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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al n. 6137/2024 promossa da
- - ass. avv. RAFFONE FAUSTO Parte_1 C.F._1
contro
- - parte convenuta contumace Controparte_1 P.IVA_1 all'udienza del 5/2/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato alle dipendenze Parte_1
di lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni dal luglio 2023 CP_1
sino alla cessazione del rapporto (avvenuta per dimissioni con decorrenza 10.2.2024), della gratifica natalizia, del t.f.r. e dell'indennità di mancato preavviso e chiedendo pertanto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di euro 11.425,13, oltre interessi e rivalutazione;
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata risultano pienamente provate in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (v. contratto, buste paga, modulo di dimissioni);
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti per retribuzioni dirette, indirette e differite;
1 2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018);
2.4. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme dovute al proprio dipendente;
2.5. il mancato pagamento delle retribuzioni integra una giusta causa di dimissioni e dunque legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 comma 2 c.c., come previsto dall'art. 2119 c.c.;
2.6. in merito al quantum, i conteggi allegati al ricorso (doc. 8 e 9) appaiono conformi alle previsioni e ai dati retributivi del c.c.n.l. richiamato nel contratto di lavoro e dunque essi, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben possono essere posti a fondamento della presente decisione laddove individuano l'ammontare dei crediti maturati dalla parte ricorrente in complessivi € 11.425,13 lordi di cui € 2.112 a titolo di t.f.r.;
2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
2 dichiara tenuto e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore a pagare a la somma lorda di euro 11.425,13, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di causa Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2109,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfetarie in misura del 15%.
La giudice
Roberta PASTORE
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