 in costanza di rapporto con Parte 2 fosse effettivamente riconducibile al patto di non concorrenza, fermo restando la nullità dello stesso, si aderisce alla domanda avversaria limitatamente alla restituzione degli importi percepiti, ovvero al versamento di un importo netto corrispondente al lordo di €
6.400,00 In via ulteriormente subordinata Qualora il patto di non concorrenza fosse ritenuto valido, rigettarsi le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, non avendo il Sig.
CP 1 perpetrato alcun atto di concorrenza sleale. In via di ulteriore subordine Ridursi, anche ai sensi dell'art. 1384 c.c., quanto il Sig. CP 1 sia tenuto a versare a titolo di penale e, conseguentemente, condannare l'odierno resistente alla minor somma ritenuta di giustizia.
Dichiararsi che nulla è dovuto per la penale relativa agli obblighi informativi In ogni caso Con vittoria di compensi professionali e spese di causa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c., iscritto a ruolo 1'01.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso in fatto: che il sig. CP 1 aveva dal 03.12.2018 al 30.03.2024, lavorato alle dipendenze della CP 3 inquadrato nel livello 3S, del 'con mansioni di caposquadra Org_1 Organizzazione_2
di magazzino presso il deposito aziendale di Colognola ai Colli, con una retribuzione mensile pari a €
1.952,37 lordi mensili, per 14 mensilità ed una RAL annua pari a € 27.333,18 lordi;
che le mansioni del resistente comprendevano: l'organizzazione dei turni di lavoro;
la gestione delle ferie;
il controllo sulle presenze in servizio dei dipendenti;
la stampa di documenti di trasporto nazionali ed esteri e delle liste di prelievo;
la registrazione dei dati operativi;
l'esecuzione di movimenti contabili di magazzino;
le comunicazioni con la clientela;
le comunicazioni con i fornitori esterni;
che il sig. CP_1, contestualmente all'assunzione, aveva sottoscritto con la ricorrente un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. che prevede: "...dopo l'eventuale cessazione del suo rapporto di lavoro con la
Società, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di cessazione dello stesso a non svolgere,
...
nell'ambito del territorio della Regione Veneto, né personalmente né per interposta persona od ente, attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro subordinato, autonomo, collaborazioni, consulenze, associazioni in partecipazione, agenzia, rapporti di amministrazione, ovvero in qualità di socio, ecc.) ed anche solo occasionale e gratuita, a favore di imprese o organizzazioni controllate, controllanti, partecipate o collegate alle stesse, le quali abbiano in essere contratti di fornitura di servizi presso la committenza della scrivente Società ovvero che operino in concorrenza con la scrivente
Società e/o con altre società nel settore della logistica e trasporti nonché del Org_3 che quale corrispettivo per il patto ex art.2125 c.c., la cooperativa si era obbligata a riconoscere al resistente un importo lordo pari ad € 1.200,00, da corrispondere annualmente in dodici mensilità, dell'importo cadauno di € 100,00, in aggiunta alla retribuzione, per tutta e non oltre la durata del contratto di lavoro subordinato, comprensivo di eventuali proroghe;
che il 19.03.2024, il sig. CP 1 aveva rassegnato le dimissioni, con effetto dal 30.03.2024; di essere stato assunto da [...] Parte 2che con PEC dell'11.04.2024, il resistente aveva informato l'
Controparte quale dipendente subordinato, categoria Impiegato di II livello;
,che la Controparte 4 è impresa che opera per la committente CP_5 ha sede legale in Verona e ha come oggetto sociale "la gestione della logistica per conto terzi", quindi attività sovrapponibili da quelle svolte dalla ricorrente e pertanto ricomprese tra quelle vietate dal patto di non concorrenza. tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro che pronunciasse in via cautelare la tutela inibitoria e, nel merito, previa dichiarazione di legittimità del patto di non concorrenza, la condanna del sig. CP 1 al pagamento delle penali previste contrattualmente;
in subordine, per il caso di accertamento della nullità del patto di non concorrenza, chiedeva di accertare e riconoscere il diritto alla restituzione, delle somme corrisposte al CP 1, aventi titolo nel patto, ex art.2125 c.c..
Parte resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso eccependo la nullità del patto di non concorrenza, in quanto indeterminato e sproporzionato;
in via subordinata, sul presupposto del preliminare accertamento che la somma di € 100,00, mensilmente versata in busta paga fosse imputabile al patto di non concorrenza e non alla retribuzione, aderiva alla domanda del ricorrente, diretta alla restituzione di quanto percepito a tale titolo.
All'udienza del 04.09.2024, il Giudice del Lavoro procedeva all'interrogatorio libero delle parti ed esperiva senza esito il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza in data 06.09.2024 il Giudice ritenendo non sussistere il periculum in mora rigettava l'inibitoria cautelare, non ammetteva le prove orali chieste e fissava per la discussione l'udienza 13.09.2024.
Alla detta udienza, il Giudice, all'esito della discussione orale, pronunciava sentenza del cui dispositivo dava o lettura in udienza, riservando il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I fatti di causa
I fatti di causa sono pacifici e le prove orali irrilevanti .
La stipulazione del patto di non concorrenza trova riscontro documentale.
Le dichiarazioni dello stesso resistente confermano che egli, rassegnate le dimissioni, ha instaurato un rapporto di lavoro, ancora in essere, con la società CP 4 legata da contratto di appalto con
CP_5 (committente anche della resistente) avente ad oggetto la movimentazione di materie prime.
Il lavoratore resistente alle dipendenze della nuova impresa opera fisicamente nello stesso sito dove lavorava per la cooperativa ricorrente, che ha in appalto la movimentazione del prodotto finito.
Le mansioni svolte dal lavoratore sia alle dipendenze dell' Pt 2 sia alle dipendenze della nuova datrice di lavoro sono rimaste pressocchè sovrapponibili in quanto continua ad occuparsi dell'organizzazione del lavoro del magazzino.
In fatto dunque il nuovo lavoro del sig.CP 1, si pone in evidente contrasto con le limitazioni pattuite, come fatte oggetto del patto di non concorrenza: il lavoratore, prima che trascorressero due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Unitaria, ha stipulato un contratto di lavoro che lo vede occupato in Veneto per una società che opera nel settore della logistica ed è anche legata da appalto con la committente
CP 5
Il patto di non concorrenza
Occorre ora delibare la validità del patto a fronte della eccepita nullità.
Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 2125 c.c., costituisce un negozio a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro od altra utilità al lavoratore, affinché quest'ultimo non svolga, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, attività in concorrenza con quella del datore di lavoro.
La ratio sui cui si fonda la pattuizione in parola è quella di salvaguardare il datore di lavoro da atti del lavoratore subordinato che, una volta uscito dall'azienda, potrebbe utilizzare la competenza professionale e le capacità acquisite durante il pregresso rapporto, in concorrenza con l'impresa di provenienza recandole un pregiudizio anche maggiore rispetto ad atti posti in essere da altri imprenditori. Poiché il patto in oggetto costituisce astrattamente una compressione della possibilità per il lavoratore di reperire una nuova occupazione, la norma che lo disciplina, individua alcuni limiti entro i quali la pattuizione deve essere contenuta.
Nello specifico, la disposizione dell'art. 2125 c.c. prevede che il vincolo deve essere determinato entro precisi limiti di tempo, di luogo e di oggetto, deve rivestire la forma scritta e prevedere un congruo corrispettivo. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto il patto non deve prevedere compensi simbolici, manifestamente iniqui o sproporzionati, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato (così Cassazione civile sez. lav., 25/08/2021, n.23418). CP Nella fattispecie concreta, come non contestato, il patto di non concorrenza impone al sig. di non svolgere, per 24 mesi dalla cessazione del rapporto con l'" Parte 2 ", nell'ambito della regione
Veneto, né personalmente né per interposta persona, qualsiasi attività lavorativa a favore di imprese(e delle collegate), le quali abbiano in essere contratti di fornitura di servizi presso la committente della ricorrente, che operino in concorrenza con quest'ultima o che siano operanti nel settore della logistica e trasposti e del
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A fronte della restrizione alla libertà professionale del lavoratore, è stato pattuito in suo favore un corrispettivo di € 100,00 mensili lordi, in aggiunta alla retribuzione.
La misura di tale compenso deve ritenersi non sia adeguato e sproporzionato rispetto al sacrificio in concreto richiesto al ricorrente e alla riduzione della sua capacità di guadagno, quale operaio (all'epoca dell'assunzione di anni 51),inquadrato nel livello 3 S del CCNL,con mansioni di Caposquadra nel magazzino di Colognola con una ral annua di € 27333,18.
L'età matura costituisce, tenuto conto della qualifica operaia, un elemento di difficoltà nell'inserimento del mondo del lavoro e l'avanzare dell'età un motivo di progressiva inesorabile riduzione dell'offerta del mercato.
A fronte di una modesta professionalità e di un'età anagrafica di per sé non competitiva, la limitazione imposta al lavoratore con il patto di non concorrenza è consistente sia con riguardo all'estensione territoriale (tutto il Veneto),sia con riguardo al tipo di attività (divieto di qualsiasi attività lavorativa, in qualsiasi forma essa si presenti ed anche solo occasionale e gratuita), sia con riguardo alla durata temporale(due anni dalla cessazione del rapporto con l'unitaria), sia al novero di imprese presso le quali non gli è consentito lavorare.
Tale ultimo divieto non riguarda solo le imprese concorrenti della datrice di lavoro, ma anche tutte quelle che hanno in essere contratti di fornitura di servizi presso la committenza della ricorrente e tutte quelle che operano nel settore della logistica e Trasporti nonché del Multiservizi;
inoltre il divieto di impiego è esteso anche "alle imprese o organizzazioni controllate, controllanti, partecipate o collegate alle stesse".
Anche a non voler considerare motivi di nullità del patto legato alla indeterminatezza dell'oggetto sotto il profilo della puntuale indicazione delle imprese presso le quali si è obbligato a non prestare attività lavorativa), è palese che la compressione del diritto di guadagno del ricorrente e dunque il sacrificio imposto è notevole: in sostanza il patto è tale da precludergli per la durata di due anni l'impiego in Veneto (regione nella quale è documentato risiede dal 1994) con qualsiasi tipo di rapporto nel settore della logistica, trasporti e multiservizi e delle società che gravitano intorno ad esse.
Rispetto all'ampiezza del sacrificio cui si è obbligato il lavoratore, il corrispettivo pattuito è irrisorio: a fronte della retribuzione annua lorda percepita di € 27.333,18, il corrispettivo annuo del patto di non concorrenza
(€ 1.200,00), è pari al 4,39 %.
Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 03.12.2018, deve essere dichiarato nullo perché manifestamente sproporzionato in rapporto al sacrificio in concreto richiesto al lavoratore.
Ripetizione di indebito
Alla accertata e dichiarata nullità del patto, non essendo contestato an e quantum delle somme versate a tale titolo, consegue il diritto della società alla ripetizione della somma corrisposta, pari al netto, sul corrispondente lordo di € 6.400,00.
Sulla predetta somma-attesa la buona fede del percipiente- andranno corrisposti interessi legali dalla domanda al saldo .
Spese di lite
Alla luce delle su esposte ragioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso(e dunque della parziale reciproca soccombenza), le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così
provvede:
in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte 3 contro [...]
CP_1
Accertata la nullità del patto di non concorrenza ex art.2125 cc sottoscritto dalle parti in data 3 dicembre
2018,
condanna
CP 1 alla restituzione in favore della CP 3 della somma netta percepita a titolo di corrispettivo per il predetto patto (corrispondente ad € 6400,00 lordi) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi 13 settembre 2024
Il Giudice